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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 10/11/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
1411/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NN LU EL Presidente dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore dott. Francesca Ballore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 1411/2025 R.G., promosso con ricorso depositato il
24/03/2025
d a on l'avv. STEFANUTTO SIMONA Parte_1
Ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i con l'Avv. ALUNNI BARBAROSSA STEFANO Parte_2
Resistente
Con l'intervento del P.M- sede avente per oggetto: sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dalla ricorrente di una pronuncia anticipata di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la sentenza di separazione n. 316/2022, pubblicata il 24.06.2022, passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie relative ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, ai sensi dell'art. 4 comma 12 L 898/1970 va emessa sentenza non definitiva relativa allo scioglimento del matrimonio tra le parti.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti nel comune di Trieste il 25.05.2013,
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Trieste per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto di matrimonio trascritto al n. 5 Parte 1 Vol. bis anno 2013).
3. spese al definitivo.
4. Rimette la causa sul ruolo del giudice delegato per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Trieste, in camera di consiglio il 06/11/2025
Il giudice estensore
Filomena Piccirillo Il Presidente
NN LU EL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NN LU EL Presidente dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore dott. Francesca Ballore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 1411/2025 R.G., promosso con ricorso depositato il
24/03/2025
d a on l'avv. STEFANUTTO SIMONA Parte_1
Ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i con l'Avv. ALUNNI BARBAROSSA STEFANO Parte_2
Resistente
Con l'intervento del P.M- sede avente per oggetto: sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dalla ricorrente di una pronuncia anticipata di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la sentenza di separazione n. 316/2022, pubblicata il 24.06.2022, passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie relative ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, ai sensi dell'art. 4 comma 12 L 898/1970 va emessa sentenza non definitiva relativa allo scioglimento del matrimonio tra le parti.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti nel comune di Trieste il 25.05.2013,
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Trieste per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto di matrimonio trascritto al n. 5 Parte 1 Vol. bis anno 2013).
3. spese al definitivo.
4. Rimette la causa sul ruolo del giudice delegato per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Trieste, in camera di consiglio il 06/11/2025
Il giudice estensore
Filomena Piccirillo Il Presidente
NN LU EL