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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/11/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
composta dai magistrati:
Dr. RT CO Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Marco TA Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ex art. 350bis, 281sexies comma 3 c.p.p.)
nella causa in secondo grado iscritta al n. 166/2025 del Ruolo Generale, concernente l'impugnazione della sentenza n. 163/2025 pubblicata il 03/03/2025 nel procedimento RG n. 1214/2024 emessa dal Tribunale di Caltanissetta, notificata in data 13.03.2025, tra:
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Vincenzo VITELLO, presso il cui studio, sito in
Caltanissetta Via Malta, 10 ha eletto domicilio
- appellante - e
corrente in Enna, in Piazza Piersanti Controparte_1
Mattarella, n. 36, in persona del Suo legale rappresentante CP_2
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
[...]
Francesco Impellizzeri, del Foro di Enna ed elettivamente domiciliato, per
1 gli effetti del giudizio, presso e nello Studio Legale di lui, in Caltanissetta, in
Via Filippo Turati, n. 130/F
- appellato -
CONCLUSIONI
Per : “si chiede si d'ora temine per la rinotifica del ricors Parte_1
o in eto di fissazione udienza. Nel merito si contesta la c omparsa di costituzione e risposta riportandosi a quanto dedotto ed eccep ito nell'atto di appello nell'accoglimento delle cui conclusioni si insiste”, o ssia “ammettere per la forma il presente appello e previa ammissione dell a documentazione prodotta riformare l'impugnata sentenza e rigettare do mande di parte ricorrente odierna appellata, in quanto infondate in fatto e diritto”.
Per : “Insiste, in particolare, nella sollevata eccezio Controparte_1 ne di decadenza dalla impugnazione, per le ragioni tutte già esposte e, nel merito, per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni”; ossia: 1) In vi a preliminare, dire e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per l 'intercorsa decadenza dai termini dell'impugnazione di cui agli artt. 325 e 3 26 c.p.c., per tutte le ragioni sopra esposte;
2) Ancora in via preliminare, in subordine e senza recesso, dire e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c.; 3) Nel merito, comunque ed in ogni caso, in ulteriore subordine e senza recesso, rigettare tutti i motivi d i appello, perché inammissibili e/o infondati per tutte le ragioni sopra espo ste”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO agiva con ricorso ex art. 281- decies c.p.c nei confronti Controparte_1 del sig. , esponendo di aver stipulato, tramite cessione Parte_1 contrattuale, un contratto preliminare di compravendita con per Parte_1
l'acquisto di due unità immobiliari site in Caltanissetta, in Via Napoleone Colajanni
n. 175. In seguito alla risoluzione consensuale del suddetto contratto, avvenuta con scrittura privata del 17.12.2021, le parti avevano convenuto la restituzione della caparra confirmatoria versata, pari a complessivi € 40.000,00. Nonostante le ripetute diffide, il resistente non provvedeva alla restituzione della somma dovuta, sicché la società ricorrente adiva l'Autorità Giudiziaria per ottenere la sua condanna alla restituzione della caparra confirmatoria. A sostegno delle sue difese la ricorrente assumeva la nullità della condizione apposta alla restituzione della
2 somma in forza dell'art.
1.355 c.c., in quanto meramente potestativa.
Si costituiva in giudizio , contestando le pretese della Parte_1 ricorrente, odierna appellata, sostenendo che la condizione sospensiva apposta alla restituzione non si è verificata e che la stessa è da ritenersi lecita e non meramente potestativa.
Il Giudice, con l'impugnata sentenza, accoglieva la domanda di parte ricorrente, odierna appellata.
Detta sentenza, notificata il 13.3.2025, è stata impugnata con ricorso del
14.4.2025, depositato in Cancelleria in pari data, da , con il quale Parte_1
è stata eccepita la nullità del contratto per mancanza del consenso (“non avendo mai
l'odierno appellante firmato la scrittura di risoluzione del contratto preliminare di compravendita, che subordinava la restituzione della caparra da parte dell'odierno appellante parte promittente venditrice”) e la erronea qualificazione, da parte del
Giudice a quo, della condizione come meramente potestativa.
Si è costituita in giudizio con comparsa del 4.9.2025, CP_1 Controparte_1 eccependo in primo luogo l'inammissibilità del proposto appello per tardività e deducendo, al riguardo, che:
- la sentenza del Giudice di prime cure dell'1/3.3.2025, veniva notificata a mezzo pec all'appellante, per tramite del suo procuratore, in data 13.3.2025;
- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., l'avverso gravame avrebbe dovuto essere proposto entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla prefata notificazione, ossia notificato a parte appellata entro e non oltre il 14.4.2025; invece, alla data del 14.4.2025, l'atto di appello (ricorso) veniva unicamente depositato in Cancelleria e iscritto a ruolo.
Nelle note sostitutive d'udienza del 15.9.2025 parte appellante ha riconosciuto di aver provveduto solo in quella data (il 15.9.2025) a notificare il ricorso, sostenendo tuttavia che la tardività della notifica è stata sanata dall'avvenuta costituzione in giudizio di parte appellata, la quale ha preso posizione anche nel merito della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è inammissibile.
3 Ai sensi dell'art 281terdecies c.p.c. (applicabile ratione temporis in quanto il giudizio di primo grado è stato introdotto nel 2024) la sentenza emessa all'esito del procedimento semplificato di cognizione disciplinato dagli artt. 281decies e ss.
c.p.c. “è impugnabile nei modi ordinari”.
L'applicazione delle regole ordinarie determina che l'atto introduttivo del giudizio di gravame deve avere forma di citazione (art. 342 c.p.c.).
