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Sentenza 27 aprile 2024
Sentenza 27 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/04/2024, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 375/2021 R.G.
tra rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Parte_1
Giacomo Enzo C. Maletta e Massimo Nunnari
ricorrente e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, CP_2
Maria Teresa Pugliano e Silvia Parisi
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
24.04.2024.
Con ricorso depositato il 09.03.2021 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver lavorato dal 27.10.2009 al 20.12.2018, alle dipendenze della società
[...]
”, con sede legale in Catanzaro, con qualifica di impiegata, Organizzazione_1 inquadrata nel livello IV del CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di
[...]
2013-2015, conveniva in giudizio l' chiedendo Organizzazione_2 CP_1
l'annullamento del provvedimento di disconoscimento, ai fini assicurativi e previdenziali, del rapporto di lavoro subordinato intercorso dal gennaio 2014 al 22
1 dicembre 2018, come comunicato con nota prot. n. 2200.18/04/2019.0091073 notificata il 15.10.2019 che richiamava gli esiti dell'accertamento ispettivo n.
2018006443/S01 del 18.04.2019.
A sostengo della domanda, lamentava la carenza di motivazione del provvedimento impugnato e l'infondatezza dei presupposti posti alla base del provvedimento assunto dall' , essendo intercorso con l'Istituto di Vigilanza un effettivo rapporto di CP_1 lavoro.
Si costituiva in giudizio l' argomentando per l'infondatezza del ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto.
Evidenziava, in particolare, la mancanza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e l' Controparte_3
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante escussione dei testimoni ed esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Va premesso, in linea generale, che secondo il consolidato orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, il rapporto contributivo ha natura pubblicistica, essendo regolato da norme imperative di ordine pubblico e dando luogo a posizioni indisponibili da parte dei soggetti interessati, sicché va riconosciuto all' il potere CP_1 di annullare d'ufficio in sede di autotutela, con efficacia ex tunc, il provvedimento di ammissione risultante “ab origine” adottato in contrasto con la normativa vigente, come nel caso in cui faccia difetto il necessario presupposto rappresentato dal rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. n. 12466 del 1991, Cass. n. 5088 del 1995;
Cass. n. 13399/2000).
Orbene, il provvedimento di annullamento adottato dall' nel caso di specie, e di CP_1 cui si eccepisce l'invalidità, non si presenta viziato sotto il profilo della motivazione, in quanto il verbale ispettivo n. 2018006443/S01 del 18.04.2019, richiamato per relationem dal citato provvedimento, sebbene non notificato personalmente alla ricorrente (in quanto riguardante gli accertamenti compiuti nei confronti dell'
[...]
era noto a quest'ultima, risultando dallo Organizzazione_3 stesso ricorso la puntuale contestazione dei presupposti del disconoscimento del
2 rapporto di lavoro subordinato operato in sede ispettiva e, quindi, l'insussistenza di alcun pregiudizio al diritto di difesa della ricorrente.
Ciò posto, venendo al merito, parte ricorrente agisce in giudizio per chiedere l'annullamento del provvedimento dell' che ha disconosciuto, a seguito del CP_1 verbale di accertamento del 18.04.2019, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con l' per il periodo Organizzazione_3 da gennaio 2014 al 22.12.2018.
Così definito il thema decidendum, occorre rammentare che a fronte di un verbale ispettivo redatto dai funzionari addetti alla vigilanza con il quale si è proceduto al disconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato denunciato ai fini previdenziali e assistenziali, grava sul lavoratore interessato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare gli elementi tipici della subordinazione, quali presupposto del rapporto previdenziale ed assicurativo.
Sul punto si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “In forza del CP_ potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei
a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale- assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione
(cfr. Cass. civ. sez. lav., 19/01/2021, n. 809).
Quanto all'identificazione del rapporto di lavoro subordinato, la giurisprudenza di legittimità ha individuato una serie di indici quali appunto l'assenza del rischio in capo al prestatore d'opera, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, la localizzazione della prestazione, l'utilizzo dei mezzi produttivi del datore di lavoro, l'obbligo di giustificare le assenze (nel caso in cui la mancata giustificazione comporti sanzioni disciplinari per il lavoratore), il lavoro a turni.
3 Proprio perché l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (nei termini innanzi specificati e cioè la c.d. “eterodirezione”) costituisce l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto alle altre tipologie di rapporto di lavoro, gli indici appena elencati sono definiti dallo stesso indirizzo interpretativo qui in argomento come “complementari” e “sussidiari”; questi sono difatti utilizzabili laddove l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav.,
26742/2014 nonché Cass. civ., Sez. Lav., 4346/2015) e, se esaminati nella loro globalità, possono essere valutati dal Giudice come indizi probatori della subordinazione (mentre sono privi di valore decisivo se considerati singolarmente, si veda al riguardo ex multis Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014).
In forza di quanto illustrato, la caratteristica della “sussidiarietà” e della
“complementarietà” di siffatti indici postula che l'interprete, ove proceda al vaglio dell'eventuale natura subordinata del rapporto scrutinato, debba verificare se nel caso sottoposto alla sua attenzione vi sia stato (o meno) l'esercizio del menzionato potere direttivo, di organizzazione e disciplinare nei termini di cui innanzi (che costituisce, come anticipato, l'elemento tipico della subordinazione) e che possa ricorrere ai citati indici solo laddove siffatto potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (seppur allegato, offerto di provare e in parte dimostrato dalla parte che intende farlo rilevare) non sia agevolmente apprezzabile nelle sue precise connotazioni.
La regola residuale di chiusura del sistema, destinata ad operare nei casi in cui all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, è infine quella per cui il giudice deve ritenere che l'onere della prova – gravante sul lavoratore ai sensi dell'art. 2697 c.c. - non sia stato assolto.
Applicando detti principi nella vicenda in esame, pertanto, incombeva sulla Parte_1 allegare e provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., come tale caratterizzato dall'assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro.
La ricorrente, sul punto, sostiene di essersi occupata, continuativamente, della gestione stragiudiziale del recupero dei crediti vantati dall'Azienda, sulla base di direttive datoriali impartite dal sig. (Consigliere delegato della società), Persona_1 di aver osservato un orario di lavoro prestabilito così come indicato in ricorso (cfr.
4 pag. 16), di aver svolto “parte delle sue incombenze fuori dall'ufficio”, incontrandosi con i clienti, con il legale dell'azienda, e recandosi presso vari uffici anche al fine di poter acquisire e produrre la documentazione necessaria per le pratiche legali.
Orbene, ritiene il Tribunale che prospettazione della su cui incombeva Parte_1
l'onere di dimostrare il carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso con l'azienda, non abbia trovato un adeguato riscontro probatorio.
Insufficienti, anzitutto, sono gli elementi a conforto della tesi attorea emersi dalla prova testimoniale.
Escusso all'udienza dell'11.05.2022, il teste , avvocato della società Testimone_1 dal 2001 al 2019 incaricato, tra l'altro, anche del recupero crediti dell'Istituto di vigilanza, ha reso dichiarazioni generiche.
In particolare, quanto alle circostanze di sua diretta conoscenza, il teste si è limitato a riferire che la gli forniva, per ogni singola pratica, tutta la documentazione Parte_1 necessaria per predisporre gli atti giudiziari.
Ha poi aggiunto di essere a conoscenza che la ricorrente effettuasse trasferte (“..perché
a volte non riuscivamo a contattare i clienti morosi, oppure altre volte i clienti scrivevano all'Istituto per comunicare il trasferimento di attività e quindi si rendeva necessario controllare se i clienti avevano ancora aperta l'attività..” cit.), e che la stessa frequentasse diversi uffici (“Comuni .. ricordo anche gli uffici Pra..” cit.).
Dalle generiche e poco circostanziate dichiarazioni, nulla di concreto è emerso riguardo al requisito della eterodirezione.
Sul punto, lo stesso ha dichiarato che “il datore di lavoro era il sig. , quale Persona_2 amministratore dell'Istituto” e che quest'ultimo, assieme al figlio “davano direttive Per_1 alla signora . Ha precisato, che “non essendo fisicamente all'interno dell' , non Parte_1 CP_1 ho mai visto redarguire la dipendente da parte degli amministratori, ma posso dedurre che vi fosse un controllo dalle incombenze che la stessa espletava”.
In cosa consistessero tali direttive e quale fosse il controllo del datore di lavoro sull'attività della tuttavia, nulla è dato sapere, non avendo il saputo Parte_1 Tes_1
5 riferire alcuna circostanza concreta utile a corroborare quelle che, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, appaiono mere deduzioni e valutazioni.
Altrettanto generiche risultano le dichiarazioni della teste , segretaria Testimone_2 aziendale.
La teste ha riferito di essersi interfacciata con la ricorrente, “anche via mail e telefonicamente”, per alcune attività inerenti il recupero dei crediti nei confronti dei clienti morosi, e che le volte in cui incontrava la (“In un mese mi capitava di Parte_1 vedere la ricorrente qualche volta ma non riesco a quantificare i giorni di preciso”), ciò avveniva nei pressi dell'area ristoro e nell'area dirigenziale (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del
23.11.2022).
Orbene, dalle sue dichiarazioni nulla su evince in merito alle concrete modalità di esecuzione della prestazione lavorativa della all'orario di lavoro dalla stessa Parte_1 osservato, all'individuazione del titolare dei poteri direttivo, disciplinare e di controllo asseritamente esercitati nei confronti della lavoratrice.
Alcuna rilevanza probatoria può attribuirsi alle dichiarazioni del teste che ha Per_1 confermato la tesi attorea (cfr. dichiarazioni rese all'udienza dell'11.05.2022), considerata la presenza di molteplici elementi di carattere soggettivo, di particolare rilevanza, che minano la genuinità della sua deposizione (cfr. Cass. n. 11414/2013).
Dell'attendibilità del teste e delle sue dichiarazioni (cfr. verbale di udienza dell'11.05.2022) è lecito dubitare, non solo, per il rapporto di affinità che lo lega alla
(“la sig. è mia cognata, è la moglie di mio fratello, , Parte_1 Parte_1 Persona_3 cfr. verbale dell'11.05.2022), e quindi per la sua naturale propensione a non danneggiare gli interessi della ricorrente, ma anche, per la carica di Consigliere delegato rivestita all'interno dell'Istituto di Vigilanza, e dunque per la potenziale ed eventuale compartecipazione all'attività simulatoria oggetto di accertamento ispettivo, specie tenuto conto dei c.d. “poteri di spesa” dallo stesso esercitati (cfr. pag. 5 del verbale unico di accertamento), e del ruolo di sostanziale dominus ricoperto.
Tale ultimo aspetto, difatti, emerge in modo evidente dalle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva ( , in data 28.03.2019 riferiva: “(…) Persona_4
Relativamente al signor per quanto è a mia conoscenza è sempre stato in ufficio e Persona_1
6 non ha mai svolto alcuna attività esterna o di guardia giurata benché rivestisse il grado di
“Comandante”. Lo stesso era quotidianamente presso gli uffici di via Molé ove principalmente incontrava persone ed aveva il “potere di firma” perché così ho sempre saputo”; in Testimone_3 data 22.03.2019 dichiarava: “(…) Il signor che io sappia non ha mai svolto Persona_1 attività di guardia giurata, l'ho sempre considerato il titolare dell'azienda, ovvero colui che dopo la morte del nonno era subentrato insieme al padre e agli altri due fratelli nella gestione aziendale, anche se i ruoli più importanti erano ricoperti da e ; Persona_2 Persona_1 CP_4
, in data 07.03.2019 in merito alla gestione della società, dichiarava: “ (…)
[...]
Con riguardo alla figura degli amministratori, benché il sig. rivesta la carica di Persona_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale rappresentante della società, formalmente titolare della licenza prefettizia per l'esercizio dell'attività sociale, di fatto, negli ultimi anni, anche a causa dei problemi di salute del sig. colui che si occupa della gestione amministrativa era PE suo figlio che aveva comunque il potere di farlo poiché all'interno della società riveste Persona_1 la carica di consigliere Delegato. Il consiglio di amministrazione è composto solo dai signori PE
e (…)” (cfr. pag. 6 del verbale di accertamento).
[...] Persona_1
A ciò si aggiunga che, in sede di ispezione, è stata accertata l'esistenza di un dichiarato rapporto di lavoro subordinato intervenuto tra lo stesso e l'Istituto di Persona_1
Vigilanza dal 01.01.2014 al 20.12.2018, a sua volta oggetto di disconoscimento ai fini assicurativi e previdenziali. Il teste, pertanto, in merito a tale ultimo profilo, risulta titolare di una posizione assimilabile a quella della essendo stato coinvolto Parte_1 nell'accertamento ispettivo rispetto al quale ha un interesse a confutarne l'esito.
La conclusione è che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato.
La penuria degli elementi emersi dalla prova testimoniale - a sostegno della natura subordinata del rapporto - non può colmarsi tramite il compendio probatorio documentale fornito dalla ricorrente (cfr. certificazione Unilav allegata al ricorso) in quanto predisposto dall'apparente datore di lavoro e di formazione unilaterale.
