Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 18/02/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 86/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice unico, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
( rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetti Francesco Parte_1 C.F._1 attore contro
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, con sede legale in Ponte AN IC (PD) Via Guido Rossa n. 25, rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Massimo Minuti
convenuta con la chiamata in causa di
P. IVA ), con sede in Pomezia Via Monte Bianco 16, in persona del suo legale CP_3 P.IVA_2 rappresentante ed Amministratore Unico Sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_4
Gualtieri
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite.
Per l'attore:
“In via Principale e Nel merito: Voglia il Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiarare risolto il contratto intercorso tra le parti previo accertamento dell'inadempimento grave nell'esecuzione dello stesso per Controparte_ fatto e colpa di in persona del l.r. e per l'effetto condannarla alla restituzione a favore di della Parte_1 somma di €. 10.500,00# a suo tempo versatale ed al conseguente risarcimento del danno (€ 17.500,00 per fermo tecnico e devalutazione), nonché al rimborso di tasse governative/imposte (€ 9.764,46), alle spese sostenute per la custodia del bene (€
2.369,85) ed a quelle per la riparazione del motore (€ 31.001,08), od in quelle maggiori o minori, determinate anche in via equitativa e che risulteranno dagli atti di causa.
pagina 1 di 9
In via Istruttoria: come da memorie istruttorie.
Con rifusione delle spese di lite”
Per la convenuta:
“1) previo corretto inquadramento giuridico dei rapporti sviluppati tra il signor e la , respingere la Parte_1 CP_1 domanda dello stesso signor formulata nell'atto introduttivo poi come precisata nella prima memoria istruttoria, Parte_1 quale contratto di prestazione d'opera con inadempimento;
non sussistendo tra le parti tale fattispecie contrattuale , tantomeno
l'inadempimento e/o una responsabilità; comunque, in ogni caso,respingere la domanda per tutti i motivi di fatto e di diritto formulati dalla;
CP_1
2) in via riconvenzionale dichiarare tenuto e condannare lo stesso signor al pagamento delle seguenti distinte Parte_1 voci a favore della : CP_1
A) compensi e rimborso spese euro 2379,19 compreso IVA;
B) custodia auto euro 7650,86 compreso IVA come da Tariffe;
C) euro 4000,00 per temerarietà della lite ex art 96 c.p.c.; istituto sussistente, sia, per come impostata la domanda, sia, per le risposte offerte in sede d'interpello dallo stesso signor Parte_1
O quei diversi importi ritenuti di giustizia-
Oltre interessi legali , da calcolarsi : sulla somma che sarà stabilita per la voce 2 A con decorrenza dal luglio 2018 sino al saldo effettivo;
sulla somma che sarà stabilita per la voce 2 B a partire dal luglio 2022 sino al saldo effettivo, .
Con vittoria di spese ed onorari , oltre rimborso 15% secondo T P;
iva e cpa come per legge”
Per la terza chiamata: Controparte_
“- rigettare le eccezioni e le domande formulate dalla per essere infondate in fatto ed in diritto e non provate, per le ragioni di cui alla premessa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese forfettarie, IVA e C.A.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio la per ottenere la Parte_1 Controparte_1 risoluzione del contratto di vendita e posa in opera del motore dell'autoveicolo Porsche AG 997 CB11 targata CX708NK telaio WP0ZZZ99Z5S738511 a causa del grave inadempimento di quest'ultima, chiedendo la restituzione del prezzo versato nonché il risarcimento del danno.
