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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/04/2025, n. 6239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6239 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I R O M A
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 48978 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione l'8.7.2024 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2
(avv. Stefano Alberti) attori-opponenti
E
CP_1
(avv. Rita Di Meo) convenuto-opposto
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.4.2024 compariva soltanto il difensore degli opponenti che cpsì concludeva, richiamando le conclusioni formulate nell'atto di costituzione e negli scritti difensivi: “accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare, previa sospensiva, i provvedimenti impugnati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981 depositato il 5.7.2022 e Parte_1 Parte_2
[... hanno proposto opposizione avverso la determinazione dirigenziale ingiuntiva n.
885 del 26.5.2022, prot. n. 60934, e l'avviso di accertamento esecutivo dell'indennità per occupazione abusiva di suolo pubblico n. 90000200 anno 2017, emesso da
, Municipio IX Eur, il 26.5.2022, con i quali era stato ingiunto, CP_1 rispettivamente, il pagamento: a) della somma di € 53.376,29, a titolo di sanzione amministrativa, per la violazione dell'art. 63 del d.lgs 446/1997 e dell'art. 14 bis
Regolamento in materia di OSP e COSAP;
b) della somma di € 27.024,00, per l'accertamento dell'occupazione abusiva di suolo pubblico per l'anno 2017; ciò a TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
seguito dell'attività documentata nel verbale di accertamento n. 15-13345 del
22.8.2017.
A sostegno dell'opposizione la parte ricorrente ha eccepito: (i) la violazione dell'art. 14 L.689/1981, stante la mancata notifica del verbale di accertamento presupposto;
(ii) l'insussistenza della violazione contestata;
(iii) la violazione dell'art. 3 L.
241/1990, stante il difetto di motivazione dei provvedimenti opposti.
ha chiesto di rigettare il ricorso, deducendo, in sintesi: a) CP_1
l'inammissibilità della domanda, in considerazione del rito scelto, perché
l'opposizione concerne un avviso di accertamento esecutivo dell'indennità di occupazione di suolo pubblico;
b) l'adeguatezza della motivazione degli atti impugnati in quanto motivati per relationem, richiamando il verbale presupposto; c)
l'avvenuta notifica del verbale presupposto;
d) l'infondatezza dell'opposizione, atteso che la società opponente era sfornito dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico perché dichiarata decaduta in virtù della D.D. CN/1258/2013.
All'udienza del 9.11.2022 è stato disposto il mutamento del rito, da lavoro a ordinario, sul rilievo che erano state impugnate sia la determinazione dirigenziale del 26.5.2022, con cui era stata irrogata la sanzione amministrativa, sia l'avviso di accertamento esecutivo di pari data dell'indennità di occupazione. All'udienza del
17.4.2024 la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi i termini per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica ai sensi dell'art 190
c.p.c.
2 – È infondata l'eccezione di difetto di notifica del verbale presupposto, distinto dal n. 15-13345 (doc. 1 fasc. ) e relativo al sopralluogo del 22.8.2017, CP_1 nel corso del quale era stata accertata l'occupazione abusiva di suolo pubblico da parte della in quanto decaduta dalla concessione e dunque priva della Parte_2 necessaria autorizzazione amministrativa.
Il verbale risulta infatti notificato in data 13.10.2017 nelle mani dell'odierno ricorrente anche quale legale rappresentante della società. Parte_3
3 – È altresì infondata l'eccezione di difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati.
Giova preliminarmente rilevare che l'art. 3, comma 3, della legge n. 241 del 1990 consente la motivazione per relazione: “Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama”.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (Cass., nn. 7186/2000,
20882/2005 e 8649/2006; cfr. anche n. 4/2019), è legittima l'ordinanza ingiunzione di pagamento motivata per relazione mediante il solo richiamo ad atti del procedimento e senza alcuna necessità di allegazione dei medesimi unitamente
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
all'ordinanza, purchè il destinatario sia posto in grado di avere accesso all'atto richiamato entro il termine per proporre l'opposizione.
Nel caso oggetto del presente giudizio sia la determinazione dirigenziale con cui è stata irrogata la sanzione amministrativa, sia il l'avviso di accertamento esecutivo relativo all'indennità di occupazione abusiva, impugnati in questa sede, menzionano espressamente il verbale di accertamento presupposto – noto alle parti opponenti perché notificato loro il 13.10.2017 – nel quale sono descritte le condotte ritenute non legittime e poste a fondamento della valutazione di illegittimità, nonché
l'indicazione precisa della violazione contestata, delle norme di interesse (art. 14 e
14-bis del regolamento Cosap) e della sanzione applicata.
