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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 1158/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Maria Rosaria Cuomo Presidente
Serena Sommariva Consigliera
Laura Bertoli Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 437/2024 del Tribunale di Monza, est.
Lojacono, promossa da
(C.F. ), in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dalle avv. Barbara
[...] C.F._2
Todeschini e Serena Petrella ed elettivamente domiciliata in Via Prina, n. 22 a Monza
(MB), presso lo studio dei difensori appellante contro
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Maio ed CP_1 P.IVA_1
Alessandro Mineo ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'INPS in Milano, via Savarè n. 1 appellato in data 4/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante:
“Riformare parzialmente la sentenza nr. 437/2024, emessa dal Tribunale di Monza sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Claudia Lojacono, depositata con motivazioni il 09-
27/05/2024 e, in accoglimento delle domande formulate dalla IGnora nel Parte_1
primo grado di giudizio, così pronunciarsi
IN VIA PRELIMINARE Sospendere la provvisoria efficacia esecutiva della pronuncia appellata, in ragione delle motivazioni di diritto dedotte in atti e del possibile pregiudizio che la Ricorrente subirebbe nelle more della decisione di secondo grado, in caso di avvio dell'esecuzione da parte di che ha già trasmesso diffida in tal senso alla IG.ra . CP_1 Parte_1
IN VIA PRINCIPALE:
- Confermata la pronuncia di revoca del provvedimento per l'anno 2010, per tutte CP_1
le ragioni di fatto e di diritto espresse negli atti del primo grado di giudizio e nel presente atto,
- accertata e dichiarata l'assenza di dolo e/o colpa in capo all'accipiens IG. Per_1
[...]
- accertato e dichiarato che ha riconosciuto ed erogato in favore del IG. CP_1
Per_1
per l'anno 2011, l'importo di € 4.700,00= a titolo di assegno sociale, e che il
[...]
conteggio è stato eseguito dallo stesso Istituto previa verifica dei dati reddituali del
Richiedente, per l'effetto, DICHIARARE legittimamente e definitivamente percepito dal
IG. l'importo erogato da per tale anno;
Persona_1 CP_1
- DICHIARARE l'illegittimità/infondatezza/erroneità della motivazione contenuta nel provvedimento di indebito del 28.12.2021, notificato alla Ricorrente in data
14.01.2022, accertare e DICHIARARE la nullità/annullabilità/inefficacia/irripetibilità del provvedimento di indebito del 28.12.2021 per l'anno 2011 di € 4.093,44=, notificato alla Ricorrente in data 14.01.2022 e, conseguentemente,
- DICHIARARE nullo/annullabile/inefficace e in ogni caso revocare e/o disapplicare il provvedimento stesso, con revoca/disapplicazione dello stesso provvedimento per la somma di € 4.093,44 = per l'anno 2011 e di tutti gli atti collegati e conseguenti e
- DICHIARARE che la Ricorrente nulla deve all' per l'anno 2011 CP_1
IN VIA SUBORDINATA
pag. 2/11 - Accertare e dichiarare l'esatto importo del preteso indebito contestato al IG.
[...]
per l'anno 2011 per l'assegno sociale nr. 04031106 Cat. AS, ovvero Per_1
accertare e dichiarare la minor somma eventualmente dovuta, CONDANNANDO CP_1
a restituire alla Ricorrente le maggiori somme medio tempore eventualmente trattenute rispetto all'indebito accertato in corso di causa, maggiorato di interessi e rivalutazione.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore degli avvocati antistatari”; per l'appellato:
“Respingere l'appello avverso e tutte le domande ivi contenute in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'appellata sentenza.
Con vittoria delle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Monza ha parzialmente accolto le domande formulate nel ricorso ex art. 442 c.p.c. proposto da quale erede del defunto Parte_1
padre , nei confronti di . Persona_1 CP_1
Nel dettaglio, il primo giudice ha dichiarato non sussistente l'indebito assistenziale prospettato da con riguardo ad importi corrisposti a per l'anno CP_1 Persona_1
2010 a titolo di assegno sociale;
ha reputato invece esistente e ripetibile l'indebito assistenziale concernente somme erogate a per il medesimo titolo, per l'anno Per_1
2011; ha compensato le spese di lite tra le parti in ragione della soccombenza parziale.
