CA
Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 21/06/2024, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 180 del Ruolo Generale dell'anno 2024, vertente
TRA
, socia, amministratrice e legale Parte_1 rappresentante pro tempore della
[...]
Parte_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela Rossomando, come in atti domiciliata,
RECLAMANTE
E
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , contumaci,
[...] CP_4
RECLAMATI
E
Controparte_5
in persona
[...] del curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
Clemente Pecoraro, come in atti domiciliata,
RECLAMATA
1 avente ad oggetto: reclamo, ai sensi dell'articolo 51 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, avverso la sentenza numero
3/24 del Tribunale di Vallo della Lucania, pubblicata in data 25 gennaio 2024.
CONCLUSIONI: rassegnate con note scritte -giusta sostituzione, ai sensi dell'articolo 127 ter del codice di procedura civile, dell'udienza del 9 maggio 2024- che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 14 febbraio 2024, , socia, Parte_1 amministratrice e legale rappresentante pro tempore della
Controparte_6 proponeva reclamo, affidandone l'accoglimento ad un unico motivo di gravame, avverso la sentenza numero 3/24 del Tribunale di Vallo della Lucania, pubblicata in data 25 gennaio 2023, con la quale era stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_6
2. Costituitasi in giudizio, la Liquidazione Giudiziale
[...] impugnava le Controparte_6 avverse argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, contumaci gli altri reclamati, la Corte d'Appello di Salerno, sostituita l'udienza del 9 maggio 2024, ai sensi dell'articolo 127 ter del codice di procedura civile, con il deposito di note scritte, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il reclamo proposto da , nella qualità in Parte_1 atti specificata, non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
2. Con il motivo addotto a sostegno del gravame la reclamante, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'articolo 14 del
2 decreto legislativo numero 112 del 2017, dell'articolo 2 della legge fallimentare e dell'articolo 2545 terdecies del codice civile, ha sostenuto che la Controparte_6 sarebbe un'impresa sociale, “con conseguente
[...] inapplicabilità dell'articolo 2545 terdecies del codice civile, norma generale derogata dalla disciplina speciale costituita dal decreto legislativo numero 112 del 2017”, che aveva stabilito, “in discontinuità con il previgente regime”, che le cooperative sociali disciplinate dalla legge numero 381 del 1991 -tra le quali doveva essere annoverata, essendo ispirata “ai principi della mutualità senza scopo di lucro”, ancor più considerando che l'oggetto statutario atteneva “ad attività sociali, culturali e mutualistiche”- acquisissero di diritto la qualifica di imprese sociali, per le quali, proprio a mente del suddetto articolo 14 del decreto legislativo numero 112 del 2017, non era configurabile la liquidazione giudiziale, ma solo la liquidazione coatta amministrativa (cfr. l'atto di reclamo del 14 febbraio 2024, alle pagine 4, 5, 6 e 7).
3. Orbene, le argomentazioni addotte dalla reclamante a sostegno dei suoi assunti non si rivelano condivisibili e non sono suscettibili, sia pure con le integrazioni e le precisazioni che saranno fatte nelle pagine che seguono, di determinare la riforma della sentenza impugnata.
4. Ed, infatti, la Controparte_6 non è riconducibile nel novero delle cooperative
[...] sociali, quali disciplinate dalla legge numero 381 del 1991 (che hanno di diritto la qualifica di imprese sociali, ai sensi dell'articolo
1, comma quarto, del decreto legislativo numero 112 del 2017), come è possibile evincere, innanzi tutto, dalla denominazione sociale, che non contiene, ad onta di quanto prescritto dall'articolo
1, comma terzo, del prefato ordito normativo, l'indicazione di cooperativa sociale, anzi, secondo quanto è possibile evincere dalle visure camerali versate in atti, in data 25 settembre 2003, si
3 è trasformata da cooperativa sociale a società cooperativa a responsabilità limitata, tanto è vero che è iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese e non in quella speciale (cfr., allegata in copia al fascicolo di , la visura Parte_1 camerale dell'8 marzo 2023, nonché, allegata in copia al fascicolo della Liquidazione Giudiziale Controparte_6
la visura camerale del 26 febbraio
[...]
