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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 07/03/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00878/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01414/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1414 del 2025, proposto da
Agrimansueto S.r.l. Società Agricola e Li.Sa. Società Agricola S.S in persona dei legali rappresentanti pro tempore e TA US in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentati e difesi dall’Avvocato Domenico Damato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Nadia Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Impresa Agricola Vito Mastroviti, non costituita in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00433/2024, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Rilevato:
che le Aziende agricole appellanti hanno impugnato dinanzi al Tar per la Puglia gli esiti della procedura indetta della Regione Puglia per l’assegnazione delle risorse di cui al « Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 », Sotto-misure 4, 4.1 e 4.1.A, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 16 dell’Avviso pubblico, disciplinante l’attribuzione dei punteggi e le modalità di redazione della graduatoria;
che, in particolare, è stata contestata l’attribuzione a n. 316 progetti di un punteggio relazione al sub -criterio « immediata cantierabilità » nonostante non contemplassero cc.dd. « investimenti fissi » ma unicamente l’acquisto di macchinari e attrezzature (cc.dd. « investimenti mobili ») e, pertanto, « in alcun modo riferibili al criterio premiale della “cantierabilità” dei progetti d’investimento » penalizzando « progetti più complessi sul piano tecnico ed esecutivo (rispetto al mero acquisto sul mercato di un prodotto finito) »;
che il Tar, con l’impugnata ordinanza, respingeva l’istanza di sospensione ritenendo che l’amministrazione avesse fatto corretta applicazione della disciplina di gara e, segnatamente del richiamato art. 16 ;
Preso atto:
che le stesse Aziende appellanti allegano che l’amministrazione ha disposto di « ammettere all’istruttoria » i progetti collocati sino alla 616ma posizione subordinando l’ammissione al beneficio, per i primi 591, al solo positivo esito dell’istruttoria e, per i restanti, anche alla disponibilità di risorse;
che espongono ulteriormente di essere allo stato collocate alle « posizioni nn. 1512, 1333 e 942 »;
che a sostegno della domanda cautelare le stesse allegano l’interesse di « evitare l’incessante esaurimento delle risorse finanziarie ancora disponibili » che le costringerebbe all’abbandono dei rispettivi progetti di ammodernamento aziendale;
Considerato, ad un primo sommario esame:
che sebbene vengano contestati i punteggi in base ai quali una pluralità di soggetti veniva ammessa in graduatoria, non sembrerebbero emergere dall’atto di appello (quand’anche le censure formulate dovessero rivelarsi fondate) elementi concreti che consentano di ipotizzare un collocamento delle appellanti in posizione utile;
che pare altresì dubbia, e meritevole di approfondimento in fase di merito, l’ammissibilità della proposizione del ricorso in forma collettiva stante l’apparente posizione di potenziale conflitto fra le Aziende appellanti;
Ritenuto, che per quanto precede, non sussistano i presupposti di cui all’art. 62 c.p.a.;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello (Ricorso numero: 1414/2025).
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO