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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/06/2025, n. 3096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3096 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3122/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3122/2020
Oggi 13 giugno 2025 ad ore 9:23 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Lo Faro su delega dell'avv. Castiglione.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Lo Faro precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione depositata in data 19 aprile 2023 per conto del minore (divenuto maggiorenne in corso di causa); chiede Persona_1 sospendersi l'udienza onde poter conferire con il delegante.
Previa autorizzazione del Giudice, l'avv. Lo Faro si allontana dall'aula alle ore 9:24.
Alle ore 9:27 l'avv. Lo Faro rientra in aula.
L'avv. Lo Faro precisa le conclusioni specificando che l' convenuta è stata nelle more CP_1 sciolta ed insiste nelle conclusioni di cui alla suddetta comparsa.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 3122/2020 promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) – nella qualità di esercenti la responsabilità
[...] C.F._2 genitoriale nei confronti di - rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati Persona_1 presso l'avv. VINCENZO CASTIGLIONE in VIA RAMONDETTA 9, CATANIA
e proseguita da
) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Persona_1 C.F._3 presso l'avv. VINCENZO CASTIGLIONE in VIA RAMONDETTA 9, CATANIA
contro
non riconosciuta Controparte_2 CP_3
) ed ) contumaci P.IVA_1 Controparte_4 C.F._4
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Deve accogliersi la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
e – nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei
[...] Parte_2 confronti di – e proseguita da quest'ultimo in proprio, una volta divenuto Persona_1 maggiorenne (come da relativa comparsa di costituzione depositata in data 19 aprile 2023), nei confronti dell'associazione sportiva, dilettantistica e ricreativa non riconosciuta , per le CP_3 motivazioni di seguito esposte.
Parte attrice ha allegato che in data 31 gennaio 2014, alle ore 20:45 circa, durante una seduta di allenamento presso la palestra condotta dall'associazione sportiva, dilettantistica e ricreativa non riconosciuta (sita in Gravina di Catania, via Maria SS. Annunziata 4), subì un infortunio CP_3 a cagione di una pozzanghera d'acqua – proveniente da un condizionatore mal funzionante – presso la quale scivolò, riportando le lesioni meglio descritte in citazione: da qui, la richiesta di condanna dell'associazione sportiva, dilettantistica e ricreativa non riconosciuta e del di lei legale CP_3 rappresentante – rimasti contumaci - al risarcimento del danno sofferto da Controparte_4 per effetto della caduta, in ragione della carente manutenzione del condizionatore e Persona_1
pagina 2 di 6 del sottostante pavimento, lasciato improvvidamente bagnato senza alcuna segnalazione di sorta a beneficio degli avventori.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che il danneggiato che agisca per il risarcimento del danno cagionato da cosa in custodia è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio caratterizzante la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica;
in particolare, nell'ipotesi di caduta all'interno di un esercizio commerciale a causa del pavimento bagnato, il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa divenuta pericolosa a causa dello sgocciolamento di acqua sulla pavimentazione, né la mera disattenzione della vittima di caduta può, da sola, integrare il caso fortuito preteso dalla suddetta disposizione di legge quale prova liberatoria a carico del custode medesimo (Cass. 13222/2016).
L'attore ha in primo luogo provato l'evento dannoso allegato in citazione, alla luce delle convergenti dichiarazioni dei testimoni escussi all'udienza del 6 maggio 2022 ( e Testimone_1
, i quali hanno concordemente riferito che la sera del 31 gennaio 2014 l'attore, mentre Testimone_2 si stava allenando, “[…] scivolò su una pozzanghera d'acqua che si trovava sul pavimento e che proveniva da un condizionatore d'aria installato all'interno della palestra […]” (cfr. verbale d'udienza del 6 maggio 2022).
I suddetti testimoni possono essere ritenuti pienamente attendibili, in quanto la narrazione dei fatti – ai quali gli stessi assistettero personalmente – è coerente con le risultanze della documentazione medica prodotta da parte attrice a riprova delle lesioni subite (cfr. docc. 2-4, 12 e 14), nonché con gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale (di cui si dirà nel prosieguo del provvedimento) disposta dal tribunale con ordinanza dell'11 maggio 2022 al fine di valutare l'eziologia delle suddette lesioni ed i periodi d'inabilità patiti dall'attore, oltre che il grado di riduzione permanente dell'integrità psico-fisica del ragazzo, come verificatasi in conseguenza del sinistro;
del resto, nessuna ricostruzione alternativa dei fatti di causa è stata offerta dalle parti convenute, non costituitesi in giudizio.
