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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/05/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 881/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 881/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ROCCO NICOLA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. ROCCO
NICOLA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANCALLO CP_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PANCALLO ANTONIO
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, - in qualità di titolare dell'omonima Agenzia Parte_1 di distribuzione Stampe - impugnava la sentenza n. 1512/2021, depositata il 15.07.2021, con la quale il
Giudice di Pace di Taranto aveva accolto la domanda di restituzione della somma di euro 1.944,04 percepita a titolo di “spese di gestione” avanzata da nella sua qualità di gestore di un punto CP_1 vendita di stampa quotidiana e periodica in Castellaneta Marina.
A sostegno dei propri assunti, l'appellante lamentava la violazione degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. avendo il
Giudice di pace ritenuto competente il foro di Taranto in luogo di quello di Matera;
nel merito, lamentava l'insussistenza dei presupposti normativi per l'esperimento dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo.
Costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza dell'avverso gravame, chiedendone il CP_1 rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo d'ufficio, all'udienza del 16.01.2025 tenutasi con modalità scritta le parti precisavano pagina 1 di 4 le conclusioni con note depositate telematicamente ed il Tribunale, all'esito, si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Preliminarmente, in relazione alla competenza, occorre richiamare il più recente insegnamento della
Suprema Corte a mente del quale “Anche con riferimento alle controversie assoggettate alla disciplina introdotta dalla L. 69/2009, la Corte - ritenendo ininfluente ai fini della soluzione della questione il mutamento della forma (da sentenza in ordinanza) della decisione sulla competenza disposta dalla novella
69/2009 - ha confermato in termini sostanzialmente univoci (sino ad ora a sezioni semplici), l'orientamento, già prevalso anteriormente alla novella, secondo cui la decisione su questione di competenza deve necessariamente passare attraverso la previa precisazione delle conclusioni e gli adempimenti successivi;
da ciò facendo derivare che, in caso di inosservanza dell'iter decisorio indicato, la relativa pronuncia è impugnabile con il regolamento di cui all'art. 42 c.p.c. solo se con essa si sia dichiarata l'incompetenza, mentre, in caso di ordinanza affermativa della competenza, trattandosi di provvedimento privo di natura decisoria (in quanto tale, revocabile e ridiscutibile, ex art 177 c.p.c., al momento della decisione finale del giudizio) il regolamento sarebbe inammissibile (cfr. Cass. ord. 110211/14, 7191/14, 2376/14, 24509/13,
16051/13, 13287/11, 4986/11). “Deve constatarsi che anche successivamente all'entrata in vigore della novella 69/2009 il sistema normativo (ancorché prescrivendo per la decisione sulla competenza la forma dell'ordinanza anziché quella della sentenza) sancisce (in forza della previsione dell'art. 42 c.p.c. e di quelle degli artt. 187 e 189 c.p.c. e relativi richiami), che, pur con riguardo ai giudizi davanti al giudice monocratico, si ha provvedimento decisorio (nel senso sopra specificato) su questione di competenza (così come, del resto, su questione di giurisdizione, altra pregiudiziale di rito o sul merito), solo in esito a formale remissione della causa in decisione, mediante invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni, assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, fissazione dell'udienza per l'eventualmente richiesta discussione orale” (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014).
Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha superato l'eccezione senza aver invitato le parti a precisare le conclusioni e senza fissare apposita udienza per la discussione della questione pregiudiziale ex art. 281 sexies cpc e, quindi, l'appello sul punto risulta ammissibile.
Nel merito, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'appellante anche in questa sede deve essere rigettata. Invero, la domanda proposta dall'attrice in primo grado è stata correttamente inquadrata nell'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. per la restituzione di somme versate alla
[...]
a titolo di 'spese di gestione' in assenza di una ragione giustificatrice a fronte di Controparte_2 servizi mai effettuati.
Giova al riguardo richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di competenza per territorio, il criterio di cui all'art. 1182, comma terzo cod. civ. trova applicazione anche con riferimento alle obbligazioni di restituzione di ciò che sia stato indebitamente pagato, sempre che detta obbligazione non dia luogo ad alcuna contestazione in ordine al rapporto cui risulta collegata, rientrando
pagina 2 di 4 tra i crediti liquidi ed esigibili (il cui pagamento deve essere eseguito, a norma del comma terzo del citato art. 1182, presso il domicilio del creditore) anche quelli di ammontare determinabile in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti da titolo convenzionale o giudiziale” (Cass. 15849/2000; conformi Cass.