In breve, deduceva di aver acquistato dalla un motore da sostituire a quello già presente Parte_1 CP_1 nella sua automobile, sostituzione da eseguire sempre a carico della . Dopo la sostituzione, tuttavia, CP_1 notava che l'automobile non funzionava a dovere e nonostante plurimi tentativi di riparazione la Parte_1
, tramite l'officina New Sima s.r.l. incaricata da quest'ultima, non era in grado di risolvere la CP_1 situazione. Emergeva, mediante ulteriori indagini tramite il centro Porsche di Padova, che il motore pagina 2 di 9 sostituito fosse di fatto non funzionante. pertanto contestava, in qualità di consumatore, la Parte_1 consegna di un bene non conforme in quanto non funzionante e lamentava il grave inadempimento della
. deduceva altresì di non aver avuto la disponibilità dell'auto fino al gennaio 2021 CP_1 Parte_1 quando gli è stata riconsegnata a fronte dell'ottenimento di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. chiedeva quindi la restituzione del prezzo pagato pari a complessivi 10.500 € nonché il Parte_1 risarcimento del danno consistente nella somma necessaria alla riparazione del motore affidata alla
[...]
, nel corrispettivo per la custodia dell'automobile dall'1.6.2021 al 14.2.2022 Controparte_5 presso l'ITS Service di , nel costo mensile per il noleggio di auto similare, nella tassa di Persona_1 proprietà e c.d. super bollo nel periodo di fermo tecnico da gennaio 2018 ad oggi.
Si costituiva la contestando le deduzioni avversarie, allegando di non aver venduto il motore ad CP_1 né di essersi impegnata ad eseguire il lavoro ma di aver assunto la mera veste di mandatario con Parte_1 rappresentanza, reperendo il motore richiesto da dalla di Pomezia e facendo poi Parte_1 CP_3 eseguire il lavoro di sostituzione dalla New Sima s.r.l.. Per l'acquisto del motore avrebbe Parte_1 consegnato 7.000 € in contanti al legale rappresentante della , il sig. , e questi si sarebbe CP_1 CP_2 recato a Pomezia presso la per la consegna. In quella sede avrebbe consegnato il prezzo pattuito a CP_3 tale , consegnando il motore “vecchio” e ritirando il motore in sostituzione. Il Controparte_6 montaggio sarebbe stato poi eseguito dalla New Sima s.r.l. alla quale l'incarico sarebbe stato conferito dalla sempre in nome e per conto di CP_1 Parte_1
Si tralasciano, nel riassumere i fatti, le complesse vicende che si sarebbero verificate già dal montaggio del motore sostituito fino alla definitiva riconsegna, nel 2021, dell'automobile ad Parte_1
La formulava quindi domanda riconvenzionale di condanna di al pagamento del CP_1 Parte_1 compenso per l'attività di mandataria e del corrispettivo per la custodia dell'auto che, nonostante i solleciti, non veniva ritirata. Chiedeva inoltre che l'attore venisse condannato ex art. 96 c.p.c..
La , negata la propria legittimazione passiva in quanto mera mandataria, chiedeva inoltre CP_1 autorizzazione per chiamare in causa l'effettiva venditrice del motore, ossia la CP_3
Concessa l'autorizzazione e citata la terza chiamata, questa non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
La causa veniva istruita documentalmente e oralmente tramite interrogatorio formale e testi.
In corso di istruttoria, in data 26.2.2024, si costituiva la negando di aver avuto alcun ruolo nella CP_3 vendita del motore oggetto di causa.
Esaurita l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
pagina 3 di 9 In materia di responsabilità contrattuale, è onere della parte che agisce in giudizio dedurre e provare il titolo e così la conclusione del contratto e il suo contenuto, potendosi invece limitare ad allegare l'inadempimento della controparte. deduce di aver concluso un contratto con la in forza del quale la stessa ha venduto ad Parte_1 CP_1 un motore per la sua automobile provvedendo altresì a montarlo sostituendolo a quello già Parte_1 presente.
La , tuttavia, non limitandosi a contestare in modo specifico quanto affermato dall'attore, ha altresì CP_1 fornito una puntuale ricostruzione alternativa di come si sono svolti i fatti e sviluppati i rapporti tra le parti, nonché con la e la New Sima s.r.l.. CP_3
A fronte delle circostanziate contestazioni della convenuta, l'attore avrebbe dovuto fornire prova di quanto dedotto.