In conformità con l'opinione della giurisprudenza maggioritaria, si ritiene invero che la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali laddove venga
7 contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr., tra le tante, Cass.
10529/1996, nonché Cass. 9290/2000), e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all'opera simulatoria, vieppiù ipotizzabile alla luce del rapporto di affinità che lega il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società ( PE
) e il Consigliere delegato ( ) alla
[...] Persona_1 Parte_1
Del tutto significative, piuttosto (ed in senso contrario alla tesi della ricorrente), si sono rivelate le dichiarazioni rese agli spettori dell' dai dipendenti dell'Istituto di CP_1
Vigilanza.
Il sig. dipendente dell'azienda dal 1988 al 2019, ha dichiarato di Testimone_4 aver svolto, negli ultimi cinque anni, l'attività di “esattore” recandosi presso i clienti a riscuotere le relative fatture. Orbene, esso ha escluso la presenza della negli Parte_1 uffici amministrativi della società, avendo testualmente dichiarato: “nella mia stanza
c'era Dr. il sig. oltre a questi soggetti negli uffici erano Parte_2 Controparte_5 presenti i seguenti signori: e Testimone_2 _6 TR Controparte_4 la sig.ra saltuariamente, il sig. e naturalmente i sigg.ri CP_8 Pt_3 Parte_4 nessun altro che io abbia visto” (cfr. all.
3.5 della memoria di costituzione). Per_1
Le dichiarazioni del dipendente risultano confermate anche dai lavoratori CP_4
e .
[...] TR
, in particolare, ha dichiarato di essere stato, dal 1988 al 2018, il Controparte_4 responsabile dell' di essersi confrontato con Parte_5
l'Ufficio di segreteria composto dalla sig.ra e Testimone_2 Parte_4 nonché con i sig.ri , e con gli amministratori Parte_2 Controparte_5 sig.ri e . Persona_1 Persona_2
Oltre a confermare che il sig. ricopriva il ruolo di “esattore”, ha Testimone_4 indicato una serie di lavoratori, ognuno addetto ai rispettivi uffici (amministrativi, di fatturazione, contabilità e riscossione), tra cui i sig.ri , , _6 TR
, aggiungendo che “per quanto a Parte_6 Parte_7 Parte_8
8 mia conoscenza nessun tipo di lavoro veniva effettuato all'esterno della sede amministrativa e all'infuori dei soggetti di cui ho fatto menzione”, e che “Gli addetti al recupero credito come già in parte descritto erano l'ufficio legale con l'avvocato esterno ( , ndr), supportato dai Testimone_1 dipendenti/o collaboratori e (cfr. all.
3.1 della memoria di Parte_4 Testimone_2 costituzione), senza mai menzionare la ricorrente.
Significativa, inoltre, è la circostanza che a confermare l'assenza della Parte_1 nell'organigramma aziendale - specie nell'asserito ruolo di “addetta al recupero crediti” - è proprio chi, all'interno dell'azienda, si occupava della “gestione/elaborazione” delle buste paga, ossia il sig. , il quale ha dichiarato: “…Del recupero TR credito si occupava prevalentemente la reception cui erano addette due signore e Parte_9 Tes_2
e saltuariamente che per quanto è a mia conoscenza contattavano i clienti
[...] Parte_4 morosi. L'elenco, la conoscenza di questi clienti morosi era nella disponibilità dei signori e Per_1 di coloro che si occupavano della contabilità cioè i signori e ” (cfr. all. 3 della CP_5 Parte_2 memoria di costituzione).
Ad escludere la presenza della presso la sede aziendale, vi sono poi le Parte_1 dichiarazioni dei lavoratori sig.ri e Controparte_5 Parte_2 Per_5
che, concordemente, non hanno mai fatto alcun riferimento alle prestazioni
[...] lavorative asseritamente svolte dalla ricorrente (cfr. all.ti 3.2., 3.4., 3.6. della memoria di costituzione).
Parte ricorrente, peraltro, non ha fornito alcuna documentazione comprovante l'attività che la stessa deduce di aver svolto al di fuori dei locali aziendali.
Per tali ragioni, in applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, il ricorso deve essere rigettato, non essendo stati rinvenuti, a parere di quest'organo giudicante, elementi sufficienti per poter individuare, con certezza, gli estremi di un rapporto di lavoro subordinato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
9 - condanna al pagamento delle spese processuali sostenute Parte_1 dall' liquidate in € 4.638,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA. CP_1
Catanzaro, 27.04.2024
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 375/2021 R.G.
tra rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Parte_1
Giacomo Enzo C. Maletta e Massimo Nunnari
ricorrente e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, CP_2
Maria Teresa Pugliano e Silvia Parisi
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
24.04.2024.
