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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/11/2024, n. 2726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2726 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
Concetta Potito Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4500/2023 R.G., avente ad oggetto “modifiche delle condizioni di divorzio” promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Grazia Parte_1 C.F._1
Casale, giusta procura in atti
Ricorrente contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Carolina Controparte_1 C.F._2
Martucci, giusta procura in atti
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: All'udienza del 28.10.2024 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta. Il PM ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con “ricorso ex art. 473-bis.39 c.p.c.” depositato in data 15.09.2023, ha chiesto Parte_1 al Tribunale di modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 3076/2018 del
Tribunale di Foggia, pubblicata in data 06.12.2018, disciplinando diversamente il diritto di visita paterno per sopravvenute esigenze lavorative;
il ricorrente ha chiesto, inoltre, di ammonire e condannare al risarcimento dei danni la resistente per aver tenuto un comportamento ostacolante i rapporti padre-figlia.
La resistente costituendosi in giudizio in data 13.11.2023, ha chiesto di Controparte_1 rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
All'udienza del 13.12.2023, il precedente Giudice istruttore ha interrogato liberamente sui fatti di causa il ricorrente, comparso personalmente, e ha invitato le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare.
Alla successiva udienza del 07.02.2024 le parti hanno chiesto, congiuntamente, un rinvio della causa ad altra udienza essendo in corso tentativi di bonario componimento della controversia, rappresentando di aver intrapreso spontaneamente un procedimento di mediazione familiare sin dal 30.01.2024.
All'udienza del 28.10.2024 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - le parti hanno chiesto al Tribunale di decidere la causa, rappresentando di aver raggiunto un accordo formalizzato nel piano genitoriale, depositato in atti e sottoscritto nell'esclusivo interesse della minore Persona_1
Il giudice relatore (subentrato nel ruolo in data 07.10.2024), preso atto di ciò, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
******
Come noto la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni della separazione o del divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti.
In materia di diritto di famiglia, infatti, la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus, priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
2 Ebbene, con riferimento al caso di specie, il Tribunale ritiene conformi al diritto e all'interesse della prole le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data 06.09.2024 depositato telematicamente, che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
In virtù di tale accordo, raggiunto all'esito di un proficuo percorso di mediazione familiare effettuato dalle parti, devono ritenersi venuti meno i presupposti di conflittualità fondanti l'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori ex art. 473 bis.39 c.p.c.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni concordate dalle parti non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- modifica le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 3076/2018 del Tribunale di Foggia, pubblicata in data 06.12.2018, nei termini di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data
06.09.2024 e depositato telematicamente, che deve intendersi integralmente riprodotto e trascritto;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 19.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Concetta Potito
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
Concetta Potito Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4500/2023 R.G., avente ad oggetto “modifiche delle condizioni di divorzio” promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Grazia Parte_1 C.F._1
Casale, giusta procura in atti
Ricorrente contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Carolina Controparte_1 C.F._2
Martucci, giusta procura in atti
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: All'udienza del 28.10.2024 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta. Il PM ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con “ricorso ex art. 473-bis.39 c.p.c.” depositato in data 15.09.2023, ha chiesto Parte_1 al Tribunale di modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 3076/2018 del
Tribunale di Foggia, pubblicata in data 06.12.2018, disciplinando diversamente il diritto di visita paterno per sopravvenute esigenze lavorative;
il ricorrente ha chiesto, inoltre, di ammonire e condannare al risarcimento dei danni la resistente per aver tenuto un comportamento ostacolante i rapporti padre-figlia.
La resistente costituendosi in giudizio in data 13.11.2023, ha chiesto di Controparte_1 rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
All'udienza del 13.12.2023, il precedente Giudice istruttore ha interrogato liberamente sui fatti di causa il ricorrente, comparso personalmente, e ha invitato le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare.
Alla successiva udienza del 07.02.2024 le parti hanno chiesto, congiuntamente, un rinvio della causa ad altra udienza essendo in corso tentativi di bonario componimento della controversia, rappresentando di aver intrapreso spontaneamente un procedimento di mediazione familiare sin dal 30.01.2024.
All'udienza del 28.10.2024 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - le parti hanno chiesto al Tribunale di decidere la causa, rappresentando di aver raggiunto un accordo formalizzato nel piano genitoriale, depositato in atti e sottoscritto nell'esclusivo interesse della minore Persona_1
Il giudice relatore (subentrato nel ruolo in data 07.10.2024), preso atto di ciò, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
******
Come noto la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni della separazione o del divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti.
In materia di diritto di famiglia, infatti, la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus, priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
2 Ebbene, con riferimento al caso di specie, il Tribunale ritiene conformi al diritto e all'interesse della prole le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data 06.09.2024 depositato telematicamente, che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
In virtù di tale accordo, raggiunto all'esito di un proficuo percorso di mediazione familiare effettuato dalle parti, devono ritenersi venuti meno i presupposti di conflittualità fondanti l'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori ex art. 473 bis.39 c.p.c.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni concordate dalle parti non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- modifica le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 3076/2018 del Tribunale di Foggia, pubblicata in data 06.12.2018, nei termini di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data
06.09.2024 e depositato telematicamente, che deve intendersi integralmente riprodotto e trascritto;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 19.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Concetta Potito
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