CA
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/09/2025, n. 2768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2768 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1313 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DELL'AGNESE MICHELE, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamante
E
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CLAPIZ CP_1 C.F._2
DANIELA, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamata
1 e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 42/2022 del Tribunale di Padova pubblicata in data
07/01/2022 e non notificata;
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“in via preliminare: annullare o dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, per i motivi
1 - 3 indicati nell'atto di appello, con ogni conseguente statuizione;
nel merito: in parziale riforma dell'appellata sentenza n. 42/2022 del Tribunale di Padova: - disporre l'affidamento dei figli minori e ad entrambi i genitori;
- disporre che i genitori tengano con sé i due Per_1 Per_2 figli minori a settimane alterne provvedendo al loro mantenimento diretto con suddivisione a metà delle spese scolastiche e sanitarie;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte confermi la residenza dei figli presso la madre, disporre adeguati tempi di libera permanenza dei figli presso il padre, come minimo a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola
(in mancanza dalle ore 12.00) sino al lunedì mattina alla ripresa delle lezioni (in mancanza alle ore 9.00), ogni mercoledì dall'uscita di scuola (in mancanza dalle ore 12.00) sino al giovedì mattina alla ripresa delle lezioni (in mancanza alle ore 9.00), oltre alla metà delle vacanze
Natalizie, Pasquali, Estive con calendario da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
in questo caso il padre provvederà al mantenimento dei figli in proporzione ai redditi che percepirà, con sospensione dell'obbligo finché non sarà in grado di riprendere l'attività lavorativa;
- con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte reclamata:
“dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dal sig. Parte_1 in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto avverso la sentenza del Tribunale di Padova N.
42/2002 del 07/01/2022 e tutte le domande comunque proposte dall'appellante; confermare la sentenza del Tribunale di Padova N. 42/2002 del 07/01/2022, in accoglimento delle conclusioni
2 formulate nel giudizio di primo grado. Con rifusione di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria, si chiede che la Corte inviti i Servizi Sociali ad integrare ed aggiornare la relazione depositata in data 11/03/2024 riportando esattamente tutti gli episodi svolti in presenza degli operatori e/o di cui hanno avuto segnalazione da parte della Sig.ra
Ci si oppone a tutte le istanze istruttorie svolte da controparte nelle note difensive CP_1 autorizzate del 30/11/2023 e nelle note illustrative 30/04/2025, in particolare, alla sostituzione del Servizi Sociali di Albignasego con i Servizi Sociali di Teolo;
all'ammissione delle prove per testi richieste nelle note 30/11/2023; alla richiesta di esibizione da parte di CP_1 della documentazione indicata nelle note 30/11/2023 e di acquisizione della stessa;
alla richiesta di rinnovazione della CTU psicologica con altro perito;
alla richiesta di recepimento con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria dei turni di responsabilità genitoriale paterni relativi a già in essere, in quanto trattasi di istanze tardive, proposte per la prima volta Per_1 nelle note di replica e comunque formulate genericamente e del tutto superflue ed inconferenti.
Nella ipotesi di rimessione della causa in istruttoria si insiste anche per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado con i testi indicati”.
Per il PG:
“dichiara di intervenire e, vista la relazione dei servizi sociali, conclude chiedendo che, confermato il regime di affidamento dei minori alla madre, venga disposto nei confronti dei genitori un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità da svolgersi presso il consultorio familiare”.
FATTO E DIRITTO
Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso depositato in data 12 settembre 2016 adiva il Tribunale di CP_1
Padova, chiedendo la pronuncia della separazione personale dal coniuge ed Parte_1
esponendo: - che, in data 27 giugno 2009, aveva contratto matrimonio con;
- Parte_1
che dall'unione erano nati i figli (14 marzo 2011) e (2 gennaio 2013); - che, a Per_1 Per_2
3 partire dal mese di febbraio 2016, aveva subito maltrattamenti da parte del coniuge, ragione per cui chiedeva l'addebito della separazione a carico di quest'ultimo.
2. Con comparsa depositata in data 6 dicembre 2016 si costituiva , Parte_1
aderendo alla domanda di separazione, negando i maltrattamenti e formulando richiesta di addebito nei confronti della moglie (poi rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni).
3. A seguito dell'udienza presidenziale del 13 dicembre 2016, il Presidente f.f. autorizzava i coniugi a vivere separati e, con provvedimento del 28 febbraio 2017, disponeva, in via provvisoria ed urgente, l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la residenza della madre e diritto di visita del padre un giorno infrasettimanale dalle 15.00 alle 20.30 e un giorno del fine settimana dalle 8.00 alle 20.30, sabato o domenica in alternanza con la madre, oltre all'obbligo del resistente di corrispondere un assegno di mantenimento ordinario mensile per i figli di complessivi euro 400,00 (euro 200,00 a figlio) ed il 50% delle spese straordinarie.
4. Veniva istruita la causa mediante l'espletamento di una consulenza sulle capacità
genitoriali delle parti, CTU che, confermata la sufficiente capacità genitoriale delle stesse,
rilevava però un elevato clima di conflitto e un'incapacità dei genitori di superare le reciproche difficoltà per far fronte alle necessità dei minori.
5. Considerato l'esito della Ctu, il Giudice, con provvedimento del 15 marzo 2018,
disponeva l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti con potere agli stessi di assumere direttamente tutte le decisioni di maggiore interesse per e e Per_1 Per_2
stabiliva, salvo diverse decisioni dei Servizi in relazione al miglior interesse dei figli, il diritto di visita del padre dal mercoledì alle 15.30 (o dall'uscita da scuola) al giovedì mattina alle 8.30
4 (con pernotto e accompagnamento a scuola), oltre alle vacanze, ponti e festività alternate con la madre, invitando entrambe le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità
condivisa.
6. Con istanza del 22 giugno 2018, chiedeva la condanna del padre al CP_1
pagamento della propria quota di spese straordinarie per i figli non versata.
7. Venivano disposti gli accertamenti patrimoniali sulle risorse di e Parte_1
acquisite le relazioni aggiornate dei Servizi Sociali, che confermavano l'atteggiamento collaborativo della madre e l'ostruzionismo del padre.
8. Con istanza del 15 ottobre 2021, depositava domanda di modifica del Parte_1
contributo al mantenimento dei minori, deducendo un sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni di salute e di lavoro.
9. In data 19 ottobre 2021, depositava ricorso ex art. 709 ter cpc, Parte_1
chiedendo la risoluzione del contrasto esistente tra i genitori in punto di educazione religiosa dei figli e formulando domanda di ammonimento della madre e risarcimento del danno o pagamento di una sanzione amministrativa per aver ostacolato il rapporto del padre con i figli.
10. Precisate le conclusioni all'udienza del 21 ottobre 2021 e presa posizione dagli ex coniugi sull'istanza di modifica depositata dal , la causa veniva trattenuta in decisione. Parte_1
11. In data 26 novembre 2021 i Servizi Sociali depositavano relazione di aggiornamento della situazione dei minori, documentando che il figlio era stato portato dalla madre al Per_2
pronto soccorso il 22 novembre 2021, per percosse subite dal padre nel fine settimana, ragione per cui poi la aveva denunciato il marito per maltrattamenti in famiglia, manifestando CP_1
l'intenzione di interrompere fin da subito i contatti dei minori con il padre.
5 12. Il Giudice, preso atto di quanto dedotto dai Servizi Sociali, rimetteva la causa in istruttoria, fissando per la discussione l'udienza del 16 dicembre 2021, sospendendo in via cautelativa il regime di visita del padre con il minore Per_2
13. Sentita la ricorrente personalmente e discussa la causa dai procuratori delle parti, la stessa veniva trattenuta definitivamente in decisione.
14. Il Tribunale, con la sentenza n. 42/2022, stabiliva: - la separazione dei coniugi con rigetto della domanda di addebito nei confronti del marito, ritenendo provata l'imputabilità della crisi matrimoniale all'atteggiamento conflittuale di entrambe le parti e rilevando comunque che le denunce penali per maltrattamenti avanzate dalla nei confronti del non CP_1 Parte_1
risultavano aver avuto seguito;
- l'affidamento super esclusivo dei figli alla madre con collocamento presso la stessa, in ragione del suo positivo percorso di crescita genitoriale e del continuo atteggiamento ostativo del padre;
- il diritto di visita del resistente che poteva vedere e tenere con sé i figli in modalità protetta, con delega ai Servizi Sociali per quanto riguarda le concrete modalità della frequentazione;
- l'obbligo del padre al versamento di un contributo al mantenimento mensile ordinario per i figli di complessivi euro 400,00 (200,00 a figlio), oltre al
50% delle spese straordinarie;
- l'inammissibilità della domanda di condanna del marito al pagamento della propria quota di spese straordinarie arretrate, in quanto generica e priva di specifica indicazione, da parte della ricorrente, delle somme sostenute e non corrisposte;
-
compensava interamente tra le parti, infine, le spese di lite e di Ctu.
Il giudizio di reclamo
15. Avverso la sentenza proponeva reclamo sulla base dei seguenti Parte_1
motivi.
6 15.1. Con il primo motivo il reclamante lamentava la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 70, comma 1, n. 2, cpc, degli articoli 2 e 3 disp. att.
cpc e dell'art. 16 bis del decreto-legge n. 179/2012, per aver il Giudice di prime cure emesso la sentenza in assenza del parere del Pubblico Ministero.
15.2. Con il secondo motivo il reclamante deduceva la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 337 octies cc, art. 315 bis, comma 3, cc, art. 336 bis cpc, art. 38 disp.
att. cpc e della normativa internazionale in materia di audizione dei minori, per non aver il
Giudice di prime cure disposto l'audizione dei figli minori e Per_1 Per_2
15.3. Con il terzo motivo il reclamante si doleva della nullità della sentenza per violazione dell'art. 78, comma 2, cpc e dell'art. 24 Cost., per non aver il Giudice di prime cure disposto la nomina di un curatore speciale per i minori, nonostante l'evidente conflitto di interessi tra i minori e la madre.
15.4. Con il quarto motivo il reclamante sosteneva l'erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 337 quater cc, travisamento del presupposto giuridico e fattuale, motivazione incongrua e, in subordine: modifica per sopravvenienze decisive nella situazione di fatto, nell'interesse esclusivo dei minori, per aver il Giudice di prime cure disposto l'affidamento super esclusivo dei figli alla madre, nonostante il giudizio di idoneità genitoriale del padre da parte del Ctu e l'evidente inadeguatezza della madre che, oltre a non risultare pienamente in grado di prendersi cura dei minori, adottava un atteggiamento ostativo nei confronti del padre, impedendo una serena frequentazione di quest'ultimo con i figli.
15.5. Con il quinto motivo il reclamante lamentava l'erroneità della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione dell'art. 30 Cost. e 147 del cc, travisamento del presupposto
7 giuridico e fattuale, vizio di motivazione per contraddittorietà con le risultanze istruttorie e violazione dei principi vigenti in materia di bigenitorialità, per aver il Giudice di prime cure disposto l'affidamento super esclusivo alla madre, invece di quello congiunto con collocamento paritetico alternato e per aver limitato la frequentazione del padre con i figli, imponendo che le visite tra gli stessi si svolgessero sempre sotto la supervisione degli operatori sociali, non considerando la volontà dei minori e l'esigenza di proteggerli dall'influenza materna.
15.6. Con il sesto motivo il reclamante censurava l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure disposto l'obbligo del padre al versamento dell'assegno di mantenimento mensile per i figli di complessivi euro 400,00 (euro 200,00 a figlio) senza tenere conto del fatto che, a seguito del peggioramento delle condizioni di salute, il medesimo non poteva più svolgere attività lavorativa, divenendo costretto a ricorrere all'aiuto dei propri genitori, attualmente in gravi difficoltà economiche e quindi non più disposti ad aiutarlo.
16. Con comparsa del 27 dicembre 2022, si costituiva eccependo CP_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc e chiedendo, nel merito,
il rigetto del gravame avversario, in quanto infondato in fatto e diritto.
17. Venivano trasmessi gli atti al P.G. che esprimeva parere contrario all'accoglimento del reclamo, invitando le parti ad intraprendere un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità.
18. Con ordinanza del 3 marzo 2023, questa Corte, ritenendo di dover procedere all'audizione di , ormai quasi dodicenne e, reputando altresì necessario acquisire una Per_1
relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali incaricati del monitoraggio del nucleo familiare,
rinviava la causa all'udienza del 8 maggio 2023 alle ore 11.30, con termine ai Servizi Sociali
sino al 5 maggio 2023 per il deposito della predetta relazione.
8 19. Successivamente, alla luce delle osservazioni depositate dagli operatori dei Servizi
sociali, che rilevavano un lieve miglioramento del rapporto del padre con i figli (in particolare con ) e considerato che la precedente Ctu risaliva al 2018, questo Collegio, con ordinanza Per_1
del 3 aprile 2024, incaricava il dott. per l'espletamento di una consulenza tecnica Per_3
aggiornata volta a verificare l'attuale capacità genitoriale delle parti ed il loro rapporto con i minori. Con comunicazione del 4 aprile 2024, il dott. trasmetteva la propria rinuncia Per_3
all'incarico per ragioni personali e lavorative di tipo inderogabile.
20. Con ordinanza del 7 aprile 2024 questo Collegio procedeva alla nomina del nuovo Ctu,
dott.ssa , la quale, in data 22 maggio 2024, comunicava la propria impossibilità di Per_4
accettazione dell'incarico.
Per_ 21. Con ordinanza del 30 maggio 2024, la Corte nominava, quale Ctu, il dott. , che accettava e la causa veniva rinviata per l'esame dell'elaborato all'udienza del 18 novembre 2024,
poi differita al 23 dicembre 2024 per la concessione di una breve proroga richiesta dal Ctu.
22. In data 9 dicembre 2024 il Ctu depositava la consulenza tecnica d'ufficio.
23. Con ordinanza del 13 gennaio 2025, all'esito dell'udienza del 23 dicembre, questa Corte,
rilevando l'imminente compimento dei dodici anni da parte di e ritenendo quindi Per_2
necessario procedere con il suo ascolto, fissava per l'audizione del minore l'udienza del 24
febbraio 2025, poi differita al 3 marzo 2025.
24. Sentito il minore all'udienza predetta e fissata al 12 maggio 2025 l'udienza per le conclusioni, all'esito della stessa la causa veniva trattenuta in riserva per la decisione.
25. Preliminarmente all'analisi dei motivi di reclamo, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 cpc, sollevata dalla reclamata.
9 Nella specie, deve ritenersi correttamente formulato il ricorso in appello da parte di
[...]
, atteso che le singole censure - attinenti alla nullità della sentenza per mancato Parte_1
intervento del PM, mancata audizione dei minori e mancata nomina di un curatore speciale, oltre all'erroneità della sentenza per la regolamentazione delle modalità di affidamento e collocamento dei minori disposta - sono state sufficientemente sviluppate mediante l'indicazione riassuntiva delle parti della motivazione ritenute erronee e con l'indicazione delle ragioni poste a fondamento delle critiche e della loro rilevanza per provare a confutare la decisione impugnata.
26. Allo stesso modo, va rigettata l'istanza di rimessione in termini formulata dal reclamante,
al fine di acquisire un'ulteriore relazione dei nuovi Servizi Sociali territorialmente competenti,
recentemente incaricati a causa del trasferimento di residenza della reclamata, in quanto, nel corso del giudizio, risulta già chiaramente accertata la capacità genitoriale delle parti e l'individuazione del miglior regime di affidamento e collocamento dei minori mediante
Per_ l'accurata consulenza tecnica svolta dal Ctu incaricato, dott. , oltre ad essere state acquisite varie relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali che hanno seguito il nucleo familiare sin dall'inizio della separazione. In tale complessivo e temporalmente ampio compendio probatorio, infatti, la segnalazione estemporanea di nuovi operatori dei Servizi
Sociali, che hanno appena conosciuto il nucleo familiare e hanno segnalato che la madre si oppone alle visite protette (già comunque superate dagli incontri che vi erano stati nell'ambito dell'incarico affidato ai Servizi Sociali con la sentenza da parte del Tribunale), non apporta un elemento nuovo al quadro probatorio in atti ma denota la necessità dei Servizi Sociali di comprendere la complessa evoluzione della vicenda in oggetto, i cui primi interventi sono del resto iniziati circa nove anni fa, con la partecipazione di plurimi soggetti (tra cui due CTU).
10 Esame dei motivi di impugnazione
27. Così ricostruite le posizioni delle parti e il complesso e articolato svolgimento dei giudizi di primo e secondo grado, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
27.1 Il primo motivo di reclamo è infondato. Invero, secondo la disciplina dell'art. 70 cpc, il
P.M. deve intervenire, a pena di nullità, nei procedimenti che egli stesso potrebbe proporre, nelle cause matrimoniali, in quelle riguardanti lo stato e la capacità delle persone, nelle cause riguardanti i figli minori e in altri casi previsti dalla legge, mentre può intervenire facoltativamente nelle cause in cui ravvisi la presenza di un interesse pubblico da tutelare.
Tuttavia, ai fini della validità del procedimento, non è necessaria, né la presenza del P.M. alle udienze, né la sua formulazione delle conclusioni, dovendo semplicemente lo stesso essere informato, mediante l'invio degli atti e quindi posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna (ex multis, Cass. Civ. n. 11223/2014).
Applicando, dunque, tale principio al caso di specie, risulta evidente che, avendo la Cancelleria
del Tribunale trasmesso gli atti al P.M. in data 1° marzo 2017 (cfr. storico del fascicolo telematico di primo grado su piattaforma SICID), sia stata garantita allo stesso la possibilità di intervenire nel giudizio mediante il deposito delle conclusioni ritenute opportune.
Alla luce di quanto esposto, chiarito che, ai fini della validità del procedimento nei giudizi con intervento obbligatorio del P.M., è sufficiente che quest'ultimo sia stato messo a conoscenza degli atti e dunque posto nella condizione di poter formulare conclusioni in merito, si ritiene che la sentenza impugnata non sia affetta da alcun vizio di nullità, ragione per cui il motivo d'impugnazione non può trovare accoglimento.
27.2 Il secondo motivo di reclamo è infondato. Invero, la normativa vigente sancisce l'obbligo
11 del Giudice di procedere all'ascolto del minore nei procedimenti in cui devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano e il compimento dei dodici anni di età rende obbligatorio tale incombente, fermo restando che l'età è solamente un riferimento, dovendo considerarsi la singola capacità del bambino, anche di età minore, di formare un pensiero autonomo e consapevole relativamente ai propri bisogni e, quindi, di essere capace di discernimento.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di ascolto del minore infradodicenne,
il Giudice ha il potere discrezionale di indagare la capacità di discernimento e di disporre l'ascolto del bambino, ma non è tenuto a motivare l'omesso ascolto se l'audizione non è stata richiesta allegando ragioni specifiche per ritenere maturata tale capacità (Cass. Civ. n.
4595/2025). Nel caso di specie, oltre al fatto che i minori all'epoca del procedimento avevano 10
e 8 anni e che non risultavano allegate dalle parti prove da cui dedurre l'esistenza di una concreta capacità di discernimento, si ritiene che, considerato il compendio probatorio disponibile agli atti, composto dalla perizia psicologica del dott. e dalle numerose relazioni dei Servizi Per_3
Sociali che si occupavano del monitoraggio continuo dei bambini e tenuto conto delle risultanze della Ctu, che rilevava un elevato coinvolgimento degli stessi nel conflitto genitoriale, non fosse neppure opportuno procedere alla loro audizione, in quanto l'ascolto risultava all'epoca contrario al loro interesse, sussistendo il rischio di sottoporli ad una pressione eccessiva e ad un conflitto di lealtà, senza che vi fosse alcuna prova della loro capacità di discernimento e senza, quindi, il presupposto che gli stessi potessero fruire dei diritti che l'ascolto giudiziale attribuisce ai minori,
con la effettiva consapevolezza di tali diritti e della finalità dell'ascolto.
Stante quanto sin qui esposto, si ritiene che la sentenza impugnata non sia affetta da alcun vizio di nullità per il mancato ascolto dei minori e che, alla luce dell'avvenuta audizione di e Per_1
12 nel giudizio di appello (una volta che i medesimi hanno compiuto i 12 anni), il motivo di Per_2
reclamo sia comunque superato.
27.3 Anche il terzo motivo di reclamo è infondato e va rigettato. Va osservato, infatti, che secondo la normativa dell'art. 78 cpc (vigente all'epoca del giudizio e ora in parte trasfusa nell'art. 473 bis 8 cpc): “se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi
sono ragioni d'urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o
all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché
subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza. Si procede altresì alla nomina di
un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto di interessi col rappresentante. Il
giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di
nullità degli atti del procedimento: 1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia
chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei
genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro; 2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi
dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti
della legge 4 maggio 1983, n. 184; 3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga
alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata
rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
4) quando ne faccia richiesta il
minore che abbia compiuto quattordici anni. In ogni caso il giudice può nominare un curatore
speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a
rappresentare gli interessi del minore;
il provvedimento di nomina del curatore deve essere
succintamente motivato”. Da tale normativa deriva che i casi di nomina del curatore speciale a pena di nullità sono tassativamente previsti dalla legge e riguardano le sole ipotesi di decadenza
13 di potestà genitoriale, stato di abbandono, pericolo, adozione o pregiudizio grave del minore ed espressa richiesta del minore che abbia compiuto i quattordici anni d'età.
Diversamente, nei casi di assenza del rappresentante, conflitto d'interessi tra rappresentante e rappresentato e inadeguatezza temporanea del rappresentante, il giudice può (ma non deve a pena di nullità) procedere alla nomina del curatore speciale.
Nel caso di specie, il procedimento di primo grado aveva ad oggetto la separazione delle parti e la conseguente regolamentazione della modalità di affidamento e collocamento dei figli minori con richiesta di affido esclusivo a sé da parte dei genitori, ragione per cui, anche se per un periodo di tempo limitato, al solo fine di verificare l'effettività capacità genitoriale delle parti e di tentare il recupero della bigenitorialità, i minori erano stati affidati temporaneamente dal
Giudice ai Servizi Sociali (ferma comunque la prevalente posizione della giurisprudenza di legittimità che rigetta radicalmente la necessità di nominare un curatore speciale del minore nei casi di monitoraggio dei Servizi Sociali o anche di provvedimenti di affidamento dei minori agli stessi senza una situazione di decadenza della potestà genitoriale, cfr. Cass. Civ. n. 32290/2023),
si ritiene che, alla luce della decisione del Tribunale di disporre l'affidamento super esclusivo di e alla madre (tuttora in essere), sulla base anche di quanto emerso in sede di Ctu Per_1 Per_2
psicologica, che, pur rilevando delle fragilità genitoriali delle parti, individuava nella reclamata la persona più idonea a prendersi cura dei figli (cfr. perizia di primo grado del dott. , non Per_3
possa ritenersi provata alcuna situazione di conflitto d'interessi tra la ed i suoi figli e, CP_1
quindi, alcuna nullità della sentenza di primo grado per la mancata nomina di un curatore speciale per i minori.
27.4 Il quarto ed il quinto motivo, che per ragioni di connessione si tratteranno unitamente,
14 sono infondati. Invero, nei casi di regolamentazione delle modalità di affidamento e collocamento della prole, il Giudice, pur avendo l'onere di prediligere la forma dell'affidamento congiunto, laddove ciò non corrisponda all'interesse superiore del minore (come, ad esempio, nel caso di inadeguatezza di uno dei genitori o, comunque, laddove la forma congiunta possa generare un pregiudizio concreto al figlio), è tenuto a disporre quella dell'affidamento esclusivo,
ferma la conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo del minore con entrambi i genitori.
Nel caso di specie, nel corso del giudizio di primo e di secondo grado, è emersa chiaramente la perdurante incapacità dei genitori di collaborare nella gestione e nella cura dei figli, stante l'elevato clima di conflittualità e la mancanza di fiducia l'uno nell'altro, che inevitabilmente
Per_ genera un grave pregiudizio ai minori (cfr. pag. 42 e ss. - relazione peritale del dott. , ove può leggersi: “Dai colloqui clinici, di coppia ed individuali, come dallo scambio di mail sopra
riportato, appare evidente una irrisolvibile ed inconciliabile dissonanza tra il mondo materno e
quello paterno. Ognuno dei due è convinto che le caratteristiche personologiche e il contesto
culturale e familiare dell'altro non siano certo una risorsa per i figli, ma un impedimento per la
loro crescita […] Le loro competenze e capacità genitoriali, se presi singolarmente, sono
appena sufficientemente adeguate ma in coppia, soprattutto per le caratteristiche di personalità
dei due genitori, risultano essere inadeguate e potenzialmente pregiudizievoli per i due figli che
vivono in un costante conflitto non solo tra i genitori ma anche tra le famiglie d'origine di
entrambi […] Nell'osservazione delle dinamiche del gruppo famiglia ha assunto un Per_1
atteggiamento apatico e distaccato partecipando con la sua presenza fisica, incapace di
partecipare a scambi emotivamente significativi […] Nell'osservazione delle dinamiche del
15 gruppo famiglia ha mostrato tutto il suo dolore e la sua disperazione per la condizione in Per_2
cui vive quotidianamente la sua famiglia” e relazione del Consultorio Familiare riportata nella relazione dei Servizi Sociali di Albignasego del 11 marzo 2024, ove può leggersi: “in questo
momento non ci siano i presupposti per un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità,
dato l'atteggiamento di entrambi i genitori che, seppur in modi diversi, continuano a non aver
fiducia l'uno nell'altro e a non riconoscersi come genitori adeguati. Le continue accuse
reciproche, il fatto di non riuscire ad ascoltarsi e a comunicare su quasi ogni aspetto relativo
all'accudimento e alla gestione dei figli, non permette loro di confrontarsi rispetto ai bisogni dei
figli, in un'ottica di cogenitorialità”).
