Articolo 9 della Legge 16 maggio 1984, n. 138
Articolo 8Articolo 10
Versione
2 giugno 1984
Art. 9.
Per la definizione dei rapporti instaurati ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 , e successive modificazioni ed integrazioni, nei settori diversi da quelli indicati nei precedenti articoli, continuano ad applicarsi le disposizioni della citata legge.
Gli eventuali oneri faranno carico all'autorizzazione di spesa di cui al successivo articolo 10, secondo le modalita' nello stesso previste.
Entrata in vigore il 2 giugno 1984