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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
IA TA, OR
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1465/2020 depositato il 18/12/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030503762 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030503762 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030503762 IRAP 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento TVK030503762/2019, notificato il 30/12/2019, per l'anno d'imposta 2014,
l'Agenzia delle entrate di Foggia accertava a carico della Ricorrente_1 s.r.l. un reddito d'impresa di € 77.137,00, a fronte del dichiarato di € 2.137,00 nonchè un valore della produzione IRAP di € 98.908,00 e volume d'affari pari ad € 241.817,00.
La società veniva segnalata al controllo a causa di talune anomalie riscontrate nei dati comunicati ai fini del c.d. spesometro (di cui all'art. 21, DL 78/2010); era emersa, infatti, la deduzione di costi per fatture emesse dalla Società_1 s.r.l. per complessivi € 75.000,00 ed IVA relativa di € 16.500,00, contrarie al dettato normativo dell'art. 109 del D.P.R. n. 917/86.
Pertanto, con documento n.I00699/2019, si invitava la parte a produrre documentazione contabile utile al controllo.
Alla luce della documentazione presentata, l'Ufficio, ai sensi dell'art. 39, 1° comma, lett. b) e d), del D.P.R.
n. 600/1973, disconosceva la deducibilità del costo riferito alle suddette fatture e la detraibilità dell'iva esposta, determinando il reddito per conseguenza.
In data 18 febbraio 2020 la società presentava istanza di accertamento con adesione, procedimento concluso con esito negativo.
Avverso l'avviso di accertamento notificato, la società Ricorrente_1 deduceva:
- Violazione dell'art. 109 del D.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, poichè il costo in esame era “inerente” all'attività di essa ricorrente, in quanto trattavasi di spese per pubblicità e consulenza di marketing e strategie di mercato, di per sé finalizzate alla acquisizione di nuova clientela, e dunque alla produzione di ricavi.
Tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che deduceva che, dal controllo della documentazione, era emerso che le fatture emesse dalla Società_1 s.r.l. non rispettavano il dettato dell'art. 109 del D.P.R. n. 917/1986; che, sulle fatture descritte, risultavano indicate generiche diciture, facenti riferimento ad ampie condizioni contrattuali di scrittura privata, quindi sprovviste di specificazioni e dettagli riguardo i criteri di commisurazione di volta in volta della spesa delle fatture medesime;
tanto premesso, concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12.12.2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere dell'odierna Corte, il ricorso non può essere accolto.
Va premesso i costi sono ammessi in deduzione soltanto se risultano da elementi certi e precisi (è a carico del contribuente l'onere della prova) ed inerenti, cioè riferiti riferita ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa.
A prescindere dalla genericità delle fatture prodotte, va detto che nel concreto non appaiono inerenti le
“spese di pubblicità” per gare automobilistiche rispetto all'attività esercitata.
E' appena il caso di precisare che rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi anche se non ricorrono irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell'esercizio dell'impresa.
Come detto dall'Ufficio, la Ricorrente_1 s.r.l. nell'anno 2014 dichiarava € 241.818,00 di componenti positivi e spendeva € 75.000 in spese di pubblicità e dichiarava un utile di € 1.871,00.
Nell'anno 2015, poi, la stessa società dichiarava € 338.241,00 di ricavi ed un utile di € 698,00. Si è dunque in presenza di un comportamento antieconomico e non razionale nell'ottica di una normale e sana gestione d'impresa,con costi non finalizzati alla realizzazione di ricavi/utili sufficienti a giustificare le “rilevanti” spese;
la spesa non risponde a necessità dell'impresa e tali acquisti, particolarmente rilevanti, non sono supportati da idonea ed esaustiva documentazione circa la determinazione quantitativa degli stessi.
Competeva pertanto a parte ricorrente dimostrare l'inerenza del costo sostenuto alle reali necessità dell'impresa; orbene, non pare che a tanto abbia adempiuto, considerando che le fatture recano la dicitura
“Compenso base relativo a pubblicità, veicolazione del marchio aziendale, pubbliche relazioni consulenza e assistenza per l'elaborazione e attuazione del piano di marketing settoriale e delle strategie di mercato”, ovvero espressioni generiche e prive di reale contenuto.