In ragione di tali evidenze, che del resto confermano quanto appurato con la precedente CTU del dott. e quanto oggetto delle molteplici precedenti relazioni dei Servizi Sociali, Per_3
correttamente il Tribunale riteneva necessario, dapprima, disporre un affido temporaneo ai
Servizi Sociali e, successivamente - valutata nel dettaglio la diversa personalità e capacità
genitoriale delle parti e, soprattutto, valorizzato il percorso positivo della madre con gli educatori sociali e quello invece negativo del padre, continuamente oppositivo - stabilire l'affido super esclusivo alla anche per evitare situazioni di “stallo” nelle decisioni inerenti ai figli. CP_1
Dall'analisi del Ctu, infatti, la nonostante le evidenziate difficoltà nel favorire l'accesso CP_1
del padre ai figli e l'elevato coinvolgimento nel conflitto con l'ex marito, si dimostrava un genitore complessivamente adeguato e responsabile, dando prova di saper riconoscere ed interpretare le esigenze dei figli, oltre che di saper decidere nel loro preminente interesse,
mentre, il , pur dimostrando amore e affetto nei confronti dei figli, risultava Parte_1
maggiormente concentrato sul manifestare disappunto e opposizione alle scelte della reclamata
16 piuttosto che sull'occuparsi del reale benessere dei minori, finendo spesso per anteporre le proprie esigenze personali a quelle di e Per_1 Per_2
Sul punto è ampiamente esaustiva da pag. 36 e ss. la relazione peritale, ove può leggersi:
“la valutazione delle capacità genitoriali del sig. e della sig.ra non Parte_1 CP_1 corrisponde e non si riduce al loro profilo di personalità, ma riguarda le risorse e le potenzialità che gli stessi sono in grado di attivare in risposta ai bisogni ed alle esigenze dei figli al fine di assicurare loro un adeguato sviluppo fisico, psichico, sociale ed affettivo […] Gli aspetti caratteristici della personalità di ciascuno, così divergenti tra di loro, incidono notevolmente sull'area della genitorialità condivisa da renderla sostanzialmente del tutto inadeguata […] Per quanto riguarda la funzione riflessiva (ovvero la possibilità di sviluppare quelle capacità di
“sintonizzazione affettiva” entrando in risonanza emotiva con gli altri per prevedere i loro comportamenti) questa risulta essere più adeguata nella sig.ra che comunque riesce a
CP_1 cogliere le esigenze emotive dei figli. La funzione organizzativa (scolastica, sociale e culturale), che dovrebbe offrire ai figli un contesto di vita stabile, prevedibile e arricchente, favorendo opportunità educative e di socializzazione, risulta essere sufficientemente adeguata se considerati singolarmente. L'indisponibilità del padre a condividere con la madre le scelte per i figli rende problematica e difficoltosa la gestione di una cogenitorialità […] La funzione predittiva, che permette ad un genitore di prevedere sulla base dello sviluppo attuale del figlio quale potrebbe essere quello immediatamente prossimo stimolando adeguatamente le imminenti abilità che stanno per essere acquisite, è più adeguata nella sig.ra La funzione
CP_1 mediativa con il terzo, che dovrebbe offrire ai figli gli strumenti per affrontare e gestire la relazione ed il possibile conflitto con l'altro genitore nella logica delle relazioni triangolari, fino ad ora è stata condizionata dalla conflittualità della coppia. La funzione mediativa con il terzo è oggi in entrambi del tutto inadeguata: mentre la sig.ra la garantisce solo a parole ma
CP_1 non certo nei fatti, il sig. non la garantisce minimamente neanche a parole mostrando Parte_1 con evidenza il suo disappunto nei confronti della sig.ra […] La funzione decisionale
CP_1 della sig.ra è sufficientemente adeguata mentre quella del sig. potrebbe
CP_1 Parte_1 essere definita anti-decisionale nel senso che invece di decidere si oppone acriticamente alle
17 decisioni della madre creando i presupposti di una impasse tale da portare ad una paralisi decisionale. Come si legge nelle relazioni agli atti, mentre la madre ha sempre accettato di Part collaborare con gli educatori del , il padre all'inizio si è sempre opposto […] In più occasioni il sig. ha espresso la sua ipotesi di una frequentazione con figli, in quanto Parte_1 ai tempi, al 50% […] Sembra ossessionato dall'ottenere una divisione dei tempi e degli spazi perfettamente paritaria. Non riesce a rendersi conto che le sue aspirazioni e aspettative cozzano con le esigenze ed i bisogni dei ragazzi che lui è convinto di interpretare al di là di quello che
e raccontano. Il tutto è da lui interpretato come risultato della tendenza della Per_1 Per_2 sig.ra di manipolare e condizionare sia i figli che gli operatori dei Servizi. Richiedere CP_1 un tempo di permanenza al 50% sembra soddisfare maggiormente sue personali esigenze e non quelle dei figli. Le sue richieste rischiano di determinare quella pericolosa condizione di inversione contenuto-contenitore. Così, paradossalmente, non è più il padre a contenere i disagi
e le fragilità dei figli ma preferirebbe spingerli a farsi carico delle proprie personali esigenze appesantendoli di un fardello per loro emotivamente intollerabile e insostenibile. A tal proposito colpisce quello che il magistrato di Primo Grado riporta nella sentenza in merito a quanto riferitole dalla psicologa che segue i ragazzi: il padre vorrebbe essere aiutato dai figli nella gestione della sua malattia. La sig.ra con tutti i suoi limiti e le sue fragilità, mostra di CP_1 essere una madre sufficientemente adeguata e responsabile dei figli”.
Tale valutazione e disamina risultavano anche confermate dai Servizi Sociali, i quali, sia nelle
Per_ relazioni di aggiornamento depositate in giudizio, che in sede di colloquio con il Ctu, dott. ,
pur rilevando delle fragilità in entrambi i genitori, ugualmente responsabili del coinvolgimento dei figli nel loro conflitto di coppia, riconoscevano la come una madre adeguata, CP_1
presente e tendenzialmente collaborativa, anche se talvolta ostacolante nei confronti del padre,
mentre individuavano il come un padre poco collaborativo, oppositivo e irrispettoso Parte_1
del ruolo degli operatori oltre che degli orari di visita con i figli. Sul punto, infatti, può
richiamarsi la relazione peritale depositata nel presente giudizio ove alle pagine 28 e 29 si legge:
18 “Il dr. ci dice di aver avuto maggiore difficoltà a seguire il sig. a cui Per_6 Parte_1 mancano i dati di realtà avendo molta difficoltà a cogliere le reali problematiche che ha con i figli e con la ex moglie. Il dr. aggiunge che gli operatori dei servizi faticavano ad Per_6 incontrarlo e negava ogni consenso per i trattamenti suggeriti per i figli. Le giustificazioni alle sue assenze presso i servizi che il sig. adduceva non erano confermate dagli operatori Parte_1 del Servizio dell'Età evolutiva. Le sue assenze sono precedenti al suo periodo di malattia […] La sig.ra è stata quella più presente dei due genitori nei percorsi riabilitativi dei figli che CP_1 ha mantenuto i contatti con i Servizi […] La dr.ssa ribadisce che il conflitto tra i due CP_2 ex coniugi è stato sempre un elemento centrale che ha condizionato ogni tipo di relazione tra di loro e con gli altri. Il dr. ricorda che da quando li ha conosciuti, nel 2020, li ha visti Per_6 sempre litigare su qualsiasi argomento. Ogni proposta della signora, che maggiormente si occupava degli aspetti di cura dei ragazzi, veniva contrastata dal sig. che non dava il Parte_1 consenso”.
Analoghe valutazioni nella relazione dei Servizi Sociali di Albignasego del 5 maggio 2023, ove può leggersi: “in occasione del secondo incontro tenutosi con modalità estesa in data
10/12/2022 il padre ha in autonomia permesso al figlio di restare a dormire da lui, Per_1 ponendo la madre del minore di fronte al fatto compiuto (senza accordarsi prima né con il
Servizio né con la madre dei bambini). Richiamato dallo scrivente Servizio in data 16/12/2022 sull'accaduto egli si è dimostrato accusatorio, recriminativo, indignato dal richiamo, squalificante ed offensivo nei confronti di tutti gli attori coinvolti (educatrici, servizio sociale, istituzioni pubbliche), affermando che egli risponde esclusivamente alle richieste dei figli, al di là di ogni disposizione vigente […] Si precisa che tali modalità oltraggiose caratterizzano il tenore di tutti i colloqui del signor con i Servizi”). Parte_1
Da tali risultanze, dunque, si ritiene che emerga che, sebbene entrambi i genitori presentino delle difficoltà personali e fatichino ad abbandonare il conflitto per il benessere prevalente dei figli, la madre rappresenti la figura più idonea per la gestione e la cura quotidiana di e Per_1 Per_2
riuscendo a garantire ai minori una maggiore serenità nella crescita e ad assumere decisioni nel
19 loro interesse, soprattutto in virtù del positivo percorso di sostegno alla genitorialità dalla medesima intrapreso, ragione per cui si condivide la decisione del Tribunale di affidarle in forma super esclusiva i figli. Del resto, la conflittualità e l'oppositività del , manifestata in Parte_1
tutte le sedi di valutazione, rendeva impossibile l'assunzione di qualsiasi decisione con la anche con la presenza e la mediazione dei Servizi sociali delegati a ciò, tanto che anche CP_1
l'affidamento al Servizio Sociale avvenuto nel corso del giudizio di primo grado si è
caratterizzato per la effettiva impossibilità di suo proficuo funzionamento.
Per quanto riguarda, poi, la questione della frequentazione del padre con i figli, si ritiene che la decisione del Giudice di primo grado di disporre le visite del reclamante con i minori in modalità
protetta, con delega ai Servizi Sociali per l'organizzazione delle concrete modalità e con la facoltà di reintrodurre le modalità di visita già previste in sede di udienza presidenziale al recupero da parte dello stesso di un sano rapporto con i minori, sia stata corretta e tutelante del prevalente benessere dei figli, risultando all'epoca opportuno vigilare sull'andamento del rapporto padre-figli con la supervisione di un educatore, in ragione del comportamento tenuto dal e, soprattutto, dell'episodio di violenza subito dal figlio (cfr. doc. n. 73). Parte_1 Per_2
Tuttavia, dopo un lungo periodo di monitoraggio, in cui il padre ha visto i figli solo qualche ora al pomeriggio e sempre in presenza degli operatori, i Servizi Sociali, rilevato un lieve miglioramento dei rapporti e tenuto conto del desiderio di di trascorrere più tempo con il Per_1
reclamante, disponevano che le visite avvenissero liberamente e, a partire da marzo 2023, ne estendevano la durata anche al pernotto sino ad arrivare all'odierno calendario di visita, in linea con il calendario disposto in sede presidenziale, come da sentenza, che prevede che il Parte_1
possa frequentare i minori un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola con pernotto ed
20 accompagnamento a scuola la mattina successiva ed un week-end ogni due, in alternanza con la madre dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (cfr.
relazione dei Servizi Sociali di Albignasego del 5 maggio 2023 e del 17 novembre 2023).
Considerato il contenuto delle relazioni degli operatori dei Servizi sociali e tenuto conto delle risultanze emerse in sede di audizione dei due minori, si ritiene che tale modalità di visita sia pienamente confacente all'interesse del figlio , che ha effettivamente manifestato la Per_1
propria volontà di trascorrere più tempo con il reclamante (cfr. relazione dei servizi del 5 maggio
2023 e verbale d'udienza del 8 maggio 2023, in cui il minore dichiarava: “vedo mio AP un
giorno alla settimana e quando ci vediamo facciamo i compiti, la merenda e poi facciamo un
giro […] quando ci vediamo AP mi viene a prendere a scuola alle 16.15, facciamo un giro,
andiamo in bici e giochiamo a basket. Vorrei stare un po' di più con AP, mentre mio TE
non vuole perché non va tanto d'accordo con AP […] Il AP lo incontro da solo o con i nonni
con cui mi trovo bene”), mentre sia di più difficile attuazione per che, in sede di ascolto, Per_2
dichiarava: “non mi piace il AP perché, quando andiamo al supermercato prende le birre e poi
litiga con i nonni ma non con noi. Non ricordo gli argomenti di discussione. Alcune volte ci
sgrida. A volte mi viene il mal di testa quando gridano. Ho visto l'ultima volta il AP venerdì
scorso, ha preso due Monster e una birra al supermercato e poi siamo andati a casa dei nonni.
Questo venerdì era più tranquillo. Io non vorrei proprio vederlo. Anche i nonni mi danno un po'
fastidio. Venerdì sono andato, avevo mal di testa e volevo tornare dalla mamma e loro mi hanno
sgridato e mi hanno detto: “perché vuoi tornare a casa, zingaro?” […] Non ricordo di
quand'ero piccolo con il AP. Tre anni fa mio AP aveva una compagna e io dovevo andare a
dormire da lei e non volevo perché non c'era neanche il letto. Il AP mi ha messo in un furgone
21 e, andando a casa, mi ha dato botte. Avevo dei lividi sulla gamba, alla mamma ho detto tutto e
poi mi ha portato in ospedale. Da quel momento io non voglio più avere rapporti con il AP.
Non mi ha chiesto scusa. Non ne abbiamo più parlato. A mio TE andava bene andarci, io
non volevo” (cfr. verbale d'udienza del 3 marzo 2025).
Da tali risultanze e tenuto anche conto della grave sofferenza espressa dal bambino in sede di
Per_ Ctu con il dott. , non può che ritenersi evidente la difficoltà di nell'incontrare il padre Per_2
Per_ (cfr. pag. 30 - perizia del dott. , ove può leggersi: “La dr.ssa afferma che ha CP_2 Per_2
un rapporto meno continuativo con il padre e negli incontri le riporta la sua predisposizione a
stare con la madre che diventa rassicurante per lui mentre invece col padre il rapporto è più
intermittente” e poi a pag. 48: “Al mio invito a se vuole lui porre un'altra domanda inizia Per_2
a piangere. La madre cerca di consolarlo e gli chiede perché pianga. continuando a Per_2
piangere, dice tra le lacrime di voler andar via e aggiunge, rivolgendosi alla madre: “sto bene
con te”. Il padre gli offre un fazzolettino di carta per asciugarsi gli occhi appoggiandoglielo
sulle ginocchia. non lo usa e continua a piangere. Il padre lo accarezza e lui si ritrae. Il Per_2
clima si fa molto pesante e nessuno parla” e, infine, pag. 30: “Il dr. ricorda anche che Per_6
è stato seguito anche dal centro medico del bambino maltrattato di Padova in seguito alle Per_2
sue dichiarazioni di essere stato picchiato dal padre. Da quell'episodio aveva rifiutato di Per_2
incontrare il padre”).
