Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/04/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 30-04-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 9048 dell'anno 2024
OGGETTO
Opposizione ad avviso di addebito
TRA
(C. F. ), in proprio e n.q. di titolare della ditta Parte_1 C.F._1 individuale , rapp.ta e difesa dall'avv. Luigi Corsiero (C.F.: Parte_1 [...]
, giusta procura rilasciata su foglio separato dal ricorso C.F._2
introduttivo telematico, elett.te dom.ta presso il suo studio. ricorrente
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, anche n.q. di CP_1 P.IVA_1
CP_ procuratore speciale della spa società di cartolarizzazione dei crediti rapp.to e difeso dall'Avv. Ida Verrengia ( ) giusta procura generale in atti. C.F._3
resistente
CONCLUSIONI
CP_ Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 12-12-2024, la ricorrente in epigrafe indicata, titolare dell'omonima ditta individuale, esponeva che la propria ditta aveva sempre avuto i requisiti reddituali per accedere al cd. “regime dei minimi”, previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità 2015), art. 1, commi 76-84; che tale normativa aveva introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti in CP_ possesso dei requisiti e nelle condizioni previste ai precedenti commi 54 ss;
che l' le aveva notificato un avviso di addebito n. 328 2024 00026704 25 000, con il quale
1
2022; che la pretesa creditoria sottesa all'avviso di addebito indicato si fondava sull'erroneo presupposto che la ricorrente dovesse versare la contribuzione previdenziale per l'intero, mentre l'istante aveva aderito al regime cd. “dei minimi” e, dunque, anche la contribuzione previdenziale andava versata in misura ridotta, come specificato dalla
CP_ Circolare n. 35 del 19 febbraio 2016.
L'istante eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell'art.3 comma 9 l.n.335/1995.
Tanto premesso, la ricorrente, previa immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, chiedeva annullare l'impugnato avviso di addebito n. 328 CP_ 2024 00026704 25 000, dichiarando che nulla era dovuto all' in subordine, chiedeva accertare l'avvenuta prescrizione del credito relativo alle annualità 2018 e 2019; in via ulteriormente gradata, chiedeva accertare che l'importo dovuto era inferiore a quanto richiesto dall'Ente impositore. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione. CP_
Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione dei crediti;
nel merito, eccepiva con varie argomentazioni, che la ricorrente non aveva aderito al regime “dei minimi” e che in particolare, dall'anno fiscale 2018 non aveva più aderito al regime forfettario, presupposto per accedere all'agevolazione di cui all'art.1 co. 77-84 della L.n.190/2014.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda.
Essendo la causa istruita documentalmente, all'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente, in ordine alla legittimazione passiva della società di CP_ cartolarizzazione dei crediti occorre ricostruire la normativa di riferimento.
L'art. 24 d.lgs. 26.2.1999 n. 46 (Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali), prevede, al primo comma:
«1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di notifica della cartella di pagamento, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore».
2 Il quinto comma così stabiliva: «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore [ed al concessionario].
Con il d.l. 24 settembre 2002, n. 209 conv. in l. 22 novembre 2002, n. 265, all'art. 4 comma 2-quater, si è poi stabilito:«Al comma 5 dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: "ed al concessionario" sono soppresse».
A sua volta, la l. 23.12.1998 n. 448 all'art. 13 (Cessione e cartolarizzazione dei crediti
), come modificato dall'art. 3, comma 42-quinquies d.l. 30 settembre 2005, n. 203, CP_1
convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, prevede, per quanto in questa sede rileva:
«1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi e le sanzioni, vantati dall' , già maturati e CP_1
quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2008, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione, al valore netto risultante dai bilanci e dai rendiconti dell'Istituto.
5. Il cessionario è autorizzato a costituire una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti di cui al presente articolo.
8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Il cessionario può intervenire in tali procedimenti ma non può essere chiamato in causa, fermo restando che l' non può in ogni caso essere CP_1
estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra l ed il cessionario». CP_1
Ne consegue che legittimati passivi sull'opposizione avente ad oggetto vizi concernenti il merito della pretesa sono esclusivamente l' e, per i contributi dovuti sino al 2008, CP_1
il cessionario, CP_2
Nel caso in esame, poiché l'avviso di addebito impugnato fa riferimento ad omissioni contributive risalenti ad anni successivi al 2008, non può configurarsi la legittimazione passiva della nel presente procedimento, sicchè la società di CP_2
3 cartolarizzazione deve essere estromessa dal giudizio.
Nel merito, l'opposizione è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, occorre richiamare il condivisibile orientamento della S.C.
(tra le ultime, Cass. nr.22986 del 2020 e Cass. nr. 15120 del 2019), consolidatosi dopo la pronuncia delle Sezioni Unite nr. 11199 del 2002, secondo cui l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. «minimale contributivo»), secondo il riferimento ad essi fatto -con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale- dal D.L. 9 ottobre
1989, n. 338, art. 1 (convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (c.d. «minimo retributivo costituzionale»), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione
(cfr. ex multis Cass. nr. 801 del 2012).
La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad un importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro.
Come logico corollario si è precisato che “ove [...] gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 1, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo” (così Cass. n.19262/2003; Cass. 3-
11-2016, n.22314; Cass. nr.22986 del 2020 cit;
Cass. 24-08-2021, n.23360).
