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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 17/06/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2126/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Filomena Girardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2126 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione il 28.11.2024, avente ad oggetto Opposizione avverso decreto ingiuntivo, promossa da:
, nato il [...] a [...] ,C.F. ed ivi Parte_1 C.F._1
residente, difeso dall'avv. Giulio Iannotta ed elett.te dom.to presso lo studio del difensore in Sant'Agata De' Goti alla via Pennino,6
Opponente
CONTRO
( – già in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
rappresentante pro tempore, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, e per essa, quale mandataria, ( ), già , Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi ), CodiceFiscale_2
Opposta Oggetto : opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 581/2021 (RG 1008/2021) del
Tribunale di Campobasso emesso il 21.10.2021 e notificato il 19.11.2021.
Concise Ragioni Di Fatto E Di Diritto Della Decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 581/2021, emesso dal Tribunale di Campobasso con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 11.978,51, oltre interessi come da domanda e le spese del procedimento monitorio.
Alla prima udienza tenutasi l'11.10.2023, nessuno si costituiva per parte opposta e l'opponente chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;
pertanto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 15.12.2023. Senonche' alla predetta udienza veniva disposto un differimento della causa per la precisazione delle conclusioni al 28.11.2024.
Con comparsa depositata telematicamente in data 27.11.2024 , si e' costituita in giudizio l'opposta chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “…1) Rigettare ogni domanda di controparte, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
[...]
è creditrice nei confronti dell'opponente della somma di € 11.978,51 (ovvero di CP_1 quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora come richiesti nel ricorso per DI, dalla data della domanda fino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento della suddetta somma;
2)
Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%; 3) Si allega: copia integrale del fascicolo monitorio (di cui si chiede comunque l'acquisizione) e si allegano i documenti indicati in narrativa: (All. A) procura generale alle liti, (doc. 1) certificato iscrizione camerale
[...]
, (doc. 2) mandato (doc. 3) visura CP_1 Controparte_4 camerale …“ Controparte_2
Alla udienza del 28.11.2024, precisate le conclusioni, venivano concessi i chiesti termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche e la causa veniva trattenuta in decisione.
******
Preliminarmente va' esaminata e respinta l'eccezione di improcedibilita' formulata dall'opponente per omesso esperimento della procedura di mediazione da parte della opposta, considerato che la costituzione in giudizio di quest'ultima e' avvenuta in prossimita' dell'udienza di precisazione delle conclusioni e che, gia' prima della riforma
Cartabia, l'onere di promuovere la mediazione a carico dell'opposta era previsto una volta decise le istanza sulla concessione e/o sospensione della provvisoria esecuzione
Invero,l'opposta si e' tardivamente costituita in giudizio, il 27.11.2024, depositando telematicamente la propria comparsa soltanto il giorno prima dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, così incorrendo nelle preclusioni e decadenze prescritte dal codice di rito anche con riferimento alla produzione documentale.
Va', inoltre, rimarcato che nel ricorso proposto in via monitoria, il credito azionato viene fondato sull'asserito inadempimento del sig. rispetto al contratto di Parte_1 finanziamento n.1025 027153211000286869 che parte ricorrente afferma aver l'opponente stipulato con (Cfr. pagg.1 e 2 ricorso per provvedimento monitorio). Controparte_5
In realta', oltre alla documentazione prodotta nel fascicolo monitorio, nel presente giudizio di opposizione, non risulta prodotto alcun contratto di finanziamento;
invero, il documento allegato della societa' sedicente creditrice e richiamato a sostegno dell'azione monitoria promossa, affoliato al n.3 del fascicolo monitorio, e' costituito da un contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza n.1000 2853 stipulato dal Parte_1 con la Banca San Paolo Imi, filiale di Campobasso, datato 09.07.2003. Pertanto, il decreto ingiuntivo n.581/2021 risulta emesso sull'erroneo presupposto della esistenza di un contratto di finanziamento che in realta' , all'esito dell'istruttoria svolta, non e' stato dimostrato esistere.