Dai documenti prodotti in giudizio non emergono elementi idonei a sostenere, con ragionevole sicurezza, che l'acquisto del motore e il montaggio fossero state trattate dalla in nome e per conto proprio. CP_1
Invero, se anche il preventivo della (doc. n. 2 fascicolo convenuta) e le e-mail provenienti, CP_3 rispettivamente, dalla New Sima (doc. n. 19 fascicolo attore) e dalla (doc. n. 20 fascicolo attore) CP_3 presentano dei riferimenti alla Perfekta o al sig , è altresì vero che nei medesimi documenti si dà CP_2 atto che la vettura è del sig. Parte_1
Peraltro, appare singolare la precisazione di nell'e-mail sub doc. n. 20 (fascicolo attore) Controparte_6 in relazione al soggetto cui sarà addebitata la fattura, ossia la . Tale appunto non sarebbe stato CP_1 infatti necessario se la controparte contrattuale della vendita fosse stata in effetti la . CP_1
La conclusione del contratto da parte di direttamente e solo con la appare altresì poco Parte_1 CP_1 plausibile alla luce del fatto che quest'ultima società si occupa di attività diverse ossia di restauro e riallestimento interno di auto d'epoca, circostanza non contestata dall'attore ed espressamente confermata dal teste (verbale udienza 28.2.2024 “[…] Lavoro assieme a io in officina, lui fa il Testimone_1 CP_2 tappezziere […]”).
Viceversa, emergono elementi sufficienti a sostenere quanto deduce la , ossia che la stessa si sia CP_1 occupata dell'affare solo in qualità di mandataria di sfruttando le proprie conoscenze nel settore. Parte_1
AC che consegnò 7.000 € in contanti a . AC che si recò a Pomezia a Parte_1 CP_2 CP_2 consegnare il motore vecchio e ritirare il nuovo motore da , al quale vennero Controparte_6 consegnati i 7.000 € in contanti. Le suddette circostanze sono state confermate sia dalle stesse parti
( ammette di aver consegnato 7.000 € a , anche se afferma fossero un acconto per la Parte_1 CP_2 riparazione) sia dai testi (verbale udienza 28.2.2024 “[…] ho accompagnato da Testimone_2 CP_2 che gli ha consegnato una busta, poi in macchina ha contato i soldi e ha confermato che erano giusti Parte_1 CP_2
pagina 4 di 9 7000 euro”), (verbale udienza 28.2.2024 “ricordo che questo prima di mettere via i soldi Testimone_3 CP_6 ricevuti li ha contati”) e (verbale udienza 29.5.2024 “[…] Ho ricevuto dal dei pezzi Controparte_6 CP_2 di motore (relativi alla parte meccanica del motore) ed io gli ho dato gli stessi pezzi di motore usati ma funzionanti, ho ricevuto
l'importo di 7000 euro in quell'occasione”).
Il fatto, poi, che il prezzo del motore nello scambio Perfekta( )-Testorio fosse il medesimo dello CP_2 scambio tra ( )ON appare in contrasto logico con la tesi dell'attore. Infatti, se CP_1 CP_2 davvero la avesse venduto il motore ad ci si sarebbe aspettati che il prezzo proposto CP_1 Parte_1 all'acquirente finale ( fosse stato più elevato di quello pagato dalla al , Parte_1 CP_1 CP_6 difettando altrimenti un qualsiasi margine di guadagno in capo al rivenditore (la ). CP_1
Il fatto che il prezzo pagato da fosse perfettamente corrispondente a quanto versato da Parte_1 CP_2
a assume invece una ragion d'essere se si ritiene, come sostenuto dalla , che il CP_6 CP_1 CP_2 avesse svolto il ruolo di mero esecutore dell'affare concluso per conto di (art. 1719 c.c.). Parte_1
Che l'effettiva controparte contrattuale, anche per l'attività di sostituzione del motore, fosse (e Parte_1 non la ) si deduce altresì da altre prove orali: il teste ha riferito “di aver parlato al CP_1 Testimone_1 telefono direttamente con passatomi da (verbale udienza 28.2.2024) nel corso delle operazioni Parte_1 CP_2 sulla sua auto nonché che “disponibilità del motore dalla porsche e preventivo costi manodopera li ho segnalati sia a galeazzo sia direttamente ad successivamente alla telefonata di cui ho detto prima, quando avevo ricevuto i prezzi Parte_1 dalla porsche di padova”.
