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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 3016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3016 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente
dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere
avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 4796/2020/CC, avverso la sentenza n. 4408/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 29 giugno 2020,
TRA
(C.F.: ), nata il [...] a [...], ove risiede in Via delle Parte_1 CodiceFiscale_1
Zite n. 17, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Colonna (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_2
, del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem Email_1
apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: e P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, con sede a NO EN (Tv) in Via Marrocchesa n. 14, quale impresa designata per la Regione
Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Piezzi (C.F.:
; PEC: , del foro di Napoli, come da procura generale ad lites, CodiceFiscale_3 Email_2
di cui al repertorio n. 186905 ed alla raccolta n. 30367 del 18 dicembre 2014, redatta dal dr. Persona_1
notaio iscritto nel distretto notarile di Treviso.
[...]
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato, dopo avere premesso di avere Parte_1
subito gravi lesioni con postumi permanenti, essendo stata investita il giorno 2 aprile 2009, alle ore 18:30 circa, sul Corso Umberto I, rientrante nel territorio del Comune di Napoli, allorché stava attraversando tale strada sulle strisce pedonali, chiedeva all'adito Tribunale di Napoli, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità nella produzione causale del sinistro stradale de quo in capo al conducente l'autovettura investitrice, tipo fuoristrada, di colore nero, rimasta non identificata, la condanna della società Controparte_1
quale impresa assicuratrice designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del
[...]
F.G.V.S., civilmente responsabile per i danni arrecati a terzi in conseguenza della circolazione dell'autoveicolo in questione, al risarcimento, in suo favore, del danno non patrimoniale subito, sub specie di danno biologico, da inabilità temporanea parziale e totale, dinamico/relazionale, esistenziale e morale, il tutto quantificato nella misura di € 250.000,00, oltre agli interessi compensativi ed alla rivalutazione monetaria dal dì dell'evento lesivo fino all'effettivo soddisfo, con la contestuale istanza di condanna della controparte soccombente al pagamento delle spese e dei compensi di lite, da distrarre in favore dell'avv. Francesco
Colonna, suo difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata in cancelleria il 5 febbraio 2015, si costituiva in giudizio la società convenuta, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda attrice, oltre che la prescrizione del preteso diritto risarcitorio, contestando, in subordine e nel merito, l'an ed il quantum debeatur dell'avversa domanda di risarcimento danni, concludendo per il rigetto della stessa, con la contestuale istanza di condanna della controparte soccombente al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
1.3. - Escusse le due testimoni addotte dalla parte attrice ed ammesse;
acquisita la relazione peritale medico-legale espletata sulla danneggiata e depositata dal nominato c.t.u.; precisate le conclusioni;
depositate le rispettive comparse conclusionali;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 4408/2020, pubblicata il 29 giugno 2020, con la quale il Tribunale di Napoli respingeva la domanda attrice, condannando la parte istante al pagamento delle spese e dei compensi di lite, ponendo definitivamente a carico della stessa anche le spese della disposta ed eseguita c.t.u.
In particolare, il primo giudice, respinte le eccezioni preliminari sollevate dalla società assicuratrice convenuta per la rilevata infondatezza delle stesse;
ritenuto l'acquisito quadro probatorio per nulla convincente e tranquillizzante, rigettava la domanda attrice, “per mancanza di una prova piana e lineare in merito ai fatti costitutivi di essa”, avendo considerato:
2 a) “singolare” ed incongruente che le due testimoni addotte in giudizio, strette congiunte dell'attrice, non fossero state indicate nella denunzia-querela presentata il 24 aprile 2009 da quest'ultima contro ignoti al Commissariato di Polizia di Napoli - Vicaria Mercato;
b) anomalo che nel referto del pronto soccorso dell'Ospedale Santa Maria di Loreto Nuovo di Napoli, ove l'infortunata fu trasportata subito dopo il sinistro, non vi fosse stato alcun riferimento alla circostanza per cui l'evento lesivo si fosse verificato con l'omissione di soccorso da parte del soggetto responsabile, benché la paziente avesse, comunque, riferito di essere stata vittima di un incidente stradale con responsabilità di terzi, avendo omesso qualsivoglia riferimento al fatto di reato consumatosi in suo danno;
c) sospetta ed integrante una condotta processuale omissiva ed ambivalente, improntata alla non totale trasparenza, l'omessa produzione della cartella clinica inerente al ricovero nel reparto di ortopedia dell'ospedale Santa Maria di Loreto Nuovo di Napoli, ove la stessa fu ricoverata per ben otto giorni, essendo ivi stata sottoposta anche ad un intervento di riduzione chirurgica della lussazione, sintesi della frattura e ricostruzione della capsula, essendosi limitata l'attrice a produrre soltanto la relativa scheda di dimissione.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione ritualmente notificato il 22 dicembre 2020, proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendo - sulla base di un unico, ma Parte_1 articolato motivo di gravame - previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata:
a) l'accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria attrice, qui quantificata nella misura di €
105.709,73, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto sino al soddisfo, ovvero da quantificare nella maggiore o minore somma che la Corte dovesse ritenere più equa e giusta, il tutto nei limiti di € 260.000,00;
b) la condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio, da distrarre in favore del suo difensore costituito, avv. Francesco Colonna, dichiaratosi antistatario;
c) nell'ipotesi di conferma della decisione impugnata, la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 19 aprile 2021, si costituiva in giudizio la società appellata, eccependo l'inammissibilità del gravame, ex artt. 348-bis e 342 c.p.c., contestando i motivi d'appello, di cui richiedeva la reiezione, formulando l'istanza di condanna della parte impugnante al pagamento delle spese e dei compensi della presente fase di gravame.