Anche il tentativo operato dalla opposta al momento della costituzione in giudizio, laddove afferma che l'inadempimento, da parte del sig. :“…Il credito azionato si Parte_1
fonda sul contratto di apertura di credito in c/c prodotto sub doc. 3 monitorio e stipulato con
Banca dell'CO (oggi, a seguito delle notorie vicende societarie, Intesa Sanpaolo
Spa)…”(Cfr. pag. 1 della comparsa di costituzione della opposta) dimostra la confusione e l'incertezza della stessa parte opposta in ordine alla nascita dell'asserito credito azionato monitoriamente.
Pertanto, sulla base della stessa giurisprudenza invocata dalla opposta, le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Sez. Un., 30/10/2001, n.13533): “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore … deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”, il decreto ingiuntivo emesso rimarrebbe sfornito di prova.
Cio' detto, benche' ,dunque, il decreto ingiuntivo risulta emesso in assenza della prova dell'asserito contratto di finanziamento, va' esaminato il merito.
Ed infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulta fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (cfr. Cass. n. 10704 del 27.09.1999;
Cass. n. 4974 del 18.04.2000; Cass. n. 6663 del 09.05.2002). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite per il procedimento monitorio
(Cass. n. 15702 del 12.08.2004).
L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, difatti, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (Cass. n. 3984 del 18.03.2003;
Cass. Sez. Unite n. 7447 del 07.07.1993).
Ciò detto in via generale sulla eccezione sollevata dall' opponente va' evidenziato che la opposta non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante e cio' sia in ordine al difetto di legittimazione di essa opposta in ordine alla titolarita' del diritto di credito, sia anche per l'accertamento della sussistenza del credito stesso.
Entrando nel merito dell'accertamento del credito azionato monitoriamente, come noto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza della domanda azionata in via monitoria incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore “sostanziale”. Invero, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, ma così non e' stato nel caso in esame in quanto nessuna ulteriore documentazione risulta prodotta dalla opposta nel presente giudizio di opposizione.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca, e quindi chi al suo posto si assume cessionaria del credito derivante da un contratto di conto corrente, come nel caso di specie, è , pertanto, onerata ad integrare la produzione documentale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con la produzione degli estratti conto integrali di rapporto, al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dall'origine del medesimo.
Ma, nel caso in esame, a seguito della opposizione proposta avverso il d.i., nessuna prova idonea e sufficiente e' stata prodotta dalla opposta al fine di dimostrare la fondatezza e l'entita' del credito azionato monitoriamente.
Quanto, poi, all'eccezione in rito formulata dall'opponente, a pag. 2 dell'atto di opposizione, capo b) si osserva quanto segue.
Con la proposta opposizione, ha eccepito, preliminarmente, la carenza Parte_1 di legittimazione in capo alla societa' NPL Management spa per non essere la stessa titolare del credito azionato, non essendovi alcuna prova che i diritti di credito nascenti dal contratto di conto corrente originariamente sottoscritto con la Banca San Paolo Imi siano stati trasferiti dalla originaria creditrice all'attuale parte opposta.
L'odierno opponente ha contestato la legittimazione sostanziale dell'intimante, la quale assume nel ricorso per provvedimento monitorio, per il quale e' stato ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, che il credito si fonda su un contratto di finanziamento n.1025 027153211000286869 che parte ricorrente afferma aver l'opponente stipulato con (Cfr. pagg.1 e 2 ricorso per provvedimento monitorio) e la Controparte_5
opposta afferma di avere acquistato la titolarità del credito oggetto dell'intimazione in forza di un contratto di cessione che sostiene aver allegato al n. 4 del fascicolo monitorio.
In realta', oltre alle gia' rilevate decadenze in cui e' incorsa l'opposta, anche in riferimento alla produzione documentale, e' doveroso rilevare che il predetto documento affoliato al
CP_ n.4 del fascicolo monitorio, ha ad oggetto un documento in lingua inglese tra e ma nessun dato utile fornisce per riscontrare la cessione del credito CP_5
asseritamente vantato nei confronti di;
inoltre, a seguito della Parte_1
contestazione, da parte dell'opponente, della titolarita' del credito in capo all'opposta,
manca la cessione del presunto credito dalla Banca San Paolo Imi, originaria creditrice per effetto dell'apertura del contratto di conto corrente con l'odierno opponente, fino a giungere alla odierna opposta : nessun contratto di cessione del credito risulta prodotto nel presente giudizio e nessuna altra prova od ulteriore riscontro e' rinvenibile aliunde a sostegno della pretesa esistenza del credito stesso, anch'essa contestata.