Parte attrice ha inoltre dimostrato l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia (cioè, la pavimentazione bagnata della palestra condotta dall'associazione convenuta) ed il danno sofferto da per effetto della caduta. Persona_1
In particolare, secondo i condivisibili rilievi formulati dal perito d'ufficio nominato dal tribunale, a seguito della descritta caduta, il riportò una “[…] frattura scomposta del collo Per_1 radiale e rotazione del capitello radiale dx, frattura base olecranica al 3° medio gomito di dx, trattata con intervento cruento in narcosi di riduzione e sintesi con fili di K e immobilizzazione in apparecchio gessato e successivamente con intervento chirurgico di artrolisi di gomito dx […]” - lesioni da considerarsi in rapporto di causalità con la dinamica del sinistro come provata dall'attore all'esito dell'istruttoria processuale (cfr. pag. 4 ss. della consulenza tecnica d'ufficio).
Parte convenuta non ha invece provato la ricorrenza del caso fortuito.
Accertata la responsabilità dell'ente convenuto, si procede ora alla liquidazione del risarcimento del danno.
Per costante giurisprudenza, in materia di debiti di valore quale è quello per cui è causa, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio - cioè, nel caso di specie, la data del sinistro) sino alla data della loro liquidazione definitiva pagina 3 di 6 (c.d. taxatio), che va fissata alla data della pubblicazione della presente decisione.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall' per CP_5 determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza indicata.
Se è poi vero che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione, la relativa determinazione non è peraltro automatica né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass. 19063/2023).
Del resto, nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito – quale, per l'appunto, tipico debito di valore - è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va pur sempre posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, però, è comunque onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile: ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, per altro verso, che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 6351/2025).
Nel caso in esame, la pretesa di parte attrice di ristoro dei suddetti interessi è del tutto generica: da qui, il riconoscimento, sull'importo per sorte capitale come di seguito liquidato, della sola rivalutazione, il cui calcolo (con riferimento a periodi “annuali” di 365 giorni solari decorrenti dal sorgere del credito) si arresta alla data della pubblicazione della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito sottende un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva d'interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.
Ciò premesso in diritto, si osserva quanto segue.
Quanto al danno non patrimoniale sofferto da a seguito del sinistro, il perito Persona_1 d'ufficio, con considerazioni analiticamente motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla persona del danneggiato, ha rilevato che l'attore, in conseguenza dell'incidente, riportò una “[…] frattura scomposta del collo radiale e rotazione del capitello radiale dx, frattura base olecranica al 3° medio gomito di dx, trattata con intervento cruento in narcosi di riduzione e sintesi con fili di K e immobilizzazione in apparecchio gessato e successivamente con intervento chirurgico di artrolisi di gomito dx[…]” - il tutto ascrivibile ad una percentuale di invalidità permanente pari al 9% (cfr. pag. 5 della consulenza tecnica d'ufficio).
Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle di Milano in uso presso questa corte, deve quantificarsi:
• il danno non patrimoniale risarcibile in € 26.196,00; pagina 4 di 6 • l'invalidità temporanea totale per sei giorni in € 690,00;
• l'invalidità temporanea parziale al 75% per trenta giorni in € 2.587,50;
• l'invalidità temporanea parziale al 50% per ulteriori venti giorni in € 1.150,00, il tutto, per complessivi € 35.180,50 (già inclusi € 4.557,00 per spese mediche sostenute dal danneggiato – cfr. pag. 5 della consulenza tecnica d'ufficio), somma già liquidata secondo i valori monetari attuali.
In conclusione, in accoglimento della relativa domanda proposta da deve Persona_1 dichiararsi la responsabilità dell'associazione sportiva, dilettantistica e ricreativa non riconosciuta nella causazione del sinistro occorso al suddetto attore quando era minorenne, in data 31 CP_3 gennaio 2014, e, per l'effetto, condannarsi la suddetta parte convenuta al risarcimento del danno sofferto dal a seguito della caduta, liquidato in € 35.180,50, oltre interessi legali maturandi Per_1 dalla data di pubblicazione della presente decisione al saldo.
La suddetta domanda può essere accolta nei confronti della menzionata associazione, in quanto non sussiste agli atti del processo alcuna specifica prova che di essa stato, ad oggi, deliberato lo scioglimento.
Non può invece essere accolta la medesima domanda come formulata da parte attrice nei confronti del legale rappresentante dell'associazione, . Controparte_4
È indubbio che l'art. 38 c.c. preveda che per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione rispondono personalmente e solidalmente anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione medesima.