E ancora “ho sentito direttamente che mi ha dato l'ok per il costo della mia manodopera mentre per il motore mi Parte_1 ha detto che invece avrebbe sentito per valutare altre opzioni in quanto quella da me trasmessa era troppo costosa” e CP_2
“le comunicazioni dei prezzi le ho fatte ad al telefono a voce e per email la trasmissione del preventivo del motore Parte_1 ufficiale porsche”.
È vero che il teste ha anche detto che era cliente di , non suo. Tuttavia, tale Tes_1 Parte_1 CP_2 laconica dichiarazione appare superata dalle plurime circostanze fattuali dal medesimo riferite: è Parte_1 stato colui con il quale (legale rappresentante della New Sima, officina che si è occupata del Tes_1 montaggio del motore acquistato) si è interfacciato per fornire le informazioni sui prezzi del motore e sul costo della manodopera e soprattutto colui al quale ha chiesto l'ok per procedere con gli interventi Tes_1 sull'automobile.
Alla luce delle considerazioni su esposte, si ritiene che l'attore non abbia assolto l'onere della prova sullo stesso incombente circa la conclusione del contratto di vendita e posa in opera del motore con la . CP_1
Invero, appare maggiormente corrispondente ai fatti come accertati in giudizio che avesse dato Parte_1 mandato alla per l'acquisto del motore. Per le attività di manodopera successivamente necessarie, CP_1 più che a un mandato, la vicenda appare riconducibile a un generico intervento di agevolazione di contatti pagina 5 di 9 tra e la New Sima: vero che preventivo e fattura della New Sima sono intestate a , Parte_1 CP_1 tuttavia lo stesso riferisce di lavorare assieme a , di aver sentito direttamente per Tes_1 CP_2 Parte_1 prezzo e svolgimento lavoro e di esser stato pagato da solo perché non aveva CP_2 Parte_1 provveduto (con ciò lasciando intendere che obbligato al pagamento fosse proprietario Parte_1 dell'auto, e non la di ). CP_1 CP_2
A fronte del venir meno del titolo contrattuale fatto valere dall'attore, le domande svolte nei confronti della sono infondate e devono essere rigettate. CP_1
In aggiunta, l'art. 1715 c.c. sancisce l'esonero del mandatario (con o senza rappresentanza) da responsabilità verso il mandante per l'inadempimento delle obbligazioni assunte dai terzi con i quali ha contrattato ha carattere generale: la non può pertanto essere tenuta responsabile per l'asserito inadempimento del CP_1 terzo (l'effettivo venditore del motore).
Ferme tali conclusioni, è necessario affrontare la questione circa la chiamata in causa della terza CP_3 indicata dal convenuto come effettiva legittimata passiva della domanda avente ad oggetto la vendita del motore (art. 106 c.p.c.).
È noto l'orientamento della Suprema Corte che, nel caso di chiamata in causa del terzo da parte del convenuto (chiamata volta a negare la propria legittimazione passiva e a sostenere la legittimazione passiva di quest'ultimo), afferma l'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato e quindi del potere/dovere del giudice di esaminare la domanda nei confronti del terzo chiamato anche senza esplicita estensione in tal senso da parte dell'attore, senza il rischio di incorrere nel vizio di extrapetizione.