3 2.3. - Con l'ordinanza resa e comunicata il 19 maggio 2021 la Corte respingeva l'istanza finalizzata al conseguimento del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per la rilevata insussistenza dei presupposti di legge.
2.4. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado, comunque, poi, digitalizzato in quello elettronico di prime cure;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 19 febbraio 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del giorno 18 marzo 2025; depositate dalle parti costituite le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il giorno 20 marzo 2025 era riservata a sentenza, con la concessione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e della memoria di replica a cura della sola parte appellante.
3. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 348 BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa della società appellata, quale impresa assicuratrice designata per la Regione Campania Controparte_1 alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., vigente ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito da tale appellata, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa Corte.
4. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Sempre pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ulteriore ammissibilità, atteso che la difesa della società appellata ne eccepiva l'inammissibilità per il preteso mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame, in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342
c.p.c., nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012 sino al 27 febbraio 2023, al comma 1 dispone che: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del
4 fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
In questa disposizione, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio 2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dalla novella, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., vigenti ratione temporis, aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
5. - ESAME DEL MOTIVO DI GRAVAME
5.1. -Con l'unico, ma articolato motivo d'impugnazione, la parte appellante censurava il preteso vizio d'insufficiente motivazione, che caratterizzerebbe la decisione gravata, oltre che la pretesa violazione dell'art. 116 c.p.c. da parte del giudice di prime cure, che avrebbe erroneamente valutato gli esiti istruttori, orali e documentali, rispettivamente ricavabili dalla prova testimoniale e dalla relazione peritale del c.t.u., versata in atti, i quali, se fossero stati considerati correttamente, avrebbero dovuto indurre il Tribunale:
5 a) a non ritenere inattendibili le due testimoni escusse, per il solo fatto che non erano state indicate nell'ambito della già sporta denunzia-querela contro ignoti, non essendo la stessa condizione di procedibilità della domanda risarcitoria;
b) a non valorizzare in maniera eccessivamente negativa, in danno della parte istante, l'omessa precisazione di quest'ultima - nell'ambito del referto del pronto soccorso dell'Ospedale Santa Maria di Loreto
Nuovo di Napoli, ove l'infortunata fu trasportata subito dopo il sinistro - del riferimento alla circostanza per cui l'evento lesivo si fosse verificato con l'omissione di soccorso da parte del soggetto responsabile dell'incidente stradale;
c) a ritenere fondata la domanda attrice, perché la dinamica del sinistro stradale, secondo la prospettazione della parte danneggiata, sarebbe stata perfettamente provata mediante le propalazioni delle due testimoni escusse;
d) a dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente l'autovettura rimasta sconosciuta, nella determinazione causale dell'evento lesivo de quo, con la consequenziale condanna della società convenuta,
quale impresa assicuratrice designata per la Regione Campania alla liquidazione dei Controparte_1
danni a carico del F.G.V.S., al risarcimento del danno patito dall'attrice, anche in considerazione del nesso di causalità tra il sinistro e le lamentate lesioni, il tutto così come accertato dal c.t.u., che aveva certamente avuto modo di consultare la cartella clinica inspiegabilmente non rinvenuta dal primo giudice nel fascicolo di parte attrice all'atto della decisione.
5.2. - Tali doglianze risultano essere prive di pregio, per cui non possono essere accolte, con il consequenziale rigetto dell'appello e la contestuale conferma della sentenza impugnata, la cui motivazione va corretta ed integrata nei termini qui di seguito precisati.
5.3. - Il Tribunale di Napoli, invero, sussumeva correttamente la fattispecie in esame nell'ambito del danno cagionato dalla circolazione dei veicoli, ex art. 2054 c.c., e, interpretando in maniera ineccepibile gli esiti istruttori ricavati dalla prova testimoniale, non errava affatto nel ritenere non provata l'esatta dinamica del sinistro e, conseguentemente, nel rilevare il difetto di prova in ordine all'an debeatur della pretesa risarcitoria.