Dunque, secondo le condivisibili argomentazioni della giurisprudenza di legittimità, il datore è onerato del versamento della contribuzione parametrata sulla retribuzione corrisposta ai lavoratori;
ove egli ritenga di essere esonerato dal versamento della integrale contribuzione – con diritto al versamento di una contribuzione di entità ridotta
- per effetto di previsioni normative, a lui incombe l'onere della prova della ricorrenza delle condizioni per fruire della suddetta agevolazione contributiva.
Ciò premesso, ai fini di una compiuta articolazione dell'iter argomentativo, occorre altresì richiamare l'art.1 co 77 L.n.190/2014 il quale recita:
Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base
4 imponibile ai sensi dell' articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 . Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all' articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335
Quindi l'adesione del contribuente al regime fiscale forfettario costituisce un requisito costitutivo necessario al fine di fruire del regime contributivo agevolato. Il comma 76 della citata norma della disposizione citata prevede che i destinatari del regime contributivo agevolato siano i soggetti di cui al comma 54 esercenti attività d'impresa.
I commi 54 e seguenti individuano la platea dei soggetti interessati al nuovo regime fiscale agevolato, nelle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni i quali:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'art.70 del D. Lgs n.276/2003 per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n.917 del 22-12-1986, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato d. Lgs n.276/2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al DPR n.917/1986. CP_
Nel caso di specie l' attraverso la documentazione prodotta in atti ha documentato che la ricorrente non ha aderito al regime forfettario, posto che nel modello
Unico Persone Fisiche 2019 per l'anno 2018 risulta compilata la Sezione I del Quadro
LM, riservata ai soggetti che aderiscono al Regime di Vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98) e non la Sezione II del quadri LM riservata ai contribuenti che hanno aderito al regime forfettario di cui all'art.1 co.54 e ss. L.140/2014. CP_ A tale riguardo occorre richiamare anche la circolare n.88/2021 secondo cui “Per
i soggetti che, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, hanno aderito al regime contributivo agevolato, la base imponibile viene determinata come segue: somma degli importi della colonna 1 del rigo LM34, meno le perdite pregresse relative ai redditi
5 considerati facenti parte dell'importo indicato nella colonna 1 del rigo LM37, indicati in ciascun modulo del Quadro LM, sezione II. Si fa presente che la mancata o l'errata compilazione del quadro LM sezione II determina l'impossibilità di fruire del beneficio previsto dalla legge n. 190/2014, come modificata dalla legge n. 208/2015, e successive modificazioni, in quanto, ai sensi della lettera a) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014, non possono avvalersi del detto regime coloro che già si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito.”
Ancora, sul punto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 “L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili” ovvero, come nel caso in esame, con la scelta del quadro della dichiarazione dei redditi. Ne consegue che la dichiarazione fiscale presentata dalla ricorrente non può ritenersi rivestire soltanto il carattere di mera dichiarazione di scienza ma ha carattere di manifestazione negoziale.
Dunque, in applicazione dei suesposti principi, nel caso che ne occupa, la ricorrente, attraverso la compilazione della Sezione I del quadro LM (cfr. All. 13 in produzione
) ha attuato un comportamento concludente relativo alla non adesione al regime CP_1
forfettario, come precisato requisito costitutivo per fruire dei benefici della riduzione dei minimi contributivi.
Con riguardo all'eccepita prescrizione dei contributi, in atti vi è comunicazione ricevuta in data 23-03-2023 di revoca del regime contributivo agevolato CP_ (cfr. doc. nn.5 e 6 prod. costituente atto interruttivo della prescrizione quinquennale, che quindi non risulta decorsa, in seguito anche alla successiva notifica dell'avviso di addebito di cui al presente giudizio, in data 07-11-2024.
Per contro, dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2019 al 2022
(prodotte in atti dalla difesa della ), si rileva che la ricorrente ha correttamente Pt_1
compilato la sezione II del quadro LM, attuando in tal modo un comportamento concludente rivolto alla adesione al regime forfettario e quindi alla fruizione dei benefici della riduzione dei minimi contributivi.
Per le ragioni esposte, deve ritenersi non dovute dalla ricorrente le somme a titolo di recupero delle agevolazioni contributive per gli anni dal 2019 al 2022 e in tali limiti l'opposizione merita accoglimento, dovendosi respingere la domanda con riguardo al recupero dei contributi per l'anno 2018.
6 Le spese processuali, in considerazione della reciproca soccombenza sono compensate tra le parti nella misura del 30%, ponendosi la quota residua a carico CP_ dell' e liquidandosi quest'ultima come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CP_ CP_
nei confronti dell' e della società di cartolarizzazione crediti Parte_1
con ricorso depositato in data 12-12-2024, così provvede:
• dispone l'estromissione dal giudizio della società di cartolarizzazione crediti CP_
• in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara non dovuti dalla le Pt_1
somme di cui all'avviso di addebito n. 328 2024 00026704 25 000 relative alle annualità 2019, 2020, 2021 e 2022;
• rigetta l'opposizione per la parte restante;
• dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura del 30% ponendo la CP_ quota residua a carico dell' e liquidando quest'ultima in complessivi
€.1.500,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione all'Avv. Luigi Corsiero dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere 30-04-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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