2024).
4.1. Inoltre, le cooperative sociali -sempre a mente di quanto previsto dall'articolo 1 della legge numero 381 del 1991- perseguono l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso - essenzialmente- due modelli organizzativi: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi- finalizzate, però, all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (intese, queste ultime, nel senso specificato dal successivo articolo 4).
La Controparte_6 tuttavia, non è altro che una società cooperativa a mutualità prevalente, quale definita dall'articolo 2512 del codice civile, ed, in particolare, avuto riguardo alla tipologia dello scambio mutualistico che la contraddistingue, una società cooperativa - come è possibile arguire ictu oculi anche dalla sua denominazione sociale- di produzione e lavoro, che, come è noto, ha, quale scopo, la creazione di posti di lavoro per i soci a condizioni qualitative ed economiche più vantaggiose rispetto a quelle disponibili sul mercato del lavoro ed, a tal fine, impiega l'attività lavorativa dei propri soci per la realizzazione di beni o servizi da cedere a terzi sul mercato, organizzandone e regolamentandone l'apporto.
4.2. Nello statuto, d'altronde, davvero pochi -e sostanzialmente residuali- sono i riferimenti ad attività rientranti tra quelle che -in ossequio ai principi enucleabili dalla legge numero 381 del 1991-
4 permettono di intravedere la natura sociale di una cooperativa (tra le quali, in particolare, quelle di gestione di asili-nido ed infantili, centri di educazione psico-fisica per anziani, handicappati ed inabili al lavoro, assistenza a domicilio, agli handicappati ed ai disabili, ai bambini ed ai soggetti in difficoltà), mentre decisamente preponderanti sono i riferimenti ad attività
(valorizzazione del patrimonio agricolo, zootecnico, agrituristico e delle tradizioni popolari, anche attraverso l'organizzazione di mostre, raccolta ed elaborazione di dati, gestione di servizi turistici, gite, meetings, gestione di mense, ristoranti e punti di ristoro, lavanderie, campeggi, centri culturali, ricreativi e parcheggi, attività di pulizia e gestione di specchi d'acqua, attività volte al reperimento di sorgenti idriche, pulizia di spiagge e verde pubblico, affissione di manifesti e pubblicità, attività di intrattenimento, organizzazione di corsi di formazione, stages comunque connessi alle attività innanzi indicate, attività di trasporto di persone per scopi turistici, attività di panificio e vendita all'ingrosso e al dettaglio di pane, prodotti per la panificazione, manutenzione e cura del verde, di giardini e manutenzione di strade, attività di produzione e commercializzazione di prodotti tipici) che nulla hanno a che vedere con il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi o lo svolgimento di attività' diverse -agricole, industriali, commerciali o di servizi- finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (cfr., allegato in copia al fascicolo della Liquidazione
Giudiziale Controparte_6
[...
lo statuto della compagine sociale, riportato, nei suoi aspetti essenziali, invero, anche nelle visure camerali -già menzionate in precedenza- prodotte in giudizio).
Inoltre, nelle note integrative che corredano i bilanci di esercizio
5 versati in atti, è specificato che la Controparte_6 opera -e, quindi, in termini concreti e
[...] non astratti, quali devono reputarsi quelli desumibili dallo statuto della compagine sociale- nel settore delle pulizie, della raccolta dei rifiuti e della gestione delle mense (cfr., allegati in copia al fascicolo della reclamante, i bilanci di esercizio relativi agli anni 2017, 2018
e 2019, corredati dalle relative note integrative).
4.3. In questa prospettiva, la qualifica di impresa sociale non è suscettibile di essere ipotizzata -oltre che per l'impossibilità di reputare la Controparte_6 una cooperativa sociale- nemmeno in virtù della disciplina
[...] dettata dal decreto legislativo numero 112 del 2017, che definisce imprese sociali tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro quinto del codice civile, che esercitino -in via stabile e principale- attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati.