Tuttavia, siffatta responsabilità, come ricordato più volte dalla Corte di Cassazione, non è legata alla semplice titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra questa e i terzi: consegue a quanto innanzi che chi invoca in giudizio tale responsabilità, è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (Cass. 10490/2024; Cass. 8752/2017).
Nel caso di specie, parte attrice invoca la responsabilità (aquiliana) solidale anche dell'allora legale rappresentante dell'associazione convenuta, , ai sensi dell'art. 38 c.c. ed in Controparte_4 relazione al sinistro per cui è causa, e per ciò solo pretende anche dalla suddetta resistente il risarcimento del danno patito, senza aver né allegato e/o provato che detta convenuta abbia di fatto svolto, in concreto, attività di sorta in nome e per conto dell'associazione medesima, al di là della mera titolarità della carica di presidente accordatale dall'atto costitutivo (cfr. doc. 11).
La domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti di Persona_1 CP_4
è pertanto respinta.
[...]
2. Le spese di lite e di negoziazione assistita tra parte attrice e l'associazione sportiva, dilettantistica e ricreativa non riconosciuta seguono la soccombenza e sono liquidate CP_3 come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono definitivamente poste a carico dell'associazione convenuta.
Sono invece irripetibili le spese sostenute dal convenuto , in quanto rimasto Controparte_4 contumace.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara l'associazione sportiva, dilettantistica e ricreativa non riconosciuta CP_3 responsabile nella causazione del danno sofferto da e meglio descritto in parte Persona_1 motiva, e, per l'effetto, condanna la suddetta parte convenuta al risarcimento, in favore dell'attore, del danno che si liquida in € 35.180,50, oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. rigetta ogni domanda proposta da parte attrice nei confronti di;
Controparte_4
3. condanna l'associazione sportiva, dilettantistica e ricreativa non riconosciuta a CP_3 rimborsare a le spese di lite e di negoziazione assistita che si liquidano in € Persona_1
570,00 per anticipazioni ed € 8.687,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.;
4. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da;
Controparte_4
5. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell'associazione sportiva, dilettantistica e ricreativa non riconosciuta . CP_3
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 13 giugno 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3122/2020
Oggi 13 giugno 2025 ad ore 9:23 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Lo Faro su delega dell'avv. Castiglione.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Lo Faro precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione depositata in data 19 aprile 2023 per conto del minore (divenuto maggiorenne in corso di causa); chiede Persona_1 sospendersi l'udienza onde poter conferire con il delegante.
Previa autorizzazione del Giudice, l'avv. Lo Faro si allontana dall'aula alle ore 9:24.
Alle ore 9:27 l'avv. Lo Faro rientra in aula.
L'avv. Lo Faro precisa le conclusioni specificando che l' convenuta è stata nelle more CP_1 sciolta ed insiste nelle conclusioni di cui alla suddetta comparsa.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 3122/2020 promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) – nella qualità di esercenti la responsabilità
[...] C.F._2 genitoriale nei confronti di - rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati Persona_1 presso l'avv. VINCENZO CASTIGLIONE in VIA RAMONDETTA 9, CATANIA
e proseguita da
) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Persona_1 C.F._3 presso l'avv. VINCENZO CASTIGLIONE in VIA RAMONDETTA 9, CATANIA
contro
non riconosciuta Controparte_2 CP_3
) ed ) contumaci P.IVA_1 Controparte_4 C.F._4
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Deve accogliersi la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
e – nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei
[...] Parte_2 confronti di – e proseguita da quest'ultimo in proprio, una volta divenuto Persona_1 maggiorenne (come da relativa comparsa di costituzione depositata in data 19 aprile 2023), nei confronti dell'associazione sportiva, dilettantistica e ricreativa non riconosciuta , per le CP_3 motivazioni di seguito esposte.
