TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/06/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 447/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 447/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CLEMENTI Parte_1 C.F._1
VALENTINA, elettivamente domiciliato in PIAZZA AMATI N. 13 479 SAVIGNANO SUL
RUBICONE ITALIA presso il difensore avv. CLEMENTI VALENTINA
APPELLANTE/I contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLELLA ANTONIO, Controparte_3 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in C/O G. COLIVA VIA GALLIERA, 19 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. COLELLA ANTONIO
APPELLATO/I
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 532/2022 del 05/07/2022.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 532/2022 del 05/07/2022, con cui il primo giudice ha parzialmente accolto la domanda risarcitoria da lei proposta nei confronti di
[...]
e riconoscendo CP_1 Controparte_2 Controparte_3 un concorso paritario di responsabilità nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., quantificando i danni subiti dall'autovettura di parte attrice in € 1.200,00 oltre
IVA, importo già ridotto in ragione del concorso di colpa, e condannando i convenuti alla rifusione delle spese di lite, quantificate in € 125,00 per spese ed € 1.205,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali e oneri di legge.
Con l'impugnazione, affidata a due motivi, l'appellante contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c. 2 c.c. da parte del primo giudice, nella parte in cui ha ritenuto non superata la presunzione di pari responsabilità prevista dalla norma, mentre la causazione del sinistro era da attribuire in via esclusiva alla condotta di guida di che aveva CP_1 tamponato l'autovettura di proprietà di il mancato riconoscimento, tra i danni Parte_1 riportati dal veicolo, delle spese necessarie per la sostituzione dell'alzacristalli elettrico;
da ultimo, la liquidazione delle spese di lite senza tenere conto dei costi documentati per notifica, copie, compenso del CTP e l'omessa regolazione delle spese sostenute per l'invito alla negoziazione assistita e per la CTU.
L'appellante ha concluso come segue: “Accogliere il presente appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 532/2022 emessa dal Giudice di
Pace di Rimini in data 05/07/2022 e pubblicata in pari data nella causa civile R.G. n.
1174/2021, accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti nella determinazione del sinistro di cui è causa, ai sensi dell'art. 149, ultimo comma, D. Lgs. 209/2005, condannare
al pagamento in favore dell'appellante della somma, al netto dell'acconto Controparte_3 di € 1.200,00 già ricevuto, di € 1.563,72 oltre IVA, a titolo di risarcimento danni o di quella maggiore o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa, o che parrà di giustizia. Il tutto, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo. Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i giudizi e della negoziazione assistita, IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per Legge, nonché spese di CTU e CTP”.
2. In data 24/07/2023 si è costituita in giudizio (da ora in avanti solo Controparte_3
), eccependo l'improponibilità/improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 329 c.p.c., CP_3
per avere la controparte prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado, nonché
pagina 2 di 10 l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'appello avversario di fatto riproduceva il contenuto delle note conclusive depositate in primo grado, senza indicare il capo della decisione di primo grado che veniva impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel merito, la compagnia assicurativa ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, concludendo come segue: “In via pregiudiziale, dichiarare improponibile ed improcedibile, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., l'appello proposto avverso la sentenza n. 532/2022 resa dal Giudice di Pace di Rimini, per tutte le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto. Vinte le spese del presente grado di giudizio. In via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto avverso la sentenza n.
532/2022 resa dal Giudice di Pace di Rimini, per tutte le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto. Vinte le spese del presente grado di giudizio. Nel merito, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere ammissibile l'impugnazione proposta avverso la sentenza, n.