Infatti, ai fini del presente thema probandum, ciò che rileva è la condivisibile, ritenuta, non provata circostanza della dinamica del dedotto evento lesivo, così come evidenziato nell'atto di citazione di primo grado e ribadito entro i termini di cristallizzazione del thema decidendum di cui all'art. 183 c.p.c., secondo la quale la parte attrice, nell'attraversare Corso Umberto I, sulle strisce pedonali, sarebbe stata investita da un'autovettura, rimasta sconosciuta, il cui conducente, senza prestare alcun soccorso, si sarebbe dileguato velocemente, facendo perdere le sue tracce, dopo avere causato la rovinosa caduta della parte istante, provocandone la “frattura-lussazione della TPA caviglia sinistra e frattura del III malleolo e III medio
6 prossimale di femore”, il cui rilevato difetto di prova esclude l'accoglimento della domanda risarcitoria, perché non provati i fatti che ne costituiscono il fondamento.
In ordine a tale ritenuta carenza di prova, l'appellante si doleva della pretesa errata valutazione ed interpretazione da parte del giudice di prima istanza delle risultanze della prova testimoniale, espletata mediante le testimoni, e rispettivamente sorella dell'attrice e cognata della Testimone_1 Testimone_2
prima teste, escusse alle udienze del 6 ottobre 2016 e del 28 settembre 2017.
A proposito della descritta dinamica del sinistro, la Corte non può non rilevare le incertezze e le incongruenze ricavabili dal confronto tra l'articolazione del capitolo di prova contenente la relativa circostanza e le propalazioni rese dalle due testimoni escusse, posto che il modo di dire utilizzato dall'attrice e contenuto nell'utilizzata espressione “… l'istante… è stata investita”, che in generale evidenzia l'azione dell'avere subito un urto violento e l'essere stato travolto da un veicolo in marcia condotto da un altro soggetto, mal si concilia con quanto dichiarato dalle due testimoni escusse, secondo le quali, per la prima, il conducente l'autovettura investitrice avrebbe colpito con la ruota anteriore destra il piede sinistro della malcapitata;
nel mentre, per la seconda, tale veicolo ne avrebbe calpestato il piede sinistro.
Sennonché, ad integrazione di quanto condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, secondo il quale: “… appare singolare che di tali due soggetti, stretti congiunti dell'infortunata, non vi è traccia nella denunzia querela presentata dalla medesima al Commissariato di Polizia di Napoli - Vicaria Mercato in data 24.4.2009”, ad avviso della Corte, le dichiarazioni della prima teste escussa, sorella dell'attrice, oltre che della seconda testimone, cognata della prima testimone, appaiono essere non perfettamente genuine e del tutto inattendibili, tant'è che inducono fortemente a dubitare della loro effettiva presenza sul luogo del sinistro, avendo sì riferito, seppure con le discrepanze di cui innanzi, rispetto al preteso investimento, così come allegato dalla danneggiata, di avere assistito al sinistro di cui fu vittima avendo, però, poi, Parte_1
precisato circostanze, che si sarebbero verificate dopo il lamentato incidente stradale, che ne minano la loro credibilità, per avere entrambe, altresì, dichiarato fatti incompatibili e contraddittori tra loro.
Infatti, tra l'altro, riferiva testualmente: “… Dopo ciò ho aiutato mia sorella che Testimone_1
lamentava dolore al piede sinistro ed avvisato il figlio per prestarle i primi soccorsi. In dette circostanze non sono riuscita ad annotare la targa della vettura perché nel frattempo era fuggita via ed io ero intenta a soccorrere mia sorella. Il figlio di mia sorella sopraggiungeva con la propria vettura ed Persona_2
accompagnò la mamma all'Ospedale Loreto Mare. …”; mentre tra le altre cose, dichiarava Testimone_2
testualmente: “… Dopo ciò abbiamo chiamato il figlio , il quale si è presentato dopo neanche Persona_2
10 minuti ed ha preso la madre conducendola all'ospedale. Io non sono andata ad accompagnarla, mentre è andata con loro mia cognata .” Tes_1
7 Risulta evidente, nella specie, il netto contrasto nelle dichiarazioni de quibus non solo su chi avesse telefonato al figlio della danneggiata, ma anche su chi l'avesse accompagnata al locale pronto soccorso.
Ne deriva che l'inverosimile presenza dei testi sul luogo del teatro del sinistro esclude la completa e sicura asseverabilità di entrambe le deposizioni testimoniali de quibus, che, peraltro, non trovano alcun riscontro obiettivo in rapporti dell'autorità pubblica di polizia, neppure richiesta di intervenire, nonostante la gravità delle conseguenze dell'incidente stradale de quo.
