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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/11/2025, n. 2565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2565 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3910/2022 R.G. e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Dario Parte_1
- ricorrente –
E
in persona del legale rapp.tante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Itala De CP_1
Benedictis;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 06.06.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000137560, notificata in data 24.05.2022, avente ad oggetto l'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali. A fondamento del proprio ricorso eccepiva l'omessa notifica dell'atto presupposto nonché il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
deduceva, inoltre, l'insussistenza della propria condotta da ritenersi scusabile, ex art. 3 della L. 689 del 1981, adducendo che l'errore in cui era incorso risultava essere dipeso da omissioni compiute dall' CP_1 in via del tutto subordinata, concludeva, chiedendo, la riformulazione dell'importo della sanzione a suo carico in ragione dell'abnormità della stessa. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' , chiedendo Controparte_2 con varie argomentazioni il rigetto del ricorso. Evidenziava, infine, che, “In ottemperanza alle disposizioni di cui al Msg. n. 1931/23 questo Ufficio ha rideterminato la sanzione amministrativa per l'ordinanza opposta, che ammonta ad euro 982,88 per la sanzione intera e ad euro 491,44 per la sanzione ridotta.” La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ITER PROCESSUALE Prima di procedere all'analisi del merito, occorre preliminarmente, rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 06.06.2022, è stato inizialmente fissato, dalla precedente assegnataria della causa, per l'udienza del 04.03.24, quest'ultima rinviata all'udienza “cartolare” del 13.01.25. Il procedimento, in seguito al trasferimento del Giudice Caroppoli, veniva riassegnato sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25. MERITO Quanto al merito va dichiarata cessata la materia del contendere. Invero, in data 10.12.24, in uno alle note ex art. 127 ter c.p.c. redatte per l'udienza del 13.01.25, parte ricorrente depositava quietanza di avvenuto pagamento della sanzione rideterminata dall' chiedendo emettersi sentenza di cessata materia del CP_1 contendere, con compensazione delle spese di giudizio. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha documentato l'avvenuto pagamento della sanzione come rideterminata dall' Invero, ai sensi dell'art. 9, comma 5 e 6, CP_1
D.Lgs. n. 8/16, il pagamento della sanzione ridotta entro 60 giorni dalla notificazione degli estremi della sanzione, estingue il procedimento. SPESE DI LITE Con riferimento alle spese di lite, esse devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto dell'avvenuta rideterminazione in corso di causa della sanzione (con notevole riduzione dell'importo ingiunto). A ciò aggiungasi che, comunque, la materia oggetto del giudizio è stata oggetto di intervento normativo in corso di causa, accadimento che, di per sé solo, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite (richiesta, del resto, anche dalla parte ricorrente nelle note del 11.11.25).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3910/2022 R.G. e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Dario Parte_1
- ricorrente –
E
in persona del legale rapp.tante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Itala De CP_1
Benedictis;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 06.06.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000137560, notificata in data 24.05.2022, avente ad oggetto l'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali. A fondamento del proprio ricorso eccepiva l'omessa notifica dell'atto presupposto nonché il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
deduceva, inoltre, l'insussistenza della propria condotta da ritenersi scusabile, ex art. 3 della L. 689 del 1981, adducendo che l'errore in cui era incorso risultava essere dipeso da omissioni compiute dall' CP_1 in via del tutto subordinata, concludeva, chiedendo, la riformulazione dell'importo della sanzione a suo carico in ragione dell'abnormità della stessa. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' , chiedendo Controparte_2 con varie argomentazioni il rigetto del ricorso. Evidenziava, infine, che, “In ottemperanza alle disposizioni di cui al Msg. n. 1931/23 questo Ufficio ha rideterminato la sanzione amministrativa per l'ordinanza opposta, che ammonta ad euro 982,88 per la sanzione intera e ad euro 491,44 per la sanzione ridotta.” La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ITER PROCESSUALE Prima di procedere all'analisi del merito, occorre preliminarmente, rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 06.06.2022, è stato inizialmente fissato, dalla precedente assegnataria della causa, per l'udienza del 04.03.24, quest'ultima rinviata all'udienza “cartolare” del 13.01.25. Il procedimento, in seguito al trasferimento del Giudice Caroppoli, veniva riassegnato sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25. MERITO Quanto al merito va dichiarata cessata la materia del contendere. Invero, in data 10.12.24, in uno alle note ex art. 127 ter c.p.c. redatte per l'udienza del 13.01.25, parte ricorrente depositava quietanza di avvenuto pagamento della sanzione rideterminata dall' chiedendo emettersi sentenza di cessata materia del CP_1 contendere, con compensazione delle spese di giudizio. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha documentato l'avvenuto pagamento della sanzione come rideterminata dall' Invero, ai sensi dell'art. 9, comma 5 e 6, CP_1
D.Lgs. n. 8/16, il pagamento della sanzione ridotta entro 60 giorni dalla notificazione degli estremi della sanzione, estingue il procedimento. SPESE DI LITE Con riferimento alle spese di lite, esse devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto dell'avvenuta rideterminazione in corso di causa della sanzione (con notevole riduzione dell'importo ingiunto). A ciò aggiungasi che, comunque, la materia oggetto del giudizio è stata oggetto di intervento normativo in corso di causa, accadimento che, di per sé solo, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite (richiesta, del resto, anche dalla parte ricorrente nelle note del 11.11.25).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli