Articolo 46 della Legge 11 marzo 1972, n. 118
Articolo 45
Versione
26 aprile 1972
Art. 46.

All'onere di lire 850 milioni derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 39 e 45 della presente legge, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita' previsto dall' articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 26 aprile 1972