Con ricorso depositato il 09.03.2021 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver lavorato dal 27.10.2009 al 20.12.2018, alle dipendenze della società
[...]
”, con sede legale in Catanzaro, con qualifica di impiegata, Organizzazione_1 inquadrata nel livello IV del CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di
[...]
2013-2015, conveniva in giudizio l' chiedendo Organizzazione_2 CP_1
l'annullamento del provvedimento di disconoscimento, ai fini assicurativi e previdenziali, del rapporto di lavoro subordinato intercorso dal gennaio 2014 al 22
1 dicembre 2018, come comunicato con nota prot. n. 2200.18/04/2019.0091073 notificata il 15.10.2019 che richiamava gli esiti dell'accertamento ispettivo n.
2018006443/S01 del 18.04.2019.
A sostengo della domanda, lamentava la carenza di motivazione del provvedimento impugnato e l'infondatezza dei presupposti posti alla base del provvedimento assunto dall' , essendo intercorso con l'Istituto di Vigilanza un effettivo rapporto di CP_1 lavoro.
Si costituiva in giudizio l' argomentando per l'infondatezza del ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto.
Evidenziava, in particolare, la mancanza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e l' Controparte_3
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante escussione dei testimoni ed esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Va premesso, in linea generale, che secondo il consolidato orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, il rapporto contributivo ha natura pubblicistica, essendo regolato da norme imperative di ordine pubblico e dando luogo a posizioni indisponibili da parte dei soggetti interessati, sicché va riconosciuto all' il potere CP_1 di annullare d'ufficio in sede di autotutela, con efficacia ex tunc, il provvedimento di ammissione risultante “ab origine” adottato in contrasto con la normativa vigente, come nel caso in cui faccia difetto il necessario presupposto rappresentato dal rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. n. 12466 del 1991, Cass. n. 5088 del 1995;
Cass. n. 13399/2000).
Orbene, il provvedimento di annullamento adottato dall' nel caso di specie, e di CP_1 cui si eccepisce l'invalidità, non si presenta viziato sotto il profilo della motivazione, in quanto il verbale ispettivo n. 2018006443/S01 del 18.04.2019, richiamato per relationem dal citato provvedimento, sebbene non notificato personalmente alla ricorrente (in quanto riguardante gli accertamenti compiuti nei confronti dell'
[...]
era noto a quest'ultima, risultando dallo Organizzazione_3 stesso ricorso la puntuale contestazione dei presupposti del disconoscimento del
2 rapporto di lavoro subordinato operato in sede ispettiva e, quindi, l'insussistenza di alcun pregiudizio al diritto di difesa della ricorrente.
Ciò posto, venendo al merito, parte ricorrente agisce in giudizio per chiedere l'annullamento del provvedimento dell' che ha disconosciuto, a seguito del CP_1 verbale di accertamento del 18.04.2019, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con l' per il periodo Organizzazione_3 da gennaio 2014 al 22.12.2018.
Così definito il thema decidendum, occorre rammentare che a fronte di un verbale ispettivo redatto dai funzionari addetti alla vigilanza con il quale si è proceduto al disconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato denunciato ai fini previdenziali e assistenziali, grava sul lavoratore interessato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare gli elementi tipici della subordinazione, quali presupposto del rapporto previdenziale ed assicurativo.
Sul punto si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “In forza del CP_ potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei
a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale- assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione
(cfr. Cass. civ. sez. lav., 19/01/2021, n. 809).
Quanto all'identificazione del rapporto di lavoro subordinato, la giurisprudenza di legittimità ha individuato una serie di indici quali appunto l'assenza del rischio in capo al prestatore d'opera, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, la localizzazione della prestazione, l'utilizzo dei mezzi produttivi del datore di lavoro, l'obbligo di giustificare le assenze (nel caso in cui la mancata giustificazione comporti sanzioni disciplinari per il lavoratore), il lavoro a turni.