È stato in particolare affermato che, con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'inerenza all'attività d'impresa delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione ex art. 109 (già 75) del D.P.R. n. 917 del 1986, va definita come una relazione tra due concetti - la spesa (o il costo) e l'attività d'impresa - sicché il costo (o la spesa) assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili (cfr. Cass., 11 agosto 2017, n. 20049; 9 maggio 2017, n. 11241; 27 febbraio 2015, n. 4041).
Incombe sul contribuente l'onere di allegazione della documentazione di supporto da cui ricavare l'importo, nonché la ragione e la coerenza economica della spesa al fine della prova dell'inerenza (anche qui, ex multis,
26 maggio 2017, n. 13300; 30 maggio 2018, n. 13596; con specifico riferimento all'Iva, cfr. 27 settembre
2013, n. 22130; 7 giugno 2018, n. 14858).
Sotto tale aspetto non pare che il contribuente abbia fornito la prova contraria, anche se è vero che ha un valore meramente indiziario l'inerenza all'effettivo esercizio dell'impresa, incombendo sul contribuente l'onere di dimostrare che un'operazione, anche apparentemente isolata e non diretta al mercato, sia inserita in una specifica attività imprenditoriale e destinata, almeno in prospettiva, a generare un lucro in proprio favore
(Cass., 25 febbraio 2015, n. 3746).
Se – come detto – si tratta di spese che concretamente, in prospettive di ampia visione, si rivelino utili al progetto imprenditoriale, vi è un rapporto talmente debole tra costo e attività d'impresa che risulta arduo riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, collocandosi essi in una sfera estranea ad essa, senza necessità di compiere valutazioni in termini di utilità, anche solo potenziale o indiretta.
E' agevole rilevare che dette spese sono incongrue o svantaggiose e conducono alla mala gestione dell'impresa per cui "l'antieconomicità e l'incongruità della spesa sono indici rivelativi della mancanza di inerenza, pur non identificandosi con essa".
in tal caso era onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa ed alle scelte imprenditoriali.
A tanto non è stato affatto adempiuto.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese possono essere compensate stante la non temerarietà delle questioni trattate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
così deciso in Foggia il 12.12.2025
Il Giudice rel.
AE IA
Il Presidente Antonio D'Alessio
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
IA TA, OR
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1465/2020 depositato il 18/12/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030503762 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030503762 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030503762 IRAP 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento TVK030503762/2019, notificato il 30/12/2019, per l'anno d'imposta 2014,
l'Agenzia delle entrate di Foggia accertava a carico della Ricorrente_1 s.r.l. un reddito d'impresa di € 77.137,00, a fronte del dichiarato di € 2.137,00 nonchè un valore della produzione IRAP di € 98.908,00 e volume d'affari pari ad € 241.817,00.
La società veniva segnalata al controllo a causa di talune anomalie riscontrate nei dati comunicati ai fini del c.d. spesometro (di cui all'art. 21, DL 78/2010); era emersa, infatti, la deduzione di costi per fatture emesse dalla Società_1 s.r.l. per complessivi € 75.000,00 ed IVA relativa di € 16.500,00, contrarie al dettato normativo dell'art. 109 del D.P.R. n. 917/86.
Pertanto, con documento n.I00699/2019, si invitava la parte a produrre documentazione contabile utile al controllo.
Alla luce della documentazione presentata, l'Ufficio, ai sensi dell'art. 39, 1° comma, lett. b) e d), del D.P.R.
n. 600/1973, disconosceva la deducibilità del costo riferito alle suddette fatture e la detraibilità dell'iva esposta, determinando il reddito per conseguenza.
In data 18 febbraio 2020 la società presentava istanza di accertamento con adesione, procedimento concluso con esito negativo.
Avverso l'avviso di accertamento notificato, la società Ricorrente_1 deduceva:
- Violazione dell'art. 109 del D.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, poichè il costo in esame era “inerente” all'attività di essa ricorrente, in quanto trattavasi di spese per pubblicità e consulenza di marketing e strategie di mercato, di per sé finalizzate alla acquisizione di nuova clientela, e dunque alla produzione di ricavi.
Tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che deduceva che, dal controllo della documentazione, era emerso che le fatture emesse dalla Società_1 s.r.l. non rispettavano il dettato dell'art. 109 del D.P.R. n. 917/1986; che, sulle fatture descritte, risultavano indicate generiche diciture, facenti riferimento ad ampie condizioni contrattuali di scrittura privata, quindi sprovviste di specificazioni e dettagli riguardo i criteri di commisurazione di volta in volta della spesa delle fatture medesime;
tanto premesso, concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12.12.2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere dell'odierna Corte, il ricorso non può essere accolto.
Va premesso i costi sono ammessi in deduzione soltanto se risultano da elementi certi e precisi (è a carico del contribuente l'onere della prova) ed inerenti, cioè riferiti riferita ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa.
A prescindere dalla genericità delle fatture prodotte, va detto che nel concreto non appaiono inerenti le
“spese di pubblicità” per gare automobilistiche rispetto all'attività esercitata.
E' appena il caso di precisare che rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi anche se non ricorrono irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell'esercizio dell'impresa.
Come detto dall'Ufficio, la Ricorrente_1 s.r.l. nell'anno 2014 dichiarava € 241.818,00 di componenti positivi e spendeva € 75.000 in spese di pubblicità e dichiarava un utile di € 1.871,00.
Nell'anno 2015, poi, la stessa società dichiarava € 338.241,00 di ricavi ed un utile di € 698,00. Si è dunque in presenza di un comportamento antieconomico e non razionale nell'ottica di una normale e sana gestione d'impresa,con costi non finalizzati alla realizzazione di ricavi/utili sufficienti a giustificare le “rilevanti” spese;
la spesa non risponde a necessità dell'impresa e tali acquisti, particolarmente rilevanti, non sono supportati da idonea ed esaustiva documentazione circa la determinazione quantitativa degli stessi.
Competeva pertanto a parte ricorrente dimostrare l'inerenza del costo sostenuto alle reali necessità dell'impresa; orbene, non pare che a tanto abbia adempiuto, considerando che le fatture recano la dicitura
“Compenso base relativo a pubblicità, veicolazione del marchio aziendale, pubbliche relazioni consulenza e assistenza per l'elaborazione e attuazione del piano di marketing settoriale e delle strategie di mercato”, ovvero espressioni generiche e prive di reale contenuto.
È stato in particolare affermato che, con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'inerenza all'attività d'impresa delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione ex art. 109 (già 75) del D.P.R. n. 917 del 1986, va definita come una relazione tra due concetti - la spesa (o il costo) e l'attività d'impresa - sicché il costo (o la spesa) assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili (cfr. Cass., 11 agosto 2017, n. 20049; 9 maggio 2017, n. 11241; 27 febbraio 2015, n. 4041).
Incombe sul contribuente l'onere di allegazione della documentazione di supporto da cui ricavare l'importo, nonché la ragione e la coerenza economica della spesa al fine della prova dell'inerenza (anche qui, ex multis,
26 maggio 2017, n. 13300; 30 maggio 2018, n. 13596; con specifico riferimento all'Iva, cfr. 27 settembre
2013, n. 22130; 7 giugno 2018, n. 14858).
Sotto tale aspetto non pare che il contribuente abbia fornito la prova contraria, anche se è vero che ha un valore meramente indiziario l'inerenza all'effettivo esercizio dell'impresa, incombendo sul contribuente l'onere di dimostrare che un'operazione, anche apparentemente isolata e non diretta al mercato, sia inserita in una specifica attività imprenditoriale e destinata, almeno in prospettiva, a generare un lucro in proprio favore
(Cass., 25 febbraio 2015, n. 3746).
Se – come detto – si tratta di spese che concretamente, in prospettive di ampia visione, si rivelino utili al progetto imprenditoriale, vi è un rapporto talmente debole tra costo e attività d'impresa che risulta arduo riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, collocandosi essi in una sfera estranea ad essa, senza necessità di compiere valutazioni in termini di utilità, anche solo potenziale o indiretta.
E' agevole rilevare che dette spese sono incongrue o svantaggiose e conducono alla mala gestione dell'impresa per cui "l'antieconomicità e l'incongruità della spesa sono indici rivelativi della mancanza di inerenza, pur non identificandosi con essa".
in tal caso era onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa ed alle scelte imprenditoriali.
A tanto non è stato affatto adempiuto.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese possono essere compensate stante la non temerarietà delle questioni trattate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
così deciso in Foggia il 12.12.2025
Il Giudice rel.
AE IA
Il Presidente Antonio D'Alessio