CA
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/05/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1189/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Susanna Mantovani Consigliere
dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1189/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. OLDRINI ALESSIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA MARELLI 12 27100 CP_1 P.IVA_1
PAVIA presso lo studio dell'avv. GUERRA GRAZIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MAIO ROBERTO ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
pagina 1 di 7 APPELLATO
avente ad oggetto: Assegno - pensione sulle seguenti conclusioni.
Per in riforma della sentenza n. 158 /2024 del Tribunale Parte_1
di Varese, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a percepire la prestazione dell'assegno mensile di assistenza [L. 118/71] a far tempo dalla domanda dell'11/5/2023
o dalla diversa data di diritto.
2. con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA, spese generali, con distrazione a favore del sottoscritto difensore anticipatario;
Per : Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, dichiarare infondato l'appello CP_1
proposto e confermare integralmente la sentenza n. 158/2024 del Tribunale di Varese, con condanna di parte appellante alle spese ed onorari di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 158 del 7.5.2024 il Tribunale Varese dr.ssa Federica Cattaneo ha rigettato il ricorso del ricorrente volto ad ottenere la liquidazione dell'assegno mensile di assistenza per l'invalidità civile dal gennaio 2023.
Il primo giudice ha dichiarato improcedibile il ricorso non avendo presentato il ricorrente la domanda di riconoscimento dell'assegno di invalidità all' CP_1
anteriormente al giudizio.
Il Tribunale ha rilevato – come sostenuto da nelle sue difese – che il ricorrente CP_1
aveva presentato la domanda di accertamento dell'invalidità in data 26.1.2021 e a seguito dell'accertamento dell'invalidità da nella misura del 67%, aveva fatto CP_1
ricorso innanzi il tribunale ai sensi dell'art. 445 bis cpc per ATPO che aveva accertato una invalidità del 85%.
pagina 2 di 7 Il ricorrente aveva notificato il decreto di omologa dell'accertamento ad in data CP_1
26.4.2023 e che il successivo 11.5.2023 veniva trasmesso ad il modello AP70 con CP_1
la comunicazione dei dati economici e con cui era richiesta la liquidazione dell'assegno di invalidità sulla scorta dell'accertamento sanitario.
non provvedeva ad alcun atto, né al pagamento dei ratei di pensione nel termine di CP_1
legge dei 120 giorni ed in tanto il ricorrente ha introdotto il presente giudizio per il relativo accertamento con la decorrenza dell'assegno dal gennaio 2023.
Il primo giudice ha affermato che l'odierna domanda di accertamento del diritto all'assegno di assistenza non poteva avere alcuno sbocco, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto presentare una nuova domanda amministrativa ad prima di introdurre il CP_1
giudizio di accertamento.
Invero il ricorso di ATPO conclusosi con l'omologa dell'accertamento dell'invalidità civile del 85% era stato presentato al fine di ottenere il riconoscimento dei contributi figurativi di lavoro dipendente svolto dal ricorrente fino al gennaio 2023, mentre l'odierna domanda di assegno di invalidità civile mai era stata presentata prima ad CP_1
e, dunque, restava precluso l'accesso alla giurisdizione in mancanza di attivazione dell'obbligatoria fase amministrativa sulla domanda.
Il primo giudice ha escluso che la PEC del 11.5.2023 inviata dal ricorrente potesse costituire domanda amministrativa della provvidenza ad , in quanto la trasmissione CP_1
del modello AP70 contenente in dati reddituali si pone nella fase concessoria del beneficio che presuppone la anteriore istanza dell'avente diritto all' ai fini del CP_1
procedimento amministrativo previsto dalle norme ai fini di giungere al finale riconoscimento in favore dell'avente diritto.
Ha impugnato la sentenza il ricorrente con la formulazione di unico motivo di appello.
pagina 3 di 7 L'appellante sostiene nel ricorso che a seguito dell'accertamento dello status di invalidità civile nelle forme di rito ossia mediante ATPO giudiziale, non è prevista alcuna formale domanda successiva a detto accertamento di status e così l'appellante dopo aver avuto l'accertamento dello stato di invalidità nella misura dell'85% tale da consentirgli l'accesso al beneficio, ha trasmesso ad in data 11.5.2023 il modello CP_1
AP70 di comunicazione dei dati reddituali ai fini della liquidazione dell'assegno da parte di . CP_1
In tal modo l'appellante afferma che il primo giudice ha errato nell'escludere che fosse stata presentata una pregressa domanda ad di accertamento e liquidazione del CP_1
diritto all'assegno di assistenza, essendo venuti ad esistenza dal gennaio 2023 i requisiti di legge (perdita del lavoro e quantum di invalidità).