La chiamata in causa della da parte della rientra in effetti in tale ipotesi in quando sin CP_3 CP_1 dall'atto introduttivo la convenuta ha contestato di essere la venditrice del motore, attribuendo invece tale ruolo alla alla quale il contraddittorio è stati così esteso. CP_3
La costituitasi tardivamente, ha negato un qualsiasi suo coinvolgimento nella vicenda. CP_3
Parimenti, , suo dipendente, è stato sentito come teste e ha confermato di aver Controparte_6 consegnato a pezzi di motore e aver ricevuto i 7.000 € in contanti. Afferma tuttavia che tale CP_2 affare sia stato concluso da lui come persona fisica senza alcun ruolo della CP_3
Per quanto appaia poco plausibile quanto affermato dalla ossia di non aver mai avuto a che fare con CP_3
l'automobile di dal momento che è agli atti un preventivo su carta intestata nella per un Parte_1 CP_3 intervento sull'automobile Porsche 997 targata CX708NK (doc. n. 2 fascicolo convenuta), è altresì vero che con specifico riferimento alla vendita del motore non ci sono elementi che colleghino la alla vendita CP_3 del motore.
Il teste (verbale udienza 28.2.2024) ha affermato che era il (legale rappresentante Testimone_1 CP_2 della , parte in causa) ad avergli detto che il motore proveniva dalla e, tuttavia, ricorda come CP_1 CP_3
pagina 6 di 9 non vi fossero documenti ad accompagnare il motore che si riferissero alla Sempre ricorda CP_3 Tes_1 che lo fece parlare con un certo , colui che “ha revisionato il motore”. CP_2 CP_6
Alla luce delle risultanze probatorie, si ritiene che non vi sia adeguata prova del fatto che fosse stata proprio la a vendere il motore ad per il tramite della di . Tale ruolo appare CP_3 Parte_1 CP_1 CP_2 semmai esser stato assunto da , il quale, tuttavia, non è parte del presente Controparte_6 procedimento.
Anche la domanda nei confronti della (in virtù dell'estensione automatica affermata dalla CP_3 giurisprudenza di legittimità) deve essere rigettata in quanto infondata.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale della convenuta, si osserva quanto segue.
La ha chiesto che fosse condannato a pagare il compenso per l'attività di mandataria CP_1 Parte_1 quantificandolo in 2.379,19 € IVA compresa (doc. n. 3 fascicolo convenuta, analogo – per contenuto sostanziale – al doc. n. 8 fascicolo attore). afferma di aver corrisposto alla in tutto 10.500 €, ossia 7.000 € per il motore e successivi Parte_1 CP_1
1.500 e 2.000 €.
non ha mai preso posizione sul punto. La circostanza deve pertanto esser ritenuta pacifica. CP_1
Come abbiamo visto, (New Sima) afferma di esser stato pagato da in quanto Tes_1 Parte_2 non pagava. L'unica fattura della New Sima agli atti ammonta a 1.682,78 € (doc. n. 2 bis fascicolo Parte_1 attore – il documento a p. 1 è un mero preventivo mentre quello a p. 3 è un preventivo per di più anonimo).