3 Proprio perché l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (nei termini innanzi specificati e cioè la c.d. “eterodirezione”) costituisce l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto alle altre tipologie di rapporto di lavoro, gli indici appena elencati sono definiti dallo stesso indirizzo interpretativo qui in argomento come “complementari” e “sussidiari”; questi sono difatti utilizzabili laddove l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav.,
26742/2014 nonché Cass. civ., Sez. Lav., 4346/2015) e, se esaminati nella loro globalità, possono essere valutati dal Giudice come indizi probatori della subordinazione (mentre sono privi di valore decisivo se considerati singolarmente, si veda al riguardo ex multis Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014).
In forza di quanto illustrato, la caratteristica della “sussidiarietà” e della
“complementarietà” di siffatti indici postula che l'interprete, ove proceda al vaglio dell'eventuale natura subordinata del rapporto scrutinato, debba verificare se nel caso sottoposto alla sua attenzione vi sia stato (o meno) l'esercizio del menzionato potere direttivo, di organizzazione e disciplinare nei termini di cui innanzi (che costituisce, come anticipato, l'elemento tipico della subordinazione) e che possa ricorrere ai citati indici solo laddove siffatto potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (seppur allegato, offerto di provare e in parte dimostrato dalla parte che intende farlo rilevare) non sia agevolmente apprezzabile nelle sue precise connotazioni.
La regola residuale di chiusura del sistema, destinata ad operare nei casi in cui all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, è infine quella per cui il giudice deve ritenere che l'onere della prova – gravante sul lavoratore ai sensi dell'art. 2697 c.c. - non sia stato assolto.
Applicando detti principi nella vicenda in esame, pertanto, incombeva sulla Parte_1 allegare e provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., come tale caratterizzato dall'assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro.
La ricorrente, sul punto, sostiene di essersi occupata, continuativamente, della gestione stragiudiziale del recupero dei crediti vantati dall'Azienda, sulla base di direttive datoriali impartite dal sig. (Consigliere delegato della società), Persona_1 di aver osservato un orario di lavoro prestabilito così come indicato in ricorso (cfr.
4 pag. 16), di aver svolto “parte delle sue incombenze fuori dall'ufficio”, incontrandosi con i clienti, con il legale dell'azienda, e recandosi presso vari uffici anche al fine di poter acquisire e produrre la documentazione necessaria per le pratiche legali.
Orbene, ritiene il Tribunale che prospettazione della su cui incombeva Parte_1
l'onere di dimostrare il carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso con l'azienda, non abbia trovato un adeguato riscontro probatorio.
Insufficienti, anzitutto, sono gli elementi a conforto della tesi attorea emersi dalla prova testimoniale.
Escusso all'udienza dell'11.05.2022, il teste , avvocato della società Testimone_1 dal 2001 al 2019 incaricato, tra l'altro, anche del recupero crediti dell'Istituto di vigilanza, ha reso dichiarazioni generiche.
In particolare, quanto alle circostanze di sua diretta conoscenza, il teste si è limitato a riferire che la gli forniva, per ogni singola pratica, tutta la documentazione Parte_1 necessaria per predisporre gli atti giudiziari.
Ha poi aggiunto di essere a conoscenza che la ricorrente effettuasse trasferte (“..perché
a volte non riuscivamo a contattare i clienti morosi, oppure altre volte i clienti scrivevano all'Istituto per comunicare il trasferimento di attività e quindi si rendeva necessario controllare se i clienti avevano ancora aperta l'attività..” cit.), e che la stessa frequentasse diversi uffici (“Comuni .. ricordo anche gli uffici Pra..” cit.).
Dalle generiche e poco circostanziate dichiarazioni, nulla di concreto è emerso riguardo al requisito della eterodirezione.
Sul punto, lo stesso ha dichiarato che “il datore di lavoro era il sig. , quale Persona_2 amministratore dell'Istituto” e che quest'ultimo, assieme al figlio “davano direttive Per_1 alla signora . Ha precisato, che “non essendo fisicamente all'interno dell' , non Parte_1 CP_1 ho mai visto redarguire la dipendente da parte degli amministratori, ma posso dedurre che vi fosse un controllo dalle incombenze che la stessa espletava”.
In cosa consistessero tali direttive e quale fosse il controllo del datore di lavoro sull'attività della tuttavia, nulla è dato sapere, non avendo il saputo Parte_1 Tes_1
5 riferire alcuna circostanza concreta utile a corroborare quelle che, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, appaiono mere deduzioni e valutazioni.
Altrettanto generiche risultano le dichiarazioni della teste , segretaria Testimone_2 aziendale.