Nel merito, poi, ha contestato la fondatezza e la legittimità della pretesa creditoria vantata nei suoi confronti.
L'eccezione formulata dall' opponente attiene alla carenza di legittimazione attiva per mancata prova della cessione di credito nonché della mancanza di prova dell'inclusione dello specifico credito oggetto di contestazione nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari/finanziari.
Ebbene, rispetto a detta eccezione, l'opposta, creditore procedente, ha sostenuto che sia sufficiente e probante, ai fini dell'esistenza del contratto di cessione- quivi non prodotto- e del suo contenuto, l'essere la cessione derivata da un contratto di cessione tra cedente
Contr e cessionaria . Ma il suddetto assunto non e' condivisibile. CP_5
Invero, "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in
virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs.
n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta
operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale,
salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. ord. N.
24798/2020).
In buona sostanza, il disposto normativo di cui al comma 2 dell'art. 58 T.U. bancario ha l'unico effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco, agevolando la pubblicità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti;
nulla dice, per contro, in merito alla legittimazione sostanziale e processuale della societa'
cessionaria. Pertanto, i due profili, quello dell'avviso della cessione e quello della prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto, debbono rimanere distinti e, nel caso di specifica contestazione, come nel caso in esame, la relativa prova deve essere assolta dal creditore procedente, mediante la produzione del contratto di cessione che, nel caso in esame, non risulta prodotto. La fattispecie in esame ha ad oggetto il tema della legittimazione ad agire delle società di cartolarizzazione che agiscono in giudizio per il recupero dei crediti ricompresi in operazioni di cessione.
I principi espressi dalla recente sentenza n. 5478/2024 del 29.02.2024 della Corte di
Cassazione, in ordine alla prova del credito oggetto di cessione, ha chiarito che, nel giudizio di opposizione, spetta al cessionario l'onere di provare l'esistenza e la titolarità
del credito in maniera rigorosa, differentemente da quanto avviene nella fase della richiesta di decreto ingiuntivo.
Nondimeno, in caso di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art 58 TUB, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia di avvenuta cessione in
Gazzetta Ufficiale, ha i medesimi effetti della notificazione ex art. 1264 c.c., e pertanto non costituisce di per sé, prova della cessione.
La giurisprudenza sia della S.C. ( ex multis: cfr. Cassazione Civ. Sez. III, 22.06.2023, n.
179441, cfr. già in precedenza Cass. Civ. sez. I, 06.09.2021, 240472; Cass. Civ. 24798/2020;
Cass. civ. 31.01.2019, n. 27803; Cass. Sez. III, Ordinanza n. 22151 del 05.09.2019; Cass., Sez.
III, 13 settembre 2018 n. 22268; Cass. Civ. sez. I, 02.03.2016, n. 41164; Cass. Sez. I, n. 5997
del 17.03.2006), che dei tribunali di merito((Corte Appello sez. II Ancona, 25.01.2023 n.
1985; Corte Appello Genova sez. III, 01/08/2023, n.9386; Corte Appello Palermo,
05.10.2023, 17017; Tribunale Napoli Nord, 14.04.2023, n. 1576; Tribunale sez. II, Lecce,
03.10.2023, n. 2621; Tribunale Bari sez. IV, 18/09/2023, n.3521; Tribunale Cassino,
15/11/2022; Trib. Ancona, 14.09.2022 n. 1007, n. 1528; Tribunale Firenze, 01/08/2022, n.
2314; Tribunale di Perugia, sez. II, 16.09.2021 n. 1240; Tribunale Napoli, 22/4/2021;
Tribunale Locri, 10/06/2021, n. 461; Tribunale Civitavecchia, 08/01/2021; Tribunale Benevento, 21/01/2021; Tribunale Catanzaro, 22/11/2020; Tribunale Avezzano,
03/07/2020) e' consolidata sul punto ed ha piu' volte ribadito che la pubblicazione, da parte della banca cessionaria, nella Gazzetta Ufficiale, della notizia di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell' art. 58, comma 2 (T.U.B.) ha gli stessi effetti della notificazione della cessione ex art. 1264 cod. civ., ma non costituisce, ex
se, prova della cessione e che la parte che agisca affermandosi, come nella specie,
successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù della predetta operazione, sia tenuta a provare, con qualunque altro mezzo, sia l'esistenza della cessione
(e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito), sia la riconducibilità in concreto del credito controverso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco:“ In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché
non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera
notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264
c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e
specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma
sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola,
anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in
blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente
stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art.
58 T.U.B..I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si
deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari
precedenti in cui si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo
contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal
notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non prova l'esistenza di quest'ultima"
(così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: " D.Lgs. 1 settembre 1993,
n. 385, art. 58, comma 2, nel testo originario, applicabile "ratione temporis", ha inteso agevolare la
realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di
efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle
singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli
prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e,
segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di
forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il
pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al
perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia
liberatoria del pagamento eseguito al cedente"), ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca
affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di
cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la
prova documentale della propria legittimazione sostanziale " (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798
del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01) (cfr.
Cassazione Civ. Sez. III, 22.06.2023, n. 17944). Ed ancora nello stesso senso:“ È inammissibile il
ricorso per cassazione proposto da una società che assuma di averne incorporata un'altra,
cessionaria di crediti bancari in blocco, ma non produca, nonostante l'avversa esplicita
contestazione, neppure successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell' articolo 372 c.p.c., alcun documento idoneo a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di
causa nell'operazione di cessione in blocco ex articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1998,
avendo l'impugnante, che si affermi successore (a titolo universale o particolare) della parte
originaria, l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione ” (cfr. Cass. Civ. sez.
I, 06.09.2021, 24047);“questa Corte ha già avuto modo di precisare che la parte che agisca
affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo
la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia
esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16); ciò è stato detto con riferimento
alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (e v. pure Cass. Sez. U n.
11650-06, citata dalla corte bresciana, e poi in termini generali, per le ipotesi di successione
derivante da altro titolo, Cass. n. 9250-17 e Cass. n. 15414-17), e a maggior ragione vale ove sia in
contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato
il credito) (cfr. Cass. civ., 31.01.2019, n. 2780; si veda ancora in senso conforme Cass. Civ.
24798/2020; Cass., Sez. III, 13 settembre 2018 n. 22268); “è stato dalle Sezioni Unite di questa
Corte affermato il condivisibile principio secondo cui la società che propone ricorso per cassazione
avverso la sentenza di appello emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere
successore (a titolo universale o particolare), è tenuta a fornire la prova documentale della propria
legittimazione, nelle forme previste dall'art. 372 cod. proc. civ., a meno che il resistente non l'abbia
nel controricorso esplicitamente o implicitamente riconosciuta, astenendosi dal sollevare qualsiasi
eccezione in proposito e difendendosi nel merito dell'impugnazione (v. Sez. un. n. 11650-06). Al
principio non fa eccezione il caso dell'incorporazione di società asseritamente cessionaria di crediti
bancari in blocco. Difatti, nel trasferimento di un'azienda bancaria (o di un ramo di azienda) il
cessionario assume la veste di successore a titolo particolare, con applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 111 cod. proc. civ., nelle controversie aventi a oggetto rapporti compresi in
quell'azienda (o ramo). Ed è onere di chi assuma di aver in tal modo ottenuto la legittimazione a
impugnare (o anche, eventualmente, la legittimazione attiva ordinaria) allegare e dimostrare
l'effettiva estensione del suo titolo di acquisto sul piano oggettivo, in relazione ai rapporti e ai
crediti che si assumono essere stati in tal modo acquistati. La stessa cosa vale in caso di cessione di
crediti in blocco ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 385, art. 58 norma che non implica la
perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente l'effetto
di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di
opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. In caso di contestazione,
quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si
controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione
in blocco, giacchè in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della
legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione. E laddove la
legittimazione sia allegata in dipendenza dell'incorporazione della cessionaria, anche alla prova
dell'incorporazione” (cfr. Cass. Civ. sez. I, 02.03.2016, n. 4116). Da ultimo, la S.C., sez. I, con la pronuncia del 24 Giugno 2024, n. 17262. Pres. Di Marzio. Est. Marulli , ha confermato i princìpi anzidetti.