532/2022 resa dal Giudice di Pace di Rimini rigettare l'appello e le domande ivi formulate, dichiarando l'infondatezza, in fatto ed in diritto, delle argomentazioni e dei motivi di gravame tutti dedotti dall'appellante. Per l'effetto, confermare integralmente il contenuto e la portata della sentenza di primo grado, per tutte le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto,
e rigettare tutte le domande comunque formulate nei confronti di Vinte le Controparte_3
spese del presente grado di giudizio. Nella denegata ipotesi in cui, in accoglimento del gravame, si ritenesse di procedere in tutto o in parte alla riforma della sentenza di primo grado, si ripropongono espressamente ex art. 346 c.p.c. le domande e le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, delle quali si chiede l'accoglimento alla luce delle circostanze espressamente richiamate e così devolute all'adito Tribunale: Nel merito, in via principale, respingere l'avversa domanda poiché infondata sia nell'an che nel quantum. Accertare e dichiarare, per contro, che il Sig. ha cagionato il sinistro per cui è causa e ne Parte_2
è corresponsabile in misura pari al 50% (anche ex art.2054 c.c.), per le deduzioni ed argomentazioni esposte in atti e verificate in corso di giudizio sia in punto di fatto che di diritto. Accertata, pertanto, la corresponsabilità del conducente del veicolo attoreo nella misura indicata, ed acclarato che ha corrisposto la somma di € 1.200/00, CP_3
dichiarare così estinto e tacitato il diritto al risarcimento del danno azionato dalla Sig.ra respingendo per l'effetto ogni sua domanda. Vinte le spese di lite. In via subordinata, Pt_1 nell'ipotesi in cui non si ritenesse satisfattivo quanto corrisposto, rigettare sempre e comunque
pagina 3 di 10 la domanda della Sig.ra come proposta perché infondata sia nell'an che nel quantum. Pt_1
Circoscrivere la condanna di al risarcimento dei danni lamentati dalla Sig.ra CP_3
nei soli limiti del giusto e del provato, in proporzione al grado di colpa Pt_1 nell'accadimento, nella misura che risulterà accertata, e respinte sempre e comunque le poste non dovute, detratto l'importo di € 1.200/00 siccome ricevuto. Accertare pertanto sempre e comunque la frazione di corresponsabilità dell'attrice nell'accadimento. A spese di lite compensate integralmente. In subordine con compensazione parziale di dette spese”.
3. Nessuno si è costituito in giudizio per e CP_1 Controparte_2
, all'udienza del 13/09/2023, ne è stata dichiarata la contumacia.
[...]
Così instaurato il contraddittorio nel grado, all'udienza del 20/11/2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
4. Così riassunto lo svolgimento del processo, in primo luogo devono essere rigettate le eccezioni di improponibilità/improcedibilità e inammissibilità dell'appello sollevate dalla difesa di
CP_3
Quanto al primo profilo, infatti, è sufficiente ricordare che, secondo l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità, “l'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia,
e cioè quando gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione” (Cass., sez. L, Sentenza n. 23482 del 19/11/2010).
Nel caso di specie, dalla richiesta, da parte dell'appellante, del pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza di primo grado non può desumersi la volontà di accettare tale pronuncia, posto che, da un lato, essa è provvisoriamente esecutiva e, dall'altro, l'appellante non contesta che le somme in questione le siano dovute, ritenendo solo che le spettino in misura superiore.
L'appello, inoltre, risulta ammissibile in quanto contiene gli elementi essenziali previsti dall'art. 342 c.p.c., ossia l'indicazione dei capi della decisione di primo grado che vengono impugnati, nonché l'esposizione delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, delle violazioni di legge denunciate e della loro rilevanza ai fini della decisione pagina 4 di 10 impugnata.
5. Venendo al merito della causa, il primo motivo di appello, con cui si contesta l'erronea applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c. e il mancato riconoscimento della responsabilità esclusiva di conducente del veicolo di proprietà di CP_1 Controparte_2 per i danni riportati dal veicolo di proprietà dell'odierna appellante e assicurato da CP_4
(ora , non può trovare accoglimento.
[...] CP_3
In diritto occorre premettere che, in caso di scontro tra veicoli, viene in rilievo la presunzione di concorrente responsabilità, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c., secondo il quale “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli”.
Tale norma è volta a fornire una regola per il riparto della responsabilità civile (e quindi dei conseguenti obblighi risarcitori) in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale e riguarda gli aspetti, strettamente connessi tra loro, della colpa dei conducenti e dell'apporto causale delle rispettive condotte con riferimento al fatto dannoso prodotto: si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato, con pari colpa e con pari efficienza causale, i danni causati dallo scontro (sia i propri, sia quelli riportati dagli altri conducenti).
Si è, inoltre, chiarito che l'accertamento della colpa di uno dei due conducenti non è di per sé sufficiente al fine di ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, essendo necessario verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass. 23431/2014). Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso” (cfr. Cass. n. 477/2003).
Neppure ove sia stata accertata la violazione di norme del codice della strada in capo ad uno dei conducenti coinvolti nel sinistro, il giudice può ritenersi dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta pagina 5 di 10 violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente.
Peraltro, posto che la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità non oggettiva, bensì presunta, il medesimo può liberarsi dall'affermazione di tale responsabilità dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (in tal senso Cass. n. 4130/2017).
In caso di tamponamento tra veicoli, la giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che:
“la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale”
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8051 del 21/04/2016).