Pertanto, richiamato l'orientamento giurisprudenziale del giudice della funzione nomofilattica, dal quale la Corte non intende discostarsi, per cui: “La valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione, che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.” (Cass. civ., Sez. II Ordinanza, 09/08/2019, n. 21239); ritenuto che in linea generale la valutazione delle emergenze testimoniali non possa prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco, del tutto carenti nella fattispecie in questione, in considerazione del fatto che non v'è nessun'altra prova che confermi l'assunto difensivo della parte attrice- appellante circa l'asserito investimento;
si deve ritenere, in conclusione, che le risultanze testimoniali de quibus non riescano a raggiungere la soglia probatoria necessaria, per asseverare le allegazioni in merito alla ricostruzione del sinistro, secondo la prospettazione della parte attrice.
Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla contraria conclusione, per cui la sola prova testimoniale inattendibile, per le ragioni indiziarie innanzi evidenziate, in quanto intrisa di circostanze inverosimili, rispetto al preteso investimento, possa portare, attraverso una valutazione di credibilità per così dire “monca”, ad una sentenza favorevole a chi tale prova abbia addotto.
Orbene, in conclusione, la rilevata inattendibilità di entrambi i testimoni escussi, valutata unitamente al mancato intervento delle autorità di polizia sul luogo dell'incidente stradale ed alla condotta della medesima vittima, che, comunque, preferiva presentare una denuncia-querela contro ignoti, senza l'indicazione dei testimoni, parenti ed affini, poi, addotti nel processo, costituiscono complessivamente elementi di valutazione indiziaria, che escludono la fondatezza della domanda risarcitoria attrice, come peraltro ribadito dal giudice di legittimità, secondo il quale: “In tema di sinistri stradale, la mancanza di un accertamento da parte dell'autorità di polizia sulla dinamica dell'incidente ovvero la presentazione di una denuncia/querela incompleta (in quanto priva dell'indicazione dei testimoni) da parte della vittima
8 costituiscono degli indizi, che rientrano nell'ambito della valutazione delle prove offerte dalla parte attrice a sostegno della domanda proposta.” (Cass. Civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 15 settembre 2017, n. 21373).
Conseguentemente, sulla base della rilevata inattendibilità di entrambe le testimoni escusse e dell'insufficiente, quanto incerto materiale probatorio, che non può che riverberarsi negativamente sulla parte gravata dall'onere di provare gli elementi costitutivi dell'invocata pretesa risarcitoria, nella fattispecie in esame è senz'altro da ritenere non provato l'an debeatur di tale domanda risarcitoria, così come fatta valere nel presente giudizio.
Ne discende che, in forza del fondamentale principio di cui all'art. 2697 c.c., non può essere riconosciuto alcun risarcimento in favore dell'attrice-appellante per il rilevato difetto assoluto di prova circa il fatto storico determinante l'investimento di quest'ultima, non potendo sopperirvi neppure il giudizio di compatibilità del nesso causale contenuto nell'elaborato peritale del c.t.u., in considerazione del consolidato principio giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo il quale: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 07/06/2019, n. 15521); “Le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, non essendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo istruttorio in senso proprio, ma avendo essa la sola finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi di fatto che devono essere stati già offerti dalla parte onerata e acquisiti al giudizio, i quali richiedano, per la loro disamina, specifiche cognizioni di natura tecnico- scientifica.” (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 15/12/2017, n. 30218).
6. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che - assorbita ogni altra questione di merito in ordine alla doglianza di parte appellante circa l'eccessiva rilevanza data dal primo giudice all'omessa indicazione nel referto del pronto soccorso dell'Ospedale Santa Maria di Loreto Nuovo di Napoli, ove l'infortunata fu trasportata subito dopo il sinistro, di qualsivoglia riferimento alla circostanza per cui il lamentato investimento si sarebbe verificato con l'omissione di soccorso da parte del soggetto responsabile, benché la paziente avesse, comunque, riferito di essere stata vittima di un incidente stradale con responsabilità di terzo, oltre che alla disamina dei presupposti circa la liquidazione del c.d. quantum debeatur - la sentenza impugnata resiste alle critiche dell'appellante, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame.
9 7. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
7.1. - Tenuto conto del rigetto dell'appello, le spese del presente grado del giudizio vengono poste a carico di in favore della società quale impresa assicuratrice designata Parte_1 Controparte_1
per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del disputatum
(scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e
D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato
D.M., per la semplicità dell'affare.