28227/2005 e 6656/2009).
La stessa Corte ha inoltre precisato che “se l'applicazione del combinato disposto dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182 c.c…dovesse escludersi in tutti i casi di contestazione sulla obbligazione di restituzione di somme, la suindicata normativa non sarebbe mai applicabile poiché ovviamente se si agisce in giudizio per ripetere somme indebitamente pagate ciò accade perché vi è contestazione su tale indebito. Altrimenti, non vi sarebbe neppure un giudizio nè, tanto meno, un problema di competenza per territorio. Ciò che si vuole escludere è invece la contestazione del rapporto giuridico "a monte"” (Cass. 6659/2009 cit.).
Ne discende che l'Ufficio giudiziario competente in base al domicilio del creditore è il Giudice di Pace di
Taranto.
Ciò premesso e venendo al merito, va precisato che “proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e "accipiens"” (Cass. 1734/2011).
Sotto il profilo dell'onere della prova si richiama l'indirizzo giurisprudenziale consolidato della Corte di
Cassazione secondo il quale nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i suddetti presupposti “Chi alleghi di avere effettuato un pagamento, in tutto o in parte non dovuto, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo è tenuto a provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta. L'onere della prova dell'indebito grava, dunque, su chi pretende la restituzione, il quale dovrà fornire dimostrazione dell'insussistenza della iuxta causa obligationis del pagamento eseguito” (ex plurimis: Cass. Civ. sez. III, 12/06/2020, n.11294).
Date tali premesse di principio, deve ritenersi che l'attrice abbia assolto al proprio onere probatorio e, di conseguenza, il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto non dovute le spese di gestione in primo luogo richiamando l'accordo nazionale concernente la vendita di quotidiani e periodici datato 15.05.2005
(sottoscritto dalle rappresentanze di editori e rivendite in seguito all'emanazione del d. lgs. n. 170/2001), volto a tutelare la diffusione dei prodotti editoriali, nonché la fruizione degli stessi da parte del pubblico dei lettori. Ed invero, il predetto Accordo, all'art. 10, sancisce la gratuità del servizio di trasporto nell'ambito della distribuzione dei giornali (art. 10 punto 3 secondo cui: “la Rivendita non è tenuta a corrispondere al soggetto che svolge l'attività di distribuzione alcun compenso qualora non sussistano consuetudini determinate da oggettive difficoltà di accesso al punto vendita medesimo”). Quindi, il vigente Accordo nazionale del 2005 sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici prevede che il distributore locale è tenuto a provvedere al trasporto dei prodotti ed al ritiro delle rese “franco punto vendita” con pagina 3 di 4 organizzazione dei servizi in via autonoma e senza costi per il rivenditore.
Tra l'altro, l'interpretazione del dettato normativo di cui all'art. 5, comma 1, lett. b e d-sexies del D.lgs.
170/2001 vieta ai distributori locali di richiedere agli esercenti di attività di rivendita (anche di natura non esclusiva) la corresponsione di un corrispettivo per il servizio accessorio di consegna a domicilio e ritiro dei resi.
Dunque, le disposizioni suindicate introducono -nei confronti del distributore- il divieto di subordinare l'instaurazione del rapporto di fornitura all'accettazione di servizi accessori da parte del rivenditore. Il principio di parità di trattamento e la non contestata pratica della consegna “franco punto vendita” in favore dei rivenditori di zona da parte del medesimo distributore determina di per sé l'illegittimità dell'addebito delle spese di cui si discute (cfr anche Sentenza Corte di Appello di Palermo n. 1027/2019), con conseguente diritto alla ripetizione delle somme eventualmente versate.
Per tutto quanto sopra esposto, la decisione del primo Giudice è quindi condivisibile e, conseguentemente,
l'appello va rigettato.
Le spese processuali sono compensate in ragione della particolarità della materia.