4 – Nel merito, il tribunale ritiene che le opposizioni proposte sono infondate e devono pertanto essere rigettate, per le ragioni di seguito esposte.
4.1 Dal verbale di accertamento n. 15-13345 del 22.8.2017, prodotto da entrambe le parti, si evince che la polizia locale di – all'esito del sopralluogo CP_1 eseguito presso l'esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande
“Conca D'oro”, gestito dalla società , di cui è rappresentante Pt_2 Parte_1 legale – ha riscontrato che l'esercente “occupava il suolo pubblico (marciapiede) di
V.le America antistante la propria attività commerciale con tavoli (23), sedie (46) al servizio dell'attività di somministrazione, il tutto coperto da gazebo metallico e sei vasi di fiori posti lateralmente al gazebo. L'occupazione così composta misura mq
61,88 (m 11,90 x 5,20), il tutto privo di autorizzazione Comunale. Tale contestazione veniva effettuata alla presenza della sig.ra . La concessione Parte_4 dell'occupazione di suolo pubblico, un tempo autorizzata, veniva considerata decaduta dal Municipio IX con Determinazione Dirigenziale CN/1258/2013 del
14/08/2013”.
L'illegittimità della condotta è stata quindi ravvisata nel compimento dell'attività di occupazione del suolo pubblico in carenza assoluta di titolo abilitativo, stante la dichiarata decadenza dallo stesso;
non nell'avere occupato anche una superficie ulteriore rispetto a quella oggetto di autorizzazione.
La parte opponente assume invece di essere “regolarmente titolare della concessione demaniale permanente n. 95 del 22 gennaio 2004 che l'autorizza ad utilizzare l'area antistante l'esercizio bar di Viale America n. 27/29 mediante gazebo di metri quadrati n. 53 per la somministrazione di alimenti e bevande la cui vigenza
è stata di recente confermata dal Tar Lazio con l'ordinanza n. 6085/2019 del 16 settembre 2019 resa nel giudizio 10579/2019”.
Al riguardo si evidenzia:
- che con determinazione dirigenziale n. 95 del 2004 era stata autorizzata, in favore della la voltura della concessione demaniale permanente avente ad Parte_2 oggetto “l'occupazione di una porzione del demanio sita in Viale America 27/29 e realizzata mediante posizionamento di un gazebo per un'entità di mq 53”; al punto
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
4 del provvedimento concessorio era previsto altresì che “in caso di occupazione maggiore dello spazio concesso, la parte eccedente è abusiva e il concessionario ha l'obbligo di rimuovere la violazione, a pena di revoca della concessione. In caso di uso diverso dello spazio concesso, il concessionario ha l'obbligo di rimuovere la violazione, a pena di revoca della concessione. In caso di revoca, l'intera occupazione non rimossa è abusiva”; al punto 11 che: “la presente concessione
OSP non consente l'installazione della struttura e/o del manufatto senza il rilascio
d'apposita autorizzazione e/o concessione edilizia. La violazione di questa autorizzazione, tra l'altro, è motivo di revoca di concessione OSP”;
- che, con determinazione dirigenziale CN/1258/2013 del 14.8.2013 (all. 6 fasc.
) era stata, tra l'altro, dichiarata la decadenza della dalla CP_1 Parte_2 concessione demaniale permanente di occupazione di suolo pubblico, rilasciata con
DD n. 95 del 22.1.2004, a seguito dell'accertamento documentato dal verbale n.
81120016581 del 5.11.2012;
- che la richiesta di riesame in autotutela del provvedimento dichiarativo della decadenza, presentata il 12.9.2013, era stata rigettata, con nota del 15.11.2013;
- che l'ordinanza cautelare del Tar Lazio n. 6085 del 2019, prodotta dagli opponenti:
a) è stata emessa nell'ambito del giudizio di impugnazione della determinazione dirigenziale , anch'essa prodotta dagli opponenti ed emessa dal CP_2
Municipio IX in data 12.7.2019 a seguito del sopralluogo eseguito il 29.5.2019, con la quale era stata preclusa la prosecuzione dell'attività di somministrazione sulla superficie abusivamente ampliata e non contestata l'occupazione indebita del suolo pubblico;
b) che la fattispecie sottoposta al vaglio del giudice amministrativo riguarda circostanze successive a quelle oggetto dell'odierno giudizio, che perciò potrebbero essersi verificate a seguito di un mutamento della situazione giuridica afferente l'efficacia del provvedimento di decadenza, sussistente all'atto del compimento del sopralluogo del 22.8.2017, del quale la parte opponente non ha dato conto;
c) che la menzionata ordinanza del TAR Lazio, in quanto definitoria della fase cautelare del processo amministrativo, non ha attitudine ad acquisire forza di giudicato tra le parti e che gli opponenti non hanno rappresentato che quel processo si sia concluso con una decisione nel merito, quantomeno in primo grado, e con quale esito.