6. Nel caso di specie, le censure dell'appellante riguardano, da un lato, la valutazione da parte del primo giudice delle dichiarazioni del testimone e, dall'altro, l'applicazione della Tes_1 presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nello scontro ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., mentre nel caso di specie, trattandosi di tamponamento, sarebbe spettato al conducente del veicolo che proviene da tergo dimostrare che la collisione è stata determinata da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
Dalla sentenza di primo grado risulta che il Giudice di Pace ha ammesso consulenza tecnica d'ufficio per ricostruire la dinamica del sinistro, ritenendo che dall'istruttoria orale non fossero emersi elementi oggettivi incontestabili (il teste era giunto a sinistro già avvenuto, il teste Tes_2 aveva affermato genericamente di avere assistito a un tamponamento, senza saper Tes_1 riferire sulla condotta dei conducenti coinvolti, l'attrice in sede di interpello non aveva reso dichiarazioni a sé sfavorevoli).
All'esito della CTU, l'ing. ha rilevato che, quanto al veicolo OR IE di proprietà Per_1 della “in atti sono documentati danni alla fiancata destra, dallo spigolo posteriore Pt_1 destro alla porta anteriore destra” e ha concluso che: “la dinamica più compatibile con le evidenze in atti non è un tamponamento bensì un urto tra la parte spigolare anteriore sinistra
pagina 6 di 10 della Peugeot e la fiancata destra della . Tale urto appare compatibile con la compresenza CP_5
di due condizioni: prima condizione il conducente del veicolo attoreo metteva in atto una manovra di svolta a destra senza prima accostare il più possibile a destra. Seconda condizione il conducente del veicolo del convenuto non teneva la distanza di sicurezza opportuna dal veicolo precedente o non prestava la dovuta attenzione a quanto accadeva davanti a sé”.
Tali conclusioni sono del tutto condivisibili, in quanto la dinamica del sinistro così ricostruita risulta l'unica compatibile con i danni riportati dal veicolo dell'odierna appellante, che al contrario appaiono inconciliabili con l'ipotesi del tamponamento, che deve intendersi come l'urto di un veicolo contro la parte posteriore del mezzo che lo precede nello stesso senso di marcia.
La dinamica del sinistro come ricostruita dal CTU non può essere messa in dubbio sulla base delle dichiarazioni del teste che ha sì riferito di avere assistito a un tamponamento e Tes_1
di aver visto che la OR IE stava girando a destra, ma ha dichiarato di non ricordare che danni hanno riportato i due veicoli. In particolare, il solo utilizzo del termine “tamponamento” da parte del testimone, senza alcuna specificazione circa le parti del veicolo che si sono scontrate e che sono rimaste danneggiate, non appare idonea a suffragare la versione dei fatti proposta dall'attrice.
Il CTU, inoltre, a pagina 19 non ha affermato che “l'urto iniziale è avvenuto tra lo spigolo posteriore destro della e lo spigolo anteriore sinistro del Peugeot e che, solo nel tentativo CP_5
di correggere la propria traiettoria “dopo l'inizio dell'urto”, il Peugeot, si spostava a destra strisciando la fiancata della OR”; al contrario egli ha riportato tale ricostruzione del CTP attoreo, ritenendola non compatibile con i danni osservabili.
Quanto all'uso degli indicatori di direzione, i convenuti in primo grado non hanno dimostrato che la OR IE avesse azionato la freccia a sinistra per poi cambiare direzione girando a destra (circostanza che avrebbe aggravato la responsabilità del conducente dell'autovettura, così come se fosse provato che questi non aveva inserito alcun indicatore).
Così ricostruite le condotte dei conducenti, e una volta escluso che si sia trattato di un tamponamento nel senso sopra indicato, appare del tutto corretta l'applicazione, da parte del primo giudice, della presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c.
infatti, ha certamente posto in essere una condotta eziologicamente rilevante ai CP_1
fini della causazione del sinistro, in quanto, se avesse mantenuto la distanza di sicurezza e avesse prestato maggiore attenzione al veicolo che lo precedeva, sarebbe stato in grado di evitare la collisione.
pagina 7 di 10 Dunque, se, alla luce dei predetti elementi, può affermarsi la responsabilità del conducente del furgoncino Peugeot, deve osservarsi, al contempo, che - così come già rilevato - il concreto accertamento della responsabilità di uno dei conducenti non determina il superamento della presunzione posta dall'art. 2054 c.c. in tema di scontro tra veicoli, ma impone di valutare la condotta in concreto tenuta dall'altro conducente al fine di verificare se questi si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza.
