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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1151/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5710/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240007389357501 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 376/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 094 20240007389357501, relativa ad IVA 2019, contenente il ruolo n.2024/250138, riferita a recupero di un minor credito IVA per € 4.821,68 (comprensivi di sanzioni ed interessi), notificata da Agenzia delle
Entrate – Riscossione in data 21 giugno 2024, originata da controllo automatizzato con comunicazione n.
56031252010.
Deduce la parziale inesistenza della pretesa tributaria nei propri confronti, erede di Nominativo_2.
Di seguito parte ricorrente ha comunicato essere venuto meno l'interesse ad agire e, quindi, ha rinunciato al ricorso, con richiesta di dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto dell'intervenuta rinuncia va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5710/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240007389357501 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 376/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 094 20240007389357501, relativa ad IVA 2019, contenente il ruolo n.2024/250138, riferita a recupero di un minor credito IVA per € 4.821,68 (comprensivi di sanzioni ed interessi), notificata da Agenzia delle
Entrate – Riscossione in data 21 giugno 2024, originata da controllo automatizzato con comunicazione n.
56031252010.
Deduce la parziale inesistenza della pretesa tributaria nei propri confronti, erede di Nominativo_2.
Di seguito parte ricorrente ha comunicato essere venuto meno l'interesse ad agire e, quindi, ha rinunciato al ricorso, con richiesta di dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto dell'intervenuta rinuncia va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia e compensa le spese di giudizio.