7.2. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari Parte_1
a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 4408/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 29 giugno 2020, Parte_1
così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore della società quale Parte_1 Controparte_1
impresa assicuratrice designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali del secondo grado, che liquida in complessivi € 7.158,50 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, in data
10 giugno 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente
dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere
avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 4796/2020/CC, avverso la sentenza n. 4408/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 29 giugno 2020,
TRA
(C.F.: ), nata il [...] a [...], ove risiede in Via delle Parte_1 CodiceFiscale_1
Zite n. 17, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Colonna (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_2
, del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem Email_1
apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: e P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, con sede a NO EN (Tv) in Via Marrocchesa n. 14, quale impresa designata per la Regione
Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Piezzi (C.F.:
; PEC: , del foro di Napoli, come da procura generale ad lites, CodiceFiscale_3 Email_2
di cui al repertorio n. 186905 ed alla raccolta n. 30367 del 18 dicembre 2014, redatta dal dr. Persona_1
notaio iscritto nel distretto notarile di Treviso.
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APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato, dopo avere premesso di avere Parte_1
subito gravi lesioni con postumi permanenti, essendo stata investita il giorno 2 aprile 2009, alle ore 18:30 circa, sul Corso Umberto I, rientrante nel territorio del Comune di Napoli, allorché stava attraversando tale strada sulle strisce pedonali, chiedeva all'adito Tribunale di Napoli, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità nella produzione causale del sinistro stradale de quo in capo al conducente l'autovettura investitrice, tipo fuoristrada, di colore nero, rimasta non identificata, la condanna della società Controparte_1
quale impresa assicuratrice designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del
[...]
F.G.V.S., civilmente responsabile per i danni arrecati a terzi in conseguenza della circolazione dell'autoveicolo in questione, al risarcimento, in suo favore, del danno non patrimoniale subito, sub specie di danno biologico, da inabilità temporanea parziale e totale, dinamico/relazionale, esistenziale e morale, il tutto quantificato nella misura di € 250.000,00, oltre agli interessi compensativi ed alla rivalutazione monetaria dal dì dell'evento lesivo fino all'effettivo soddisfo, con la contestuale istanza di condanna della controparte soccombente al pagamento delle spese e dei compensi di lite, da distrarre in favore dell'avv. Francesco
Colonna, suo difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata in cancelleria il 5 febbraio 2015, si costituiva in giudizio la società convenuta, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda attrice, oltre che la prescrizione del preteso diritto risarcitorio, contestando, in subordine e nel merito, l'an ed il quantum debeatur dell'avversa domanda di risarcimento danni, concludendo per il rigetto della stessa, con la contestuale istanza di condanna della controparte soccombente al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
1.3. - Escusse le due testimoni addotte dalla parte attrice ed ammesse;
acquisita la relazione peritale medico-legale espletata sulla danneggiata e depositata dal nominato c.t.u.; precisate le conclusioni;
depositate le rispettive comparse conclusionali;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 4408/2020, pubblicata il 29 giugno 2020, con la quale il Tribunale di Napoli respingeva la domanda attrice, condannando la parte istante al pagamento delle spese e dei compensi di lite, ponendo definitivamente a carico della stessa anche le spese della disposta ed eseguita c.t.u.
In particolare, il primo giudice, respinte le eccezioni preliminari sollevate dalla società assicuratrice convenuta per la rilevata infondatezza delle stesse;
ritenuto l'acquisito quadro probatorio per nulla convincente e tranquillizzante, rigettava la domanda attrice, “per mancanza di una prova piana e lineare in merito ai fatti costitutivi di essa”, avendo considerato:
2 a) “singolare” ed incongruente che le due testimoni addotte in giudizio, strette congiunte dell'attrice, non fossero state indicate nella denunzia-querela presentata il 24 aprile 2009 da quest'ultima contro ignoti al Commissariato di Polizia di Napoli - Vicaria Mercato;
b) anomalo che nel referto del pronto soccorso dell'Ospedale Santa Maria di Loreto Nuovo di Napoli, ove l'infortunata fu trasportata subito dopo il sinistro, non vi fosse stato alcun riferimento alla circostanza per cui l'evento lesivo si fosse verificato con l'omissione di soccorso da parte del soggetto responsabile, benché la paziente avesse, comunque, riferito di essere stata vittima di un incidente stradale con responsabilità di terzi, avendo omesso qualsivoglia riferimento al fatto di reato consumatosi in suo danno;
c) sospetta ed integrante una condotta processuale omissiva ed ambivalente, improntata alla non totale trasparenza, l'omessa produzione della cartella clinica inerente al ricovero nel reparto di ortopedia dell'ospedale Santa Maria di Loreto Nuovo di Napoli, ove la stessa fu ricoverata per ben otto giorni, essendo ivi stata sottoposta anche ad un intervento di riduzione chirurgica della lussazione, sintesi della frattura e ricostruzione della capsula, essendosi limitata l'attrice a produrre soltanto la relativa scheda di dimissione.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione ritualmente notificato il 22 dicembre 2020, proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendo - sulla base di un unico, ma Parte_1 articolato motivo di gravame - previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata:
a) l'accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria attrice, qui quantificata nella misura di €
105.709,73, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto sino al soddisfo, ovvero da quantificare nella maggiore o minore somma che la Corte dovesse ritenere più equa e giusta, il tutto nei limiti di € 260.000,00;
b) la condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio, da distrarre in favore del suo difensore costituito, avv. Francesco Colonna, dichiaratosi antistatario;
c) nell'ipotesi di conferma della decisione impugnata, la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 19 aprile 2021, si costituiva in giudizio la società appellata, eccependo l'inammissibilità del gravame, ex artt. 348-bis e 342 c.p.c., contestando i motivi d'appello, di cui richiedeva la reiezione, formulando l'istanza di condanna della parte impugnante al pagamento delle spese e dei compensi della presente fase di gravame.