La teste ha riferito di essersi interfacciata con la ricorrente, “anche via mail e telefonicamente”, per alcune attività inerenti il recupero dei crediti nei confronti dei clienti morosi, e che le volte in cui incontrava la (“In un mese mi capitava di Parte_1 vedere la ricorrente qualche volta ma non riesco a quantificare i giorni di preciso”), ciò avveniva nei pressi dell'area ristoro e nell'area dirigenziale (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del
23.11.2022).
Orbene, dalle sue dichiarazioni nulla su evince in merito alle concrete modalità di esecuzione della prestazione lavorativa della all'orario di lavoro dalla stessa Parte_1 osservato, all'individuazione del titolare dei poteri direttivo, disciplinare e di controllo asseritamente esercitati nei confronti della lavoratrice.
Alcuna rilevanza probatoria può attribuirsi alle dichiarazioni del teste che ha Per_1 confermato la tesi attorea (cfr. dichiarazioni rese all'udienza dell'11.05.2022), considerata la presenza di molteplici elementi di carattere soggettivo, di particolare rilevanza, che minano la genuinità della sua deposizione (cfr. Cass. n. 11414/2013).
Dell'attendibilità del teste e delle sue dichiarazioni (cfr. verbale di udienza dell'11.05.2022) è lecito dubitare, non solo, per il rapporto di affinità che lo lega alla
(“la sig. è mia cognata, è la moglie di mio fratello, , Parte_1 Parte_1 Persona_3 cfr. verbale dell'11.05.2022), e quindi per la sua naturale propensione a non danneggiare gli interessi della ricorrente, ma anche, per la carica di Consigliere delegato rivestita all'interno dell'Istituto di Vigilanza, e dunque per la potenziale ed eventuale compartecipazione all'attività simulatoria oggetto di accertamento ispettivo, specie tenuto conto dei c.d. “poteri di spesa” dallo stesso esercitati (cfr. pag. 5 del verbale unico di accertamento), e del ruolo di sostanziale dominus ricoperto.
Tale ultimo aspetto, difatti, emerge in modo evidente dalle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva ( , in data 28.03.2019 riferiva: “(…) Persona_4
Relativamente al signor per quanto è a mia conoscenza è sempre stato in ufficio e Persona_1
6 non ha mai svolto alcuna attività esterna o di guardia giurata benché rivestisse il grado di
“Comandante”. Lo stesso era quotidianamente presso gli uffici di via Molé ove principalmente incontrava persone ed aveva il “potere di firma” perché così ho sempre saputo”; in Testimone_3 data 22.03.2019 dichiarava: “(…) Il signor che io sappia non ha mai svolto Persona_1 attività di guardia giurata, l'ho sempre considerato il titolare dell'azienda, ovvero colui che dopo la morte del nonno era subentrato insieme al padre e agli altri due fratelli nella gestione aziendale, anche se i ruoli più importanti erano ricoperti da e ; Persona_2 Persona_1 CP_4
, in data 07.03.2019 in merito alla gestione della società, dichiarava: “ (…)
[...]
Con riguardo alla figura degli amministratori, benché il sig. rivesta la carica di Persona_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale rappresentante della società, formalmente titolare della licenza prefettizia per l'esercizio dell'attività sociale, di fatto, negli ultimi anni, anche a causa dei problemi di salute del sig. colui che si occupa della gestione amministrativa era PE suo figlio che aveva comunque il potere di farlo poiché all'interno della società riveste Persona_1 la carica di consigliere Delegato. Il consiglio di amministrazione è composto solo dai signori PE
e (…)” (cfr. pag. 6 del verbale di accertamento).
[...] Persona_1
A ciò si aggiunga che, in sede di ispezione, è stata accertata l'esistenza di un dichiarato rapporto di lavoro subordinato intervenuto tra lo stesso e l'Istituto di Persona_1
Vigilanza dal 01.01.2014 al 20.12.2018, a sua volta oggetto di disconoscimento ai fini assicurativi e previdenziali. Il teste, pertanto, in merito a tale ultimo profilo, risulta titolare di una posizione assimilabile a quella della essendo stato coinvolto Parte_1 nell'accertamento ispettivo rispetto al quale ha un interesse a confutarne l'esito.
La conclusione è che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato.
La penuria degli elementi emersi dalla prova testimoniale - a sostegno della natura subordinata del rapporto - non può colmarsi tramite il compendio probatorio documentale fornito dalla ricorrente (cfr. certificazione Unilav allegata al ricorso) in quanto predisposto dall'apparente datore di lavoro e di formazione unilaterale.