Ebbene, la ricostruzione della dinamica operata dal CTU induce ad escludere che il sinistro sia addebitabile alla esclusiva o prevalente responsabilità di dovendo attribuirsi CP_1 rilevanza eziologica anche alla condotta di nell'occasione conducente Parte_2 dell'autovettura OR IE di proprietà di il quale ha impegnato Parte_1 impropriamente l'incrocio, svoltando a destra senza accostare, partendo dal lato sinistro della propria corsia.
La sentenza di primo grado sul punto deve essere, pertanto, interamente confermata.
7. L'appello non è meritevole di accoglimento nemmeno nella parte in cui contesta la quantificazione dei danni operata dal primo giudice, con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle spese di sostituzione dell'alzacristalli elettrico.
Come osservato dal CTU, infatti, il danneggiamento di tale elemento non è stato in alcun modo provato, né si comprende come l'ing. avrebbe potuto accertarlo smontando la cartella Per_1
della portiera posteriore destra dell'autovettura, come suggerito dal CTP attoreo, in quanto la sostituzione dell'alzacristalli sarebbe potuta avvenire in diversa occasione e a prescindere dal sinistro oggetto di causa.
In mancanza di prova, tale voce di spesa non può essere risarcita, dovendosi ritenere insufficiente il solo inserimento nel preventivo allegato all'atto di citazione.
8. L'appello merita, invece, parziale accoglimento con riferimento al secondo motivo, avente ad oggetto la regolazione delle spese di lite.
Il Giudice di Pace, infatti, ha posto il pagamento delle spese di lite a carico dei convenuti in ragione della soccombenza e tale statuizione è passata in giudicato, non essendo stato proposto appello incidentale da parte di . CP_3
Nella liquidazione delle spese, tuttavia, il Giudice di Pace non ha tenuto conto delle spese sostenute dall'attrice per notifica e copie degli atti, come documentate e quantificate nella nota spese (per un totale di € 224,11 a fronte di € 125,00 riconosciuti), nonché del compenso per l'assistenza alle operazioni peritali del CTP perito assicurativo documentato Persona_2 per € 260,00 come da fattura sub doc. 16.
pagina 8 di 10 Il Giudice di Pace, inoltre, ha omesso di pronunciarsi sulla regolazione definitiva delle spese di
CTU, che erano state poste solo in via provvisoria a carico delle parti costituite al 50% ciascuna in sede di decreto di liquidazione, nonché sulle spese sostenute da parte attrice per l'invito alla negoziazione assistita.
Quanto alle spese di CTU, la Suprema Corte con una recente pronuncia ha affermato che: “si configura il vizio di omessa pronuncia se nella statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio poiché tale statuizione non può ricomprenderle implicitamente, a nulla rilevando che esse abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del
2002” (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 10804 del 05/06/2020).
La regolazione delle spese di CTU, dunque, deve avvenire per la prima volta nel giudizio di appello. In proposito, tenuto conto dell'esito del giudizio, con riconoscimento del concorso paritario di responsabilità nella causazione del sinistro, nonché della circostanza che, prima dell'ammissione della CTU, ha provveduto al pagamento parziale del danno, sussistono CP_3
giusti motivi per porre anche in via definitiva le relative spese a carico di ciascuna parte costituita nella misura della metà.
Quanto ai compensi dovuti al difensore per l'avvio della negoziazione assistita, essi devono essere ricompresi nelle spese legali e posti a carico dei convenuti in primo grado, odierni appellati, considerato che l'esperimento di tale procedura costituisce condizione di procedibilità della domanda nelle cause di risarcimento del danno causato dalla circolazione di veicoli e che in sede stragiudiziale nulla era stato risarcito in favore della Pt_1
In conclusione, dunque, le spese del giudizio di primo grado devono essere rideterminate in €
224,11 per anticipazioni, € 260,00 per CTP ed € 1.475,00 per compensi professionali, comprensivi delle spese per l'attivazione della negoziazione assistita, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA di legge.