Ed, infatti, la Controparte_6
-che, in ogni caso, non sembra avere tutti i requisiti
[...] previsti ex lege al fine di qualificare come “sociale” una determinata impresa, annoverati, alcuni di essi, agli articoli 1, 2,
3, 5 e 6 del decreto legislativo numero 112 del 2017- non è volta all'esercizio -in via stabile e principale- di attività sovrapponibili o anche solo assimilabili o analoghe a quelle poc'anzi evocate, descritte, più nel dettaglio, dall'articolo 2 del succitato decreto legislativo, in quanto lo statuto sociale, come si è avuto modo di dire anche nelle pagine che precedono, pur facendo riferimento ad alcune -e residuali- attività astrattamente riconducibili a quelle prese in considerazione dalla disciplina in esame, non le eleva -le suddette attività- ad un livello di stabilità e prevalenza tale da
6 renderle “principali”, senza considerare, oltre tutto, le attività concretamente svolte, quali desumibili dalle note integrative ai bilanci di esercizio prodotti in giudizio, insuscettibili di essere ricondotte a quelle che permetterebbero astrattamente di intravedere la natura “sociale”, nel senso fatto proprio dalla normativa di riferimento, dell'impresa de qua.
4.4. Conseguentemente, non rientrando tra le imprese sociali, non è applicabile alla Controparte_6
l'articolo 14 del decreto legislativo numero 212 del
[...]
2017, bensì l'articolo 2545 terdecies del codice civile, che prevede, in alternativa alla liquidazione coatta amministrativa ed in ossequio, in ogni caso, del criterio della prevenzione, la liquidazione giudiziale, che, pertanto, è stata correttamente disposta dal Tribunale di Vallo della , non essendo stata Pt_3 fornita alcuna dimostrazione, peraltro, dell'intervenuta definizione della procedura di scioglimento che sarebbe stata avviata, ai sensi dell'articolo 2545 septiesdecies del codice civile.
Ed, a tal riguardo, si rivela inammissibile l'istanza -formulata dalla reclamante- tendente ad ottenere, ai sensi dell'articolo 210 del codice di procedura civile, un ordine di esibizione, da rivolgere al Ministero per lo Sviluppo Economico, della documentazione inerente a tale procedura e, segnatamente, di quei documenti che ne comproverebbero la definizione, in quanto -a tacer d'altro- non
è possibile invocare l'applicazione dell'istituto de quo quando non vi sia certezza dell'esistenza dei documenti dei quali si auspichi l'esibizione e della loro presenza presso il presunto depositario, né, tanto meno, quando quei documenti siano suscettibili di essere acquisiti e prodotti in giudizio, non essendo emersa, nella vicenda in esame, l'impossibilità o, quanto meno, la difficoltà, per
[...]
, di farlo. Parte_1
4.5. E ciò senza considerare -in contrasto con quanto stabilito in un recente arresto di legittimità (cfr. Cass. civ. n. 29801/23),
7 che, però, non sembra dare persuasivamente conto della distonia che lo caratterizza rispetto al tenore letterale della disciplina di legge, comunque incentrata su una differenziazione tra la normativa applicabile alle società cooperative e quella applicabile alle imprese sociali- l'articolo 14 del decreto legislativo numero
112 del 2017 non è suscettibile di trovare -quanto meno pacificamente- applicazione anche per le cooperative sociali, tenuto conto dell'articolo 1, comma quarto, del prefato provvedimento di legge, in base al quale “alle cooperative sociali ed ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili”, da leggere alla luce del successivo comma, in base al quale, invece, “alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del codice del terzo settore di cui al decreto legislativo numero 117 del 2017 ed, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita”.