Parte attrice ha allegato che in data 31 gennaio 2014, alle ore 20:45 circa, durante una seduta di allenamento presso la palestra condotta dall'associazione sportiva, dilettantistica e ricreativa non riconosciuta (sita in Gravina di Catania, via Maria SS. Annunziata 4), subì un infortunio CP_3 a cagione di una pozzanghera d'acqua – proveniente da un condizionatore mal funzionante – presso la quale scivolò, riportando le lesioni meglio descritte in citazione: da qui, la richiesta di condanna dell'associazione sportiva, dilettantistica e ricreativa non riconosciuta e del di lei legale CP_3 rappresentante – rimasti contumaci - al risarcimento del danno sofferto da Controparte_4 per effetto della caduta, in ragione della carente manutenzione del condizionatore e Persona_1
pagina 2 di 6 del sottostante pavimento, lasciato improvvidamente bagnato senza alcuna segnalazione di sorta a beneficio degli avventori.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che il danneggiato che agisca per il risarcimento del danno cagionato da cosa in custodia è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio caratterizzante la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica;
in particolare, nell'ipotesi di caduta all'interno di un esercizio commerciale a causa del pavimento bagnato, il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa divenuta pericolosa a causa dello sgocciolamento di acqua sulla pavimentazione, né la mera disattenzione della vittima di caduta può, da sola, integrare il caso fortuito preteso dalla suddetta disposizione di legge quale prova liberatoria a carico del custode medesimo (Cass. 13222/2016).
L'attore ha in primo luogo provato l'evento dannoso allegato in citazione, alla luce delle convergenti dichiarazioni dei testimoni escussi all'udienza del 6 maggio 2022 ( e Testimone_1
, i quali hanno concordemente riferito che la sera del 31 gennaio 2014 l'attore, mentre Testimone_2 si stava allenando, “[…] scivolò su una pozzanghera d'acqua che si trovava sul pavimento e che proveniva da un condizionatore d'aria installato all'interno della palestra […]” (cfr. verbale d'udienza del 6 maggio 2022).
I suddetti testimoni possono essere ritenuti pienamente attendibili, in quanto la narrazione dei fatti – ai quali gli stessi assistettero personalmente – è coerente con le risultanze della documentazione medica prodotta da parte attrice a riprova delle lesioni subite (cfr. docc. 2-4, 12 e 14), nonché con gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale (di cui si dirà nel prosieguo del provvedimento) disposta dal tribunale con ordinanza dell'11 maggio 2022 al fine di valutare l'eziologia delle suddette lesioni ed i periodi d'inabilità patiti dall'attore, oltre che il grado di riduzione permanente dell'integrità psico-fisica del ragazzo, come verificatasi in conseguenza del sinistro;
del resto, nessuna ricostruzione alternativa dei fatti di causa è stata offerta dalle parti convenute, non costituitesi in giudizio.
Parte attrice ha inoltre dimostrato l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia (cioè, la pavimentazione bagnata della palestra condotta dall'associazione convenuta) ed il danno sofferto da per effetto della caduta. Persona_1
In particolare, secondo i condivisibili rilievi formulati dal perito d'ufficio nominato dal tribunale, a seguito della descritta caduta, il riportò una “[…] frattura scomposta del collo Per_1 radiale e rotazione del capitello radiale dx, frattura base olecranica al 3° medio gomito di dx, trattata con intervento cruento in narcosi di riduzione e sintesi con fili di K e immobilizzazione in apparecchio gessato e successivamente con intervento chirurgico di artrolisi di gomito dx […]” - lesioni da considerarsi in rapporto di causalità con la dinamica del sinistro come provata dall'attore all'esito dell'istruttoria processuale (cfr. pag. 4 ss. della consulenza tecnica d'ufficio).
Parte convenuta non ha invece provato la ricorrenza del caso fortuito.
Accertata la responsabilità dell'ente convenuto, si procede ora alla liquidazione del risarcimento del danno.
Per costante giurisprudenza, in materia di debiti di valore quale è quello per cui è causa, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio - cioè, nel caso di specie, la data del sinistro) sino alla data della loro liquidazione definitiva pagina 3 di 6 (c.d. taxatio), che va fissata alla data della pubblicazione della presente decisione.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall' per CP_5 determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza indicata.
Se è poi vero che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione, la relativa determinazione non è peraltro automatica né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass. 19063/2023).
Del resto, nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito – quale, per l'appunto, tipico debito di valore - è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va pur sempre posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, però, è comunque onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile: ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, per altro verso, che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 6351/2025).
Nel caso in esame, la pretesa di parte attrice di ristoro dei suddetti interessi è del tutto generica: da qui, il riconoscimento, sull'importo per sorte capitale come di seguito liquidato, della sola rivalutazione, il cui calcolo (con riferimento a periodi “annuali” di 365 giorni solari decorrenti dal sorgere del credito) si arresta alla data della pubblicazione della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito sottende un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva d'interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.
Ciò premesso in diritto, si osserva quanto segue.