A sostegno di ciò, è utile riportare il passaggio di interesse della motivazione di
Cass., 30 settembre 2019, n. 24379, relativa al previgente procedimento sommario di cognizione [Capo I, Titolo II, abrogato dall'art. 3 comma 49, lett. a) del D.L.vo
149/2022], espressiva di un consolidato orientamento di merito e legittimità (cfr. anche Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 27520, del 28.9.2023):
- l'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all'art.
702-ter c.p.c. può, infatti, essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge l'adozione del rito sommario per il secondo grado di giudizio;
-né è possibile, nel caso di appello introdotto mediante ricorso, la salvezza degli effetti dell'impugnazione, mediante lo strumento del mutamento del rito, previsto dall'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011 (Cass.8757/2018);
-opera, tuttavia, -analogamente a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa
Corte nella sentenza n. 2907/2014 in relazione ai giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, che si introducono con ricorso ai sensi dell'art. 689/1981 come modificato dalla legge n.40/2006 ma prima dell'entrata in vigore del d.lgs.
150/2011 - la generale sanatoria per cui , ove l'appello sia stato erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte;
- come peraltro evidenziato nella sentenza sopra richiamata, la giurisprudenza di questa Corte è saldamente orientata nel senso che, dovendosi nel rito ordinario proporre l'appello con citazione, nel caso in cui l'impugnazione sia stata, invece. proposta mediante ricorso, la sanatoria è ammissibile solo se l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine Ric. 2015 n. 18660 sez. 52 - ud. 12-02-2019 -3- perentorio
4 di cui all'articolo 325 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 11657/1998; 23412/2008;
4498/2009; da ultimo, Cass. S.U. n. 21675 e n.22848/2013);
- specularmente, quando l'appello deve essere proposto mediante ricorso, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto ammissibile la sanatoria dell'impugnazione introdotta mediante citazione purché questa risulti non solo notificata, ma anche depositata in cancelleria nel termine perentorio di legge (cfr. cass. S.U. 4876/1991, 17645/2017; 21161/2011);
A nulla rileva che parte appellata si sia costituita in giudizio ed abbia preso posizione sui motivi di appello, peraltro eccependo in via principale la tardività dell'appello.
Come osservato da Cass. S.U. nella sentenza n. 927 del 13/01/2022, il raggiungimento dello scopo dell'atto non si identifica nella semplice instaurazione del contraddittorio, bensì nella instaurazione di un valido rapporto processuale, ossia nella instaurazione del contraddittorio con modalità rituali e tempestive che,
a prescindere dalla volontà sostanziale dell'agente, abbiano impedito il formarsi di una decadenza processuale e che giustifichino, dunque, l'intervento del giudice ai fini di una pronuncia nel merito: “l'errore sulla forma dell'atto introduttivo, come citazione o come ricorso, ai fini del prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda (inteso quale errore sul singolo atto, isolatamente considerato, e non già quale "errore sul rito"), se non comporta ex se una nullità comminata dalla legge, va comunque valutato alla luce dei requisiti indispensabili che l'atto deve avere per raggiungere il suo scopo (art. 156, secondo comma, c.p.c.). Essendo in gioco la valutazione della tempestività di un atto introduttivo di un processo al fine di impedire una decadenza, non rileva la manifestazione di volontà sostanziale ad esso sotteso, quanto la sua idoneità ad instaurare un valido rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice ai fini di una pronuncia nel merito (arg. anche dall'art. 2966 c.c.). La pendenza del giudizio, quale momento idoneo ad impedire una decadenza, anche in nome delle esigenze di instaurazione del contraddittorio con la controparte, finisce così per correlarsi al compimento dell'atto che rappresenta ex ante il corretto esercizio del diritto di azione nella sua tipica forma legalmente precostituita, oppure al verificarsi del medesimo effetto altrimenti prodotto ex post dall'atto difforme dal modello legale, allorché la
5 fattispecie possa dirsi successivamente integrata dagli elementi necessari alla sua funzione tipica. Questo indirizzo interpretativo sul funzionamento della conversione nelle ipotesi di introduzione del processo secondo un modello formale errato, in quanto, come visto, ribadito da ancora recenti interventi di queste Sezioni
Unite, merita di essere confermato anche per l'esigenza di assicurare un sufficiente grado di stabilità di applicazione (Cass., Sez. Unite 31 luglio 2012, n. 13620; Cass.,
Sez. Unite 6 novembre 2014, n. 23675)”
Alla luce delle superiori considerazioni, ribadito che:
- la sentenza impugnata è stata notificata in data 13.3.2025,
- essa è stata impugnata con ricorso del 14.4.2025, depositato in Cancelleria in pari data, notificato a parte appellata solamente in data 15.9.2025,
l'appello proposto va dichiarato inammissibile.
Segue l'assorbimento degli ulteriori motivi, di merito, dell'appello.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, considerato il valore della domanda, secondo i parametri medi delle cause di valore compreso tra €. 26.001 a € 52.000, per le fasi studio, introduttiva e decisoria (non essendosi svolta fase istruttoria), con riduzione della metà trattandosi di pronuncia in rito.
In ragione dell'inammissibilità dell'appello, sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 166/2025 R.G., ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 163/2025 del Tribunale di Caltanissetta, pubblicata il
03/03/2025 nel procedimento RG n. 1214/2024, notificata in data 13.03.2025.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di questo giudizio in favore che si liquidano in € 3.473,00, oltre spese generali, IVA Controparte_3
e CPA come per legge.
6 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Caltanissetta, 7-11-2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Marco TA RT CO
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