Quindi, le cooperative sociali ed i loro consorzi -almeno secondo quanto è possibile desumere da siffatte disposizioni di legge- sarebbero soggette in primo luogo alla disciplina delle cooperative
-e quindi alla legge speciale numero 381 del 1991 e, poi, a quella generale del codice civile- e, solo in via subordinata e nei limiti della compatibilità, alla disciplina del decreto legislativo numero
112 del 2017, mentre alle imprese sociali, non costituite nelle forme delle cooperative sociali, si applicherebbero le disposizioni societarie dei titoli quinto e sesto del libro quinto del codice civile, sempre nei limiti della compatibilità, solo per gli aspetti non disciplinati né dal decreto legislativo numero 112 del 2017, né dal decreto legislativo numero 117 del 2017, con conseguente trattamento -in ogni caso- più vantaggioso per le cooperative sociali rispetto a tutte le altre imprese sociali, come, a titolo
8 esemplificativo, in tema di distribuzione dei ristorni e dei benefici fiscali, ma con l'applicazione, però, dell'articolo 2545 terdecies del codice civile.
4.6. La vicenda in esame, oltre tutto, sembra rientrare proprio nell'ipotesi prevista dall'articolo 295 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che stabilisce, al comma primo, che le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non siano soggette a liquidazione giudiziale, salvo che la legge diversamente disponga, come fa, appunto, l'articolo 2545 terdecies del codice civile, ed, al comma secondo, che, quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale impedisca la liquidazione coatta amministrativa e, viceversa, la liquidazione coatta amministrativa precluda l'apertura della liquidazione giudiziale, secondo il criterio della prevenzione, correttamente applicato -come si è avuto già modo di dire- dal Tribunale di Vallo della Lucania.
5. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, il reclamo proposto da , nella qualità in atti Parte_1 specificata, deve essere rigettato.
6. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
7. Il rigetto del gravame impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, la parte che abbia proposto un'impugnazione, anche
9 incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna , nella qualità in atti specificata, Parte_1 alla refusione, in favore della
[...]
delle spese di Controparte_7 lite, che liquida nella somma di euro 5.100,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte di , nella qualità in atti specificata, di Parte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 11 giugno 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 180 del Ruolo Generale dell'anno 2024, vertente
TRA
, socia, amministratrice e legale Parte_1 rappresentante pro tempore della
[...]
Parte_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela Rossomando, come in atti domiciliata,
RECLAMANTE
E
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , contumaci,
[...] CP_4
RECLAMATI
E
Controparte_5
in persona
[...] del curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
Clemente Pecoraro, come in atti domiciliata,
RECLAMATA
1 avente ad oggetto: reclamo, ai sensi dell'articolo 51 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, avverso la sentenza numero
3/24 del Tribunale di Vallo della Lucania, pubblicata in data 25 gennaio 2024.
CONCLUSIONI: rassegnate con note scritte -giusta sostituzione, ai sensi dell'articolo 127 ter del codice di procedura civile, dell'udienza del 9 maggio 2024- che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 14 febbraio 2024, , socia, Parte_1 amministratrice e legale rappresentante pro tempore della
Controparte_6 proponeva reclamo, affidandone l'accoglimento ad un unico motivo di gravame, avverso la sentenza numero 3/24 del Tribunale di Vallo della Lucania, pubblicata in data 25 gennaio 2023, con la quale era stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_6
2. Costituitasi in giudizio, la Liquidazione Giudiziale
[...] impugnava le Controparte_6 avverse argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, contumaci gli altri reclamati, la Corte d'Appello di Salerno, sostituita l'udienza del 9 maggio 2024, ai sensi dell'articolo 127 ter del codice di procedura civile, con il deposito di note scritte, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il reclamo proposto da , nella qualità in Parte_1 atti specificata, non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
2. Con il motivo addotto a sostegno del gravame la reclamante, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'articolo 14 del
2 decreto legislativo numero 112 del 2017, dell'articolo 2 della legge fallimentare e dell'articolo 2545 terdecies del codice civile, ha sostenuto che la Controparte_6 sarebbe un'impresa sociale, “con conseguente
[...] inapplicabilità dell'articolo 2545 terdecies del codice civile, norma generale derogata dalla disciplina speciale costituita dal decreto legislativo numero 112 del 2017”, che aveva stabilito, “in discontinuità con il previgente regime”, che le cooperative sociali disciplinate dalla legge numero 381 del 1991 -tra le quali doveva essere annoverata, essendo ispirata “ai principi della mutualità senza scopo di lucro”, ancor più considerando che l'oggetto statutario atteneva “ad attività sociali, culturali e mutualistiche”- acquisissero di diritto la qualifica di imprese sociali, per le quali, proprio a mente del suddetto articolo 14 del decreto legislativo numero 112 del 2017, non era configurabile la liquidazione giudiziale, ma solo la liquidazione coatta amministrativa (cfr. l'atto di reclamo del 14 febbraio 2024, alle pagine 4, 5, 6 e 7).