Dello stesso tenore la giurisprudenza di merito:
“La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione del credito (in blocco) è
sufficiente a dispensare il cessionario dall'obbligo della notificazione ex art. 1264 c.c. nei confronti
del debitore (Cass. ord. 20495/2020), ma non anche a provare la legittimazione processuale, poiché
"la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385
del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. ord. N.
24798/2020)”(cfr. Corte Appello sez. II Ancona, 25.01.2023 n. 198); “ Nel caso di cessioni in
blocco di crediti (c.d. "cartolarizzazione"), la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione ha solo la
funzione di esonerare dalla notifica stabilita dall'art. 1264 c.c., ma non ha efficacia costitutiva
dell'operazione di cessione, per cui il cessionario ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del
credito nell'elenco di quelli ceduti, dimostrando in tal modo la propria legittimazione, salvo che il
resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Corte Appello Genova sez.
III, 01/08/2023, n.938);
“Nell'ipotesi di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto
autorizzati, a norma dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione da parte della società cessionaria della
notizia dell'avvenuta cessione in G.U. tiene luogo ed ha gli stessi effetti della notificazione della
cessione ex art. 1264 cod. civ., sicché -di per sé- non dimostra la cessione. Se l'esistenza di
quest'ultima viene specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà,
quindi, dare adeguata prova e, in tal ipotesi, la suddetta pubblicazione potrà essere valutata -al più-
assieme ad altri elementi quale indizio. Peraltro, qualora l'esistenza della cessione di crediti in
blocco non sia in sé contestata, ma sia contestata soltanto la riconducibilità dello specifico credito
controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche
dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato in G.U. potranno essere prese in
considerazione per verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tale ipotesi,
la legittimazione potrà essere affermata soltanto se il credito in lite sia riconducibile con certezza a
quelli oggetto della cessione in blocco in base alle succitate caratteristiche mentre se siffatte
indicazioni non risultano sufficientemente specifiche la dimostrazione della sua inclusione
nell'operazione dovrà essere data dal cessionario in altra maniera” (cfr. Corte Appello Palermo,
05.10.2023, 1701); In tema di cessione dei crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. dell'art. 58 T.U.B., la questione afferente alla ricomprensione del credito fra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio
dal giudicante di merito, riguardando il fondamento della domanda proposta dal cessionario;
la
parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di
un'operazione di cessione in blocco, è tenuta anche a provare l'inclusione del credito stesso in
questa operazione, in modo tale da fornire la prova documentale della propria legittimazione
sostanziale, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
(Tribunale Bari sez. IV, 18/09/2023, n.3521);
“In ordine all'effettività della cessione, la Suprema Corte, invero, ha reiteratamente affermato che la
parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù
di una operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.lgs. 385/1998, sia tenuta a dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (cfr. Cass. Civ.
4116/2016; Cass. Civ. 24798/2020). La relativa prova passa necessariamente dalla produzione del
contratto di cessione (…) nel caso di specie la società cessionaria non ha adempiuto a tale onere
probatorio, essendosi limitata a produrre in giudizio l'estratto della Gazzetta Ufficiale inerente la
pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti pro soluto in favore della società CP_5
(cfr. Tribunale sez. II, Lecce, 03.10.2023, n. 2621; conforme ex multis Trib Ancona,
[...]
14.09.2022 n. 1007, Trib. Civitavecchia, 08.01.2021, n. 17).
Trasponendo i sovraesposti principi al caso in esame consegue che la societa' cessionaria,
odierna opposta, non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente,
omettendo di dimostrare sia l'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e,
quindi, l'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo, sia la riconducibilità, con certezza, del credito in contestazione tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete e cio' sia con riferimento alla cessione da
CP San Paolo Imi prima e da a ,poi. CP_5
Ed invero, essa opposta, inoltre, nel tentativo di comprovare l'effettiva stipulazione del riferito contratto di cessione si è limitata a produrre nel fascicolo monitorio un documento
CP_ in lingua inglese (ALL. n.4) riguardante un accordo tra e , il quale, peraltro, CP_5
neppure indica l'elenco dei crediti ceduti, ma difetta la precedente cessione da Banca Imi
San Paolo. Per cui ogni caso non sarebbe possibile evincere se rientri anche la posizione dell'opponente. Difetta, pertanto, non solo la prova della riferita cessione, ma non risulta depositata agli atti del giudizio alcuna prova che dimostri il credito, sulla cui base parte opposta agisce.