Più precisamente, il Tribunale di Monza ha osservato che: in data 3.4.2020 era deceduto già percettore di assegno sociale Persona_1
; CP_1
la figlia ed erede aveva ricevuto in data 14.1.2022 una Parte_1 comunicazione di “accertamento somme indebitamente percepite su pensione del CP_1
IG. cat. AS04031106”, contenente una richiesta di pagamento, in Persona_1 restituzione, dell'importo di € 6.512,52, per la seguente motivazione: “per il periodo dal
01.01.2010 al 31.12.2011 sulla pensione del IG. cat. AS04031106 Persona_1
eliminata per decesso del titolare è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un
pag. 3/11 importo complessivo di € 6.512,52 per i seguenti motivi: sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”; la richiesta stragiudiziale di non era stata adeguatamente motivata, anche CP_1 se per l'anno 2011 aveva sanato detta incompletezza in giudizio;
CP_1
in particolare, risultava dalla documentazione prodotta che “per quanto riguarda tale anno (2011), nella domanda di ricostituzione per maggiorazione sociale, il AP ha ribadito il reddito da pensione estera e ha segnalato prestazioni assistenziali per euro 4.700,00. La difesa della ricorrente ha asserito che si trattava dell'importo percepito dal padre in tale anno per l'assegno sociale. Tuttavia, tale importo non era erogato per tale causale, ma si trattava di rendita Inail, decorrente dall'anno precedente (2010), come si evince chiaramente dal doc. 5 dell' Pertanto può dirsi CP_1
che, per quanto riguarda il 2011, vi è stata erogazione della pensione in misura superiore a quanto dovuto”; quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 13 della legge 412/91, il recupero per il 2011 doveva reputarsi legittimo in quanto “l'errore di INPS… è dipeso da un errore commesso dal nella domanda di ricostituzione per maggiorazione sociale, Per_1
il quale ha segnalato un importo corrisposto a titolo di assegno sociale che invece era stato attribuito quale rendita INAIL”.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1
Con il primo articolato motivo di gravame ha lamentato la Parte_1
contraddittorietà della sentenza nella parte in cui, pur correttamente rilevando l'insufficienza della motivazione del provvedimento stragiudiziale di richiesta di restituzione indebito, essa ha nondimeno erroneamente reputato che detta insufficienza fosse sanabile ex post, in sede giudiziaria.
Oltre a ciò, l'appellante ha prospettato l'erroneità della decisione nella parte in cui l'indebito per l'anno 2011 è stato reputato sussistente.
L'appellante ha osservato che “la documentazione prodotta dall' nel CP_2
giudizio di primo grado non è idonea a provare le ragioni alla base della legittimità del provvedimento di indebito per l'anno 2011 e/o comunque risulta contraria allo scopo sotteso alla produzione: in particolare, è del tutto inconferente/non pertinente il
CP_ richiamo effettuato dal Giudice di prime cure al doc. 5) prodotto da che,
pag. 4/11 contrariamente a quanto statuito, non attesta affatto che l'importo erogato al IG. sia avvenuto a titolo di rendita Inail decorrente dal 2010 e non di assegno Per_1
sociale; il predetto documento ha, invero, ad oggetto la comunicazione di riliquidazione
d'ufficio dell'assegno e non menziona in alcun modo la rendita Inail. Inoltre, tale rendita non risulta provata con certezza da nessun altro documento di controparte, che cita una “probabile” rendita Inail (v. docc. nn. 1 e 8 fascicolo di primo grado parte resistente) e dal documento n. 4) di controparte (v. doc. 4 fascicolo di primo grado parte resistente) dal quale emerge che una “rendita” con decorrenza 12/2005 (quindi neppure è chiaro quale sarebbe), sarebbe stata comunque eliminata”.
Sotto altro profilo, a dire dell'appellante, “nessun errore e/o dolo e/o colpa ha commesso il IGnor nella domanda di ricostituzione per maggiorazione sociale, Per_1 allorché ha dichiarato di aver percepito per l'anno 2011 l'importo di euro 4.700,00 per assegno sociale, oltre all'importo di euro 5.000,00; in ogni caso, a prescindere dal titolo relativo all'erogazione dell'importo di euro 4.700,00, il recupero dell'indebito per l'anno 2011, contrariamente a quanto deciso nella sentenza impugnata, risulta CP_ illegittimo/inefficace e l'indebito irripetibile, in quanto ha posto in essere una condotta che viola i presupposti di applicazione dell'art. 13 della l. 412/1991 per il recupero dell'indebito e che attengono ai casi in cui vi sia stata erogazione in presenza di un'omessa e/o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti che incidevano sul diritto e sulla misura della prestazione in godimento;
nel caso di specie,
l'accipiens in buona fede ha effettuato una segnalazione completa di tutti i redditi CP_ percepiti nell'anno 2011, che erano, dunque, conoscibili e conosciuti da all'epoca della domanda”.
Ancora, secondo l'appellante il primo giudice aveva omesso di considerare che
“anche procedendo al cumulo dei redditi dichiarati dal IGnor per l'anno 2011 Per_1
nella domanda di ricostituzione per maggiorazione sociale (euro 5.000,00 + euro
4.700,00), il reddito familiare complessivo dichiarato dal de cuius per tale anno, a fronte di un reddito del coniuge pari a 0, rientra nei limiti di reddito previsti dalle
CP_ tabelle per l'anno 2011 (non contestate da controparte nel giudizio di primo grado), per avere diritto all'assegno sociale. Per tale anno, infatti, l'importo dell'assegno era così determinato: con aumenti € 10.849,80 – RC/13; senza aumenti €
pag. 5/11 9.842,69 – RC/13, a fronte di un reddito familiare annuo inferiore a €
10.849,80/9.842,69”
Con il secondo motivo di appello, ha lamentato l'omessa pronuncia Parte_1
del primo giudice in ordine all'eccezione di decadenza sollevata ex art. 13 legge n.
412/1991.