Quanto al danno non patrimoniale sofferto da a seguito del sinistro, il perito Persona_1 d'ufficio, con considerazioni analiticamente motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla persona del danneggiato, ha rilevato che l'attore, in conseguenza dell'incidente, riportò una “[…] frattura scomposta del collo radiale e rotazione del capitello radiale dx, frattura base olecranica al 3° medio gomito di dx, trattata con intervento cruento in narcosi di riduzione e sintesi con fili di K e immobilizzazione in apparecchio gessato e successivamente con intervento chirurgico di artrolisi di gomito dx[…]” - il tutto ascrivibile ad una percentuale di invalidità permanente pari al 9% (cfr. pag. 5 della consulenza tecnica d'ufficio).
Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle di Milano in uso presso questa corte, deve quantificarsi:
• il danno non patrimoniale risarcibile in € 26.196,00; pagina 4 di 6 • l'invalidità temporanea totale per sei giorni in € 690,00;
• l'invalidità temporanea parziale al 75% per trenta giorni in € 2.587,50;
• l'invalidità temporanea parziale al 50% per ulteriori venti giorni in € 1.150,00, il tutto, per complessivi € 35.180,50 (già inclusi € 4.557,00 per spese mediche sostenute dal danneggiato – cfr. pag. 5 della consulenza tecnica d'ufficio), somma già liquidata secondo i valori monetari attuali.
In conclusione, in accoglimento della relativa domanda proposta da deve Persona_1 dichiararsi la responsabilità dell'associazione sportiva, dilettantistica e ricreativa non riconosciuta nella causazione del sinistro occorso al suddetto attore quando era minorenne, in data 31 CP_3 gennaio 2014, e, per l'effetto, condannarsi la suddetta parte convenuta al risarcimento del danno sofferto dal a seguito della caduta, liquidato in € 35.180,50, oltre interessi legali maturandi Per_1 dalla data di pubblicazione della presente decisione al saldo.
La suddetta domanda può essere accolta nei confronti della menzionata associazione, in quanto non sussiste agli atti del processo alcuna specifica prova che di essa stato, ad oggi, deliberato lo scioglimento.
Non può invece essere accolta la medesima domanda come formulata da parte attrice nei confronti del legale rappresentante dell'associazione, . Controparte_4
È indubbio che l'art. 38 c.c. preveda che per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione rispondono personalmente e solidalmente anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione medesima.
Tuttavia, siffatta responsabilità, come ricordato più volte dalla Corte di Cassazione, non è legata alla semplice titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra questa e i terzi: consegue a quanto innanzi che chi invoca in giudizio tale responsabilità, è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (Cass. 10490/2024; Cass. 8752/2017).
Nel caso di specie, parte attrice invoca la responsabilità (aquiliana) solidale anche dell'allora legale rappresentante dell'associazione convenuta, , ai sensi dell'art. 38 c.c. ed in Controparte_4 relazione al sinistro per cui è causa, e per ciò solo pretende anche dalla suddetta resistente il risarcimento del danno patito, senza aver né allegato e/o provato che detta convenuta abbia di fatto svolto, in concreto, attività di sorta in nome e per conto dell'associazione medesima, al di là della mera titolarità della carica di presidente accordatale dall'atto costitutivo (cfr. doc. 11).
La domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti di Persona_1 CP_4
è pertanto respinta.
[...]
2. Le spese di lite e di negoziazione assistita tra parte attrice e l'associazione sportiva, dilettantistica e ricreativa non riconosciuta seguono la soccombenza e sono liquidate CP_3 come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono definitivamente poste a carico dell'associazione convenuta.
Sono invece irripetibili le spese sostenute dal convenuto , in quanto rimasto Controparte_4 contumace.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara l'associazione sportiva, dilettantistica e ricreativa non riconosciuta CP_3 responsabile nella causazione del danno sofferto da e meglio descritto in parte Persona_1 motiva, e, per l'effetto, condanna la suddetta parte convenuta al risarcimento, in favore dell'attore, del danno che si liquida in € 35.180,50, oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. rigetta ogni domanda proposta da parte attrice nei confronti di;
Controparte_4
3. condanna l'associazione sportiva, dilettantistica e ricreativa non riconosciuta a CP_3 rimborsare a le spese di lite e di negoziazione assistita che si liquidano in € Persona_1
570,00 per anticipazioni ed € 8.687,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.;
4. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da;
Controparte_4
5. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell'associazione sportiva, dilettantistica e ricreativa non riconosciuta . CP_3
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 13 giugno 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
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