9. Le spese del giudizio di appello devono essere integralmente compensate, in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina le spese del giudizio di primo grado, poste a carico di e CP_1 Controparte_2 [...] in solido tra loro, in € 224,11 per anticipazioni, € 260,00 per CTP ed € CP_3
pagina 9 di 10 1.475,00 per compensi professionali, comprensivi delle spese per l'attivazione della negoziazione assistita, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA di legge;
2. Pone le spese della CTU svolta nel giudizio di primo grado a carico delle parti costituite al 50% ciascuna;
3. Rigetta l'appello per il resto;
4. Compensa le spese del giudizio di appello.
Rimini, 9 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 447/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CLEMENTI Parte_1 C.F._1
VALENTINA, elettivamente domiciliato in PIAZZA AMATI N. 13 479 SAVIGNANO SUL
RUBICONE ITALIA presso il difensore avv. CLEMENTI VALENTINA
APPELLANTE/I contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLELLA ANTONIO, Controparte_3 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in C/O G. COLIVA VIA GALLIERA, 19 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. COLELLA ANTONIO
APPELLATO/I
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 532/2022 del 05/07/2022.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 532/2022 del 05/07/2022, con cui il primo giudice ha parzialmente accolto la domanda risarcitoria da lei proposta nei confronti di
[...]
e riconoscendo CP_1 Controparte_2 Controparte_3 un concorso paritario di responsabilità nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., quantificando i danni subiti dall'autovettura di parte attrice in € 1.200,00 oltre
IVA, importo già ridotto in ragione del concorso di colpa, e condannando i convenuti alla rifusione delle spese di lite, quantificate in € 125,00 per spese ed € 1.205,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali e oneri di legge.
Con l'impugnazione, affidata a due motivi, l'appellante contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c. 2 c.c. da parte del primo giudice, nella parte in cui ha ritenuto non superata la presunzione di pari responsabilità prevista dalla norma, mentre la causazione del sinistro era da attribuire in via esclusiva alla condotta di guida di che aveva CP_1 tamponato l'autovettura di proprietà di il mancato riconoscimento, tra i danni Parte_1 riportati dal veicolo, delle spese necessarie per la sostituzione dell'alzacristalli elettrico;
da ultimo, la liquidazione delle spese di lite senza tenere conto dei costi documentati per notifica, copie, compenso del CTP e l'omessa regolazione delle spese sostenute per l'invito alla negoziazione assistita e per la CTU.
L'appellante ha concluso come segue: “Accogliere il presente appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 532/2022 emessa dal Giudice di
Pace di Rimini in data 05/07/2022 e pubblicata in pari data nella causa civile R.G. n.
1174/2021, accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti nella determinazione del sinistro di cui è causa, ai sensi dell'art. 149, ultimo comma, D. Lgs. 209/2005, condannare
al pagamento in favore dell'appellante della somma, al netto dell'acconto Controparte_3 di € 1.200,00 già ricevuto, di € 1.563,72 oltre IVA, a titolo di risarcimento danni o di quella maggiore o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa, o che parrà di giustizia. Il tutto, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo. Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i giudizi e della negoziazione assistita, IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per Legge, nonché spese di CTU e CTP”.
2. In data 24/07/2023 si è costituita in giudizio (da ora in avanti solo Controparte_3
), eccependo l'improponibilità/improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 329 c.p.c., CP_3
per avere la controparte prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado, nonché
pagina 2 di 10 l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'appello avversario di fatto riproduceva il contenuto delle note conclusive depositate in primo grado, senza indicare il capo della decisione di primo grado che veniva impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel merito, la compagnia assicurativa ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, concludendo come segue: “In via pregiudiziale, dichiarare improponibile ed improcedibile, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., l'appello proposto avverso la sentenza n. 532/2022 resa dal Giudice di Pace di Rimini, per tutte le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto. Vinte le spese del presente grado di giudizio. In via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto avverso la sentenza n.
532/2022 resa dal Giudice di Pace di Rimini, per tutte le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto. Vinte le spese del presente grado di giudizio. Nel merito, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere ammissibile l'impugnazione proposta avverso la sentenza, n.