3 2.3. - Con l'ordinanza resa e comunicata il 19 maggio 2021 la Corte respingeva l'istanza finalizzata al conseguimento del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per la rilevata insussistenza dei presupposti di legge.
2.4. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado, comunque, poi, digitalizzato in quello elettronico di prime cure;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 19 febbraio 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del giorno 18 marzo 2025; depositate dalle parti costituite le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il giorno 20 marzo 2025 era riservata a sentenza, con la concessione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e della memoria di replica a cura della sola parte appellante.
3. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 348 BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa della società appellata, quale impresa assicuratrice designata per la Regione Campania Controparte_1 alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., vigente ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito da tale appellata, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa Corte.
4. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Sempre pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ulteriore ammissibilità, atteso che la difesa della società appellata ne eccepiva l'inammissibilità per il preteso mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame, in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342
c.p.c., nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012 sino al 27 febbraio 2023, al comma 1 dispone che: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del
4 fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
In questa disposizione, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio 2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dalla novella, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., vigenti ratione temporis, aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
5. - ESAME DEL MOTIVO DI GRAVAME
5.1. -Con l'unico, ma articolato motivo d'impugnazione, la parte appellante censurava il preteso vizio d'insufficiente motivazione, che caratterizzerebbe la decisione gravata, oltre che la pretesa violazione dell'art. 116 c.p.c. da parte del giudice di prime cure, che avrebbe erroneamente valutato gli esiti istruttori, orali e documentali, rispettivamente ricavabili dalla prova testimoniale e dalla relazione peritale del c.t.u., versata in atti, i quali, se fossero stati considerati correttamente, avrebbero dovuto indurre il Tribunale:
5 a) a non ritenere inattendibili le due testimoni escusse, per il solo fatto che non erano state indicate nell'ambito della già sporta denunzia-querela contro ignoti, non essendo la stessa condizione di procedibilità della domanda risarcitoria;
b) a non valorizzare in maniera eccessivamente negativa, in danno della parte istante, l'omessa precisazione di quest'ultima - nell'ambito del referto del pronto soccorso dell'Ospedale Santa Maria di Loreto
Nuovo di Napoli, ove l'infortunata fu trasportata subito dopo il sinistro - del riferimento alla circostanza per cui l'evento lesivo si fosse verificato con l'omissione di soccorso da parte del soggetto responsabile dell'incidente stradale;
c) a ritenere fondata la domanda attrice, perché la dinamica del sinistro stradale, secondo la prospettazione della parte danneggiata, sarebbe stata perfettamente provata mediante le propalazioni delle due testimoni escusse;
d) a dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente l'autovettura rimasta sconosciuta, nella determinazione causale dell'evento lesivo de quo, con la consequenziale condanna della società convenuta,
quale impresa assicuratrice designata per la Regione Campania alla liquidazione dei Controparte_1
danni a carico del F.G.V.S., al risarcimento del danno patito dall'attrice, anche in considerazione del nesso di causalità tra il sinistro e le lamentate lesioni, il tutto così come accertato dal c.t.u., che aveva certamente avuto modo di consultare la cartella clinica inspiegabilmente non rinvenuta dal primo giudice nel fascicolo di parte attrice all'atto della decisione.
5.2. - Tali doglianze risultano essere prive di pregio, per cui non possono essere accolte, con il consequenziale rigetto dell'appello e la contestuale conferma della sentenza impugnata, la cui motivazione va corretta ed integrata nei termini qui di seguito precisati.
5.3. - Il Tribunale di Napoli, invero, sussumeva correttamente la fattispecie in esame nell'ambito del danno cagionato dalla circolazione dei veicoli, ex art. 2054 c.c., e, interpretando in maniera ineccepibile gli esiti istruttori ricavati dalla prova testimoniale, non errava affatto nel ritenere non provata l'esatta dinamica del sinistro e, conseguentemente, nel rilevare il difetto di prova in ordine all'an debeatur della pretesa risarcitoria.
