Sentenza 16 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/03/2004, n. 5330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5330 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L'EDERA ASSIC. S.P.A. IN LCA, in persona del legale rappresentante, Commissario Liquidatore Dott. Francesco Dosi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA C. POMA 4, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GELLI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AL VI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 232/98 del Giudice conciliatore di NAPOLI, emessa il 12/10/98 e depositata il 14/12/98 (R.G. 571/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/04 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 7.2.94 IN TO conveniva davanti al giudice conciliatore di Napoli UV AN e la s.p.a. Edera assicurazioni per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dallo sua auto, investita dall'auto del UV, assicurata per la r.c.a. con l'Edera assicurazioni s.p.a..
Si costituiva l'Edera ed assumeva che la domanda era inammissibile e infondata.
Non si costituiva il UV.
Il giudice conciliatore, con sentenza depositata il 14.12.1998, condannava i convenuti in solido al pagamento nei confronti degli attori della somma di L. 690.000, oltre interessi, rivalutazione e spese processuali.
Riteneva il giudice del merito che dalle deposizioni testimoniali risultava confermata l'esclusiva responsabilità del UV nella causazione del sinistro, mentre il quantum del danno era provato dalla documentazione prodotta.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la l.c.a., della Edera Assicurazioni s.p.a..
Non si costituiva l'intimato TO IN.
Con ordinanza emessa alla pubblica udienza del 4.12.2002, questa Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di AN UV entro giorni 60 dalla comunicazione dell'ordinanza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa corte che il ricorso vada dichiarato inammissibile a norma dell'art. 331 c.p.c.. Infatti, pur avendo la Corte disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario dell'autoveicolo assicurato, litisconsorte necessario a norma dell'art. 23 l. n. 990/1969, nessuna integrazione è stata depositata, come risulta dalla certificazione della cancelleria di questa Corte del 6.11.2003. Nulla per le spese, non essendosi costituito l'intimato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2004