Tenuto conto di quanto sopra e, altresì, considerata l'importanza della figura paterna nella vita di un figlio, si ritiene sia fondamentale disporre il mantenimento di un rapporto continuativo da parte di con il reclamante, ragione per cui, tenendo comunque conto della volontà del Per_2
minore, va stabilito che lo stesso frequenti il padre, in via infrasettimanale, nel medesimo giorno
22 previsto per , ma senza pernotto e, nel weekend, un sabato pomeriggio ogni due, insieme Per_1
al TE, ma senza pernotto, con obbligo del di riaccompagnare il minore a casa Parte_1
della madre alle ore 20.30, dando così prova della sua comprensione e attenzione nei confronti del bambino, assecondando le sue necessità e rispettando i tempi necessari per la ricostruzione di un effettivo rapporto di fiducia (anche in considerazione dell'episodio di violenza occorso).
Alla luce di quanto esposto, chiarita la necessità di confermare l'affidamento super esclusivo dei figli alla madre, come precedentemente argomentato, va stabilito, ad integrazione del precedente calendario di visita predisposto e fermo l'incarico di monitoraggio dei Servizi Sociali
territorialmente competenti con delega agli stessi di poter modificare la frequentazione nelle modalità più corrispondenti all'interesse dei minori fino al ripristino delle statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del Tribunale di Padova, che il padre possa vedere e tenere con sé
il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola con pernotto sino al giovedì mattina con Per_1
accompagnamento a scuola e un fine settimana ogni due in alternanza con la madre dal venerdì
pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, mentre per al fine di Per_2
accogliere le esigenze del minore ed evitare ingiuste forzature, il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30 ed il sabato pomeriggio indicativamente dalle ore 16.00
alle 20.30 (orario in cui il padre riaccompagnerà il minore a casa della madre).
Per quanto riguarda, poi, la ripartizione dei periodi festivi, si stabilisce che il padre possa vedere e tenere con sé due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da Per_1
determinare entro il 31 maggio di ogni anno, sette giorni durante quelle natalizie (comprensive del giorno di Natale e Capodanno ad anni alterni), tre giorni durante quelle pasquali
(comprensive della domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo ad anni alterni), oltre a ponti ed
23 altre festività in via alternata con la madre e una settimana anche non consecutiva durante Per_2
le vacanze estive, quattro giorni durante quelle natalizie, due giorni durante quelle pasquali, oltre a ponti ed altre festività in alternanza con la madre, salva la facoltà del secondogenito di vedere il padre, anche in questo periodo, solo in forma diurna e senza pernotto, salvo in caso di espressa richiesta dello stesso di effettuare il pernotto e sempre con il monitoraggio dell'andamento delle visite da parte dei Servizi Sociali.
27.5 Il sesto motivo è infondato. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, per stabilire l'ammontare del contributo al mantenimento dei figli, è necessario effettuare: “una valutazione
comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le
esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i
tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di
cura assunti da ciascuno di essi, nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun
genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche”
(ex multis, Cass. Civ. n. 19299/2020), ragione per cui, ai fini della corretta determinazione dell'emolumento, il Giudice è tenuto non solo a considerare le condizioni economiche delle parti, comprensive della capacità lavorativa delle stesse, ma anche a valutare i tempi di permanenza del minore e l'apporto di ciascun genitore nella vita del figlio.
Nel caso di specie risulta evidente che, sebbene con il calendario di visita predisposto dai Servizi
il padre potesse frequentare i minori due giorni e tre notti in più rispetto a quanto previsto all'esito del giudizio di primo grado (cfr. pag. 35 relazione peritale, ove risulta che il Parte_1
teneva i figli dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina con pernotto e un fine settimana ogni due dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, mentre prima li vedeva solo un paio d'ore per due
24 pomeriggi a settimana, cfr. relazione dei Servizi Sociali del 5 maggio 2023 e doc. n. 10), il reclamante si occupi in modo più limitato della gestione e cura dei figli, in quanto la maggior parte del tempo e lo trascorrono con la madre, che risulta dunque onerata di tutte le Per_1 Per_2
maggiori attività di assistenza quotidiana dei bambini, oltre ad essere il genitore che si interfaccia principalmente con le insegnanti, gli psicologici e gli operatori dei Servizi che seguono i minori
(cfr. relazione dei Servizi Sociali di Albignasego del 8 ottobre 2021 e pag. 28 e 29 – relazione peritale). Va, inoltre, osservato, che la sentenza di primo grado già prevedeva il ripristino delle condizioni di frequentazione di cui all'ordinanza presidenziale, sicché già aveva tenuto conto di tale possibile e auspicabile ampliamento (invero verificatosi solo per ). Per_1
Da tali risultanze, non può che ritenersi evidente che i tempi di permanenza e cura dei minori siano principalmente a carico della madre e che, dunque, il padre debba corrispondere un contributo di mantenimento.
Per quanto riguarda, poi, la situazione economico-patrimoniale delle parti, si rileva che, dal compendio probatorio disponibile agli atti, è possibile evincere che il risulta Parte_1
proprietario di un immobile sito a Teolo in via Euganea Treponti e produttivo di rendita, di due autoveicoli e due motocicli, intestatario di due conti corrente bancari e un conto postale e che maturava, nel biennio 2015-2016, un reddito medio di partecipazione dall'attività familiare di confezionamento di articoli da pelliccia di euro 8.926,66 e, nel 2019, un reddito complessivo di euro 5.825,00 con imponibile di euro 343,00 (cfr. indagine della Guardia di Finanza del 5 giugno
2019; docc. n. 72 e 42), senza particolari costi fissi, in quanto convivente con i genitori.
Diversamente, la non risulta proprietaria di alcun bene immobile, è intestataria di un CP_1
autoveicolo di seconda mano e godeva, nel 2016, di un reddito medio mensile di euro 1.222,97
25 ottenuto dal lavoro di addetta alle pulizie nella ditta della madre, poi diminuito ad euro 477,00
nel 2021 (cfr. doc. n. 69, 60 e 71, ove risulta, nel 2021, un rapporto lavorativo part-time).
Da tali risultanze non può che ritenersi esistente una situazione di complessiva disparità di risorse, dovuta alla differente capienza patrimoniale delle parti, dal momento che il Parte_1
gode di un patrimonio globale di gran lunga più florido di quello della ben potendo, in CP_1
caso di necessità, procedere alla vendita dei propri beni mobili o immobili, al fine di monetizzare risorse, così da provvedere al versamento del contributo stabilito per i figli.
Per quanto riguarda la condizione reddituale del reclamante, sebbene possa ritenersi verosimile che il medesimo abbia subito una riduzione della propria capacità lavorativa a causa delle sopravvenute problematiche di salute (cfr. doc. n. 20, ove veniva riconosciuto invalido al 100%
con decorrenza dal 6 novembre 2023), considerato anche che, dalle dichiarazioni precedenti, i redditi maturati non risultavano particolarmente elevati, come sopra esposto e, tenuto comunque conto dell'ampia disponibilità patrimoniale, non si ritiene che tale evenienza possa condurre alla sospensione o elisione del contributo al mantenimento dei figli, anche a fronte della situazione di precarietà e limitatezza di risorse della considerando l'obbligo di mantenimento CP_1
incombente su entrambi i genitori e la modestia del contributo disposto, limitato nella misura proprio in virtù della situazione del . Parte_1
Alla luce di quanto dedotto, tenuto conto del diverso apporto dei genitori nella vita dei figli e valorizzata la disparità di complessive risorse esistente tra le parti, è adeguato e va confermato l'obbligo del padre al versamento di un assegno mensile per i figli di euro 400,00 (euro 200,00
ciascuno), oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie ed accessorie per i figli, come previsto fin dal primo grado.
26 Conclusioni e spese di lite
28. Per tutte le ragioni esposte va rigettato il reclamo e confermata la sentenza impugnata,
con la integrazione nel presente dispositivo – già rientrante nel capo 4, ultimo paragrafo, della sentenza impugnata - del calendario di visita per la frequentazione del padre con i figli come segue: relativamente a , si prevede che il reclamante possa vederlo e tenerlo con sé il Per_1
mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola con pernotto sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola e un fine settimana ogni due, in alternanza con la madre, dal venerdì
pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, oltre a due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (da determinare entro il 31 maggio di ogni anno), sette giorni durante quelle natalizie (comprensive del giorno di Natale e Capodanno ad anni alterni),
tre giorni durante quelle pasquali (comprensive della domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo
ad anni alterni) e ponti ed altre festività in via alternata con la madre;
relativamente a che Per_2
il reclamante possa vederlo e tenerlo con sé il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30 ed il sabato pomeriggio indicativamente dalle ore 16.00 alle 20.30, oltre ad una settimana anche non consecutiva durante le vacanze estive (da determinare entro il 31 maggio di ogni anno), quattro giorni durante quelle natalizie (comprensive del giorno di Natale e
Capodanno ad anni alterni), due giorni durante quelle pasquali (comprensive della domenica di
Pasqua e lunedì dell'Angelo ad anni alterni), ponti ed altre festività in alternanza con la madre,
salva la facoltà del minore di vedere il padre, anche in questo periodo, solo in forma diurna e senza pernotto, salva diversa espressa volontà del minore e comunque ferma la possibilità per i
Servizi Sociali di diminuire o estendere la frequentazione dei figli con il padre nel prevalente interesse di quest'ultimi.
27 29. Considerato che, nei casi di regolamentazione delle modalità di affidamento e collocamento dei figli minori, il Giudice ha la possibilità di disporre d'ufficio provvedimenti volti alla tutela del benessere del minore, va prevista una delega ai Servizi Sociali per l'eventuale attivazione di un percorso con il servizio N.P.I.E.E. per e al fine di fornire un Per_1 Per_2
adeguato supporto ai minori per l'elaborazione e la gestione della situazione derivante dalla separazione dei genitori ed il superamento delle problematiche riscontrate nel corso del giudizio,
fermo il monitoraggio già disposto con la sentenza di primo grado.
30. Le spese di lite della presente impugnazione devono essere poste a carico del reclamante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai minimi delle controversie di valore indeterminabile di complessità bassa.
31. Le spese di CTU, in ragione dell'esito della stessa e del principio di soccombenza, vanno definitivamente poste a carico di . Parte_1
32. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta il reclamo e conferma la sentenza n. 42/2022 del Tribunale di Padova, con la
28 specificazione del capo 4 della sentenza impugnata relativa al calendario di visita di con i figli come segue: Parte_1
-relativamente a , si dispone che il padre possa vederlo e tenerlo con sé il mercoledì Per_1
pomeriggio dall'uscita da scuola con pernotto sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola e un fine settimana ogni due, in alternanza con la madre, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, oltre a due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (da determinare entro il 31 maggio di ogni anno), sette giorni durante quelle natalizie (comprensive del giorno di Natale e Capodanno ad anni alterni), tre giorni durante quelle pasquali (comprensive della domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo ad anni alterni) e ponti ed altre festività in via alternata con la madre;
-relativamente a si dispone che il padre possa vederlo e tenerlo con sé il mercoledì Per_2
pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30 ed il sabato pomeriggio indicativamente dalle ore 16.00 alle 20.30, oltre a una settimana anche non consecutiva durante le vacanze estive (da determinare entro il 31 maggio di ogni anno), quattro giorni durante quelle natalizie
(comprensive del giorno di Natale e Capodanno ad anni alterni), due giorni durante quelle pasquali (comprensive della domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo ad anni alterni), ponti ed altre festività in alternanza con la madre, escluso il pernotto salva diversa espressa volontà
del minore.
2) Delega i Servizi Sociali territorialmente competenti all'attivazione di un percorso di supporto dei minori con il Servizio N.P.I.E.E. e al monitoraggio del nucleo familiare, con delega a modificare per tempistiche (ampliamento come quelle di ) e modalità (visite Per_1
facilitanti o alla presenza di un educatore) le visite di con il padre, con onere di deposito Per_2
29 di relazione semestrale all'ufficio del Giudice Tutelare del Tribunale di Padova designando,
presso cui va disposta d'ufficio l'apertura d'ufficio di un procedimento di vigilanza.
3) Invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità di tipo individuale, delegando i Servizi Sociali ad effettuarne uno congiunto laddove in futuro ne riscontrino i presupposti.
4) Condanna al pagamento a favore di delle spese di Parte_1 CP_1
lite del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 5.200,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA.
5) Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico di
[...]
. Parte_1
6) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per l'appello, in ragione del rigetto del gravame.
7) Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza ai Servizi Sociali, incaricati per l'attività demandata e competenti per territorio ed al Tribunale di Padova per l'apertura del procedimento ex art. 337 c.c. davanti al Giudice Tutelare designando, ove non già aperto.