Infatti, ai fini del presente thema probandum, ciò che rileva è la condivisibile, ritenuta, non provata circostanza della dinamica del dedotto evento lesivo, così come evidenziato nell'atto di citazione di primo grado e ribadito entro i termini di cristallizzazione del thema decidendum di cui all'art. 183 c.p.c., secondo la quale la parte attrice, nell'attraversare Corso Umberto I, sulle strisce pedonali, sarebbe stata investita da un'autovettura, rimasta sconosciuta, il cui conducente, senza prestare alcun soccorso, si sarebbe dileguato velocemente, facendo perdere le sue tracce, dopo avere causato la rovinosa caduta della parte istante, provocandone la “frattura-lussazione della TPA caviglia sinistra e frattura del III malleolo e III medio
6 prossimale di femore”, il cui rilevato difetto di prova esclude l'accoglimento della domanda risarcitoria, perché non provati i fatti che ne costituiscono il fondamento.
In ordine a tale ritenuta carenza di prova, l'appellante si doleva della pretesa errata valutazione ed interpretazione da parte del giudice di prima istanza delle risultanze della prova testimoniale, espletata mediante le testimoni, e rispettivamente sorella dell'attrice e cognata della Testimone_1 Testimone_2
prima teste, escusse alle udienze del 6 ottobre 2016 e del 28 settembre 2017.
A proposito della descritta dinamica del sinistro, la Corte non può non rilevare le incertezze e le incongruenze ricavabili dal confronto tra l'articolazione del capitolo di prova contenente la relativa circostanza e le propalazioni rese dalle due testimoni escusse, posto che il modo di dire utilizzato dall'attrice e contenuto nell'utilizzata espressione “… l'istante… è stata investita”, che in generale evidenzia l'azione dell'avere subito un urto violento e l'essere stato travolto da un veicolo in marcia condotto da un altro soggetto, mal si concilia con quanto dichiarato dalle due testimoni escusse, secondo le quali, per la prima, il conducente l'autovettura investitrice avrebbe colpito con la ruota anteriore destra il piede sinistro della malcapitata;
nel mentre, per la seconda, tale veicolo ne avrebbe calpestato il piede sinistro.
Sennonché, ad integrazione di quanto condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, secondo il quale: “… appare singolare che di tali due soggetti, stretti congiunti dell'infortunata, non vi è traccia nella denunzia querela presentata dalla medesima al Commissariato di Polizia di Napoli - Vicaria Mercato in data 24.4.2009”, ad avviso della Corte, le dichiarazioni della prima teste escussa, sorella dell'attrice, oltre che della seconda testimone, cognata della prima testimone, appaiono essere non perfettamente genuine e del tutto inattendibili, tant'è che inducono fortemente a dubitare della loro effettiva presenza sul luogo del sinistro, avendo sì riferito, seppure con le discrepanze di cui innanzi, rispetto al preteso investimento, così come allegato dalla danneggiata, di avere assistito al sinistro di cui fu vittima avendo, però, poi, Parte_1
precisato circostanze, che si sarebbero verificate dopo il lamentato incidente stradale, che ne minano la loro credibilità, per avere entrambe, altresì, dichiarato fatti incompatibili e contraddittori tra loro.
Infatti, tra l'altro, riferiva testualmente: “… Dopo ciò ho aiutato mia sorella che Testimone_1
lamentava dolore al piede sinistro ed avvisato il figlio per prestarle i primi soccorsi. In dette circostanze non sono riuscita ad annotare la targa della vettura perché nel frattempo era fuggita via ed io ero intenta a soccorrere mia sorella. Il figlio di mia sorella sopraggiungeva con la propria vettura ed Persona_2
accompagnò la mamma all'Ospedale Loreto Mare. …”; mentre tra le altre cose, dichiarava Testimone_2
testualmente: “… Dopo ciò abbiamo chiamato il figlio , il quale si è presentato dopo neanche Persona_2
10 minuti ed ha preso la madre conducendola all'ospedale. Io non sono andata ad accompagnarla, mentre è andata con loro mia cognata .” Tes_1
7 Risulta evidente, nella specie, il netto contrasto nelle dichiarazioni de quibus non solo su chi avesse telefonato al figlio della danneggiata, ma anche su chi l'avesse accompagnata al locale pronto soccorso.
Ne deriva che l'inverosimile presenza dei testi sul luogo del teatro del sinistro esclude la completa e sicura asseverabilità di entrambe le deposizioni testimoniali de quibus, che, peraltro, non trovano alcun riscontro obiettivo in rapporti dell'autorità pubblica di polizia, neppure richiesta di intervenire, nonostante la gravità delle conseguenze dell'incidente stradale de quo.