Rileva l'appellante che non sussiste alcuna previsione di legge che preveda di presentare una nuova domanda di assegno di invalidità una volta che lo status sia stato accertato e siano sorte anche in data successiva le condizioni di riconoscimento del beneficio.
In sostanza l'appellante evidenzia che il tribunale ha errato nel non ritenere la PEC del
11.5.2023 quale domanda di riconoscimento dell'assegno di assistenza, così chiede a questo corte la riforma della sentenza con accoglimento della domanda.
Si è costituito in appello ribadendo l'obbligo di una nuova domanda CP_1
amministrativa per il riconoscimento di un diverso beneficio assistenziale, rispetto a quello in origine domandato e per il qual era stato eseguito l'ATPO (contributi figurativi).
A tale riguardo richiama una sentenza della Corte di Cassazione secondo cui una CP_1
domanda amministrativa ad per il riconoscimento di un beneficio una volta CP_1
esaurita (accolta o respinta) non ha valore perpetuo, così dovendosi presentare una nuova domanda per ogni ulteriore e/o nuova istanza da parte dell'avente diritto.
pagina 4 di 7 Le parti hanno discusso la causa all'udienza odierna e la stessa è stata decisa come da dispositivo in calce.
L'appello è fondato.
Non è contestato in giudizio la sussistenza dell'invalidità civile dell'appellante come accertata in sede giudiziale mediante il procedimento di ATP ai sensi dell'art. 445 bis cpc.
La circostanza che questo Collegio è chiamata a valutare riguarda se la comunicazione a mezzo PEC del 11.5.2023 inviata ad dall'appellante con cui era stato trasmesso il CP_1
modello AP70, a seguito della notifica del decreto di omologa dell'invalidità civile accertata dal Tribunale di Varese in data 26.4.2023, possa considerarsi quale domanda di liquidazione dei ratei di prestazione di invalidità.
La domanda amministrativa di riconoscimento dell'invalidità civile era stata presentata dall'appellante in data 26.1.2021 a cui aveva fatto seguito l'instaurazione del procedimento giudiziario ex art. 445-bis cpc nei termini di legge, con decreto di omologa dell'accertamento dell'invalidità ritualmente notificato ad . CP_1
Non vi è dubbio che l'appellante aveva presentato una domanda amministrativa ad CP_1
per accertare il suo stato di invalidità, procedimento poi conclusosi con il decreto di omologa dell'ATP del Tribunale: la circostanza che la domanda fosse stata presentata per accertare l'invalidità ai fini della maturazione della contribuzione figurativa ex art. 80 L. 388/2000, non cancella in alcun modo l'esistenza della domanda dell'appellante di invalidità civile ad . CP_1
Difatti la domanda di invalidità civile è volta ad accertare uno status personale-fisico che rimane unico fattualmente, a prescindere che l'accertamento sia volto al riconoscimento di un beneficio assistenziale piuttosto che un altro, visto che le prestazioni previste ex legge derivano dal medesimo status di deficit fisico.
pagina 5 di 7 Dunque, risulta consequenziale a seguito dell'omologa dell'accertamento dello status di invalidità civile pari al 85% da parte del Tribunale di Varese, di cui era stata CP_1
notificato ritualmente in data 26.4.2023 e l'invio della mail in data 11.5.2023 con i dati reddituali dell'appellante, che l'appellante aveva avanzato richiesta di liquidazione dei ratei maturati dovendosi considerare unitario il procedimento riveniente dalla domanda del 26.1.2021.
Non rientra nella ratio della normativa in materia – una volta accertato il diritto alla prestazione di invalidità civile – frapporre ostacoli di carattere formale-amministrativo al pieno e tempestivo riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale, che è volta al sostentamento di persone aventi una riduzione della capacità psico-fisica in applicazione dell'art. 38 Cost.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate quanto al primo grado nell'importo di € 2.800 e per il grado di appello nell'importo di € 2.000,00, così ritenuto congruo al valore ed all'attività prestata in giudizio.
Si dispone la correzione dell'errore materiale in dispositivo con attribuzione delle spese liquidate in favore dell'Avv. Alessio Oldrini dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone: in totale riforma della sentenza n. 158/2024 del Tribunale di Varese accoglie la domanda di e condanna al pagamento dell'assegno mensile di invalidità Parte_1 CP_1
civile a decorrere dal luglio 2023 oltre gli accessori dovuti per legge;
condanna a rifondere a parte appellante le spese di lite del doppio grado, che CP_1
liquida nel complessivo importo di € 4.800,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge.
