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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/09/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 222/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di previdenza sociale di primo grado iscritta al n. r.g.222/2025 promossa da
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1 22.11.1957, ivi residente in [...]n. 58 sub B, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Scanavino del Foro di Asti (c.f. , elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in Alba, Corso Torino n. 12,
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Presidente e legale Rappresentante pro-tempore, con Sede in P.IVA_1 Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Parisi, giusta procura generale alle liti del 22 Marzo 2023 a rogito dr. Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Persona_1 Cuneo al Corso Santorre di Santarosa 15, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell , CP_1
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 442 c.p.c. per l'accertamento negativo della pretesa contributiva, a contestazione della 'comunicazione di debito' nr. CP_2
Pag. 1 a 8 270011497284K4202405 del 15.05.2024, notificata il 17.5.2024, avente ad oggetto il ricalcolo dell'imponibile contributivo di per l'anno 2018, nella misura di Parte_1 euro 49.786,00, ed il conseguente addebito di contributi eccedenti il minimale
[...]
oltre sanzioni ed interessi, per l'importo complessivo di euro 11.796,86, Parte_2 Pt_1
ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e
[...] previdenza sociale, contro l' per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“nel merito: previa revoca del ricalcolo dell'imponibile contributivo del sig. per l'anno 2018 - come Parte_1 disposto dall' nella misura di € 49.786,00 -, disporre l'annullamento di tutti gli addebiti operati CP_1 dall'Istituto nei confronti del sig. per il medesimo anno 2018, sia a titolo di contributi Parte_1 'Gestione Artigiani' eccedenti il minimale che di sanzioni, per un importo complessivo stimato dall' CP_1 in € 11.796,86; ciò con contestuale annullamento integrale della 'comunicazione di debito' nr. 270011497284K4202405 del 15-17.05.2024; in ogni caso, con il favore delle spese di giudizio, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, richiesta e conclusione, respingere, quindi, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dal ricorrente, inammissibili ed infondate per tutti i motivi in premessa dedotti, e per l'effetto assolvere l da ogni avversa pretesa. CP_1 Con vittoria di spese ed onorari.”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: che con 'comunicazione di debito' nr. 270011497284K4202405 del 15-17.5.2024, l ha CP_2 rappresentato al sig. che “dalla verifica dei suoi redditi d'impresa, è stato accertato Parte_1 un importo a debito a titolo di contributi a percentuale o eccedenti il minimale, dovuto alla Gestione artigiani dell ; che l'Istituto ha comunicato di aver accertato in capo a - per CP_1 Parte_1
l' “anno imposta 2018” - un presunto “reddito” di euro 49.786,00, con conseguente rivendicazione - a titolo di “contributi non versati” e “sanzioni dovute”, sempre per il “2018” - di una somma pari a complessivi euro 11.796,86 (“causale contributo”: “ARN”, ossia 'artigiani-recupero'); di aver quindi proposto ricorso amministrativo dinanzi al competente 'Comitato Amministratore' nei confronti della comunicazione di debito;
che, tuttavia, CP_1 con deliberazione nr. 268 assunta alla seduta del 12.12.2024, il 'Comitato Amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani' ha rigettato integralmente il ricorso amministrativo;
di essere stato nel 2018 socio lavoratore della con titolarità del 40% delle quote societarie;
che nell'anno 2018 Controparte_3 la ha realizzato un 'reddito' complessivo di euro 124.465,00; che Controparte_3 il 31.12.2018 nessun utile è stato distribuito dalla società ai suoi soci (e dunque nemmeno a ), come risultante dal bilancio di esercizio, nonché dal verbale di Parte_1 assemblea di approvazione, relativo a tale annualità; che, in particolare, l'utile dell'esercizio
Pag. 2 a 8
2018 della - pari ad euro 16.854,00 - è stato così destinato: “€ Controparte_3 129,79 per il raggiungimento del quinto del capitale sociale;
la restante parte pari a € 16.724,21 alla riserva straordinaria”; che avendo realizzato un 'reddito d'impresa' di euro 850,00 per l'anno 2018, si è dunque limitato a versare alla Gestione Artigiani il contributo minimale di euro 3.778,00, come fissato dall per i redditi entro la soglia annua di euro 15.710,00; che CP_1
l'importo oggetto della comunicazione di debito non è mai entrato nella propria disponibilità.