8) Dispone d'ufficio che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi menzionati, in caso di diffusione della presente sentenza.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 7 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1313 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DELL'AGNESE MICHELE, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamante
E
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CLAPIZ CP_1 C.F._2
DANIELA, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamata
1 e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 42/2022 del Tribunale di Padova pubblicata in data
07/01/2022 e non notificata;
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“in via preliminare: annullare o dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, per i motivi
1 - 3 indicati nell'atto di appello, con ogni conseguente statuizione;
nel merito: in parziale riforma dell'appellata sentenza n. 42/2022 del Tribunale di Padova: - disporre l'affidamento dei figli minori e ad entrambi i genitori;
- disporre che i genitori tengano con sé i due Per_1 Per_2 figli minori a settimane alterne provvedendo al loro mantenimento diretto con suddivisione a metà delle spese scolastiche e sanitarie;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte confermi la residenza dei figli presso la madre, disporre adeguati tempi di libera permanenza dei figli presso il padre, come minimo a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola
(in mancanza dalle ore 12.00) sino al lunedì mattina alla ripresa delle lezioni (in mancanza alle ore 9.00), ogni mercoledì dall'uscita di scuola (in mancanza dalle ore 12.00) sino al giovedì mattina alla ripresa delle lezioni (in mancanza alle ore 9.00), oltre alla metà delle vacanze
Natalizie, Pasquali, Estive con calendario da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
in questo caso il padre provvederà al mantenimento dei figli in proporzione ai redditi che percepirà, con sospensione dell'obbligo finché non sarà in grado di riprendere l'attività lavorativa;
- con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte reclamata:
“dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dal sig. Parte_1 in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto avverso la sentenza del Tribunale di Padova N.
42/2002 del 07/01/2022 e tutte le domande comunque proposte dall'appellante; confermare la sentenza del Tribunale di Padova N. 42/2002 del 07/01/2022, in accoglimento delle conclusioni
2 formulate nel giudizio di primo grado. Con rifusione di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria, si chiede che la Corte inviti i Servizi Sociali ad integrare ed aggiornare la relazione depositata in data 11/03/2024 riportando esattamente tutti gli episodi svolti in presenza degli operatori e/o di cui hanno avuto segnalazione da parte della Sig.ra
Ci si oppone a tutte le istanze istruttorie svolte da controparte nelle note difensive CP_1 autorizzate del 30/11/2023 e nelle note illustrative 30/04/2025, in particolare, alla sostituzione del Servizi Sociali di Albignasego con i Servizi Sociali di Teolo;
all'ammissione delle prove per testi richieste nelle note 30/11/2023; alla richiesta di esibizione da parte di CP_1 della documentazione indicata nelle note 30/11/2023 e di acquisizione della stessa;
alla richiesta di rinnovazione della CTU psicologica con altro perito;
alla richiesta di recepimento con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria dei turni di responsabilità genitoriale paterni relativi a già in essere, in quanto trattasi di istanze tardive, proposte per la prima volta Per_1 nelle note di replica e comunque formulate genericamente e del tutto superflue ed inconferenti.
Nella ipotesi di rimessione della causa in istruttoria si insiste anche per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado con i testi indicati”.
Per il PG:
“dichiara di intervenire e, vista la relazione dei servizi sociali, conclude chiedendo che, confermato il regime di affidamento dei minori alla madre, venga disposto nei confronti dei genitori un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità da svolgersi presso il consultorio familiare”.
FATTO E DIRITTO
Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso depositato in data 12 settembre 2016 adiva il Tribunale di CP_1
Padova, chiedendo la pronuncia della separazione personale dal coniuge ed Parte_1
esponendo: - che, in data 27 giugno 2009, aveva contratto matrimonio con;
- Parte_1
che dall'unione erano nati i figli (14 marzo 2011) e (2 gennaio 2013); - che, a Per_1 Per_2
3 partire dal mese di febbraio 2016, aveva subito maltrattamenti da parte del coniuge, ragione per cui chiedeva l'addebito della separazione a carico di quest'ultimo.
2. Con comparsa depositata in data 6 dicembre 2016 si costituiva , Parte_1
aderendo alla domanda di separazione, negando i maltrattamenti e formulando richiesta di addebito nei confronti della moglie (poi rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni).
3. A seguito dell'udienza presidenziale del 13 dicembre 2016, il Presidente f.f. autorizzava i coniugi a vivere separati e, con provvedimento del 28 febbraio 2017, disponeva, in via provvisoria ed urgente, l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la residenza della madre e diritto di visita del padre un giorno infrasettimanale dalle 15.00 alle 20.30 e un giorno del fine settimana dalle 8.00 alle 20.30, sabato o domenica in alternanza con la madre, oltre all'obbligo del resistente di corrispondere un assegno di mantenimento ordinario mensile per i figli di complessivi euro 400,00 (euro 200,00 a figlio) ed il 50% delle spese straordinarie.
4. Veniva istruita la causa mediante l'espletamento di una consulenza sulle capacità
genitoriali delle parti, CTU che, confermata la sufficiente capacità genitoriale delle stesse,
rilevava però un elevato clima di conflitto e un'incapacità dei genitori di superare le reciproche difficoltà per far fronte alle necessità dei minori.
5. Considerato l'esito della Ctu, il Giudice, con provvedimento del 15 marzo 2018,
disponeva l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti con potere agli stessi di assumere direttamente tutte le decisioni di maggiore interesse per e e Per_1 Per_2
stabiliva, salvo diverse decisioni dei Servizi in relazione al miglior interesse dei figli, il diritto di visita del padre dal mercoledì alle 15.30 (o dall'uscita da scuola) al giovedì mattina alle 8.30
4 (con pernotto e accompagnamento a scuola), oltre alle vacanze, ponti e festività alternate con la madre, invitando entrambe le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità
condivisa.
6. Con istanza del 22 giugno 2018, chiedeva la condanna del padre al CP_1
pagamento della propria quota di spese straordinarie per i figli non versata.
7. Venivano disposti gli accertamenti patrimoniali sulle risorse di e Parte_1
acquisite le relazioni aggiornate dei Servizi Sociali, che confermavano l'atteggiamento collaborativo della madre e l'ostruzionismo del padre.
8. Con istanza del 15 ottobre 2021, depositava domanda di modifica del Parte_1
contributo al mantenimento dei minori, deducendo un sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni di salute e di lavoro.
9. In data 19 ottobre 2021, depositava ricorso ex art. 709 ter cpc, Parte_1
chiedendo la risoluzione del contrasto esistente tra i genitori in punto di educazione religiosa dei figli e formulando domanda di ammonimento della madre e risarcimento del danno o pagamento di una sanzione amministrativa per aver ostacolato il rapporto del padre con i figli.
10. Precisate le conclusioni all'udienza del 21 ottobre 2021 e presa posizione dagli ex coniugi sull'istanza di modifica depositata dal , la causa veniva trattenuta in decisione. Parte_1
11. In data 26 novembre 2021 i Servizi Sociali depositavano relazione di aggiornamento della situazione dei minori, documentando che il figlio era stato portato dalla madre al Per_2
pronto soccorso il 22 novembre 2021, per percosse subite dal padre nel fine settimana, ragione per cui poi la aveva denunciato il marito per maltrattamenti in famiglia, manifestando CP_1
l'intenzione di interrompere fin da subito i contatti dei minori con il padre.
5 12. Il Giudice, preso atto di quanto dedotto dai Servizi Sociali, rimetteva la causa in istruttoria, fissando per la discussione l'udienza del 16 dicembre 2021, sospendendo in via cautelativa il regime di visita del padre con il minore Per_2
13. Sentita la ricorrente personalmente e discussa la causa dai procuratori delle parti, la stessa veniva trattenuta definitivamente in decisione.
14. Il Tribunale, con la sentenza n. 42/2022, stabiliva: - la separazione dei coniugi con rigetto della domanda di addebito nei confronti del marito, ritenendo provata l'imputabilità della crisi matrimoniale all'atteggiamento conflittuale di entrambe le parti e rilevando comunque che le denunce penali per maltrattamenti avanzate dalla nei confronti del non CP_1 Parte_1
risultavano aver avuto seguito;
- l'affidamento super esclusivo dei figli alla madre con collocamento presso la stessa, in ragione del suo positivo percorso di crescita genitoriale e del continuo atteggiamento ostativo del padre;
- il diritto di visita del resistente che poteva vedere e tenere con sé i figli in modalità protetta, con delega ai Servizi Sociali per quanto riguarda le concrete modalità della frequentazione;
- l'obbligo del padre al versamento di un contributo al mantenimento mensile ordinario per i figli di complessivi euro 400,00 (200,00 a figlio), oltre al
50% delle spese straordinarie;
- l'inammissibilità della domanda di condanna del marito al pagamento della propria quota di spese straordinarie arretrate, in quanto generica e priva di specifica indicazione, da parte della ricorrente, delle somme sostenute e non corrisposte;
-
compensava interamente tra le parti, infine, le spese di lite e di Ctu.
Il giudizio di reclamo
15. Avverso la sentenza proponeva reclamo sulla base dei seguenti Parte_1
motivi.
6 15.1. Con il primo motivo il reclamante lamentava la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 70, comma 1, n. 2, cpc, degli articoli 2 e 3 disp. att.
cpc e dell'art. 16 bis del decreto-legge n. 179/2012, per aver il Giudice di prime cure emesso la sentenza in assenza del parere del Pubblico Ministero.
15.2. Con il secondo motivo il reclamante deduceva la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 337 octies cc, art. 315 bis, comma 3, cc, art. 336 bis cpc, art. 38 disp.
att. cpc e della normativa internazionale in materia di audizione dei minori, per non aver il
Giudice di prime cure disposto l'audizione dei figli minori e Per_1 Per_2
15.3. Con il terzo motivo il reclamante si doleva della nullità della sentenza per violazione dell'art. 78, comma 2, cpc e dell'art. 24 Cost., per non aver il Giudice di prime cure disposto la nomina di un curatore speciale per i minori, nonostante l'evidente conflitto di interessi tra i minori e la madre.
15.4. Con il quarto motivo il reclamante sosteneva l'erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 337 quater cc, travisamento del presupposto giuridico e fattuale, motivazione incongrua e, in subordine: modifica per sopravvenienze decisive nella situazione di fatto, nell'interesse esclusivo dei minori, per aver il Giudice di prime cure disposto l'affidamento super esclusivo dei figli alla madre, nonostante il giudizio di idoneità genitoriale del padre da parte del Ctu e l'evidente inadeguatezza della madre che, oltre a non risultare pienamente in grado di prendersi cura dei minori, adottava un atteggiamento ostativo nei confronti del padre, impedendo una serena frequentazione di quest'ultimo con i figli.
15.5. Con il quinto motivo il reclamante lamentava l'erroneità della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione dell'art. 30 Cost. e 147 del cc, travisamento del presupposto
7 giuridico e fattuale, vizio di motivazione per contraddittorietà con le risultanze istruttorie e violazione dei principi vigenti in materia di bigenitorialità, per aver il Giudice di prime cure disposto l'affidamento super esclusivo alla madre, invece di quello congiunto con collocamento paritetico alternato e per aver limitato la frequentazione del padre con i figli, imponendo che le visite tra gli stessi si svolgessero sempre sotto la supervisione degli operatori sociali, non considerando la volontà dei minori e l'esigenza di proteggerli dall'influenza materna.
15.6. Con il sesto motivo il reclamante censurava l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure disposto l'obbligo del padre al versamento dell'assegno di mantenimento mensile per i figli di complessivi euro 400,00 (euro 200,00 a figlio) senza tenere conto del fatto che, a seguito del peggioramento delle condizioni di salute, il medesimo non poteva più svolgere attività lavorativa, divenendo costretto a ricorrere all'aiuto dei propri genitori, attualmente in gravi difficoltà economiche e quindi non più disposti ad aiutarlo.
16. Con comparsa del 27 dicembre 2022, si costituiva eccependo CP_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc e chiedendo, nel merito,
il rigetto del gravame avversario, in quanto infondato in fatto e diritto.
17. Venivano trasmessi gli atti al P.G. che esprimeva parere contrario all'accoglimento del reclamo, invitando le parti ad intraprendere un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità.
18. Con ordinanza del 3 marzo 2023, questa Corte, ritenendo di dover procedere all'audizione di , ormai quasi dodicenne e, reputando altresì necessario acquisire una Per_1
relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali incaricati del monitoraggio del nucleo familiare,
rinviava la causa all'udienza del 8 maggio 2023 alle ore 11.30, con termine ai Servizi Sociali
sino al 5 maggio 2023 per il deposito della predetta relazione.
8 19. Successivamente, alla luce delle osservazioni depositate dagli operatori dei Servizi
sociali, che rilevavano un lieve miglioramento del rapporto del padre con i figli (in particolare con ) e considerato che la precedente Ctu risaliva al 2018, questo Collegio, con ordinanza Per_1
del 3 aprile 2024, incaricava il dott. per l'espletamento di una consulenza tecnica Per_3
aggiornata volta a verificare l'attuale capacità genitoriale delle parti ed il loro rapporto con i minori. Con comunicazione del 4 aprile 2024, il dott. trasmetteva la propria rinuncia Per_3
all'incarico per ragioni personali e lavorative di tipo inderogabile.
20. Con ordinanza del 7 aprile 2024 questo Collegio procedeva alla nomina del nuovo Ctu,
dott.ssa , la quale, in data 22 maggio 2024, comunicava la propria impossibilità di Per_4
accettazione dell'incarico.