4.2 Da quanto sopra esposto emerge, in conclusione, che al momento dell'esecuzione del sopralluogo del 22.8.2017 la società non era munita di Pt_2 concessione per l'occupazione di suolo pubblico, a seguito della decadenza disposta con la DD CN/1258/2013 del 14.8.2013, e che non risulta che, prima di allora o successivamente, sia intervenuta la revoca del provvedimento di decadenza o comunque l'accertamento della sua illegittimità, con effetti ex tunc.
Risultano pertanto dimostrati i presupposti per l'emissione della determina ingiuntiva di pagamento della sanzione amministrativa e dell'avviso di accertamento,
4 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
impugnati in questa sede, con la conseguenza che le opposizioni congiuntamente proposte avverso quei provvedimenti non possono essere accolte.
5 – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione del d.m. n.55/2014, e successivi aggiornamenti, con riferimento del valore della causa (scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) e dell'attività in concreto svolta da , la quale, CP_1 costituitasi in giudizio, non ha preso parte ad alcuna udienza né ha depositato memorie istruttorie e conclusionali.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza,
definitivamente decidendo sulle opposizioni proposte da e Parte_1 [...] nei confronti di avverso l'ordinanza ingiunzione Parte_2 CP_1 adottata con la D.D. n. 885 del 26.5.2022 e l'avviso di accertamento esecutivo dell'indennità per occupazione abusiva di suolo pubblico n. 90000200, anno 2017, del 26.5.2022, così provvede:
a) rigetta le opposizioni;
b) condanna e in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese processuali in favore di , liquidate in euro 4.180,00 per CP_1
compensi, oltre a rimborso spese generali ed eventuali oneri accessori.
Così deciso in Roma, il 26.4.2025
Il Giudice
Federico Salvati
5
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 48978 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione l'8.7.2024 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2
(avv. Stefano Alberti) attori-opponenti
E
CP_1
(avv. Rita Di Meo) convenuto-opposto
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.4.2024 compariva soltanto il difensore degli opponenti che cpsì concludeva, richiamando le conclusioni formulate nell'atto di costituzione e negli scritti difensivi: “accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare, previa sospensiva, i provvedimenti impugnati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981 depositato il 5.7.2022 e Parte_1 Parte_2
[... hanno proposto opposizione avverso la determinazione dirigenziale ingiuntiva n.
885 del 26.5.2022, prot. n. 60934, e l'avviso di accertamento esecutivo dell'indennità per occupazione abusiva di suolo pubblico n. 90000200 anno 2017, emesso da
, Municipio IX Eur, il 26.5.2022, con i quali era stato ingiunto, CP_1 rispettivamente, il pagamento: a) della somma di € 53.376,29, a titolo di sanzione amministrativa, per la violazione dell'art. 63 del d.lgs 446/1997 e dell'art. 14 bis
Regolamento in materia di OSP e COSAP;
b) della somma di € 27.024,00, per l'accertamento dell'occupazione abusiva di suolo pubblico per l'anno 2017; ciò a TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
seguito dell'attività documentata nel verbale di accertamento n. 15-13345 del
22.8.2017.
A sostegno dell'opposizione la parte ricorrente ha eccepito: (i) la violazione dell'art. 14 L.689/1981, stante la mancata notifica del verbale di accertamento presupposto;
(ii) l'insussistenza della violazione contestata;
(iii) la violazione dell'art. 3 L.
241/1990, stante il difetto di motivazione dei provvedimenti opposti.
ha chiesto di rigettare il ricorso, deducendo, in sintesi: a) CP_1
l'inammissibilità della domanda, in considerazione del rito scelto, perché
l'opposizione concerne un avviso di accertamento esecutivo dell'indennità di occupazione di suolo pubblico;
b) l'adeguatezza della motivazione degli atti impugnati in quanto motivati per relationem, richiamando il verbale presupposto; c)
l'avvenuta notifica del verbale presupposto;
d) l'infondatezza dell'opposizione, atteso che la società opponente era sfornito dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico perché dichiarata decaduta in virtù della D.D. CN/1258/2013.