Atteso l'integrale rigetto del gravame, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- spese di lite interamente compensate tra le parti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR
2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Taranto, 05/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 881/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ROCCO NICOLA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. ROCCO
NICOLA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANCALLO CP_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PANCALLO ANTONIO
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, - in qualità di titolare dell'omonima Agenzia Parte_1 di distribuzione Stampe - impugnava la sentenza n. 1512/2021, depositata il 15.07.2021, con la quale il
Giudice di Pace di Taranto aveva accolto la domanda di restituzione della somma di euro 1.944,04 percepita a titolo di “spese di gestione” avanzata da nella sua qualità di gestore di un punto CP_1 vendita di stampa quotidiana e periodica in Castellaneta Marina.
A sostegno dei propri assunti, l'appellante lamentava la violazione degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. avendo il
Giudice di pace ritenuto competente il foro di Taranto in luogo di quello di Matera;
nel merito, lamentava l'insussistenza dei presupposti normativi per l'esperimento dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo.
Costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza dell'avverso gravame, chiedendone il CP_1 rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo d'ufficio, all'udienza del 16.01.2025 tenutasi con modalità scritta le parti precisavano pagina 1 di 4 le conclusioni con note depositate telematicamente ed il Tribunale, all'esito, si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Preliminarmente, in relazione alla competenza, occorre richiamare il più recente insegnamento della
Suprema Corte a mente del quale “Anche con riferimento alle controversie assoggettate alla disciplina introdotta dalla L. 69/2009, la Corte - ritenendo ininfluente ai fini della soluzione della questione il mutamento della forma (da sentenza in ordinanza) della decisione sulla competenza disposta dalla novella
69/2009 - ha confermato in termini sostanzialmente univoci (sino ad ora a sezioni semplici), l'orientamento, già prevalso anteriormente alla novella, secondo cui la decisione su questione di competenza deve necessariamente passare attraverso la previa precisazione delle conclusioni e gli adempimenti successivi;
da ciò facendo derivare che, in caso di inosservanza dell'iter decisorio indicato, la relativa pronuncia è impugnabile con il regolamento di cui all'art. 42 c.p.c. solo se con essa si sia dichiarata l'incompetenza, mentre, in caso di ordinanza affermativa della competenza, trattandosi di provvedimento privo di natura decisoria (in quanto tale, revocabile e ridiscutibile, ex art 177 c.p.c., al momento della decisione finale del giudizio) il regolamento sarebbe inammissibile (cfr. Cass. ord. 110211/14, 7191/14, 2376/14, 24509/13,
16051/13, 13287/11, 4986/11). “Deve constatarsi che anche successivamente all'entrata in vigore della novella 69/2009 il sistema normativo (ancorché prescrivendo per la decisione sulla competenza la forma dell'ordinanza anziché quella della sentenza) sancisce (in forza della previsione dell'art. 42 c.p.c. e di quelle degli artt. 187 e 189 c.p.c. e relativi richiami), che, pur con riguardo ai giudizi davanti al giudice monocratico, si ha provvedimento decisorio (nel senso sopra specificato) su questione di competenza (così come, del resto, su questione di giurisdizione, altra pregiudiziale di rito o sul merito), solo in esito a formale remissione della causa in decisione, mediante invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni, assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, fissazione dell'udienza per l'eventualmente richiesta discussione orale” (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014).
Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha superato l'eccezione senza aver invitato le parti a precisare le conclusioni e senza fissare apposita udienza per la discussione della questione pregiudiziale ex art. 281 sexies cpc e, quindi, l'appello sul punto risulta ammissibile.
Nel merito, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'appellante anche in questa sede deve essere rigettata. Invero, la domanda proposta dall'attrice in primo grado è stata correttamente inquadrata nell'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. per la restituzione di somme versate alla
[...]
a titolo di 'spese di gestione' in assenza di una ragione giustificatrice a fronte di Controparte_2 servizi mai effettuati.
Giova al riguardo richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di competenza per territorio, il criterio di cui all'art. 1182, comma terzo cod. civ. trova applicazione anche con riferimento alle obbligazioni di restituzione di ciò che sia stato indebitamente pagato, sempre che detta obbligazione non dia luogo ad alcuna contestazione in ordine al rapporto cui risulta collegata, rientrando
pagina 2 di 4 tra i crediti liquidi ed esigibili (il cui pagamento deve essere eseguito, a norma del comma terzo del citato art. 1182, presso il domicilio del creditore) anche quelli di ammontare determinabile in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti da titolo convenzionale o giudiziale” (Cass. 15849/2000; conformi Cass.