532/2022 resa dal Giudice di Pace di Rimini rigettare l'appello e le domande ivi formulate, dichiarando l'infondatezza, in fatto ed in diritto, delle argomentazioni e dei motivi di gravame tutti dedotti dall'appellante. Per l'effetto, confermare integralmente il contenuto e la portata della sentenza di primo grado, per tutte le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto,
e rigettare tutte le domande comunque formulate nei confronti di Vinte le Controparte_3
spese del presente grado di giudizio. Nella denegata ipotesi in cui, in accoglimento del gravame, si ritenesse di procedere in tutto o in parte alla riforma della sentenza di primo grado, si ripropongono espressamente ex art. 346 c.p.c. le domande e le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, delle quali si chiede l'accoglimento alla luce delle circostanze espressamente richiamate e così devolute all'adito Tribunale: Nel merito, in via principale, respingere l'avversa domanda poiché infondata sia nell'an che nel quantum. Accertare e dichiarare, per contro, che il Sig. ha cagionato il sinistro per cui è causa e ne Parte_2
è corresponsabile in misura pari al 50% (anche ex art.2054 c.c.), per le deduzioni ed argomentazioni esposte in atti e verificate in corso di giudizio sia in punto di fatto che di diritto. Accertata, pertanto, la corresponsabilità del conducente del veicolo attoreo nella misura indicata, ed acclarato che ha corrisposto la somma di € 1.200/00, CP_3
dichiarare così estinto e tacitato il diritto al risarcimento del danno azionato dalla Sig.ra respingendo per l'effetto ogni sua domanda. Vinte le spese di lite. In via subordinata, Pt_1 nell'ipotesi in cui non si ritenesse satisfattivo quanto corrisposto, rigettare sempre e comunque
pagina 3 di 10 la domanda della Sig.ra come proposta perché infondata sia nell'an che nel quantum. Pt_1
Circoscrivere la condanna di al risarcimento dei danni lamentati dalla Sig.ra CP_3
nei soli limiti del giusto e del provato, in proporzione al grado di colpa Pt_1 nell'accadimento, nella misura che risulterà accertata, e respinte sempre e comunque le poste non dovute, detratto l'importo di € 1.200/00 siccome ricevuto. Accertare pertanto sempre e comunque la frazione di corresponsabilità dell'attrice nell'accadimento. A spese di lite compensate integralmente. In subordine con compensazione parziale di dette spese”.
3. Nessuno si è costituito in giudizio per e CP_1 Controparte_2
, all'udienza del 13/09/2023, ne è stata dichiarata la contumacia.
[...]
Così instaurato il contraddittorio nel grado, all'udienza del 20/11/2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
4. Così riassunto lo svolgimento del processo, in primo luogo devono essere rigettate le eccezioni di improponibilità/improcedibilità e inammissibilità dell'appello sollevate dalla difesa di
CP_3
Quanto al primo profilo, infatti, è sufficiente ricordare che, secondo l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità, “l'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia,
e cioè quando gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione” (Cass., sez. L, Sentenza n. 23482 del 19/11/2010).
Nel caso di specie, dalla richiesta, da parte dell'appellante, del pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza di primo grado non può desumersi la volontà di accettare tale pronuncia, posto che, da un lato, essa è provvisoriamente esecutiva e, dall'altro, l'appellante non contesta che le somme in questione le siano dovute, ritenendo solo che le spettino in misura superiore.
L'appello, inoltre, risulta ammissibile in quanto contiene gli elementi essenziali previsti dall'art. 342 c.p.c., ossia l'indicazione dei capi della decisione di primo grado che vengono impugnati, nonché l'esposizione delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, delle violazioni di legge denunciate e della loro rilevanza ai fini della decisione pagina 4 di 10 impugnata.
5. Venendo al merito della causa, il primo motivo di appello, con cui si contesta l'erronea applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c. e il mancato riconoscimento della responsabilità esclusiva di conducente del veicolo di proprietà di CP_1 Controparte_2 per i danni riportati dal veicolo di proprietà dell'odierna appellante e assicurato da CP_4
(ora , non può trovare accoglimento.
[...] CP_3
In diritto occorre premettere che, in caso di scontro tra veicoli, viene in rilievo la presunzione di concorrente responsabilità, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c., secondo il quale “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli”.
Tale norma è volta a fornire una regola per il riparto della responsabilità civile (e quindi dei conseguenti obblighi risarcitori) in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale e riguarda gli aspetti, strettamente connessi tra loro, della colpa dei conducenti e dell'apporto causale delle rispettive condotte con riferimento al fatto dannoso prodotto: si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato, con pari colpa e con pari efficienza causale, i danni causati dallo scontro (sia i propri, sia quelli riportati dagli altri conducenti).
Si è, inoltre, chiarito che l'accertamento della colpa di uno dei due conducenti non è di per sé sufficiente al fine di ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, essendo necessario verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass. 23431/2014). Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso” (cfr. Cass. n. 477/2003).
Neppure ove sia stata accertata la violazione di norme del codice della strada in capo ad uno dei conducenti coinvolti nel sinistro, il giudice può ritenersi dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta pagina 5 di 10 violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente.
Peraltro, posto che la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità non oggettiva, bensì presunta, il medesimo può liberarsi dall'affermazione di tale responsabilità dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (in tal senso Cass. n. 4130/2017).
In caso di tamponamento tra veicoli, la giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che:
“la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale”
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8051 del 21/04/2016).