All'udienza del 9.11.2022 è stato disposto il mutamento del rito, da lavoro a ordinario, sul rilievo che erano state impugnate sia la determinazione dirigenziale del 26.5.2022, con cui era stata irrogata la sanzione amministrativa, sia l'avviso di accertamento esecutivo di pari data dell'indennità di occupazione. All'udienza del
17.4.2024 la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi i termini per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica ai sensi dell'art 190
c.p.c.
2 – È infondata l'eccezione di difetto di notifica del verbale presupposto, distinto dal n. 15-13345 (doc. 1 fasc. ) e relativo al sopralluogo del 22.8.2017, CP_1 nel corso del quale era stata accertata l'occupazione abusiva di suolo pubblico da parte della in quanto decaduta dalla concessione e dunque priva della Parte_2 necessaria autorizzazione amministrativa.
Il verbale risulta infatti notificato in data 13.10.2017 nelle mani dell'odierno ricorrente anche quale legale rappresentante della società. Parte_3
3 – È altresì infondata l'eccezione di difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati.
Giova preliminarmente rilevare che l'art. 3, comma 3, della legge n. 241 del 1990 consente la motivazione per relazione: “Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama”.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (Cass., nn. 7186/2000,
20882/2005 e 8649/2006; cfr. anche n. 4/2019), è legittima l'ordinanza ingiunzione di pagamento motivata per relazione mediante il solo richiamo ad atti del procedimento e senza alcuna necessità di allegazione dei medesimi unitamente
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
all'ordinanza, purchè il destinatario sia posto in grado di avere accesso all'atto richiamato entro il termine per proporre l'opposizione.
Nel caso oggetto del presente giudizio sia la determinazione dirigenziale con cui è stata irrogata la sanzione amministrativa, sia il l'avviso di accertamento esecutivo relativo all'indennità di occupazione abusiva, impugnati in questa sede, menzionano espressamente il verbale di accertamento presupposto – noto alle parti opponenti perché notificato loro il 13.10.2017 – nel quale sono descritte le condotte ritenute non legittime e poste a fondamento della valutazione di illegittimità, nonché
l'indicazione precisa della violazione contestata, delle norme di interesse (art. 14 e
14-bis del regolamento Cosap) e della sanzione applicata.
4 – Nel merito, il tribunale ritiene che le opposizioni proposte sono infondate e devono pertanto essere rigettate, per le ragioni di seguito esposte.
4.1 Dal verbale di accertamento n. 15-13345 del 22.8.2017, prodotto da entrambe le parti, si evince che la polizia locale di – all'esito del sopralluogo CP_1 eseguito presso l'esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande
“Conca D'oro”, gestito dalla società , di cui è rappresentante Pt_2 Parte_1 legale – ha riscontrato che l'esercente “occupava il suolo pubblico (marciapiede) di
V.le America antistante la propria attività commerciale con tavoli (23), sedie (46) al servizio dell'attività di somministrazione, il tutto coperto da gazebo metallico e sei vasi di fiori posti lateralmente al gazebo. L'occupazione così composta misura mq
61,88 (m 11,90 x 5,20), il tutto privo di autorizzazione Comunale. Tale contestazione veniva effettuata alla presenza della sig.ra . La concessione Parte_4 dell'occupazione di suolo pubblico, un tempo autorizzata, veniva considerata decaduta dal Municipio IX con Determinazione Dirigenziale CN/1258/2013 del
14/08/2013”.
L'illegittimità della condotta è stata quindi ravvisata nel compimento dell'attività di occupazione del suolo pubblico in carenza assoluta di titolo abilitativo, stante la dichiarata decadenza dallo stesso;
non nell'avere occupato anche una superficie ulteriore rispetto a quella oggetto di autorizzazione.
La parte opponente assume invece di essere “regolarmente titolare della concessione demaniale permanente n. 95 del 22 gennaio 2004 che l'autorizza ad utilizzare l'area antistante l'esercizio bar di Viale America n. 27/29 mediante gazebo di metri quadrati n. 53 per la somministrazione di alimenti e bevande la cui vigenza
è stata di recente confermata dal Tar Lazio con l'ordinanza n. 6085/2019 del 16 settembre 2019 resa nel giudizio 10579/2019”.