In conformità con l'opinione della giurisprudenza maggioritaria, si ritiene invero che la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali laddove venga
7 contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr., tra le tante, Cass.
10529/1996, nonché Cass. 9290/2000), e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all'opera simulatoria, vieppiù ipotizzabile alla luce del rapporto di affinità che lega il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società ( PE
) e il Consigliere delegato ( ) alla
[...] Persona_1 Parte_1
Del tutto significative, piuttosto (ed in senso contrario alla tesi della ricorrente), si sono rivelate le dichiarazioni rese agli spettori dell' dai dipendenti dell'Istituto di CP_1
Vigilanza.
Il sig. dipendente dell'azienda dal 1988 al 2019, ha dichiarato di Testimone_4 aver svolto, negli ultimi cinque anni, l'attività di “esattore” recandosi presso i clienti a riscuotere le relative fatture. Orbene, esso ha escluso la presenza della negli Parte_1 uffici amministrativi della società, avendo testualmente dichiarato: “nella mia stanza
c'era Dr. il sig. oltre a questi soggetti negli uffici erano Parte_2 Controparte_5 presenti i seguenti signori: e Testimone_2 _6 TR Controparte_4 la sig.ra saltuariamente, il sig. e naturalmente i sigg.ri CP_8 Pt_3 Parte_4 nessun altro che io abbia visto” (cfr. all.
3.5 della memoria di costituzione). Per_1
Le dichiarazioni del dipendente risultano confermate anche dai lavoratori CP_4
e .
[...] TR
, in particolare, ha dichiarato di essere stato, dal 1988 al 2018, il Controparte_4 responsabile dell' di essersi confrontato con Parte_5
l'Ufficio di segreteria composto dalla sig.ra e Testimone_2 Parte_4 nonché con i sig.ri , e con gli amministratori Parte_2 Controparte_5 sig.ri e . Persona_1 Persona_2
Oltre a confermare che il sig. ricopriva il ruolo di “esattore”, ha Testimone_4 indicato una serie di lavoratori, ognuno addetto ai rispettivi uffici (amministrativi, di fatturazione, contabilità e riscossione), tra cui i sig.ri , , _6 TR
, aggiungendo che “per quanto a Parte_6 Parte_7 Parte_8
8 mia conoscenza nessun tipo di lavoro veniva effettuato all'esterno della sede amministrativa e all'infuori dei soggetti di cui ho fatto menzione”, e che “Gli addetti al recupero credito come già in parte descritto erano l'ufficio legale con l'avvocato esterno ( , ndr), supportato dai Testimone_1 dipendenti/o collaboratori e (cfr. all.
3.1 della memoria di Parte_4 Testimone_2 costituzione), senza mai menzionare la ricorrente.
Significativa, inoltre, è la circostanza che a confermare l'assenza della Parte_1 nell'organigramma aziendale - specie nell'asserito ruolo di “addetta al recupero crediti” - è proprio chi, all'interno dell'azienda, si occupava della “gestione/elaborazione” delle buste paga, ossia il sig. , il quale ha dichiarato: “…Del recupero TR credito si occupava prevalentemente la reception cui erano addette due signore e Parte_9 Tes_2
e saltuariamente che per quanto è a mia conoscenza contattavano i clienti
[...] Parte_4 morosi. L'elenco, la conoscenza di questi clienti morosi era nella disponibilità dei signori e Per_1 di coloro che si occupavano della contabilità cioè i signori e ” (cfr. all. 3 della CP_5 Parte_2 memoria di costituzione).
Ad escludere la presenza della presso la sede aziendale, vi sono poi le Parte_1 dichiarazioni dei lavoratori sig.ri e Controparte_5 Parte_2 Per_5
che, concordemente, non hanno mai fatto alcun riferimento alle prestazioni
[...] lavorative asseritamente svolte dalla ricorrente (cfr. all.ti 3.2., 3.4., 3.6. della memoria di costituzione).
Parte ricorrente, peraltro, non ha fornito alcuna documentazione comprovante l'attività che la stessa deduce di aver svolto al di fuori dei locali aziendali.
Per tali ragioni, in applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, il ricorso deve essere rigettato, non essendo stati rinvenuti, a parere di quest'organo giudicante, elementi sufficienti per poter individuare, con certezza, gli estremi di un rapporto di lavoro subordinato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
9 - condanna al pagamento delle spese processuali sostenute Parte_1 dall' liquidate in € 4.638,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA. CP_1
Catanzaro, 27.04.2024
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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