6. Nel caso di specie, le censure dell'appellante riguardano, da un lato, la valutazione da parte del primo giudice delle dichiarazioni del testimone e, dall'altro, l'applicazione della Tes_1 presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nello scontro ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., mentre nel caso di specie, trattandosi di tamponamento, sarebbe spettato al conducente del veicolo che proviene da tergo dimostrare che la collisione è stata determinata da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
Dalla sentenza di primo grado risulta che il Giudice di Pace ha ammesso consulenza tecnica d'ufficio per ricostruire la dinamica del sinistro, ritenendo che dall'istruttoria orale non fossero emersi elementi oggettivi incontestabili (il teste era giunto a sinistro già avvenuto, il teste Tes_2 aveva affermato genericamente di avere assistito a un tamponamento, senza saper Tes_1 riferire sulla condotta dei conducenti coinvolti, l'attrice in sede di interpello non aveva reso dichiarazioni a sé sfavorevoli).
All'esito della CTU, l'ing. ha rilevato che, quanto al veicolo OR IE di proprietà Per_1 della “in atti sono documentati danni alla fiancata destra, dallo spigolo posteriore Pt_1 destro alla porta anteriore destra” e ha concluso che: “la dinamica più compatibile con le evidenze in atti non è un tamponamento bensì un urto tra la parte spigolare anteriore sinistra
pagina 6 di 10 della Peugeot e la fiancata destra della . Tale urto appare compatibile con la compresenza CP_5
di due condizioni: prima condizione il conducente del veicolo attoreo metteva in atto una manovra di svolta a destra senza prima accostare il più possibile a destra. Seconda condizione il conducente del veicolo del convenuto non teneva la distanza di sicurezza opportuna dal veicolo precedente o non prestava la dovuta attenzione a quanto accadeva davanti a sé”.
Tali conclusioni sono del tutto condivisibili, in quanto la dinamica del sinistro così ricostruita risulta l'unica compatibile con i danni riportati dal veicolo dell'odierna appellante, che al contrario appaiono inconciliabili con l'ipotesi del tamponamento, che deve intendersi come l'urto di un veicolo contro la parte posteriore del mezzo che lo precede nello stesso senso di marcia.
La dinamica del sinistro come ricostruita dal CTU non può essere messa in dubbio sulla base delle dichiarazioni del teste che ha sì riferito di avere assistito a un tamponamento e Tes_1
di aver visto che la OR IE stava girando a destra, ma ha dichiarato di non ricordare che danni hanno riportato i due veicoli. In particolare, il solo utilizzo del termine “tamponamento” da parte del testimone, senza alcuna specificazione circa le parti del veicolo che si sono scontrate e che sono rimaste danneggiate, non appare idonea a suffragare la versione dei fatti proposta dall'attrice.
Il CTU, inoltre, a pagina 19 non ha affermato che “l'urto iniziale è avvenuto tra lo spigolo posteriore destro della e lo spigolo anteriore sinistro del Peugeot e che, solo nel tentativo CP_5
di correggere la propria traiettoria “dopo l'inizio dell'urto”, il Peugeot, si spostava a destra strisciando la fiancata della OR”; al contrario egli ha riportato tale ricostruzione del CTP attoreo, ritenendola non compatibile con i danni osservabili.
Quanto all'uso degli indicatori di direzione, i convenuti in primo grado non hanno dimostrato che la OR IE avesse azionato la freccia a sinistra per poi cambiare direzione girando a destra (circostanza che avrebbe aggravato la responsabilità del conducente dell'autovettura, così come se fosse provato che questi non aveva inserito alcun indicatore).
Così ricostruite le condotte dei conducenti, e una volta escluso che si sia trattato di un tamponamento nel senso sopra indicato, appare del tutto corretta l'applicazione, da parte del primo giudice, della presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c.
infatti, ha certamente posto in essere una condotta eziologicamente rilevante ai CP_1
fini della causazione del sinistro, in quanto, se avesse mantenuto la distanza di sicurezza e avesse prestato maggiore attenzione al veicolo che lo precedeva, sarebbe stato in grado di evitare la collisione.
pagina 7 di 10 Dunque, se, alla luce dei predetti elementi, può affermarsi la responsabilità del conducente del furgoncino Peugeot, deve osservarsi, al contempo, che - così come già rilevato - il concreto accertamento della responsabilità di uno dei conducenti non determina il superamento della presunzione posta dall'art. 2054 c.c. in tema di scontro tra veicoli, ma impone di valutare la condotta in concreto tenuta dall'altro conducente al fine di verificare se questi si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza.