Per_ 21. Con ordinanza del 30 maggio 2024, la Corte nominava, quale Ctu, il dott. , che accettava e la causa veniva rinviata per l'esame dell'elaborato all'udienza del 18 novembre 2024,
poi differita al 23 dicembre 2024 per la concessione di una breve proroga richiesta dal Ctu.
22. In data 9 dicembre 2024 il Ctu depositava la consulenza tecnica d'ufficio.
23. Con ordinanza del 13 gennaio 2025, all'esito dell'udienza del 23 dicembre, questa Corte,
rilevando l'imminente compimento dei dodici anni da parte di e ritenendo quindi Per_2
necessario procedere con il suo ascolto, fissava per l'audizione del minore l'udienza del 24
febbraio 2025, poi differita al 3 marzo 2025.
24. Sentito il minore all'udienza predetta e fissata al 12 maggio 2025 l'udienza per le conclusioni, all'esito della stessa la causa veniva trattenuta in riserva per la decisione.
25. Preliminarmente all'analisi dei motivi di reclamo, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 cpc, sollevata dalla reclamata.
9 Nella specie, deve ritenersi correttamente formulato il ricorso in appello da parte di
[...]
, atteso che le singole censure - attinenti alla nullità della sentenza per mancato Parte_1
intervento del PM, mancata audizione dei minori e mancata nomina di un curatore speciale, oltre all'erroneità della sentenza per la regolamentazione delle modalità di affidamento e collocamento dei minori disposta - sono state sufficientemente sviluppate mediante l'indicazione riassuntiva delle parti della motivazione ritenute erronee e con l'indicazione delle ragioni poste a fondamento delle critiche e della loro rilevanza per provare a confutare la decisione impugnata.
26. Allo stesso modo, va rigettata l'istanza di rimessione in termini formulata dal reclamante,
al fine di acquisire un'ulteriore relazione dei nuovi Servizi Sociali territorialmente competenti,
recentemente incaricati a causa del trasferimento di residenza della reclamata, in quanto, nel corso del giudizio, risulta già chiaramente accertata la capacità genitoriale delle parti e l'individuazione del miglior regime di affidamento e collocamento dei minori mediante
Per_ l'accurata consulenza tecnica svolta dal Ctu incaricato, dott. , oltre ad essere state acquisite varie relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali che hanno seguito il nucleo familiare sin dall'inizio della separazione. In tale complessivo e temporalmente ampio compendio probatorio, infatti, la segnalazione estemporanea di nuovi operatori dei Servizi
Sociali, che hanno appena conosciuto il nucleo familiare e hanno segnalato che la madre si oppone alle visite protette (già comunque superate dagli incontri che vi erano stati nell'ambito dell'incarico affidato ai Servizi Sociali con la sentenza da parte del Tribunale), non apporta un elemento nuovo al quadro probatorio in atti ma denota la necessità dei Servizi Sociali di comprendere la complessa evoluzione della vicenda in oggetto, i cui primi interventi sono del resto iniziati circa nove anni fa, con la partecipazione di plurimi soggetti (tra cui due CTU).
10 Esame dei motivi di impugnazione
27. Così ricostruite le posizioni delle parti e il complesso e articolato svolgimento dei giudizi di primo e secondo grado, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
27.1 Il primo motivo di reclamo è infondato. Invero, secondo la disciplina dell'art. 70 cpc, il
P.M. deve intervenire, a pena di nullità, nei procedimenti che egli stesso potrebbe proporre, nelle cause matrimoniali, in quelle riguardanti lo stato e la capacità delle persone, nelle cause riguardanti i figli minori e in altri casi previsti dalla legge, mentre può intervenire facoltativamente nelle cause in cui ravvisi la presenza di un interesse pubblico da tutelare.
Tuttavia, ai fini della validità del procedimento, non è necessaria, né la presenza del P.M. alle udienze, né la sua formulazione delle conclusioni, dovendo semplicemente lo stesso essere informato, mediante l'invio degli atti e quindi posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna (ex multis, Cass. Civ. n. 11223/2014).
Applicando, dunque, tale principio al caso di specie, risulta evidente che, avendo la Cancelleria
del Tribunale trasmesso gli atti al P.M. in data 1° marzo 2017 (cfr. storico del fascicolo telematico di primo grado su piattaforma SICID), sia stata garantita allo stesso la possibilità di intervenire nel giudizio mediante il deposito delle conclusioni ritenute opportune.
Alla luce di quanto esposto, chiarito che, ai fini della validità del procedimento nei giudizi con intervento obbligatorio del P.M., è sufficiente che quest'ultimo sia stato messo a conoscenza degli atti e dunque posto nella condizione di poter formulare conclusioni in merito, si ritiene che la sentenza impugnata non sia affetta da alcun vizio di nullità, ragione per cui il motivo d'impugnazione non può trovare accoglimento.
27.2 Il secondo motivo di reclamo è infondato. Invero, la normativa vigente sancisce l'obbligo
11 del Giudice di procedere all'ascolto del minore nei procedimenti in cui devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano e il compimento dei dodici anni di età rende obbligatorio tale incombente, fermo restando che l'età è solamente un riferimento, dovendo considerarsi la singola capacità del bambino, anche di età minore, di formare un pensiero autonomo e consapevole relativamente ai propri bisogni e, quindi, di essere capace di discernimento.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di ascolto del minore infradodicenne,
il Giudice ha il potere discrezionale di indagare la capacità di discernimento e di disporre l'ascolto del bambino, ma non è tenuto a motivare l'omesso ascolto se l'audizione non è stata richiesta allegando ragioni specifiche per ritenere maturata tale capacità (Cass. Civ. n.
4595/2025). Nel caso di specie, oltre al fatto che i minori all'epoca del procedimento avevano 10
e 8 anni e che non risultavano allegate dalle parti prove da cui dedurre l'esistenza di una concreta capacità di discernimento, si ritiene che, considerato il compendio probatorio disponibile agli atti, composto dalla perizia psicologica del dott. e dalle numerose relazioni dei Servizi Per_3
Sociali che si occupavano del monitoraggio continuo dei bambini e tenuto conto delle risultanze della Ctu, che rilevava un elevato coinvolgimento degli stessi nel conflitto genitoriale, non fosse neppure opportuno procedere alla loro audizione, in quanto l'ascolto risultava all'epoca contrario al loro interesse, sussistendo il rischio di sottoporli ad una pressione eccessiva e ad un conflitto di lealtà, senza che vi fosse alcuna prova della loro capacità di discernimento e senza, quindi, il presupposto che gli stessi potessero fruire dei diritti che l'ascolto giudiziale attribuisce ai minori,
con la effettiva consapevolezza di tali diritti e della finalità dell'ascolto.
Stante quanto sin qui esposto, si ritiene che la sentenza impugnata non sia affetta da alcun vizio di nullità per il mancato ascolto dei minori e che, alla luce dell'avvenuta audizione di e Per_1
12 nel giudizio di appello (una volta che i medesimi hanno compiuto i 12 anni), il motivo di Per_2
reclamo sia comunque superato.
27.3 Anche il terzo motivo di reclamo è infondato e va rigettato. Va osservato, infatti, che secondo la normativa dell'art. 78 cpc (vigente all'epoca del giudizio e ora in parte trasfusa nell'art. 473 bis 8 cpc): “se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi
sono ragioni d'urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o
all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché
subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza. Si procede altresì alla nomina di
un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto di interessi col rappresentante. Il
giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di
nullità degli atti del procedimento: 1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia
chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei
genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro; 2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi
dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti
della legge 4 maggio 1983, n. 184; 3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga
alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata
rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
4) quando ne faccia richiesta il
minore che abbia compiuto quattordici anni. In ogni caso il giudice può nominare un curatore
speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a
rappresentare gli interessi del minore;
il provvedimento di nomina del curatore deve essere
succintamente motivato”. Da tale normativa deriva che i casi di nomina del curatore speciale a pena di nullità sono tassativamente previsti dalla legge e riguardano le sole ipotesi di decadenza
13 di potestà genitoriale, stato di abbandono, pericolo, adozione o pregiudizio grave del minore ed espressa richiesta del minore che abbia compiuto i quattordici anni d'età.
Diversamente, nei casi di assenza del rappresentante, conflitto d'interessi tra rappresentante e rappresentato e inadeguatezza temporanea del rappresentante, il giudice può (ma non deve a pena di nullità) procedere alla nomina del curatore speciale.
Nel caso di specie, il procedimento di primo grado aveva ad oggetto la separazione delle parti e la conseguente regolamentazione della modalità di affidamento e collocamento dei figli minori con richiesta di affido esclusivo a sé da parte dei genitori, ragione per cui, anche se per un periodo di tempo limitato, al solo fine di verificare l'effettività capacità genitoriale delle parti e di tentare il recupero della bigenitorialità, i minori erano stati affidati temporaneamente dal
Giudice ai Servizi Sociali (ferma comunque la prevalente posizione della giurisprudenza di legittimità che rigetta radicalmente la necessità di nominare un curatore speciale del minore nei casi di monitoraggio dei Servizi Sociali o anche di provvedimenti di affidamento dei minori agli stessi senza una situazione di decadenza della potestà genitoriale, cfr. Cass. Civ. n. 32290/2023),
si ritiene che, alla luce della decisione del Tribunale di disporre l'affidamento super esclusivo di e alla madre (tuttora in essere), sulla base anche di quanto emerso in sede di Ctu Per_1 Per_2
psicologica, che, pur rilevando delle fragilità genitoriali delle parti, individuava nella reclamata la persona più idonea a prendersi cura dei figli (cfr. perizia di primo grado del dott. , non Per_3
possa ritenersi provata alcuna situazione di conflitto d'interessi tra la ed i suoi figli e, CP_1
quindi, alcuna nullità della sentenza di primo grado per la mancata nomina di un curatore speciale per i minori.
27.4 Il quarto ed il quinto motivo, che per ragioni di connessione si tratteranno unitamente,
14 sono infondati. Invero, nei casi di regolamentazione delle modalità di affidamento e collocamento della prole, il Giudice, pur avendo l'onere di prediligere la forma dell'affidamento congiunto, laddove ciò non corrisponda all'interesse superiore del minore (come, ad esempio, nel caso di inadeguatezza di uno dei genitori o, comunque, laddove la forma congiunta possa generare un pregiudizio concreto al figlio), è tenuto a disporre quella dell'affidamento esclusivo,
ferma la conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo del minore con entrambi i genitori.
Nel caso di specie, nel corso del giudizio di primo e di secondo grado, è emersa chiaramente la perdurante incapacità dei genitori di collaborare nella gestione e nella cura dei figli, stante l'elevato clima di conflittualità e la mancanza di fiducia l'uno nell'altro, che inevitabilmente
Per_ genera un grave pregiudizio ai minori (cfr. pag. 42 e ss. - relazione peritale del dott. , ove può leggersi: “Dai colloqui clinici, di coppia ed individuali, come dallo scambio di mail sopra
riportato, appare evidente una irrisolvibile ed inconciliabile dissonanza tra il mondo materno e
quello paterno. Ognuno dei due è convinto che le caratteristiche personologiche e il contesto
culturale e familiare dell'altro non siano certo una risorsa per i figli, ma un impedimento per la
loro crescita […] Le loro competenze e capacità genitoriali, se presi singolarmente, sono
appena sufficientemente adeguate ma in coppia, soprattutto per le caratteristiche di personalità
dei due genitori, risultano essere inadeguate e potenzialmente pregiudizievoli per i due figli che
vivono in un costante conflitto non solo tra i genitori ma anche tra le famiglie d'origine di
entrambi […] Nell'osservazione delle dinamiche del gruppo famiglia ha assunto un Per_1
atteggiamento apatico e distaccato partecipando con la sua presenza fisica, incapace di
partecipare a scambi emotivamente significativi […] Nell'osservazione delle dinamiche del
15 gruppo famiglia ha mostrato tutto il suo dolore e la sua disperazione per la condizione in Per_2
cui vive quotidianamente la sua famiglia” e relazione del Consultorio Familiare riportata nella relazione dei Servizi Sociali di Albignasego del 11 marzo 2024, ove può leggersi: “in questo
momento non ci siano i presupposti per un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità,
dato l'atteggiamento di entrambi i genitori che, seppur in modi diversi, continuano a non aver
fiducia l'uno nell'altro e a non riconoscersi come genitori adeguati. Le continue accuse
reciproche, il fatto di non riuscire ad ascoltarsi e a comunicare su quasi ogni aspetto relativo
all'accudimento e alla gestione dei figli, non permette loro di confrontarsi rispetto ai bisogni dei
figli, in un'ottica di cogenitorialità”).