Grava, infatti, sulla società ingiungente, affermatasi successore del contraente originario,
anche in virtù di cessione di crediti in blocco di altra società, l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'avvenuta cessione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n.
24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente Tribunale di Benevento 7/8/2018 n.
1384). Occorre naturalmente che il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile: ne consegue che l'onere della prova non puo' ritenersi assolto quando il contratto di cessione abbia un oggetto del tutto indeterminato e non consenta di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione, in violazione dell'art. 1346 cod. civ. (così recentemente Cassazione civile,
sez. I, 24 Giugno 2024, n. 17262. Pres. Di Marzio. Est. Marulli;
Cass. civ., 05/11/2020, n.
24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente Tribunale di Benevento 7/8/2018 n.
1384). Nella fattispecie in esame, considerato che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale fa riferimento ai crediti conferiti, genericamente indicati, e a numerosi criteri utilizzati per la individuazione dei crediti ceduti e di quelli esclusi dalla cessione e che non risulta prodotto il contratto di cessione dei crediti, né altra documentazione dalla quale poter desumere che il credito per cui è causa rientra tra quelli ceduti (né del resto sono state allegate e provate le circostanze in base alle quali poter stabilire che il credito di cui si discute è compreso tra quelli ceduti in base ai criteri indicati nella GU), si ritiene che l'eccezione sollevata dall'opponente sia fondata.
Tanto premesso in diritto, alla luce degli elementi fattuali e documentali emersi in giudizio, deve , oltre a rilevarsi che il decreto ingiuntivo risulta emesso su di un contratto di finanziamento mai prodotto ed allegato ne' al fascicolo monitorio, ne' tantomeno nel giudizio di opposizione, per altro verso, ritenersi non raggiunta la prova della legittimazione attiva della opposta in relazione al credito portato nel decreto ingiuntivo opposto.
Consegue a quanto innanzi l'accoglimento della eccezione preliminare in rito assorbente il merito.
La causa va decisa sulla base di quanto sovraesposto perché le questioni ivi prospettate sono assorbenti ai fini della decisione della causa e rendono superfluo l'esame degli altri motivi, che rimangono assorbiti, e ciò alla stregua del principio della “ragione più liquida”
desumibile dagli r.g. n. 3278/2018 6 artt. 24 e 111 Cost., in base al quale «deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale» (Cass., Sez. U., della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre»; in senso conforme, ex plurimis¸ Cass. 8 marzo 2017, n. 5805; Cass. 11
maggio 2018, n. 11458; Cass. 9 gennaio 2019, n. 363; Cass. 29 settembre 2020, n. 20555; Cass.
21 maggio 2021, n. 14039; Cass. 31 gennaio 2022, n. 2805).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base del D.M. 55/2014 e 147/22
e s. m. e i., applicati i parametri medi, in relazione allo scaglione di valore della causa,
sulla base dell'attivita' effettivamente svolta dalle parti, applicata una congrua riduzione del 50% per l'accoglimento in mero rito della opposizione e per l'assenza di particolari difficolta' oltreche' per la limitazione della fase istruttoria alla mera produzione documentale
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando,
ogni altra eccezione e domanda assorbita e /o respinta, così provvede:
Accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 581/2021 emesso dal Tribunale di
Campobasso il 19.10.2021 nell'ambito del procedimento R.G. 1008/2021 e notificato in data
21/11/2021; Per l'effetto, accertata la carenza di legittimazione attiva in capo alla società
[...]
per non aver provato di essere la stessa titolare del credito azionato con CP_1
il decreto ingiuntivo opposto, revoca il decreto ingiuntivo n.581/2021 emesso dal
Tribunale di Campobasso il 19.10.2021 nell'ambito del procedimento R.G. 1008/2021 e notificato in data 21/11/2021;
Condanna l'opposta, in persona del leg. Rappr.te p.t., alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in favore dell'avv. Giulio Iannotta dichiaratosi antistatario, in euro 2.540,00 per compenso professionale oltre 15% di rimborso forfetario nonche' accessori se dovuti come per legge .
Così deciso in Campobasso il 2 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Filomena Girardi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8 maggio 2014, n. 9936; v. anche Cass., Sez. Lav., 28 maggio 2014, n. 12002: «Il principio