3. Orbene, le argomentazioni addotte dalla reclamante a sostegno dei suoi assunti non si rivelano condivisibili e non sono suscettibili, sia pure con le integrazioni e le precisazioni che saranno fatte nelle pagine che seguono, di determinare la riforma della sentenza impugnata.
4. Ed, infatti, la Controparte_6 non è riconducibile nel novero delle cooperative
[...] sociali, quali disciplinate dalla legge numero 381 del 1991 (che hanno di diritto la qualifica di imprese sociali, ai sensi dell'articolo
1, comma quarto, del decreto legislativo numero 112 del 2017), come è possibile evincere, innanzi tutto, dalla denominazione sociale, che non contiene, ad onta di quanto prescritto dall'articolo
1, comma terzo, del prefato ordito normativo, l'indicazione di cooperativa sociale, anzi, secondo quanto è possibile evincere dalle visure camerali versate in atti, in data 25 settembre 2003, si
3 è trasformata da cooperativa sociale a società cooperativa a responsabilità limitata, tanto è vero che è iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese e non in quella speciale (cfr., allegata in copia al fascicolo di , la visura Parte_1 camerale dell'8 marzo 2023, nonché, allegata in copia al fascicolo della Liquidazione Giudiziale Controparte_6
la visura camerale del 26 febbraio
[...]
2024).
4.1. Inoltre, le cooperative sociali -sempre a mente di quanto previsto dall'articolo 1 della legge numero 381 del 1991- perseguono l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso - essenzialmente- due modelli organizzativi: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi- finalizzate, però, all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (intese, queste ultime, nel senso specificato dal successivo articolo 4).
La Controparte_6 tuttavia, non è altro che una società cooperativa a mutualità prevalente, quale definita dall'articolo 2512 del codice civile, ed, in particolare, avuto riguardo alla tipologia dello scambio mutualistico che la contraddistingue, una società cooperativa - come è possibile arguire ictu oculi anche dalla sua denominazione sociale- di produzione e lavoro, che, come è noto, ha, quale scopo, la creazione di posti di lavoro per i soci a condizioni qualitative ed economiche più vantaggiose rispetto a quelle disponibili sul mercato del lavoro ed, a tal fine, impiega l'attività lavorativa dei propri soci per la realizzazione di beni o servizi da cedere a terzi sul mercato, organizzandone e regolamentandone l'apporto.