Nella prospettiva del gravame, avrebbe dovuto provvedere a recuperare le CP_1
somme indebitamente corrisposte entro l'anno civile successivo a quello dell'accertamento dell'ipotetico indebito, e ciò a pena di decadenza.
Con memoria difensiva depositata un data 23.1.2025 si è costituito per il CP_1
gravame, contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
L'appellato ha evidenziato che “l'indebito oggetto di causa, relativo agli anni
2010 e 2011, deriva da una ricostituzione centralizzata dell'assegno sociale n.
04031106, con cui l' ha rideterminato l'importo della prestazione assistenziale CP_2
erogata a favore del sig. sulla base dei redditi dallo stesso percepiti e Persona_1
dichiarati. Nel dettaglio, il dante causa dell'odierna appellante dichiarava con modello red per il 2010 redditi da pensione estera pari a € 5.004,00 (doc.2 fascicolo di CP_1
primo grado).
Con domanda di ricostituzione per maggiorazione sociale, trasmessa tramite patronato in data 3 maggio 2012, dichiarava per gli anni 2011 e 2012, redditi da pensione estera pari a € 5.000 nonché prestazioni assistenziali in denaro pari a € 4.700 (doc.3 fascicolo di primo grado) riferiti alla rendita INAIL n. 705-9993-03547930 di cui era CP_1
titolare (doc. 4 fascicolo di primo grado). A seguito della trasmissione di tali dati CP_1
reddituali, l' rideterminava l'importo dell'assegno, accertando la presenza di un CP_1
pagamento indebito per superamento dei limiti reddituali di legge (doc.5 fascicolo di primo grado). Il provvedimento di recupero dell'indebito di cui alla CP_1
ricostituzione batch del 25/09/2012 veniva tempestivamente notificato al dante causa, con raccomandata A/R n. 61079269223-4 del 11/10/2012 (docc.
6-7 fascicolo di CP_1
primo grado), e successivamente richiesto alla ricorrente quale nella sua qualità di erede ”.
pag. 6/11 A confutazione delle tesi avversarie, ha poi replicato: quanto all'eccezione CP_1 di decadenza sollevata dall'appellante, che la decadenza di cui al sopra citato art. 13 non trova applicazione in materia di indebito assistenziale;
quanto al riparto degli oneri probatori, che l'onere della prova della spettanza della prestazione assistenziale grava su chi la rivendica, e ciò anche quando il percettore promuova di azione per accertamento negativo per contrastare la richiesta di restituzione di un asserito indebito.
All'udienza del 4.2.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
Pur a fronte delle censure formulate da nell'atto di appello, la Parte_1
sentenza impugnata deve essere confermata, con le puntualizzazioni che seguono.
Va disatteso il primo motivo di appello.
Oggetto dell'odierno giudizio non è la verifica della completezza motivazionale delle comunicazioni e dei provvedimenti amministrativi di , bensì l'accertamento CP_1
della sussistenza, o meno, del diritto del dante causa di a percepire la Parte_1
prestazione assistenziale erogatagli (e quindi, del carattere indebito, o meno, del relativo pagamento da parte di ). CP_1
I rilievi circa la asserita non condivisibilità delle valutazioni del primo giudice in ordine alla completezza della motivazione dei provvedimenti stragiudiziali di non CP_1
sono quindi decisivi ai fini che qui interessano.
Diversamente da quanto sostiene l'appellante, va in secondo luogo ricordato che
“In tema d'indebito previdenziale” -così come in tema di indebito assistenziale- “nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (così ad esempio, Cass., 10/06/2019, n.15550).
Premesso che oggetto dell'odierno giudizio di appello è limitato all'indebito relativo al periodo 1.1.2011-31.12.2011, il Collegio reputa che non abbia Parte_1 assolto l'onere probatorio su di lei gravante.
Dalla documentazione prodotta agli atti è possibile infatti affermare che:
pag. 7/11 era titolare di assegno sociale dal giugno 2010 (docc. 4 e 5 Persona_1
); CP_1
dalla dichiarazione c.d. modello RED che lo stesso AP ha compilato per l'anno 2010 risulta un reddito familiare di 5.004,00 euro, derivante da pensione estera
(doc. 2 fascicolo ), e nessun'altra entrata;
CP_1
il medesimo AP, in data 3 maggio 2012, ha presentato domanda per
“Ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale”, dichiarando per l'anno 2011 un reddito familiare pari a complessivi euro 9.700,00 (di cui 4.700,00 per “Prestazioni assistenziali in denaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici o Stati esteri (escluse le indennità di accomp. per inv. civ., ind cieci parz. e ind. com. per sordomuti)” ed euro
5.000,00 per pensioni estere: cfr. doc. 3 fascicolo ); CP_1
alla luce di quanto dichiarato dallo stesso in data 3.5.2012, in data Per_1 CP_1
25 settembre 2012 – cfr. doc. 8 fascicolo ha riliquidato l'ammontare CP_1 dell'assegno spettante a per il 2011 sulla scorta del dato reddituale dal medesimo Per_1
dichiarato, stimando l'importo indebitamente corrispostogli in 4.093,44 euro Per_1
annui. Più precisamente, ha sostento di avere erogato a per il 2011, un CP_1 Per_1
assegno di 418,12 euro mensili anziché la minor somma di 103,04 euro mensili, realmente spettante a considerando il dato reddituale corretto, dallo stesso Parte_2
percettore dichiarato nnella istanza del 3.5.2012, per l'anno 2011 (doc. 5 fascicolo CP_1
e prospetti di calcolo ad essa allegati).
