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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/11/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1589/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA tra
, (C.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.DE GREGORIO VALENTINA ROMILDA, giusta delega in atti,
e
, (C.f. , rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2
dall'Avv. LONGO VITTORIA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis. 49 c.p.c. depositato in data 20/08/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo proponendo anche contestuale domanda di divorzio.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione sulla domanda di separazione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. Disporre che la casa familiare sita in Terracina, alla via Appia
Antica snc, resti nella disponibilità esclusiva della sig.ra , in quanto Parte_2 proprietaria, con tutti gli arredi e pertinenze;
3. Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
4. La sig.ra si impegna a trasferire la proprietà Parte_2 dell'autovettura Nissan Qashqai targata DG782PS in favore del sig. , a proprie Pt_1
spese; l'atto di trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
5. Il sig. , che ha trovato nelle more un'altra sistemazione, si Pt_1
impegna a trasferire la residenza anagrafica, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla sottoscrizione del presente ricorso;
6. Eventuali ulteriori questioni di natura patrimoniale, non afferenti la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio, verranno definite dai coniugi in separata sede”.
Si precisa che, in assenza di prole, non può disporsi l'assegnazione della casa familiare, bensì
l'immobile può restare nella esclusiva disponibilità della moglie.
La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, con riferimento all'ulteriore domanda di divorzio.
La liquidazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M
.
in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in il 23/01/2016, CP_1
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio del Comune di
TERRACINA (LT), atto n. 30, Parte II, Serie C, dell'anno 2016);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Latina, 04/11/2025
Il Presidente relatore
Dott. ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA tra
, (C.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.DE GREGORIO VALENTINA ROMILDA, giusta delega in atti,
e
, (C.f. , rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2
dall'Avv. LONGO VITTORIA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis. 49 c.p.c. depositato in data 20/08/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo proponendo anche contestuale domanda di divorzio.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione sulla domanda di separazione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. Disporre che la casa familiare sita in Terracina, alla via Appia
Antica snc, resti nella disponibilità esclusiva della sig.ra , in quanto Parte_2 proprietaria, con tutti gli arredi e pertinenze;
3. Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
4. La sig.ra si impegna a trasferire la proprietà Parte_2 dell'autovettura Nissan Qashqai targata DG782PS in favore del sig. , a proprie Pt_1
spese; l'atto di trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
5. Il sig. , che ha trovato nelle more un'altra sistemazione, si Pt_1
impegna a trasferire la residenza anagrafica, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla sottoscrizione del presente ricorso;
6. Eventuali ulteriori questioni di natura patrimoniale, non afferenti la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio, verranno definite dai coniugi in separata sede”.
Si precisa che, in assenza di prole, non può disporsi l'assegnazione della casa familiare, bensì
l'immobile può restare nella esclusiva disponibilità della moglie.
La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, con riferimento all'ulteriore domanda di divorzio.
La liquidazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M
.
in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in il 23/01/2016, CP_1
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio del Comune di
TERRACINA (LT), atto n. 30, Parte II, Serie C, dell'anno 2016);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Latina, 04/11/2025
Il Presidente relatore
Dott. ssa Concetta Serino