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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/09/2025, n. 4623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4623 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Tribunale presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di
Catania, dottoressa Maria Mottese, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 18989/2014 R. G., avente ad oggetto azione di annullamento, promossa
DA
in persona del legale rappresentante, p. t., con sede in Aci Catena, via Parte_1
Dei Ciclopi. n. 74, 82, P. IVA , rappresentata e difesa, in forza di procura P.IVA_1 in calce all'atto di citazione, dall'avv. Benito Triolo, elettivamente domiciliata in
Catania, via F. Riso, n. 26, presso lo studio del suo procuratore;
ATTORE
[...]
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p. t., il Ministro in
[...] carica, elettivamente domiciliato in Catania, via Vecchia Ognina, 149, presso l'Avvocatura dello Stato di Catania, che lo rappresenta e difende ex lege;
CONVENUTO
*******
Il procuratore della parte attrice precisava le conclusioni ed il G. I. poneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di comparsa conclusionale.
FATTO
Con atto notificato il giorno 15.12.2014, la società conveniva in Parte_1 giudizio il deducendo quanto segue. Controparte_1
Con decreto di concessione provvisoria n. 127399 del 05.08.2003, la società attrice aveva ricevuto in concessione delle agevolazioni dal Controparte_1
ai sensi del bando P.I.A., Innovazione, Misura 2.1 del P.O.N. 2000-2006
[...]
“Sviluppo Imprenditoriale Locale”.
Il decreto che aveva disposto le agevolazioni aveva riguardo ad un programma di sviluppo precompetitivo, di attività di ricerca industriale nell'ambito di una unità locale ubicata in Catania e volta ad un successivo programma di industrializzazione, comprendente anche un programma di formazione del personale, sempre nella medesima unità produttiva sita in Catania.
Il progetto aveva ad oggetto un programma di sviluppo di bioreattore a membrana, per depurazione e smaltimento rifiuti.
A seguito di adeguata istruttoria, venivano concesse le seguenti agevolazioni: euro 458.190,00 quale finanziamento agevolato da investire nel programma di
Competitività; euro 305.460,00 da investire nel medesimo programma quale contributo alla spesa citata;
euro 891.534,00 quale contributo in conto impianti per il programma di industrializzazione;
euro 45.000,00 quale contributo in conto esercizio per il programma di formazione.
Con decreto n. C2/07/0149 del 06.06.2007, veniva accolta la richiesta di proroga (dal
31.12.2005 al 30.03.2006) e di autorizzazione alla sospensione (dal 30.06.2005 al
30.03.2007) del progetto avanzato dalla per cause di forza maggiore. Parte_1
In data 10.04.2008, il Prefetto di Catania concedeva alla la sospensione Parte_1 dei termini di scadenza degli adempimenti economici di ogni natura, ricadenti entro un anno dalla data della sentenza definitiva di condanna dei suoi estortori, pronunciata in data 29.11.2007, così come previsto dall'art. 20 commi 1, 3 e 4, della Legge n. 44/99, e prorogandone il pagamento dalle rispettive scadenze per ulteriori trecento giorni.
In data 25.06.2013, la trasmetteva al Ministero dello Sviluppo Economico Parte_2 una relazione finale sul programma di industrializzazione della nella Parte_1 quale venivano descritte le vicissitudini della società, vittima di estorsioni;
veniva verificata l'avvenuta realizzazione del programma;
venivano esclusi alcuni capitoli di spesa, antecedenti all'ammissione al finanziamento;
veniva rilevato il mancato pagamento delle annualità di finanziamento per il periodo 2007- 2012; veniva, altresì, rilevato che: il programma risultava avviato in data antecedente la presentazione del modulo di domanda;
alla data del sopralluogo, l'impianto pilota, oggetto del programma non era funzionante;
l'impresa non aveva mai realizzato, al di fuori del prototipo, né venduto alcun bireattore nel corso degli anni;
la società aveva risposto solo parzialmente alle richieste di integrazioni documentali avanzate dal tecnico a seguito del sopralluogo del 17.04.2012.
Venivano, ancora, rilevate, limitatamente al programma di formazione, le seguenti criticità: dalla documentazione prodotta dalla società non risultava possibile verificare l'avvenuto regolare pagamento dei titoli di spesa;
il registro delle attività formative non risultava vidimato;
il programma di industrializzazione, cui il programma di formazione era correlato, non risultava ammissibile alle agevolazioni.
Il comunicava l'avvio della procedura di revoca delle agevolazioni concesse CP_1 con riguardo al programma di sviluppo precompetitivo e al programma di industrializzazione.
Con decreto prot. n. 0004228 del 15.10.2014, non ritenendo le controdeduzioni sufficienti a superare le criticità riscontrate, il Controparte_1 disponeva la revoca delle agevolazioni pari a euro 458.190,00 per il programma di sviluppo precompetitivo;
euro 891.534,00 per il contributo in conto impianti del programma di industrializzazione ed euro 45.000,00 per contributo in conto esercizio del programma di formazione.
Avverso il detto decreto la società attrice promuoveva azione giudiziaria per la sua revoca e/o annullamento.