Alla luce di tali inequivoci dati documentali, non coglie nel segno il rilievo dell'appellante secondo cui l'indebito non sussisterebbe in quanto, pur stimando in euro
9.700,00 il reddito familiare per l'anno 2011, avrebbe dovuto considerare che il CP_1 limite reddituale fissato per l'erogazione dell'assegno sociale per l'anno 2011 era pari a
10849,80 – cfr. tabella prodotta al doc. 11 dall'appellante- e non l'avrebbe Per_1
comunque superato.
L'argomentazione è fallace.
E' vero che solo ove il reddito famigliare del 2011 avesse superato la soglia di euro 10.849,80 non avrebbe avuto diritto ad alcun assegno sociale. Per_1
pag. 8/11 Altrettanto vero è, tuttavia, che al di sotto di detta soglia reddituale, l'importo dell'assegno sociale variava da un minimo di 0 ad un massimo di 417,30 euro mensili in funzione del reddito.
L'origine dell'indebito discende dalla non correttezza del dato reddituale considerato da per la determinazione del quantum, inizialmente riconosciuto nella CP_1
misura massima possibile e poi- sulla scorta del superiore reddito dichiarato dallo stesso per l'anno 2011-rideterminato in euro 103, 04 mensili. Per_1
Nemmeno è corretto il rilievo dell'appellante secondo cui non avrebbe CP_1
provato la correttezza dell'ammontare del reddito considerato come base del ricalcolo dell'assegno per l'anno 2011.
Come già detto, l'onere della prova grava sull'appellante, che non lo ha assolto;
inoltre, l'esistenza e l'ammontare del reddito del 2011 è stata desunta da da una CP_1
dichiarazione dello stesso AP.
Nemmeno può escludersi che le somme indebitamente erogate da a titolo CP_1
di assegno sociale siano non ripetibili.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del
1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento"
(così, in motivazione, Cassazione civile sez. lav. - 20/05/2021, n. 13915).
Nel caso di specie, ribadito quanto già premesso in materia di riparto degli oneri probatori, va considerato che dal cassetto previdenziale del cittadino – cfr. doc. 4 appellato– emerge che l'assegno sociale è stato riconosciuto a con decorrenza Per_1
giugno 2010 e che sin dal dicembre 2005 percepisse una rendita diretta INAIL. Per_1
L'appellante ha del tutto genericamente contestato tali dati, ma non ha nemmeno prodotto le dichiarazioni reddituali relative agli anni in questione a confutazione di quanto dedotto e documentato da . CP_1
pag. 9/11 L'esistenza della rendita INAIL non è stata menzionata da AP nel modulo
RED relativo al 2010; con ciò lo stesso AP ha contribuito ad indurre in errore CP_1 circa l'entità dei redditi annui percepiti sin dal momento della prima erogazione dell'assegno.
Né può ritenersi esigibile che controlli continuativamente l'esattezza delle CP_1
dichiarazioni rese in materia reddituale da ciascun beneficiario di una prestazione assistenziale (tra l'altro, nel caso di specie, deve pure considerarsi che la rendita di cui beneficiava sin dal 2015 era erogata da un ente pubblico diverso da ). Per_1 CP_1
Né può dirsi che in capo a si fosse creato una situazione di Persona_1
legittimo affidamento in merito all'esattezza dell'importo riconosciutogli da per CP_1
l'anno 2011; per un verso, come si è detto, tale importo è stato inizialmente determinato sulla scorta di quanto erroneamente dichiarato dallo stesso AP nel modello RED relativo all'anno 2010; per altro verso, non appena nel maggio 2012- ha Per_1
effettuato ad la dichiarazione della propria effettiva situazione reddituale relativa CP_1 all'anno 2011 ha tempestivamente provveduto, già nel settembre del 2012, a CP_1 riliquidare l'assegno e a stimare l'indebito.
Parimenti è infondato il secondo motivo di appello.
Nella stessa pronuncia sopra citata la Suprema Corte ha chiarito che la norma dell'art. 13 legge n. 412/1991, così come la norma dell'art.52 della legge n. 88/1989 non sono applicabili all'indebito assistenziale: “Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione
a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass.
n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del
2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018). 14. E' vero, in sostanza, che, come sostiene
l' in materia di indebito assistenziale non si possa fare applicazione della CP_1
pag. 10/11 disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale
(...)” (Cassazione civile sez. lav. - 20/05/2021, n. 13915).
Nessuna decadenza è pertanto maturata.
Per queste ragioni, assorbito ogni ulteriore motivo di gravame, l'appello deve essere respinto e la sentenza deve essere confermata.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al
DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.
PQM
Respinge l'appello; condanna a rifondere ad le spese di lite del grado, liquidate in euro Parte_1 CP_1
1.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 4/02/2025
La Presidente La Consigliera est.