4.2. Nello statuto, d'altronde, davvero pochi -e sostanzialmente residuali- sono i riferimenti ad attività rientranti tra quelle che -in ossequio ai principi enucleabili dalla legge numero 381 del 1991-
4 permettono di intravedere la natura sociale di una cooperativa (tra le quali, in particolare, quelle di gestione di asili-nido ed infantili, centri di educazione psico-fisica per anziani, handicappati ed inabili al lavoro, assistenza a domicilio, agli handicappati ed ai disabili, ai bambini ed ai soggetti in difficoltà), mentre decisamente preponderanti sono i riferimenti ad attività
(valorizzazione del patrimonio agricolo, zootecnico, agrituristico e delle tradizioni popolari, anche attraverso l'organizzazione di mostre, raccolta ed elaborazione di dati, gestione di servizi turistici, gite, meetings, gestione di mense, ristoranti e punti di ristoro, lavanderie, campeggi, centri culturali, ricreativi e parcheggi, attività di pulizia e gestione di specchi d'acqua, attività volte al reperimento di sorgenti idriche, pulizia di spiagge e verde pubblico, affissione di manifesti e pubblicità, attività di intrattenimento, organizzazione di corsi di formazione, stages comunque connessi alle attività innanzi indicate, attività di trasporto di persone per scopi turistici, attività di panificio e vendita all'ingrosso e al dettaglio di pane, prodotti per la panificazione, manutenzione e cura del verde, di giardini e manutenzione di strade, attività di produzione e commercializzazione di prodotti tipici) che nulla hanno a che vedere con il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi o lo svolgimento di attività' diverse -agricole, industriali, commerciali o di servizi- finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (cfr., allegato in copia al fascicolo della Liquidazione
Giudiziale Controparte_6
[...
lo statuto della compagine sociale, riportato, nei suoi aspetti essenziali, invero, anche nelle visure camerali -già menzionate in precedenza- prodotte in giudizio).
Inoltre, nelle note integrative che corredano i bilanci di esercizio
5 versati in atti, è specificato che la Controparte_6 opera -e, quindi, in termini concreti e
[...] non astratti, quali devono reputarsi quelli desumibili dallo statuto della compagine sociale- nel settore delle pulizie, della raccolta dei rifiuti e della gestione delle mense (cfr., allegati in copia al fascicolo della reclamante, i bilanci di esercizio relativi agli anni 2017, 2018
e 2019, corredati dalle relative note integrative).
4.3. In questa prospettiva, la qualifica di impresa sociale non è suscettibile di essere ipotizzata -oltre che per l'impossibilità di reputare la Controparte_6 una cooperativa sociale- nemmeno in virtù della disciplina
[...] dettata dal decreto legislativo numero 112 del 2017, che definisce imprese sociali tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro quinto del codice civile, che esercitino -in via stabile e principale- attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati.
Ed, infatti, la Controparte_6
-che, in ogni caso, non sembra avere tutti i requisiti
[...] previsti ex lege al fine di qualificare come “sociale” una determinata impresa, annoverati, alcuni di essi, agli articoli 1, 2,
3, 5 e 6 del decreto legislativo numero 112 del 2017- non è volta all'esercizio -in via stabile e principale- di attività sovrapponibili o anche solo assimilabili o analoghe a quelle poc'anzi evocate, descritte, più nel dettaglio, dall'articolo 2 del succitato decreto legislativo, in quanto lo statuto sociale, come si è avuto modo di dire anche nelle pagine che precedono, pur facendo riferimento ad alcune -e residuali- attività astrattamente riconducibili a quelle prese in considerazione dalla disciplina in esame, non le eleva -le suddette attività- ad un livello di stabilità e prevalenza tale da
6 renderle “principali”, senza considerare, oltre tutto, le attività concretamente svolte, quali desumibili dalle note integrative ai bilanci di esercizio prodotti in giudizio, insuscettibili di essere ricondotte a quelle che permetterebbero astrattamente di intravedere la natura “sociale”, nel senso fatto proprio dalla normativa di riferimento, dell'impresa de qua.
4.4. Conseguentemente, non rientrando tra le imprese sociali, non è applicabile alla Controparte_6
l'articolo 14 del decreto legislativo numero 212 del
[...]
2017, bensì l'articolo 2545 terdecies del codice civile, che prevede, in alternativa alla liquidazione coatta amministrativa ed in ossequio, in ogni caso, del criterio della prevenzione, la liquidazione giudiziale, che, pertanto, è stata correttamente disposta dal Tribunale di Vallo della , non essendo stata Pt_3 fornita alcuna dimostrazione, peraltro, dell'intervenuta definizione della procedura di scioglimento che sarebbe stata avviata, ai sensi dell'articolo 2545 septiesdecies del codice civile.