Così deciso in Milano il 13.2.2025
pagina 6 di 7 Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Susanna Mantovani Consigliere
dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1189/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. OLDRINI ALESSIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA MARELLI 12 27100 CP_1 P.IVA_1
PAVIA presso lo studio dell'avv. GUERRA GRAZIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MAIO ROBERTO ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
pagina 1 di 7 APPELLATO
avente ad oggetto: Assegno - pensione sulle seguenti conclusioni.
Per in riforma della sentenza n. 158 /2024 del Tribunale Parte_1
di Varese, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a percepire la prestazione dell'assegno mensile di assistenza [L. 118/71] a far tempo dalla domanda dell'11/5/2023
o dalla diversa data di diritto.
2. con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA, spese generali, con distrazione a favore del sottoscritto difensore anticipatario;
Per : Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, dichiarare infondato l'appello CP_1
proposto e confermare integralmente la sentenza n. 158/2024 del Tribunale di Varese, con condanna di parte appellante alle spese ed onorari di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 158 del 7.5.2024 il Tribunale Varese dr.ssa Federica Cattaneo ha rigettato il ricorso del ricorrente volto ad ottenere la liquidazione dell'assegno mensile di assistenza per l'invalidità civile dal gennaio 2023.
Il primo giudice ha dichiarato improcedibile il ricorso non avendo presentato il ricorrente la domanda di riconoscimento dell'assegno di invalidità all' CP_1
anteriormente al giudizio.
Il Tribunale ha rilevato – come sostenuto da nelle sue difese – che il ricorrente CP_1
aveva presentato la domanda di accertamento dell'invalidità in data 26.1.2021 e a seguito dell'accertamento dell'invalidità da nella misura del 67%, aveva fatto CP_1
ricorso innanzi il tribunale ai sensi dell'art. 445 bis cpc per ATPO che aveva accertato una invalidità del 85%.
pagina 2 di 7 Il ricorrente aveva notificato il decreto di omologa dell'accertamento ad in data CP_1
26.4.2023 e che il successivo 11.5.2023 veniva trasmesso ad il modello AP70 con CP_1
la comunicazione dei dati economici e con cui era richiesta la liquidazione dell'assegno di invalidità sulla scorta dell'accertamento sanitario.
non provvedeva ad alcun atto, né al pagamento dei ratei di pensione nel termine di CP_1
legge dei 120 giorni ed in tanto il ricorrente ha introdotto il presente giudizio per il relativo accertamento con la decorrenza dell'assegno dal gennaio 2023.
Il primo giudice ha affermato che l'odierna domanda di accertamento del diritto all'assegno di assistenza non poteva avere alcuno sbocco, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto presentare una nuova domanda amministrativa ad prima di introdurre il CP_1
giudizio di accertamento.
Invero il ricorso di ATPO conclusosi con l'omologa dell'accertamento dell'invalidità civile del 85% era stato presentato al fine di ottenere il riconoscimento dei contributi figurativi di lavoro dipendente svolto dal ricorrente fino al gennaio 2023, mentre l'odierna domanda di assegno di invalidità civile mai era stata presentata prima ad CP_1
e, dunque, restava precluso l'accesso alla giurisdizione in mancanza di attivazione dell'obbligatoria fase amministrativa sulla domanda.
Il primo giudice ha escluso che la PEC del 11.5.2023 inviata dal ricorrente potesse costituire domanda amministrativa della provvidenza ad , in quanto la trasmissione CP_1
del modello AP70 contenente in dati reddituali si pone nella fase concessoria del beneficio che presuppone la anteriore istanza dell'avente diritto all' ai fini del CP_1
procedimento amministrativo previsto dalle norme ai fini di giungere al finale riconoscimento in favore dell'avente diritto.
Ha impugnato la sentenza il ricorrente con la formulazione di unico motivo di appello.
pagina 3 di 7 L'appellante sostiene nel ricorso che a seguito dell'accertamento dello status di invalidità civile nelle forme di rito ossia mediante ATPO giudiziale, non è prevista alcuna formale domanda successiva a detto accertamento di status e così l'appellante dopo aver avuto l'accertamento dello stato di invalidità nella misura dell'85% tale da consentirgli l'accesso al beneficio, ha trasmesso ad in data 11.5.2023 il modello CP_1
AP70 di comunicazione dei dati reddituali ai fini della liquidazione dell'assegno da parte di . CP_1
In tal modo l'appellante afferma che il primo giudice ha errato nell'escludere che fosse stata presentata una pregressa domanda ad di accertamento e liquidazione del CP_1
diritto all'assegno di assistenza, essendo venuti ad esistenza dal gennaio 2023 i requisiti di legge (perdita del lavoro e quantum di invalidità).