Maria Rosaria Cuomo Laura Bertoli
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 1158/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Maria Rosaria Cuomo Presidente
Serena Sommariva Consigliera
Laura Bertoli Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 437/2024 del Tribunale di Monza, est.
Lojacono, promossa da
(C.F. ), in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dalle avv. Barbara
[...] C.F._2
Todeschini e Serena Petrella ed elettivamente domiciliata in Via Prina, n. 22 a Monza
(MB), presso lo studio dei difensori appellante contro
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Maio ed CP_1 P.IVA_1
Alessandro Mineo ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'INPS in Milano, via Savarè n. 1 appellato in data 4/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante:
“Riformare parzialmente la sentenza nr. 437/2024, emessa dal Tribunale di Monza sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Claudia Lojacono, depositata con motivazioni il 09-
27/05/2024 e, in accoglimento delle domande formulate dalla IGnora nel Parte_1
primo grado di giudizio, così pronunciarsi
IN VIA PRELIMINARE Sospendere la provvisoria efficacia esecutiva della pronuncia appellata, in ragione delle motivazioni di diritto dedotte in atti e del possibile pregiudizio che la Ricorrente subirebbe nelle more della decisione di secondo grado, in caso di avvio dell'esecuzione da parte di che ha già trasmesso diffida in tal senso alla IG.ra . CP_1 Parte_1
IN VIA PRINCIPALE:
- Confermata la pronuncia di revoca del provvedimento per l'anno 2010, per tutte CP_1
le ragioni di fatto e di diritto espresse negli atti del primo grado di giudizio e nel presente atto,
- accertata e dichiarata l'assenza di dolo e/o colpa in capo all'accipiens IG. Per_1
[...]
- accertato e dichiarato che ha riconosciuto ed erogato in favore del IG. CP_1
Per_1
per l'anno 2011, l'importo di € 4.700,00= a titolo di assegno sociale, e che il
[...]
conteggio è stato eseguito dallo stesso Istituto previa verifica dei dati reddituali del
Richiedente, per l'effetto, DICHIARARE legittimamente e definitivamente percepito dal
IG. l'importo erogato da per tale anno;
Persona_1 CP_1
- DICHIARARE l'illegittimità/infondatezza/erroneità della motivazione contenuta nel provvedimento di indebito del 28.12.2021, notificato alla Ricorrente in data
14.01.2022, accertare e DICHIARARE la nullità/annullabilità/inefficacia/irripetibilità del provvedimento di indebito del 28.12.2021 per l'anno 2011 di € 4.093,44=, notificato alla Ricorrente in data 14.01.2022 e, conseguentemente,
- DICHIARARE nullo/annullabile/inefficace e in ogni caso revocare e/o disapplicare il provvedimento stesso, con revoca/disapplicazione dello stesso provvedimento per la somma di € 4.093,44 = per l'anno 2011 e di tutti gli atti collegati e conseguenti e
- DICHIARARE che la Ricorrente nulla deve all' per l'anno 2011 CP_1
IN VIA SUBORDINATA
pag. 2/11 - Accertare e dichiarare l'esatto importo del preteso indebito contestato al IG.
[...]
per l'anno 2011 per l'assegno sociale nr. 04031106 Cat. AS, ovvero Per_1
accertare e dichiarare la minor somma eventualmente dovuta, CONDANNANDO CP_1
a restituire alla Ricorrente le maggiori somme medio tempore eventualmente trattenute rispetto all'indebito accertato in corso di causa, maggiorato di interessi e rivalutazione.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore degli avvocati antistatari”; per l'appellato:
“Respingere l'appello avverso e tutte le domande ivi contenute in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'appellata sentenza.
Con vittoria delle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Monza ha parzialmente accolto le domande formulate nel ricorso ex art. 442 c.p.c. proposto da quale erede del defunto Parte_1
padre , nei confronti di . Persona_1 CP_1
Nel dettaglio, il primo giudice ha dichiarato non sussistente l'indebito assistenziale prospettato da con riguardo ad importi corrisposti a per l'anno CP_1 Persona_1
2010 a titolo di assegno sociale;
ha reputato invece esistente e ripetibile l'indebito assistenziale concernente somme erogate a per il medesimo titolo, per l'anno Per_1
2011; ha compensato le spese di lite tra le parti in ragione della soccombenza parziale.