Eccepiva l'insussistenza di qualsivoglia causa di revoca.
Chiedeva pronunciarsi l'annullamento e/o l'inefficacia del decreto di revoca;
disporre la compensazione delle somme eventualmente dovute dalla società al , perché CP_1 non ammesse a finanziamento, con quelle altre riguardanti le somme non ancora erogate.
Il , sebbene regolarmente citato, non si costituiva in Controparte_1 giudizio.
La causa veniva istruita con produzione documentale ed esame testimoniale.
Indi, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparsa conclusionale.
DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto, che, sebbene CP_1 regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e, pertanto, non può essere accolta per le ragioni che seguono.
Occorre svolgere alcune premesse.
A seguito di domanda di agevolazione presentata dalla in data 09.08.2002, Parte_1 per un programma di sviluppo economico precompetitivo, comprendente attività non preponderante di ricerca industriale, nell'ambito della propria unità locale ubicata in
Catania, per un successivo programma di industrializzazione nell'ambito della medesima unità produttiva e per un successivo programma di formazione, dopo adeguata istruttoria, venivano concessi, in via provvisoria, con decreto n. 127399 del 05.08.2003, alla predetta società, i seguenti benefici: un finanziamento agevolato per l'importo di euro 458.190,00, per il programma di sviluppo precompetitivo;
un contributo alla spesa per l'importo di euro 305.460,00 per il programma di sviluppo precompetitivo;
un contributo in conto impianti per l'importo di euro 891.534,00 per il programma di industrializzazione;
un contributo in conto esercizio per l'importo di euro 45.000,00 per il programma di formazione.
Con nota del 20.05.2011 la Banca concessionaria UBI Banca S.p.A. aveva proposto la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 10.1 lettera g) della Circolare ministeriale n.
946130 del 28.04.2004, limitatamente al finanziamento agevolato del programma di sviluppo precompetitivo, attesa la mancata restituzione protratta per oltre un anno delle rate relative al finanziamento agevolato concesso da parte della società attrice.
Con nota del 25.06.2013, la Banca concessionaria UBI Banca S.p.A., trasmetteva la relazione finale relativa al programma di industrializzazione, nella quale proponeva la revoca delle agevolazioni concesse relativamente al programma di industrializzazione, in quanto il programma risultava avviato in data antecedente la presentazione del modulo di domanda, in difformità a quanto previsto dal punto 3.9 della circolare n. 900315 del
14.07.2000; alla data del sopralluogo l'impianto pilota oggetto del programma non era funzionante;
l'impresa non aveva mai realizzato al di fuori del prototipo né venduto alcun bireattore a membrana nel corso degli anni;
la società aveva risposto solo parzialmente alle richieste di integrazioni documentali avanzate dal tecnico a seguito del sopralluogo effettuato in data 17.04.2012.
Nella detta relazione finale venivano inoltre riportate le seguenti criticità in relazione al programma di formazione: dalla documentazione prodotta dalla società non risulta possibile verificare l'avvenuto e regolare pagamento dei titoli di spesa;
il registro delle attività formative non risultava vidimato;
il programma di industrializzazione, cui il presente programma di formazione è strettamente correlato, risulta non ammissibile alle agevolazioni.
Inoltre, nella relazione finale è stato rilevato che l'impianto proposto per la industrializzazione delle produzioni previste in realtà comprendeva l'acquisto di macchinari da laboratorio (attrezzature tecniche, per complessivi 436.087,64), piuttosto che attrezzature atte alla produzione (per complessivi 15.406,30).
All'esito dell'invio di controdeduzioni da parte della società, non ritenute sufficienti a superare le criticità riscontrate, il , con il decreto Controparte_1 prot. n. 0004228 del 15.10.2014, disponeva la revoca delle agevolazioni pari a euro 458.190,00 per il programma di sviluppo precompetitivo, euro 891.534,00 per il contributo in conto impianti del programma di industrializzazione ed euro 45.000,00 per contributo in conto esercizio del programma di formazione.
Il ha tenuto conto della richiesta di proroga e dell'autorizzazione alla CP_1 sospensione del progetto, per cause di forza maggiore, dal 30.06.2005 al 31.12.2005.
Ciò posto, è da rilevare che, tra le cause di revoca dei benefici concessi in via provvisoria, previsti dalla Circolare ministeriale n. 946130 del 28/04/2004, che disciplina il caso di specie, per come anche riconosciuto dalla parte attrice, figurano: la mancata restituzione delle rate di finanziamento o degli interessi di preammortamento per un periodo superiore a un anno dalla scadenza;
la mancata trasmissione, senza giustificati motivi, alla banca della documentazione finale di spesa.
Risulta che la società, al momento del sopralluogo del 17.04.2012, non avesse esibito il libro beni ammortizzabili né la perizia giurata attestante la regolarità edilizia e urbanistica dell'immobile utilizzato.
La società attrice nell'atto di citazione dichiara che la mancata esibizione del libro beni ammortizzabili era dovuta allo smarrimento dello stesso da parte del precedente consulente, che lo avrebbe ritrovato solo nel novembre 2014. Tale circostanza è rimasta carente di prova (non vi è in atti alcun documento, quale la eventuale denuncia, che attesti lo smarrimento).