Rileva l'appellante che non sussiste alcuna previsione di legge che preveda di presentare una nuova domanda di assegno di invalidità una volta che lo status sia stato accertato e siano sorte anche in data successiva le condizioni di riconoscimento del beneficio.
In sostanza l'appellante evidenzia che il tribunale ha errato nel non ritenere la PEC del
11.5.2023 quale domanda di riconoscimento dell'assegno di assistenza, così chiede a questo corte la riforma della sentenza con accoglimento della domanda.
Si è costituito in appello ribadendo l'obbligo di una nuova domanda CP_1
amministrativa per il riconoscimento di un diverso beneficio assistenziale, rispetto a quello in origine domandato e per il qual era stato eseguito l'ATPO (contributi figurativi).
A tale riguardo richiama una sentenza della Corte di Cassazione secondo cui una CP_1
domanda amministrativa ad per il riconoscimento di un beneficio una volta CP_1
esaurita (accolta o respinta) non ha valore perpetuo, così dovendosi presentare una nuova domanda per ogni ulteriore e/o nuova istanza da parte dell'avente diritto.
pagina 4 di 7 Le parti hanno discusso la causa all'udienza odierna e la stessa è stata decisa come da dispositivo in calce.
L'appello è fondato.
Non è contestato in giudizio la sussistenza dell'invalidità civile dell'appellante come accertata in sede giudiziale mediante il procedimento di ATP ai sensi dell'art. 445 bis cpc.
La circostanza che questo Collegio è chiamata a valutare riguarda se la comunicazione a mezzo PEC del 11.5.2023 inviata ad dall'appellante con cui era stato trasmesso il CP_1
modello AP70, a seguito della notifica del decreto di omologa dell'invalidità civile accertata dal Tribunale di Varese in data 26.4.2023, possa considerarsi quale domanda di liquidazione dei ratei di prestazione di invalidità.
La domanda amministrativa di riconoscimento dell'invalidità civile era stata presentata dall'appellante in data 26.1.2021 a cui aveva fatto seguito l'instaurazione del procedimento giudiziario ex art. 445-bis cpc nei termini di legge, con decreto di omologa dell'accertamento dell'invalidità ritualmente notificato ad . CP_1
Non vi è dubbio che l'appellante aveva presentato una domanda amministrativa ad CP_1
per accertare il suo stato di invalidità, procedimento poi conclusosi con il decreto di omologa dell'ATP del Tribunale: la circostanza che la domanda fosse stata presentata per accertare l'invalidità ai fini della maturazione della contribuzione figurativa ex art. 80 L. 388/2000, non cancella in alcun modo l'esistenza della domanda dell'appellante di invalidità civile ad . CP_1
Difatti la domanda di invalidità civile è volta ad accertare uno status personale-fisico che rimane unico fattualmente, a prescindere che l'accertamento sia volto al riconoscimento di un beneficio assistenziale piuttosto che un altro, visto che le prestazioni previste ex legge derivano dal medesimo status di deficit fisico.
pagina 5 di 7 Dunque, risulta consequenziale a seguito dell'omologa dell'accertamento dello status di invalidità civile pari al 85% da parte del Tribunale di Varese, di cui era stata CP_1
notificato ritualmente in data 26.4.2023 e l'invio della mail in data 11.5.2023 con i dati reddituali dell'appellante, che l'appellante aveva avanzato richiesta di liquidazione dei ratei maturati dovendosi considerare unitario il procedimento riveniente dalla domanda del 26.1.2021.
Non rientra nella ratio della normativa in materia – una volta accertato il diritto alla prestazione di invalidità civile – frapporre ostacoli di carattere formale-amministrativo al pieno e tempestivo riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale, che è volta al sostentamento di persone aventi una riduzione della capacità psico-fisica in applicazione dell'art. 38 Cost.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate quanto al primo grado nell'importo di € 2.800 e per il grado di appello nell'importo di € 2.000,00, così ritenuto congruo al valore ed all'attività prestata in giudizio.
Si dispone la correzione dell'errore materiale in dispositivo con attribuzione delle spese liquidate in favore dell'Avv. Alessio Oldrini dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone: in totale riforma della sentenza n. 158/2024 del Tribunale di Varese accoglie la domanda di e condanna al pagamento dell'assegno mensile di invalidità Parte_1 CP_1
civile a decorrere dal luglio 2023 oltre gli accessori dovuti per legge;
condanna a rifondere a parte appellante le spese di lite del doppio grado, che CP_1
liquida nel complessivo importo di € 4.800,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge.
Così deciso in Milano il 13.2.2025
pagina 6 di 7 Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
pagina 7 di 7