Più precisamente, il Tribunale di Monza ha osservato che: in data 3.4.2020 era deceduto già percettore di assegno sociale Persona_1
; CP_1
la figlia ed erede aveva ricevuto in data 14.1.2022 una Parte_1 comunicazione di “accertamento somme indebitamente percepite su pensione del CP_1
IG. cat. AS04031106”, contenente una richiesta di pagamento, in Persona_1 restituzione, dell'importo di € 6.512,52, per la seguente motivazione: “per il periodo dal
01.01.2010 al 31.12.2011 sulla pensione del IG. cat. AS04031106 Persona_1
eliminata per decesso del titolare è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un
pag. 3/11 importo complessivo di € 6.512,52 per i seguenti motivi: sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”; la richiesta stragiudiziale di non era stata adeguatamente motivata, anche CP_1 se per l'anno 2011 aveva sanato detta incompletezza in giudizio;
CP_1
in particolare, risultava dalla documentazione prodotta che “per quanto riguarda tale anno (2011), nella domanda di ricostituzione per maggiorazione sociale, il AP ha ribadito il reddito da pensione estera e ha segnalato prestazioni assistenziali per euro 4.700,00. La difesa della ricorrente ha asserito che si trattava dell'importo percepito dal padre in tale anno per l'assegno sociale. Tuttavia, tale importo non era erogato per tale causale, ma si trattava di rendita Inail, decorrente dall'anno precedente (2010), come si evince chiaramente dal doc. 5 dell' Pertanto può dirsi CP_1
che, per quanto riguarda il 2011, vi è stata erogazione della pensione in misura superiore a quanto dovuto”; quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 13 della legge 412/91, il recupero per il 2011 doveva reputarsi legittimo in quanto “l'errore di INPS… è dipeso da un errore commesso dal nella domanda di ricostituzione per maggiorazione sociale, Per_1
il quale ha segnalato un importo corrisposto a titolo di assegno sociale che invece era stato attribuito quale rendita INAIL”.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1
Con il primo articolato motivo di gravame ha lamentato la Parte_1
contraddittorietà della sentenza nella parte in cui, pur correttamente rilevando l'insufficienza della motivazione del provvedimento stragiudiziale di richiesta di restituzione indebito, essa ha nondimeno erroneamente reputato che detta insufficienza fosse sanabile ex post, in sede giudiziaria.
Oltre a ciò, l'appellante ha prospettato l'erroneità della decisione nella parte in cui l'indebito per l'anno 2011 è stato reputato sussistente.
L'appellante ha osservato che “la documentazione prodotta dall' nel CP_2
giudizio di primo grado non è idonea a provare le ragioni alla base della legittimità del provvedimento di indebito per l'anno 2011 e/o comunque risulta contraria allo scopo sotteso alla produzione: in particolare, è del tutto inconferente/non pertinente il
CP_ richiamo effettuato dal Giudice di prime cure al doc. 5) prodotto da che,
pag. 4/11 contrariamente a quanto statuito, non attesta affatto che l'importo erogato al IG. sia avvenuto a titolo di rendita Inail decorrente dal 2010 e non di assegno Per_1
sociale; il predetto documento ha, invero, ad oggetto la comunicazione di riliquidazione
d'ufficio dell'assegno e non menziona in alcun modo la rendita Inail. Inoltre, tale rendita non risulta provata con certezza da nessun altro documento di controparte, che cita una “probabile” rendita Inail (v. docc. nn. 1 e 8 fascicolo di primo grado parte resistente) e dal documento n. 4) di controparte (v. doc. 4 fascicolo di primo grado parte resistente) dal quale emerge che una “rendita” con decorrenza 12/2005 (quindi neppure è chiaro quale sarebbe), sarebbe stata comunque eliminata”.
Sotto altro profilo, a dire dell'appellante, “nessun errore e/o dolo e/o colpa ha commesso il IGnor nella domanda di ricostituzione per maggiorazione sociale, Per_1 allorché ha dichiarato di aver percepito per l'anno 2011 l'importo di euro 4.700,00 per assegno sociale, oltre all'importo di euro 5.000,00; in ogni caso, a prescindere dal titolo relativo all'erogazione dell'importo di euro 4.700,00, il recupero dell'indebito per l'anno 2011, contrariamente a quanto deciso nella sentenza impugnata, risulta CP_ illegittimo/inefficace e l'indebito irripetibile, in quanto ha posto in essere una condotta che viola i presupposti di applicazione dell'art. 13 della l. 412/1991 per il recupero dell'indebito e che attengono ai casi in cui vi sia stata erogazione in presenza di un'omessa e/o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti che incidevano sul diritto e sulla misura della prestazione in godimento;
nel caso di specie,
l'accipiens in buona fede ha effettuato una segnalazione completa di tutti i redditi CP_ percepiti nell'anno 2011, che erano, dunque, conoscibili e conosciuti da all'epoca della domanda”.
Ancora, secondo l'appellante il primo giudice aveva omesso di considerare che
“anche procedendo al cumulo dei redditi dichiarati dal IGnor per l'anno 2011 Per_1
nella domanda di ricostituzione per maggiorazione sociale (euro 5.000,00 + euro
4.700,00), il reddito familiare complessivo dichiarato dal de cuius per tale anno, a fronte di un reddito del coniuge pari a 0, rientra nei limiti di reddito previsti dalle
CP_ tabelle per l'anno 2011 (non contestate da controparte nel giudizio di primo grado), per avere diritto all'assegno sociale. Per tale anno, infatti, l'importo dell'assegno era così determinato: con aumenti € 10.849,80 – RC/13; senza aumenti €
pag. 5/11 9.842,69 – RC/13, a fronte di un reddito familiare annuo inferiore a €
10.849,80/9.842,69”
Con il secondo motivo di appello, ha lamentato l'omessa pronuncia Parte_1
del primo giudice in ordine all'eccezione di decadenza sollevata ex art. 13 legge n.
412/1991.