Ebbene, la ricostruzione della dinamica operata dal CTU induce ad escludere che il sinistro sia addebitabile alla esclusiva o prevalente responsabilità di dovendo attribuirsi CP_1 rilevanza eziologica anche alla condotta di nell'occasione conducente Parte_2 dell'autovettura OR IE di proprietà di il quale ha impegnato Parte_1 impropriamente l'incrocio, svoltando a destra senza accostare, partendo dal lato sinistro della propria corsia.
La sentenza di primo grado sul punto deve essere, pertanto, interamente confermata.
7. L'appello non è meritevole di accoglimento nemmeno nella parte in cui contesta la quantificazione dei danni operata dal primo giudice, con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle spese di sostituzione dell'alzacristalli elettrico.
Come osservato dal CTU, infatti, il danneggiamento di tale elemento non è stato in alcun modo provato, né si comprende come l'ing. avrebbe potuto accertarlo smontando la cartella Per_1
della portiera posteriore destra dell'autovettura, come suggerito dal CTP attoreo, in quanto la sostituzione dell'alzacristalli sarebbe potuta avvenire in diversa occasione e a prescindere dal sinistro oggetto di causa.
In mancanza di prova, tale voce di spesa non può essere risarcita, dovendosi ritenere insufficiente il solo inserimento nel preventivo allegato all'atto di citazione.
8. L'appello merita, invece, parziale accoglimento con riferimento al secondo motivo, avente ad oggetto la regolazione delle spese di lite.
Il Giudice di Pace, infatti, ha posto il pagamento delle spese di lite a carico dei convenuti in ragione della soccombenza e tale statuizione è passata in giudicato, non essendo stato proposto appello incidentale da parte di . CP_3
Nella liquidazione delle spese, tuttavia, il Giudice di Pace non ha tenuto conto delle spese sostenute dall'attrice per notifica e copie degli atti, come documentate e quantificate nella nota spese (per un totale di € 224,11 a fronte di € 125,00 riconosciuti), nonché del compenso per l'assistenza alle operazioni peritali del CTP perito assicurativo documentato Persona_2 per € 260,00 come da fattura sub doc. 16.
pagina 8 di 10 Il Giudice di Pace, inoltre, ha omesso di pronunciarsi sulla regolazione definitiva delle spese di
CTU, che erano state poste solo in via provvisoria a carico delle parti costituite al 50% ciascuna in sede di decreto di liquidazione, nonché sulle spese sostenute da parte attrice per l'invito alla negoziazione assistita.
Quanto alle spese di CTU, la Suprema Corte con una recente pronuncia ha affermato che: “si configura il vizio di omessa pronuncia se nella statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio poiché tale statuizione non può ricomprenderle implicitamente, a nulla rilevando che esse abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del
2002” (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 10804 del 05/06/2020).
La regolazione delle spese di CTU, dunque, deve avvenire per la prima volta nel giudizio di appello. In proposito, tenuto conto dell'esito del giudizio, con riconoscimento del concorso paritario di responsabilità nella causazione del sinistro, nonché della circostanza che, prima dell'ammissione della CTU, ha provveduto al pagamento parziale del danno, sussistono CP_3
giusti motivi per porre anche in via definitiva le relative spese a carico di ciascuna parte costituita nella misura della metà.
Quanto ai compensi dovuti al difensore per l'avvio della negoziazione assistita, essi devono essere ricompresi nelle spese legali e posti a carico dei convenuti in primo grado, odierni appellati, considerato che l'esperimento di tale procedura costituisce condizione di procedibilità della domanda nelle cause di risarcimento del danno causato dalla circolazione di veicoli e che in sede stragiudiziale nulla era stato risarcito in favore della Pt_1
In conclusione, dunque, le spese del giudizio di primo grado devono essere rideterminate in €
224,11 per anticipazioni, € 260,00 per CTP ed € 1.475,00 per compensi professionali, comprensivi delle spese per l'attivazione della negoziazione assistita, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA di legge.
9. Le spese del giudizio di appello devono essere integralmente compensate, in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina le spese del giudizio di primo grado, poste a carico di e CP_1 Controparte_2 [...] in solido tra loro, in € 224,11 per anticipazioni, € 260,00 per CTP ed € CP_3
pagina 9 di 10 1.475,00 per compensi professionali, comprensivi delle spese per l'attivazione della negoziazione assistita, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA di legge;
2. Pone le spese della CTU svolta nel giudizio di primo grado a carico delle parti costituite al 50% ciascuna;
3. Rigetta l'appello per il resto;
4. Compensa le spese del giudizio di appello.
Rimini, 9 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
pagina 10 di 10