Ed, a tal riguardo, si rivela inammissibile l'istanza -formulata dalla reclamante- tendente ad ottenere, ai sensi dell'articolo 210 del codice di procedura civile, un ordine di esibizione, da rivolgere al Ministero per lo Sviluppo Economico, della documentazione inerente a tale procedura e, segnatamente, di quei documenti che ne comproverebbero la definizione, in quanto -a tacer d'altro- non
è possibile invocare l'applicazione dell'istituto de quo quando non vi sia certezza dell'esistenza dei documenti dei quali si auspichi l'esibizione e della loro presenza presso il presunto depositario, né, tanto meno, quando quei documenti siano suscettibili di essere acquisiti e prodotti in giudizio, non essendo emersa, nella vicenda in esame, l'impossibilità o, quanto meno, la difficoltà, per
[...]
, di farlo. Parte_1
4.5. E ciò senza considerare -in contrasto con quanto stabilito in un recente arresto di legittimità (cfr. Cass. civ. n. 29801/23),
7 che, però, non sembra dare persuasivamente conto della distonia che lo caratterizza rispetto al tenore letterale della disciplina di legge, comunque incentrata su una differenziazione tra la normativa applicabile alle società cooperative e quella applicabile alle imprese sociali- l'articolo 14 del decreto legislativo numero
112 del 2017 non è suscettibile di trovare -quanto meno pacificamente- applicazione anche per le cooperative sociali, tenuto conto dell'articolo 1, comma quarto, del prefato provvedimento di legge, in base al quale “alle cooperative sociali ed ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili”, da leggere alla luce del successivo comma, in base al quale, invece, “alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del codice del terzo settore di cui al decreto legislativo numero 117 del 2017 ed, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita”.
Quindi, le cooperative sociali ed i loro consorzi -almeno secondo quanto è possibile desumere da siffatte disposizioni di legge- sarebbero soggette in primo luogo alla disciplina delle cooperative
-e quindi alla legge speciale numero 381 del 1991 e, poi, a quella generale del codice civile- e, solo in via subordinata e nei limiti della compatibilità, alla disciplina del decreto legislativo numero
112 del 2017, mentre alle imprese sociali, non costituite nelle forme delle cooperative sociali, si applicherebbero le disposizioni societarie dei titoli quinto e sesto del libro quinto del codice civile, sempre nei limiti della compatibilità, solo per gli aspetti non disciplinati né dal decreto legislativo numero 112 del 2017, né dal decreto legislativo numero 117 del 2017, con conseguente trattamento -in ogni caso- più vantaggioso per le cooperative sociali rispetto a tutte le altre imprese sociali, come, a titolo
8 esemplificativo, in tema di distribuzione dei ristorni e dei benefici fiscali, ma con l'applicazione, però, dell'articolo 2545 terdecies del codice civile.
4.6. La vicenda in esame, oltre tutto, sembra rientrare proprio nell'ipotesi prevista dall'articolo 295 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che stabilisce, al comma primo, che le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non siano soggette a liquidazione giudiziale, salvo che la legge diversamente disponga, come fa, appunto, l'articolo 2545 terdecies del codice civile, ed, al comma secondo, che, quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale impedisca la liquidazione coatta amministrativa e, viceversa, la liquidazione coatta amministrativa precluda l'apertura della liquidazione giudiziale, secondo il criterio della prevenzione, correttamente applicato -come si è avuto già modo di dire- dal Tribunale di Vallo della Lucania.
5. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, il reclamo proposto da , nella qualità in atti Parte_1 specificata, deve essere rigettato.
6. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
7. Il rigetto del gravame impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, la parte che abbia proposto un'impugnazione, anche
9 incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna , nella qualità in atti specificata, Parte_1 alla refusione, in favore della
[...]
delle spese di Controparte_7 lite, che liquida nella somma di euro 5.100,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte di , nella qualità in atti specificata, di Parte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 11 giugno 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
10