Nella prospettiva del gravame, avrebbe dovuto provvedere a recuperare le CP_1
somme indebitamente corrisposte entro l'anno civile successivo a quello dell'accertamento dell'ipotetico indebito, e ciò a pena di decadenza.
Con memoria difensiva depositata un data 23.1.2025 si è costituito per il CP_1
gravame, contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
L'appellato ha evidenziato che “l'indebito oggetto di causa, relativo agli anni
2010 e 2011, deriva da una ricostituzione centralizzata dell'assegno sociale n.
04031106, con cui l' ha rideterminato l'importo della prestazione assistenziale CP_2
erogata a favore del sig. sulla base dei redditi dallo stesso percepiti e Persona_1
dichiarati. Nel dettaglio, il dante causa dell'odierna appellante dichiarava con modello red per il 2010 redditi da pensione estera pari a € 5.004,00 (doc.2 fascicolo di CP_1
primo grado).
Con domanda di ricostituzione per maggiorazione sociale, trasmessa tramite patronato in data 3 maggio 2012, dichiarava per gli anni 2011 e 2012, redditi da pensione estera pari a € 5.000 nonché prestazioni assistenziali in denaro pari a € 4.700 (doc.3 fascicolo di primo grado) riferiti alla rendita INAIL n. 705-9993-03547930 di cui era CP_1
titolare (doc. 4 fascicolo di primo grado). A seguito della trasmissione di tali dati CP_1
reddituali, l' rideterminava l'importo dell'assegno, accertando la presenza di un CP_1
pagamento indebito per superamento dei limiti reddituali di legge (doc.5 fascicolo di primo grado). Il provvedimento di recupero dell'indebito di cui alla CP_1
ricostituzione batch del 25/09/2012 veniva tempestivamente notificato al dante causa, con raccomandata A/R n. 61079269223-4 del 11/10/2012 (docc.
6-7 fascicolo di CP_1
primo grado), e successivamente richiesto alla ricorrente quale nella sua qualità di erede ”.
pag. 6/11 A confutazione delle tesi avversarie, ha poi replicato: quanto all'eccezione CP_1 di decadenza sollevata dall'appellante, che la decadenza di cui al sopra citato art. 13 non trova applicazione in materia di indebito assistenziale;
quanto al riparto degli oneri probatori, che l'onere della prova della spettanza della prestazione assistenziale grava su chi la rivendica, e ciò anche quando il percettore promuova di azione per accertamento negativo per contrastare la richiesta di restituzione di un asserito indebito.
All'udienza del 4.2.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
Pur a fronte delle censure formulate da nell'atto di appello, la Parte_1
sentenza impugnata deve essere confermata, con le puntualizzazioni che seguono.
Va disatteso il primo motivo di appello.
Oggetto dell'odierno giudizio non è la verifica della completezza motivazionale delle comunicazioni e dei provvedimenti amministrativi di , bensì l'accertamento CP_1
della sussistenza, o meno, del diritto del dante causa di a percepire la Parte_1
prestazione assistenziale erogatagli (e quindi, del carattere indebito, o meno, del relativo pagamento da parte di ). CP_1
I rilievi circa la asserita non condivisibilità delle valutazioni del primo giudice in ordine alla completezza della motivazione dei provvedimenti stragiudiziali di non CP_1
sono quindi decisivi ai fini che qui interessano.
Diversamente da quanto sostiene l'appellante, va in secondo luogo ricordato che
“In tema d'indebito previdenziale” -così come in tema di indebito assistenziale- “nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (così ad esempio, Cass., 10/06/2019, n.15550).
Premesso che oggetto dell'odierno giudizio di appello è limitato all'indebito relativo al periodo 1.1.2011-31.12.2011, il Collegio reputa che non abbia Parte_1 assolto l'onere probatorio su di lei gravante.
Dalla documentazione prodotta agli atti è possibile infatti affermare che:
pag. 7/11 era titolare di assegno sociale dal giugno 2010 (docc. 4 e 5 Persona_1
); CP_1
dalla dichiarazione c.d. modello RED che lo stesso AP ha compilato per l'anno 2010 risulta un reddito familiare di 5.004,00 euro, derivante da pensione estera
(doc. 2 fascicolo ), e nessun'altra entrata;
CP_1
il medesimo AP, in data 3 maggio 2012, ha presentato domanda per
“Ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale”, dichiarando per l'anno 2011 un reddito familiare pari a complessivi euro 9.700,00 (di cui 4.700,00 per “Prestazioni assistenziali in denaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici o Stati esteri (escluse le indennità di accomp. per inv. civ., ind cieci parz. e ind. com. per sordomuti)” ed euro
5.000,00 per pensioni estere: cfr. doc. 3 fascicolo ); CP_1
alla luce di quanto dichiarato dallo stesso in data 3.5.2012, in data Per_1 CP_1
25 settembre 2012 – cfr. doc. 8 fascicolo ha riliquidato l'ammontare CP_1 dell'assegno spettante a per il 2011 sulla scorta del dato reddituale dal medesimo Per_1
dichiarato, stimando l'importo indebitamente corrispostogli in 4.093,44 euro Per_1
annui. Più precisamente, ha sostento di avere erogato a per il 2011, un CP_1 Per_1
assegno di 418,12 euro mensili anziché la minor somma di 103,04 euro mensili, realmente spettante a considerando il dato reddituale corretto, dallo stesso Parte_2
percettore dichiarato nnella istanza del 3.5.2012, per l'anno 2011 (doc. 5 fascicolo CP_1
e prospetti di calcolo ad essa allegati).