Cercando di ricomporre quanto è agli atti, risulta che la ha ricevuto (al netto dei 7.000 Parte_3
€ utilizzati per pagare il motore) 1.500 € + 2.000 € e ne ha pagati a (in luogo di 1.682,78. Tes_1 Parte_1
La di ha così ricevuto e trattenuto 1.817,22 €. CP_1 CP_2
La quantificazione del proprio compenso operata dalla non è stata contestata da – il CP_1 Parte_1 riferimento alla nota spese sub doc. n. 8 fascicolo attore è stato utilizzato solo per contestare a CP_2
l'utilizzo dell'auto da parte sua e quindi insinuare il dubbio che il danno al motore fosse stato causato dalla
. CP_1
A fronte della quantificazione operata dalla , non contestata nel contenuto e nel quantum da CP_1
e tenuto conto di quanto già ricevuto e trattenuto (anche questo non contestato, questa volta Parte_1 dalla ), residua un credito della nei confronti di di 561,97 €. CP_1 CP_1 Parte_1
Con riferimento al compenso per la custodia dell'automobile, era onere della , attrice rispetto a CP_1 questa domanda, dimostrare i fatti costitutivi della stessa, ossia l'esecuzione dell'attività di custodia e la sua prosecuzione a causa del mancato ritiro da parte di Sul punto, tuttavia, la prova non è stata Parte_1 raggiunta. L'unico teste sentito (figlio di non ha saputo riferire di solleciti ricevuti dal padre. Parte_1
pagina 7 di 9 sostiene di non aver saputo dove si trovasse l'auto, così contestando la ricostruzione di Parte_1 controparte. Per di più, ha chiesto e ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo Parte_1 provvisoriamente esecutivo proprio per la consegna dell'automobile da parte della . Il teste CP_1 Tes_2
ha in effetti riferito di aver visto l'auto presso la rimessa della “per molto tempo” e, tuttavia,
[...] CP_1 non è stato specificato il periodo;
pertanto, tale dato appare insufficiente al fine di accogliere la domanda.
In conclusione, si ritiene non provata la pretesa a fondamento della domanda della di pagamento CP_1 per l'attività di custodia, né nell'an né nel quantum.
Infine, deve essere rigettata altresì la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto la domanda di ancorché rigettata, non appare proposta con mala fede o colpa grave risultando agli atti vari Parte_1 elementi idonei a dar conto di un qualche malfunzionamento del motore.
Le spese seguono la soccombenza: è risultato soccombente nei confronti della con Parte_1 Controparte_1 riferimento a tutte le sue domande e, a sua volta, è risultata soccombente in parte, con Controparte_1 riferimento al titolo della custodia. A fronte della differenza di valore tra le domande reciprocamente rigettate, si ritiene opportuno compensare le spese solo per ¼ mentre per i restanti ¾ le spese vanno poste a carico di maggiormente soccombente. è rimasto altresì soccombente nei confronti Parte_1 Parte_1 della terza chiamata (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024, Cass. Sez. 1 - , CP_3
Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023).
Le spese sono liquidate come in dispositivo, secondo il DM 55/2014 e successive modifiche, nei confronti della secondo lo scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000, parametri medi, operata la Controparte_1 compensazione per ¼, senza nessun aumento ex art. 4 co. 2 in quanto l'avvocato ha assistito una sola parte, mentre nei confronti della secondo lo scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000, parametri medi, CP_3 parametri minimi per la sola fase istruttoria/trattazione in quanto attività ridotta alla partecipazione a due udienze istruttorie, esclusa la fase introduttiva in quanto espressamente non richiesta (Cass. n.
14198/2022), senza nessun aumento ex art. 4 co. 2 in quanto l'avvocato ha assistito una sola parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta nei limiti indicati in parte Controparte_1 motiva e per l'effetto condanna a pagare a la somma di 561,97 € oltre interessi Parte_1 Controparte_1 legali da luglio 2018 al saldo effettivo;
3. rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta di condanna al pagamento del Controparte_1 compenso per l'attività di custodia e per responsabilità ex art. 96 c.p.c.;
pagina 8 di 9 4. condanna a rifondere a le spese del presente giudizio per i ¾, già Parte_1 Controparte_1 liquidate in 3.807,75 € per compensi, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA se dovuta per legge, compensa il restante ¼;
5. condanna a rifondere a le spese del presente giudizio che si liquidano in Parte_1 CP_3
3.460 €, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA se dovuta per legge.
Gorizia, li 18 febbraio 2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Martina Ponzin
pagina 9 di 9