Inoltre, risulta ed è stato anche confermato dai testi escussi, che al momento del sopralluogo, l'impianto pilota non era funzionante, in quanto smontato in sezioni in occasione del trasloco nella nuova sede operativa, e che la società attrice non avesse realizzato, al di fuori del prototipo, né venduto alcun bireattore nel corso degli anni.
In particolare, il teste ha dichiarato che il prototipo era stato Testimone_1 compiutamente e messo in funzione, ma ciò non toglie valenza alla circostanza, non contestata, che, al momento del sopralluogo, non era funzionante, in quanto smembrato in più sezioni, tanto più che il teste nulla ha riferito delle condizioni del prototipo al momento del sopralluogo, posto che a quella data non lavorava più per la società attrice.
Lo stesso ha anche dichiarato che, fin quando era rimasto in azienda, non era venuto a conoscenza della circostanza se il prototipo fosse stato posto in vendita né se vi fossero state delle trattative con potenziali acquirenti.
Il teste nulla ha riferito in ordine alla realizzazione del prototipo, ha dichiarato Tes_2 che del prototipo era stata tentata la vendita ma senza risultato. Tuttavia, tale generica dichiarazione non è sufficiente a far ritenere assolto l'onere in questione, anche in considerazione che la documentazione in atti (proposte ad alcune aziende per la fornitura e posa in opera dell'impianto) è priva di sottoscrizione, di data certa e, inoltre, difetta la prova dell'effettivo invio alle aziende destinatarie.
Dalla relazione della Banca concessionaria si evince che l'attività di industrializzazione proposta dall'impresa ha riguardato l'acquisto di limitate attrezzature di produzione
Pertanto, correttamente è stata disposta la revoca del contributo in conto impianti del programma di industrializzazione e il contributo in conto esercizio del programma di formazione.
Risulta che la società attrice fosse morosa nel rimborso delle rate di finanziamento dall'annualità 2007 all'annualità 2012.
Anche a considerare le vicissitudini che avevano caratterizzato la società, è da evidenziare che il provvedimento emesso in data 10.04.2008 dal Prefetto di Catania, con il quale veniva concessa alla la sospensione dei termini di scadenza Parte_1 degli adempimenti economici di ogni natura, ricadenti entro un anno dalla data della sentenza definitiva di condanna dei suoi estortori, pronunciata in data 29.11.2007, prorogandone il pagamento dalle rispettive scadenze per ulteriori trecento giorni, alla data del sopralluogo (17.04.2012), aveva già cessato i suoi effetti da diversi anni.
Pertanto, correttamente è stata disposta la revoca del finanziamento agevolato del programma di sviluppo precompetitivo.
Inoltre, è da precisare che il contributo erogato, al momento della revoca era: quanto al finanziamento agevolato per il programma di sviluppo precompetitivo, euro 412.371,00, di cui euro 114.547,50 in data 31.12.2003, euro 187.124,80 in data 25.10.2004 ed euro
110.698,70 in data 11.07.2007 (residuo euro 45.819,00) quanto al contributo alla spesa per il programma di sviluppo precompetitivo, euro 250.651,30, di cui euro 76.365,00 in data 31.12.2003, euro 124.749,86 in data 25.10.2004 ed euro 49.536,44 in data
11.07.2007 (residuo euro 54.808,70); quanto al contributo in conto impianti, euro
594.356,00, di cui euro 297.178,00 in data 31.12.2003 ed euro 297.178,00 in data
01.04.2005 (residuo euro 1297.178,00); quanto al contributo in conto esercizio per il programma di formazione, euro 18.000,00 in data 15.12.2003 (residuo euro 27.000,00).
Giova qui evidenziare che a nulla rileva, ai fini della sussistenza dell'obbligo di restituzione delle somme già erogate quale finanziamento agevolato, nelle date sopra indicate (31.12.2003, 25.10.2004 e 11.07.2007) che il progetto in questione, già cofinanziato con risorse del PON “Sviluppo Imprenditoriale Locale” 2000/2006 fosse stato poi cofinanziato parzialmente, per la parte riguardate il suo completamento, dall'Unione Europea nell'ambito degli interventi di competenza del
[...]
previsti dal PON “Ricerca e Competitività” 2007/2013, posto che il Controparte_1 mancato pagamento riguarda le somme già erogate.
Pertanto, risultano sussistenti le ragioni della revoca delle agevolazioni concesse e la domanda proposta dalla società attrice va rigettata.
Sussistono giusti motivi, ad avviso del decidente, - data la natura e la complessità delle questioni - per dichiarare irripetibili le spese processuali dell'attrice.
P.Q.M.
Il G.O.T. presso la prima Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 18989/14 R.G., così statuisce:
Dichiara la contumacia del convenuto;
CP_1
Rigetta la domanda;
Dichiara irripetibili le spese processuali dell'attrice.
Così deciso in Catania, il 31.07.2025.
IL G.O.T