Al riguardo si evidenzia:
- che con determinazione dirigenziale n. 95 del 2004 era stata autorizzata, in favore della la voltura della concessione demaniale permanente avente ad Parte_2 oggetto “l'occupazione di una porzione del demanio sita in Viale America 27/29 e realizzata mediante posizionamento di un gazebo per un'entità di mq 53”; al punto
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
4 del provvedimento concessorio era previsto altresì che “in caso di occupazione maggiore dello spazio concesso, la parte eccedente è abusiva e il concessionario ha l'obbligo di rimuovere la violazione, a pena di revoca della concessione. In caso di uso diverso dello spazio concesso, il concessionario ha l'obbligo di rimuovere la violazione, a pena di revoca della concessione. In caso di revoca, l'intera occupazione non rimossa è abusiva”; al punto 11 che: “la presente concessione
OSP non consente l'installazione della struttura e/o del manufatto senza il rilascio
d'apposita autorizzazione e/o concessione edilizia. La violazione di questa autorizzazione, tra l'altro, è motivo di revoca di concessione OSP”;
- che, con determinazione dirigenziale CN/1258/2013 del 14.8.2013 (all. 6 fasc.
) era stata, tra l'altro, dichiarata la decadenza della dalla CP_1 Parte_2 concessione demaniale permanente di occupazione di suolo pubblico, rilasciata con
DD n. 95 del 22.1.2004, a seguito dell'accertamento documentato dal verbale n.
81120016581 del 5.11.2012;
- che la richiesta di riesame in autotutela del provvedimento dichiarativo della decadenza, presentata il 12.9.2013, era stata rigettata, con nota del 15.11.2013;
- che l'ordinanza cautelare del Tar Lazio n. 6085 del 2019, prodotta dagli opponenti:
a) è stata emessa nell'ambito del giudizio di impugnazione della determinazione dirigenziale , anch'essa prodotta dagli opponenti ed emessa dal CP_2
Municipio IX in data 12.7.2019 a seguito del sopralluogo eseguito il 29.5.2019, con la quale era stata preclusa la prosecuzione dell'attività di somministrazione sulla superficie abusivamente ampliata e non contestata l'occupazione indebita del suolo pubblico;
b) che la fattispecie sottoposta al vaglio del giudice amministrativo riguarda circostanze successive a quelle oggetto dell'odierno giudizio, che perciò potrebbero essersi verificate a seguito di un mutamento della situazione giuridica afferente l'efficacia del provvedimento di decadenza, sussistente all'atto del compimento del sopralluogo del 22.8.2017, del quale la parte opponente non ha dato conto;
c) che la menzionata ordinanza del TAR Lazio, in quanto definitoria della fase cautelare del processo amministrativo, non ha attitudine ad acquisire forza di giudicato tra le parti e che gli opponenti non hanno rappresentato che quel processo si sia concluso con una decisione nel merito, quantomeno in primo grado, e con quale esito.
4.2 Da quanto sopra esposto emerge, in conclusione, che al momento dell'esecuzione del sopralluogo del 22.8.2017 la società non era munita di Pt_2 concessione per l'occupazione di suolo pubblico, a seguito della decadenza disposta con la DD CN/1258/2013 del 14.8.2013, e che non risulta che, prima di allora o successivamente, sia intervenuta la revoca del provvedimento di decadenza o comunque l'accertamento della sua illegittimità, con effetti ex tunc.
Risultano pertanto dimostrati i presupposti per l'emissione della determina ingiuntiva di pagamento della sanzione amministrativa e dell'avviso di accertamento,
4 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
impugnati in questa sede, con la conseguenza che le opposizioni congiuntamente proposte avverso quei provvedimenti non possono essere accolte.
5 – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione del d.m. n.55/2014, e successivi aggiornamenti, con riferimento del valore della causa (scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) e dell'attività in concreto svolta da , la quale, CP_1 costituitasi in giudizio, non ha preso parte ad alcuna udienza né ha depositato memorie istruttorie e conclusionali.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza,
definitivamente decidendo sulle opposizioni proposte da e Parte_1 [...] nei confronti di avverso l'ordinanza ingiunzione Parte_2 CP_1 adottata con la D.D. n. 885 del 26.5.2022 e l'avviso di accertamento esecutivo dell'indennità per occupazione abusiva di suolo pubblico n. 90000200, anno 2017, del 26.5.2022, così provvede:
a) rigetta le opposizioni;
b) condanna e in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese processuali in favore di , liquidate in euro 4.180,00 per CP_1
compensi, oltre a rimborso spese generali ed eventuali oneri accessori.
Così deciso in Roma, il 26.4.2025
Il Giudice
Federico Salvati
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