Alla luce di tali inequivoci dati documentali, non coglie nel segno il rilievo dell'appellante secondo cui l'indebito non sussisterebbe in quanto, pur stimando in euro
9.700,00 il reddito familiare per l'anno 2011, avrebbe dovuto considerare che il CP_1 limite reddituale fissato per l'erogazione dell'assegno sociale per l'anno 2011 era pari a
10849,80 – cfr. tabella prodotta al doc. 11 dall'appellante- e non l'avrebbe Per_1
comunque superato.
L'argomentazione è fallace.
E' vero che solo ove il reddito famigliare del 2011 avesse superato la soglia di euro 10.849,80 non avrebbe avuto diritto ad alcun assegno sociale. Per_1
pag. 8/11 Altrettanto vero è, tuttavia, che al di sotto di detta soglia reddituale, l'importo dell'assegno sociale variava da un minimo di 0 ad un massimo di 417,30 euro mensili in funzione del reddito.
L'origine dell'indebito discende dalla non correttezza del dato reddituale considerato da per la determinazione del quantum, inizialmente riconosciuto nella CP_1
misura massima possibile e poi- sulla scorta del superiore reddito dichiarato dallo stesso per l'anno 2011-rideterminato in euro 103, 04 mensili. Per_1
Nemmeno è corretto il rilievo dell'appellante secondo cui non avrebbe CP_1
provato la correttezza dell'ammontare del reddito considerato come base del ricalcolo dell'assegno per l'anno 2011.
Come già detto, l'onere della prova grava sull'appellante, che non lo ha assolto;
inoltre, l'esistenza e l'ammontare del reddito del 2011 è stata desunta da da una CP_1
dichiarazione dello stesso AP.
Nemmeno può escludersi che le somme indebitamente erogate da a titolo CP_1
di assegno sociale siano non ripetibili.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del
1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento"
(così, in motivazione, Cassazione civile sez. lav. - 20/05/2021, n. 13915).
Nel caso di specie, ribadito quanto già premesso in materia di riparto degli oneri probatori, va considerato che dal cassetto previdenziale del cittadino – cfr. doc. 4 appellato– emerge che l'assegno sociale è stato riconosciuto a con decorrenza Per_1
giugno 2010 e che sin dal dicembre 2005 percepisse una rendita diretta INAIL. Per_1
L'appellante ha del tutto genericamente contestato tali dati, ma non ha nemmeno prodotto le dichiarazioni reddituali relative agli anni in questione a confutazione di quanto dedotto e documentato da . CP_1
pag. 9/11 L'esistenza della rendita INAIL non è stata menzionata da AP nel modulo
RED relativo al 2010; con ciò lo stesso AP ha contribuito ad indurre in errore CP_1 circa l'entità dei redditi annui percepiti sin dal momento della prima erogazione dell'assegno.
Né può ritenersi esigibile che controlli continuativamente l'esattezza delle CP_1
dichiarazioni rese in materia reddituale da ciascun beneficiario di una prestazione assistenziale (tra l'altro, nel caso di specie, deve pure considerarsi che la rendita di cui beneficiava sin dal 2015 era erogata da un ente pubblico diverso da ). Per_1 CP_1
Né può dirsi che in capo a si fosse creato una situazione di Persona_1
legittimo affidamento in merito all'esattezza dell'importo riconosciutogli da per CP_1
l'anno 2011; per un verso, come si è detto, tale importo è stato inizialmente determinato sulla scorta di quanto erroneamente dichiarato dallo stesso AP nel modello RED relativo all'anno 2010; per altro verso, non appena nel maggio 2012- ha Per_1
effettuato ad la dichiarazione della propria effettiva situazione reddituale relativa CP_1 all'anno 2011 ha tempestivamente provveduto, già nel settembre del 2012, a CP_1 riliquidare l'assegno e a stimare l'indebito.
Parimenti è infondato il secondo motivo di appello.
Nella stessa pronuncia sopra citata la Suprema Corte ha chiarito che la norma dell'art. 13 legge n. 412/1991, così come la norma dell'art.52 della legge n. 88/1989 non sono applicabili all'indebito assistenziale: “Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione
a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass.
n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del
2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018). 14. E' vero, in sostanza, che, come sostiene
l' in materia di indebito assistenziale non si possa fare applicazione della CP_1
pag. 10/11 disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale
(...)” (Cassazione civile sez. lav. - 20/05/2021, n. 13915).
Nessuna decadenza è pertanto maturata.
Per queste ragioni, assorbito ogni ulteriore motivo di gravame, l'appello deve essere respinto e la sentenza deve essere confermata.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al
DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.
PQM
Respinge l'appello; condanna a rifondere ad le spese di lite del grado, liquidate in euro Parte_1 CP_1
1.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 4/02/2025
La Presidente La Consigliera est.
Maria Rosaria Cuomo Laura Bertoli
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