In ragione di tali evidenze, che del resto confermano quanto appurato con la precedente CTU del dott. e quanto oggetto delle molteplici precedenti relazioni dei Servizi Sociali, Per_3
correttamente il Tribunale riteneva necessario, dapprima, disporre un affido temporaneo ai
Servizi Sociali e, successivamente - valutata nel dettaglio la diversa personalità e capacità
genitoriale delle parti e, soprattutto, valorizzato il percorso positivo della madre con gli educatori sociali e quello invece negativo del padre, continuamente oppositivo - stabilire l'affido super esclusivo alla anche per evitare situazioni di “stallo” nelle decisioni inerenti ai figli. CP_1
Dall'analisi del Ctu, infatti, la nonostante le evidenziate difficoltà nel favorire l'accesso CP_1
del padre ai figli e l'elevato coinvolgimento nel conflitto con l'ex marito, si dimostrava un genitore complessivamente adeguato e responsabile, dando prova di saper riconoscere ed interpretare le esigenze dei figli, oltre che di saper decidere nel loro preminente interesse,
mentre, il , pur dimostrando amore e affetto nei confronti dei figli, risultava Parte_1
maggiormente concentrato sul manifestare disappunto e opposizione alle scelte della reclamata
16 piuttosto che sull'occuparsi del reale benessere dei minori, finendo spesso per anteporre le proprie esigenze personali a quelle di e Per_1 Per_2
Sul punto è ampiamente esaustiva da pag. 36 e ss. la relazione peritale, ove può leggersi:
“la valutazione delle capacità genitoriali del sig. e della sig.ra non Parte_1 CP_1 corrisponde e non si riduce al loro profilo di personalità, ma riguarda le risorse e le potenzialità che gli stessi sono in grado di attivare in risposta ai bisogni ed alle esigenze dei figli al fine di assicurare loro un adeguato sviluppo fisico, psichico, sociale ed affettivo […] Gli aspetti caratteristici della personalità di ciascuno, così divergenti tra di loro, incidono notevolmente sull'area della genitorialità condivisa da renderla sostanzialmente del tutto inadeguata […] Per quanto riguarda la funzione riflessiva (ovvero la possibilità di sviluppare quelle capacità di
“sintonizzazione affettiva” entrando in risonanza emotiva con gli altri per prevedere i loro comportamenti) questa risulta essere più adeguata nella sig.ra che comunque riesce a
CP_1 cogliere le esigenze emotive dei figli. La funzione organizzativa (scolastica, sociale e culturale), che dovrebbe offrire ai figli un contesto di vita stabile, prevedibile e arricchente, favorendo opportunità educative e di socializzazione, risulta essere sufficientemente adeguata se considerati singolarmente. L'indisponibilità del padre a condividere con la madre le scelte per i figli rende problematica e difficoltosa la gestione di una cogenitorialità […] La funzione predittiva, che permette ad un genitore di prevedere sulla base dello sviluppo attuale del figlio quale potrebbe essere quello immediatamente prossimo stimolando adeguatamente le imminenti abilità che stanno per essere acquisite, è più adeguata nella sig.ra La funzione
CP_1 mediativa con il terzo, che dovrebbe offrire ai figli gli strumenti per affrontare e gestire la relazione ed il possibile conflitto con l'altro genitore nella logica delle relazioni triangolari, fino ad ora è stata condizionata dalla conflittualità della coppia. La funzione mediativa con il terzo è oggi in entrambi del tutto inadeguata: mentre la sig.ra la garantisce solo a parole ma
CP_1 non certo nei fatti, il sig. non la garantisce minimamente neanche a parole mostrando Parte_1 con evidenza il suo disappunto nei confronti della sig.ra […] La funzione decisionale
CP_1 della sig.ra è sufficientemente adeguata mentre quella del sig. potrebbe
CP_1 Parte_1 essere definita anti-decisionale nel senso che invece di decidere si oppone acriticamente alle
17 decisioni della madre creando i presupposti di una impasse tale da portare ad una paralisi decisionale. Come si legge nelle relazioni agli atti, mentre la madre ha sempre accettato di Part collaborare con gli educatori del , il padre all'inizio si è sempre opposto […] In più occasioni il sig. ha espresso la sua ipotesi di una frequentazione con figli, in quanto Parte_1 ai tempi, al 50% […] Sembra ossessionato dall'ottenere una divisione dei tempi e degli spazi perfettamente paritaria. Non riesce a rendersi conto che le sue aspirazioni e aspettative cozzano con le esigenze ed i bisogni dei ragazzi che lui è convinto di interpretare al di là di quello che
e raccontano. Il tutto è da lui interpretato come risultato della tendenza della Per_1 Per_2 sig.ra di manipolare e condizionare sia i figli che gli operatori dei Servizi. Richiedere CP_1 un tempo di permanenza al 50% sembra soddisfare maggiormente sue personali esigenze e non quelle dei figli. Le sue richieste rischiano di determinare quella pericolosa condizione di inversione contenuto-contenitore. Così, paradossalmente, non è più il padre a contenere i disagi
e le fragilità dei figli ma preferirebbe spingerli a farsi carico delle proprie personali esigenze appesantendoli di un fardello per loro emotivamente intollerabile e insostenibile. A tal proposito colpisce quello che il magistrato di Primo Grado riporta nella sentenza in merito a quanto riferitole dalla psicologa che segue i ragazzi: il padre vorrebbe essere aiutato dai figli nella gestione della sua malattia. La sig.ra con tutti i suoi limiti e le sue fragilità, mostra di CP_1 essere una madre sufficientemente adeguata e responsabile dei figli”.
Tale valutazione e disamina risultavano anche confermate dai Servizi Sociali, i quali, sia nelle
Per_ relazioni di aggiornamento depositate in giudizio, che in sede di colloquio con il Ctu, dott. ,
pur rilevando delle fragilità in entrambi i genitori, ugualmente responsabili del coinvolgimento dei figli nel loro conflitto di coppia, riconoscevano la come una madre adeguata, CP_1
presente e tendenzialmente collaborativa, anche se talvolta ostacolante nei confronti del padre,
mentre individuavano il come un padre poco collaborativo, oppositivo e irrispettoso Parte_1
del ruolo degli operatori oltre che degli orari di visita con i figli. Sul punto, infatti, può
richiamarsi la relazione peritale depositata nel presente giudizio ove alle pagine 28 e 29 si legge:
18 “Il dr. ci dice di aver avuto maggiore difficoltà a seguire il sig. a cui Per_6 Parte_1 mancano i dati di realtà avendo molta difficoltà a cogliere le reali problematiche che ha con i figli e con la ex moglie. Il dr. aggiunge che gli operatori dei servizi faticavano ad Per_6 incontrarlo e negava ogni consenso per i trattamenti suggeriti per i figli. Le giustificazioni alle sue assenze presso i servizi che il sig. adduceva non erano confermate dagli operatori Parte_1 del Servizio dell'Età evolutiva. Le sue assenze sono precedenti al suo periodo di malattia […] La sig.ra è stata quella più presente dei due genitori nei percorsi riabilitativi dei figli che CP_1 ha mantenuto i contatti con i Servizi […] La dr.ssa ribadisce che il conflitto tra i due CP_2 ex coniugi è stato sempre un elemento centrale che ha condizionato ogni tipo di relazione tra di loro e con gli altri. Il dr. ricorda che da quando li ha conosciuti, nel 2020, li ha visti Per_6 sempre litigare su qualsiasi argomento. Ogni proposta della signora, che maggiormente si occupava degli aspetti di cura dei ragazzi, veniva contrastata dal sig. che non dava il Parte_1 consenso”.
Analoghe valutazioni nella relazione dei Servizi Sociali di Albignasego del 5 maggio 2023, ove può leggersi: “in occasione del secondo incontro tenutosi con modalità estesa in data
10/12/2022 il padre ha in autonomia permesso al figlio di restare a dormire da lui, Per_1 ponendo la madre del minore di fronte al fatto compiuto (senza accordarsi prima né con il
Servizio né con la madre dei bambini). Richiamato dallo scrivente Servizio in data 16/12/2022 sull'accaduto egli si è dimostrato accusatorio, recriminativo, indignato dal richiamo, squalificante ed offensivo nei confronti di tutti gli attori coinvolti (educatrici, servizio sociale, istituzioni pubbliche), affermando che egli risponde esclusivamente alle richieste dei figli, al di là di ogni disposizione vigente […] Si precisa che tali modalità oltraggiose caratterizzano il tenore di tutti i colloqui del signor con i Servizi”). Parte_1
Da tali risultanze, dunque, si ritiene che emerga che, sebbene entrambi i genitori presentino delle difficoltà personali e fatichino ad abbandonare il conflitto per il benessere prevalente dei figli, la madre rappresenti la figura più idonea per la gestione e la cura quotidiana di e Per_1 Per_2
riuscendo a garantire ai minori una maggiore serenità nella crescita e ad assumere decisioni nel
19 loro interesse, soprattutto in virtù del positivo percorso di sostegno alla genitorialità dalla medesima intrapreso, ragione per cui si condivide la decisione del Tribunale di affidarle in forma super esclusiva i figli. Del resto, la conflittualità e l'oppositività del , manifestata in Parte_1
tutte le sedi di valutazione, rendeva impossibile l'assunzione di qualsiasi decisione con la anche con la presenza e la mediazione dei Servizi sociali delegati a ciò, tanto che anche CP_1
l'affidamento al Servizio Sociale avvenuto nel corso del giudizio di primo grado si è
caratterizzato per la effettiva impossibilità di suo proficuo funzionamento.
Per quanto riguarda, poi, la questione della frequentazione del padre con i figli, si ritiene che la decisione del Giudice di primo grado di disporre le visite del reclamante con i minori in modalità
protetta, con delega ai Servizi Sociali per l'organizzazione delle concrete modalità e con la facoltà di reintrodurre le modalità di visita già previste in sede di udienza presidenziale al recupero da parte dello stesso di un sano rapporto con i minori, sia stata corretta e tutelante del prevalente benessere dei figli, risultando all'epoca opportuno vigilare sull'andamento del rapporto padre-figli con la supervisione di un educatore, in ragione del comportamento tenuto dal e, soprattutto, dell'episodio di violenza subito dal figlio (cfr. doc. n. 73). Parte_1 Per_2
Tuttavia, dopo un lungo periodo di monitoraggio, in cui il padre ha visto i figli solo qualche ora al pomeriggio e sempre in presenza degli operatori, i Servizi Sociali, rilevato un lieve miglioramento dei rapporti e tenuto conto del desiderio di di trascorrere più tempo con il Per_1
reclamante, disponevano che le visite avvenissero liberamente e, a partire da marzo 2023, ne estendevano la durata anche al pernotto sino ad arrivare all'odierno calendario di visita, in linea con il calendario disposto in sede presidenziale, come da sentenza, che prevede che il Parte_1
possa frequentare i minori un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola con pernotto ed
20 accompagnamento a scuola la mattina successiva ed un week-end ogni due, in alternanza con la madre dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (cfr.
relazione dei Servizi Sociali di Albignasego del 5 maggio 2023 e del 17 novembre 2023).
Considerato il contenuto delle relazioni degli operatori dei Servizi sociali e tenuto conto delle risultanze emerse in sede di audizione dei due minori, si ritiene che tale modalità di visita sia pienamente confacente all'interesse del figlio , che ha effettivamente manifestato la Per_1
propria volontà di trascorrere più tempo con il reclamante (cfr. relazione dei servizi del 5 maggio
2023 e verbale d'udienza del 8 maggio 2023, in cui il minore dichiarava: “vedo mio AP un
giorno alla settimana e quando ci vediamo facciamo i compiti, la merenda e poi facciamo un
giro […] quando ci vediamo AP mi viene a prendere a scuola alle 16.15, facciamo un giro,
andiamo in bici e giochiamo a basket. Vorrei stare un po' di più con AP, mentre mio TE
non vuole perché non va tanto d'accordo con AP […] Il AP lo incontro da solo o con i nonni
con cui mi trovo bene”), mentre sia di più difficile attuazione per che, in sede di ascolto, Per_2
dichiarava: “non mi piace il AP perché, quando andiamo al supermercato prende le birre e poi
litiga con i nonni ma non con noi. Non ricordo gli argomenti di discussione. Alcune volte ci
sgrida. A volte mi viene il mal di testa quando gridano. Ho visto l'ultima volta il AP venerdì
scorso, ha preso due Monster e una birra al supermercato e poi siamo andati a casa dei nonni.
Questo venerdì era più tranquillo. Io non vorrei proprio vederlo. Anche i nonni mi danno un po'
fastidio. Venerdì sono andato, avevo mal di testa e volevo tornare dalla mamma e loro mi hanno
sgridato e mi hanno detto: “perché vuoi tornare a casa, zingaro?” […] Non ricordo di
quand'ero piccolo con il AP. Tre anni fa mio AP aveva una compagna e io dovevo andare a
dormire da lei e non volevo perché non c'era neanche il letto. Il AP mi ha messo in un furgone
21 e, andando a casa, mi ha dato botte. Avevo dei lividi sulla gamba, alla mamma ho detto tutto e
poi mi ha portato in ospedale. Da quel momento io non voglio più avere rapporti con il AP.
Non mi ha chiesto scusa. Non ne abbiamo più parlato. A mio TE andava bene andarci, io
non volevo” (cfr. verbale d'udienza del 3 marzo 2025).
Da tali risultanze e tenuto anche conto della grave sofferenza espressa dal bambino in sede di
Per_ Ctu con il dott. , non può che ritenersi evidente la difficoltà di nell'incontrare il padre Per_2
Per_ (cfr. pag. 30 - perizia del dott. , ove può leggersi: “La dr.ssa afferma che ha CP_2 Per_2
un rapporto meno continuativo con il padre e negli incontri le riporta la sua predisposizione a
stare con la madre che diventa rassicurante per lui mentre invece col padre il rapporto è più
intermittente” e poi a pag. 48: “Al mio invito a se vuole lui porre un'altra domanda inizia Per_2
a piangere. La madre cerca di consolarlo e gli chiede perché pianga. continuando a Per_2
piangere, dice tra le lacrime di voler andar via e aggiunge, rivolgendosi alla madre: “sto bene
con te”. Il padre gli offre un fazzolettino di carta per asciugarsi gli occhi appoggiandoglielo
sulle ginocchia. non lo usa e continua a piangere. Il padre lo accarezza e lui si ritrae. Il Per_2
clima si fa molto pesante e nessuno parla” e, infine, pag. 30: “Il dr. ricorda anche che Per_6
è stato seguito anche dal centro medico del bambino maltrattato di Padova in seguito alle Per_2
sue dichiarazioni di essere stato picchiato dal padre. Da quell'episodio aveva rifiutato di Per_2
incontrare il padre”).