Pertanto, richiamato l'orientamento giurisprudenziale del giudice della funzione nomofilattica, dal quale la Corte non intende discostarsi, per cui: “La valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione, che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.” (Cass. civ., Sez. II Ordinanza, 09/08/2019, n. 21239); ritenuto che in linea generale la valutazione delle emergenze testimoniali non possa prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco, del tutto carenti nella fattispecie in questione, in considerazione del fatto che non v'è nessun'altra prova che confermi l'assunto difensivo della parte attrice- appellante circa l'asserito investimento;
si deve ritenere, in conclusione, che le risultanze testimoniali de quibus non riescano a raggiungere la soglia probatoria necessaria, per asseverare le allegazioni in merito alla ricostruzione del sinistro, secondo la prospettazione della parte attrice.
Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla contraria conclusione, per cui la sola prova testimoniale inattendibile, per le ragioni indiziarie innanzi evidenziate, in quanto intrisa di circostanze inverosimili, rispetto al preteso investimento, possa portare, attraverso una valutazione di credibilità per così dire “monca”, ad una sentenza favorevole a chi tale prova abbia addotto.
Orbene, in conclusione, la rilevata inattendibilità di entrambi i testimoni escussi, valutata unitamente al mancato intervento delle autorità di polizia sul luogo dell'incidente stradale ed alla condotta della medesima vittima, che, comunque, preferiva presentare una denuncia-querela contro ignoti, senza l'indicazione dei testimoni, parenti ed affini, poi, addotti nel processo, costituiscono complessivamente elementi di valutazione indiziaria, che escludono la fondatezza della domanda risarcitoria attrice, come peraltro ribadito dal giudice di legittimità, secondo il quale: “In tema di sinistri stradale, la mancanza di un accertamento da parte dell'autorità di polizia sulla dinamica dell'incidente ovvero la presentazione di una denuncia/querela incompleta (in quanto priva dell'indicazione dei testimoni) da parte della vittima
8 costituiscono degli indizi, che rientrano nell'ambito della valutazione delle prove offerte dalla parte attrice a sostegno della domanda proposta.” (Cass. Civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 15 settembre 2017, n. 21373).
Conseguentemente, sulla base della rilevata inattendibilità di entrambe le testimoni escusse e dell'insufficiente, quanto incerto materiale probatorio, che non può che riverberarsi negativamente sulla parte gravata dall'onere di provare gli elementi costitutivi dell'invocata pretesa risarcitoria, nella fattispecie in esame è senz'altro da ritenere non provato l'an debeatur di tale domanda risarcitoria, così come fatta valere nel presente giudizio.
Ne discende che, in forza del fondamentale principio di cui all'art. 2697 c.c., non può essere riconosciuto alcun risarcimento in favore dell'attrice-appellante per il rilevato difetto assoluto di prova circa il fatto storico determinante l'investimento di quest'ultima, non potendo sopperirvi neppure il giudizio di compatibilità del nesso causale contenuto nell'elaborato peritale del c.t.u., in considerazione del consolidato principio giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo il quale: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 07/06/2019, n. 15521); “Le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, non essendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo istruttorio in senso proprio, ma avendo essa la sola finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi di fatto che devono essere stati già offerti dalla parte onerata e acquisiti al giudizio, i quali richiedano, per la loro disamina, specifiche cognizioni di natura tecnico- scientifica.” (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 15/12/2017, n. 30218).
6. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che - assorbita ogni altra questione di merito in ordine alla doglianza di parte appellante circa l'eccessiva rilevanza data dal primo giudice all'omessa indicazione nel referto del pronto soccorso dell'Ospedale Santa Maria di Loreto Nuovo di Napoli, ove l'infortunata fu trasportata subito dopo il sinistro, di qualsivoglia riferimento alla circostanza per cui il lamentato investimento si sarebbe verificato con l'omissione di soccorso da parte del soggetto responsabile, benché la paziente avesse, comunque, riferito di essere stata vittima di un incidente stradale con responsabilità di terzo, oltre che alla disamina dei presupposti circa la liquidazione del c.d. quantum debeatur - la sentenza impugnata resiste alle critiche dell'appellante, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame.
9 7. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
7.1. - Tenuto conto del rigetto dell'appello, le spese del presente grado del giudizio vengono poste a carico di in favore della società quale impresa assicuratrice designata Parte_1 Controparte_1
per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del disputatum
(scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e
D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato
D.M., per la semplicità dell'affare.
7.2. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari Parte_1
a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 4408/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 29 giugno 2020, Parte_1
così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore della società quale Parte_1 Controparte_1
impresa assicuratrice designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali del secondo grado, che liquida in complessivi € 7.158,50 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, in data
10 giugno 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
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