28227/2005 e 6656/2009).
La stessa Corte ha inoltre precisato che “se l'applicazione del combinato disposto dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182 c.c…dovesse escludersi in tutti i casi di contestazione sulla obbligazione di restituzione di somme, la suindicata normativa non sarebbe mai applicabile poiché ovviamente se si agisce in giudizio per ripetere somme indebitamente pagate ciò accade perché vi è contestazione su tale indebito. Altrimenti, non vi sarebbe neppure un giudizio nè, tanto meno, un problema di competenza per territorio. Ciò che si vuole escludere è invece la contestazione del rapporto giuridico "a monte"” (Cass. 6659/2009 cit.).
Ne discende che l'Ufficio giudiziario competente in base al domicilio del creditore è il Giudice di Pace di
Taranto.
Ciò premesso e venendo al merito, va precisato che “proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e "accipiens"” (Cass. 1734/2011).
Sotto il profilo dell'onere della prova si richiama l'indirizzo giurisprudenziale consolidato della Corte di
Cassazione secondo il quale nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i suddetti presupposti “Chi alleghi di avere effettuato un pagamento, in tutto o in parte non dovuto, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo è tenuto a provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta. L'onere della prova dell'indebito grava, dunque, su chi pretende la restituzione, il quale dovrà fornire dimostrazione dell'insussistenza della iuxta causa obligationis del pagamento eseguito” (ex plurimis: Cass. Civ. sez. III, 12/06/2020, n.11294).
Date tali premesse di principio, deve ritenersi che l'attrice abbia assolto al proprio onere probatorio e, di conseguenza, il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto non dovute le spese di gestione in primo luogo richiamando l'accordo nazionale concernente la vendita di quotidiani e periodici datato 15.05.2005
(sottoscritto dalle rappresentanze di editori e rivendite in seguito all'emanazione del d. lgs. n. 170/2001), volto a tutelare la diffusione dei prodotti editoriali, nonché la fruizione degli stessi da parte del pubblico dei lettori. Ed invero, il predetto Accordo, all'art. 10, sancisce la gratuità del servizio di trasporto nell'ambito della distribuzione dei giornali (art. 10 punto 3 secondo cui: “la Rivendita non è tenuta a corrispondere al soggetto che svolge l'attività di distribuzione alcun compenso qualora non sussistano consuetudini determinate da oggettive difficoltà di accesso al punto vendita medesimo”). Quindi, il vigente Accordo nazionale del 2005 sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici prevede che il distributore locale è tenuto a provvedere al trasporto dei prodotti ed al ritiro delle rese “franco punto vendita” con pagina 3 di 4 organizzazione dei servizi in via autonoma e senza costi per il rivenditore.
Tra l'altro, l'interpretazione del dettato normativo di cui all'art. 5, comma 1, lett. b e d-sexies del D.lgs.
170/2001 vieta ai distributori locali di richiedere agli esercenti di attività di rivendita (anche di natura non esclusiva) la corresponsione di un corrispettivo per il servizio accessorio di consegna a domicilio e ritiro dei resi.
Dunque, le disposizioni suindicate introducono -nei confronti del distributore- il divieto di subordinare l'instaurazione del rapporto di fornitura all'accettazione di servizi accessori da parte del rivenditore. Il principio di parità di trattamento e la non contestata pratica della consegna “franco punto vendita” in favore dei rivenditori di zona da parte del medesimo distributore determina di per sé l'illegittimità dell'addebito delle spese di cui si discute (cfr anche Sentenza Corte di Appello di Palermo n. 1027/2019), con conseguente diritto alla ripetizione delle somme eventualmente versate.
Per tutto quanto sopra esposto, la decisione del primo Giudice è quindi condivisibile e, conseguentemente,
l'appello va rigettato.
Le spese processuali sono compensate in ragione della particolarità della materia.
Atteso l'integrale rigetto del gravame, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- spese di lite interamente compensate tra le parti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR
2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Taranto, 05/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
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