Tenuto conto di quanto sopra e, altresì, considerata l'importanza della figura paterna nella vita di un figlio, si ritiene sia fondamentale disporre il mantenimento di un rapporto continuativo da parte di con il reclamante, ragione per cui, tenendo comunque conto della volontà del Per_2
minore, va stabilito che lo stesso frequenti il padre, in via infrasettimanale, nel medesimo giorno
22 previsto per , ma senza pernotto e, nel weekend, un sabato pomeriggio ogni due, insieme Per_1
al TE, ma senza pernotto, con obbligo del di riaccompagnare il minore a casa Parte_1
della madre alle ore 20.30, dando così prova della sua comprensione e attenzione nei confronti del bambino, assecondando le sue necessità e rispettando i tempi necessari per la ricostruzione di un effettivo rapporto di fiducia (anche in considerazione dell'episodio di violenza occorso).
Alla luce di quanto esposto, chiarita la necessità di confermare l'affidamento super esclusivo dei figli alla madre, come precedentemente argomentato, va stabilito, ad integrazione del precedente calendario di visita predisposto e fermo l'incarico di monitoraggio dei Servizi Sociali
territorialmente competenti con delega agli stessi di poter modificare la frequentazione nelle modalità più corrispondenti all'interesse dei minori fino al ripristino delle statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del Tribunale di Padova, che il padre possa vedere e tenere con sé
il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola con pernotto sino al giovedì mattina con Per_1
accompagnamento a scuola e un fine settimana ogni due in alternanza con la madre dal venerdì
pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, mentre per al fine di Per_2
accogliere le esigenze del minore ed evitare ingiuste forzature, il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30 ed il sabato pomeriggio indicativamente dalle ore 16.00
alle 20.30 (orario in cui il padre riaccompagnerà il minore a casa della madre).
Per quanto riguarda, poi, la ripartizione dei periodi festivi, si stabilisce che il padre possa vedere e tenere con sé due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da Per_1
determinare entro il 31 maggio di ogni anno, sette giorni durante quelle natalizie (comprensive del giorno di Natale e Capodanno ad anni alterni), tre giorni durante quelle pasquali
(comprensive della domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo ad anni alterni), oltre a ponti ed
23 altre festività in via alternata con la madre e una settimana anche non consecutiva durante Per_2
le vacanze estive, quattro giorni durante quelle natalizie, due giorni durante quelle pasquali, oltre a ponti ed altre festività in alternanza con la madre, salva la facoltà del secondogenito di vedere il padre, anche in questo periodo, solo in forma diurna e senza pernotto, salvo in caso di espressa richiesta dello stesso di effettuare il pernotto e sempre con il monitoraggio dell'andamento delle visite da parte dei Servizi Sociali.
27.5 Il sesto motivo è infondato. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, per stabilire l'ammontare del contributo al mantenimento dei figli, è necessario effettuare: “una valutazione
comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le
esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i
tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di
cura assunti da ciascuno di essi, nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun
genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche”
(ex multis, Cass. Civ. n. 19299/2020), ragione per cui, ai fini della corretta determinazione dell'emolumento, il Giudice è tenuto non solo a considerare le condizioni economiche delle parti, comprensive della capacità lavorativa delle stesse, ma anche a valutare i tempi di permanenza del minore e l'apporto di ciascun genitore nella vita del figlio.
Nel caso di specie risulta evidente che, sebbene con il calendario di visita predisposto dai Servizi
il padre potesse frequentare i minori due giorni e tre notti in più rispetto a quanto previsto all'esito del giudizio di primo grado (cfr. pag. 35 relazione peritale, ove risulta che il Parte_1
teneva i figli dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina con pernotto e un fine settimana ogni due dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, mentre prima li vedeva solo un paio d'ore per due
24 pomeriggi a settimana, cfr. relazione dei Servizi Sociali del 5 maggio 2023 e doc. n. 10), il reclamante si occupi in modo più limitato della gestione e cura dei figli, in quanto la maggior parte del tempo e lo trascorrono con la madre, che risulta dunque onerata di tutte le Per_1 Per_2
maggiori attività di assistenza quotidiana dei bambini, oltre ad essere il genitore che si interfaccia principalmente con le insegnanti, gli psicologici e gli operatori dei Servizi che seguono i minori
(cfr. relazione dei Servizi Sociali di Albignasego del 8 ottobre 2021 e pag. 28 e 29 – relazione peritale). Va, inoltre, osservato, che la sentenza di primo grado già prevedeva il ripristino delle condizioni di frequentazione di cui all'ordinanza presidenziale, sicché già aveva tenuto conto di tale possibile e auspicabile ampliamento (invero verificatosi solo per ). Per_1
Da tali risultanze, non può che ritenersi evidente che i tempi di permanenza e cura dei minori siano principalmente a carico della madre e che, dunque, il padre debba corrispondere un contributo di mantenimento.
Per quanto riguarda, poi, la situazione economico-patrimoniale delle parti, si rileva che, dal compendio probatorio disponibile agli atti, è possibile evincere che il risulta Parte_1
proprietario di un immobile sito a Teolo in via Euganea Treponti e produttivo di rendita, di due autoveicoli e due motocicli, intestatario di due conti corrente bancari e un conto postale e che maturava, nel biennio 2015-2016, un reddito medio di partecipazione dall'attività familiare di confezionamento di articoli da pelliccia di euro 8.926,66 e, nel 2019, un reddito complessivo di euro 5.825,00 con imponibile di euro 343,00 (cfr. indagine della Guardia di Finanza del 5 giugno
2019; docc. n. 72 e 42), senza particolari costi fissi, in quanto convivente con i genitori.
Diversamente, la non risulta proprietaria di alcun bene immobile, è intestataria di un CP_1
autoveicolo di seconda mano e godeva, nel 2016, di un reddito medio mensile di euro 1.222,97
25 ottenuto dal lavoro di addetta alle pulizie nella ditta della madre, poi diminuito ad euro 477,00
nel 2021 (cfr. doc. n. 69, 60 e 71, ove risulta, nel 2021, un rapporto lavorativo part-time).
Da tali risultanze non può che ritenersi esistente una situazione di complessiva disparità di risorse, dovuta alla differente capienza patrimoniale delle parti, dal momento che il Parte_1
gode di un patrimonio globale di gran lunga più florido di quello della ben potendo, in CP_1
caso di necessità, procedere alla vendita dei propri beni mobili o immobili, al fine di monetizzare risorse, così da provvedere al versamento del contributo stabilito per i figli.
Per quanto riguarda la condizione reddituale del reclamante, sebbene possa ritenersi verosimile che il medesimo abbia subito una riduzione della propria capacità lavorativa a causa delle sopravvenute problematiche di salute (cfr. doc. n. 20, ove veniva riconosciuto invalido al 100%
con decorrenza dal 6 novembre 2023), considerato anche che, dalle dichiarazioni precedenti, i redditi maturati non risultavano particolarmente elevati, come sopra esposto e, tenuto comunque conto dell'ampia disponibilità patrimoniale, non si ritiene che tale evenienza possa condurre alla sospensione o elisione del contributo al mantenimento dei figli, anche a fronte della situazione di precarietà e limitatezza di risorse della considerando l'obbligo di mantenimento CP_1
incombente su entrambi i genitori e la modestia del contributo disposto, limitato nella misura proprio in virtù della situazione del . Parte_1
Alla luce di quanto dedotto, tenuto conto del diverso apporto dei genitori nella vita dei figli e valorizzata la disparità di complessive risorse esistente tra le parti, è adeguato e va confermato l'obbligo del padre al versamento di un assegno mensile per i figli di euro 400,00 (euro 200,00
ciascuno), oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie ed accessorie per i figli, come previsto fin dal primo grado.
26 Conclusioni e spese di lite
28. Per tutte le ragioni esposte va rigettato il reclamo e confermata la sentenza impugnata,
con la integrazione nel presente dispositivo – già rientrante nel capo 4, ultimo paragrafo, della sentenza impugnata - del calendario di visita per la frequentazione del padre con i figli come segue: relativamente a , si prevede che il reclamante possa vederlo e tenerlo con sé il Per_1
mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola con pernotto sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola e un fine settimana ogni due, in alternanza con la madre, dal venerdì
pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, oltre a due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (da determinare entro il 31 maggio di ogni anno), sette giorni durante quelle natalizie (comprensive del giorno di Natale e Capodanno ad anni alterni),
tre giorni durante quelle pasquali (comprensive della domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo
ad anni alterni) e ponti ed altre festività in via alternata con la madre;
relativamente a che Per_2
il reclamante possa vederlo e tenerlo con sé il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30 ed il sabato pomeriggio indicativamente dalle ore 16.00 alle 20.30, oltre ad una settimana anche non consecutiva durante le vacanze estive (da determinare entro il 31 maggio di ogni anno), quattro giorni durante quelle natalizie (comprensive del giorno di Natale e
Capodanno ad anni alterni), due giorni durante quelle pasquali (comprensive della domenica di
Pasqua e lunedì dell'Angelo ad anni alterni), ponti ed altre festività in alternanza con la madre,
salva la facoltà del minore di vedere il padre, anche in questo periodo, solo in forma diurna e senza pernotto, salva diversa espressa volontà del minore e comunque ferma la possibilità per i
Servizi Sociali di diminuire o estendere la frequentazione dei figli con il padre nel prevalente interesse di quest'ultimi.
27 29. Considerato che, nei casi di regolamentazione delle modalità di affidamento e collocamento dei figli minori, il Giudice ha la possibilità di disporre d'ufficio provvedimenti volti alla tutela del benessere del minore, va prevista una delega ai Servizi Sociali per l'eventuale attivazione di un percorso con il servizio N.P.I.E.E. per e al fine di fornire un Per_1 Per_2
adeguato supporto ai minori per l'elaborazione e la gestione della situazione derivante dalla separazione dei genitori ed il superamento delle problematiche riscontrate nel corso del giudizio,
fermo il monitoraggio già disposto con la sentenza di primo grado.
30. Le spese di lite della presente impugnazione devono essere poste a carico del reclamante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai minimi delle controversie di valore indeterminabile di complessità bassa.
31. Le spese di CTU, in ragione dell'esito della stessa e del principio di soccombenza, vanno definitivamente poste a carico di . Parte_1
32. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta il reclamo e conferma la sentenza n. 42/2022 del Tribunale di Padova, con la
28 specificazione del capo 4 della sentenza impugnata relativa al calendario di visita di con i figli come segue: Parte_1
-relativamente a , si dispone che il padre possa vederlo e tenerlo con sé il mercoledì Per_1
pomeriggio dall'uscita da scuola con pernotto sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola e un fine settimana ogni due, in alternanza con la madre, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, oltre a due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (da determinare entro il 31 maggio di ogni anno), sette giorni durante quelle natalizie (comprensive del giorno di Natale e Capodanno ad anni alterni), tre giorni durante quelle pasquali (comprensive della domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo ad anni alterni) e ponti ed altre festività in via alternata con la madre;
-relativamente a si dispone che il padre possa vederlo e tenerlo con sé il mercoledì Per_2
pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30 ed il sabato pomeriggio indicativamente dalle ore 16.00 alle 20.30, oltre a una settimana anche non consecutiva durante le vacanze estive (da determinare entro il 31 maggio di ogni anno), quattro giorni durante quelle natalizie
(comprensive del giorno di Natale e Capodanno ad anni alterni), due giorni durante quelle pasquali (comprensive della domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo ad anni alterni), ponti ed altre festività in alternanza con la madre, escluso il pernotto salva diversa espressa volontà
del minore.
2) Delega i Servizi Sociali territorialmente competenti all'attivazione di un percorso di supporto dei minori con il Servizio N.P.I.E.E. e al monitoraggio del nucleo familiare, con delega a modificare per tempistiche (ampliamento come quelle di ) e modalità (visite Per_1
facilitanti o alla presenza di un educatore) le visite di con il padre, con onere di deposito Per_2
29 di relazione semestrale all'ufficio del Giudice Tutelare del Tribunale di Padova designando,
presso cui va disposta d'ufficio l'apertura d'ufficio di un procedimento di vigilanza.
3) Invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità di tipo individuale, delegando i Servizi Sociali ad effettuarne uno congiunto laddove in futuro ne riscontrino i presupposti.
4) Condanna al pagamento a favore di delle spese di Parte_1 CP_1
lite del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 5.200,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA.
5) Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico di
[...]
. Parte_1
6) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per l'appello, in ragione del rigetto del gravame.
7) Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza ai Servizi Sociali, incaricati per l'attività demandata e competenti per territorio ed al Tribunale di Padova per l'apertura del procedimento ex art. 337 c.c. davanti al Giudice Tutelare designando, ove non già aperto.
8) Dispone d'ufficio che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi menzionati, in caso di diffusione della presente sentenza.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 7 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
30