La parte resistente ha invece allegato: che avrebbe dovuto versare alla Parte_1
Gestione Speciale Commercianti la contribuzione a percentuale, nel limite del massimale annuo stabilito dalla legge laddove il reddito risulta superiore a tale massimale, con riferimento a tutti i redditi di impresa e di partecipazione prodotti, quali appunto risultanti dalle dichiarazioni dei redditi della predetta società; che il ricorrente ha invece versato la contribuzione in questione solo su parte dei redditi di impresa e di partecipazione conseguiti nel periodo di riferimento, ovvero non ha considerato i redditi della società
che per effetto del maggior reddito risultante dalla predetta Controparte_3 dichiarazione di queste società è stata accertata l'omissione contributiva con riferimento all' anno 2018; che i redditi di partecipazione in società a responsabilità limitata concorrono a formare la base imponibile della contribuzione dovuta dagli iscritti alla gestione artigiani ed esercenti attività commerciali, come stabilito dalla circolare n.102 del 2003. CP_1
La questione giuridica controversa
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta avanzata dal ricorrente di accertamento negativo della pretesa contributiva, a contestazione della 'comunicazione di debito' CP_2 nr. 270011497284K4202405 del 15.05.2024, notificata il 17.5.2024, avente ad
[...] oggetto il ricalcolo dell'imponibile contributivo di per l'anno 2018, nella Parte_1 misura di euro 49.786,00, ed il conseguente addebito di contributi eccedenti il minimale 'Gestione Artigiani', oltre sanzioni ed interessi, per l'importo complessivo di euro 11.796,86.
Tanto premesso, occorre al riguardo considerare che la questione in esame non riguarda l'an della contribuzione, bensì il quantum della medesima, trattandosi infatti di stabilire se nella determinazione della base imponibile del contributo annuo siano o meno da imputare anche le somme percepite a titolo di partecipazione ad una società di capitali, con conseguente attribuzione al socio di parte del reddito di impresa maturato in ragione della sua quota di partecipazione agli utili.
Secondo l'Istituto per i soci lavoratori di s.r.l., iscritti in quanto tali alla Gestione Speciale degli Artigiani e degli esercenti attività Commerciali, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, sarebbe costituita dalla parte del reddito di impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili, e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci.
Pag. 3 a 8 Pertanto, secondo la tesi dell'Istituto anche il reddito derivante dalla società
[...] dovrebbe essere assoggettato a contribuzione, ed anche a prescindere dal Controparte_3 fatto che il ricorrente in esse abbia o meno prestato attività lavorativa e a prescindere dal fatto che gli utili percepiti dalla società siano stati o meno distribuiti al singolo socio (e nella specie, al ricorrente), dovendosi comunque gli utili imputare al socio in proporzione alla quota di partecipazione di quest'ultimo.
La tesi sostenuta dall convenuto non è fondata per le ragioni che seguono. CP_1
L richiama il comma 1 dell'art.
3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, CP_1 convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, che prevede che, per i soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 - e cioè quelli iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori -, l'ammontare del contributo annuo dovuto a fini pensionistici “è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”. Redditi di impresa, fra i quali vanno annoverati, secondo l'art. 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, “i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale sia l'oggetto sociale”.
L'impostazione del convenuto non tiene conto della fondamentale distinzione che deve essere operata, avuto riguardo proprio alla base imponibile, tra “redditi d'impresa” e
“redditi di capitale”, ed all'utilizzazione da parte del legislatore dell'espressione, specifica, di “redditi di impresa”.
Sul punto infatti basti richiamare l'interpretazione ormai consolidata e da ultimo ribadita dalla Cassazione con sentenza del 12.12.2017 n. 29779, che ha confermato la distinzione, netta, che deve necessariamente essere operata fra il regime degli utili derivanti da società di persone e quello degli utili derivanti da società di capitali (coerentemente ritenendo in quel caso fondata la pretesa di con riferimento all'ipotesi di socio accomandante, di CP_1 società in accomandita semplice, non di capitali).
L convenuto richiama altresì la sentenza della Corte Costituzionale n. 354/2001, CP_1 che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 3 bis comma 1 cit., sollevata con riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost..
Il richiamo appare peraltro improprio ai fini che interessano atteso che la distinzione e l'esclusione degli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali trova conforto proprio nella sentenza della Corte Costituzionale n. 354 del 7.11.2001 richiamata dalla stessa parte convenuta: la Corte, nell'escludere l'irragionevolezza della disparità di trattamento tra i redditi di capitale del socio di società dotate di personalità giuridica (esenti da contribuzione) e i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice, così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo, ha chiaramente evidenziato come, a differenza degli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica (art. 41), costituenti redditi di capitale, solo quelli fruiti dal socio nelle società di persone debbano considerarsi redditi di
Pag. 4 a 8
impresa, in quanto costituiscono reddito proprio del socio, realizzatosi in virtù dell'art.5 del TUIR .
La Corte Costituzionale ha infatti puntualizzato chiaramente la ratio della previsione della inclusione dei redditi provenienti dalla partecipazione a società di persone, e solo di queste, nella base imponibile a fini contributivi: “..Nell'ipotizzare, anzitutto, la discriminazione tra socio di società in accomandita semplice e socio di società di capitali, in vista dell'apporto al sistema contributivo della gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali previsto dalla disposizione denunciata per i redditi di impresa di cui sia titolare l'iscritto, il rimettente muove dal presupposto della "sostanziale identità di natura tra le due tipologie di redditi" e, quindi, di una identità di posizioni fra i relativi percettori, giacché in entrambi i casi non vi sarebbe "il concorso di alcuna attività lavorativa", bensì la mera sottoscrizione di quote del capitale sociale.
Giova rammentare che, secondo il D.P.R. n. 917 del 1986, cui la norma denunciata fa rinvio, mentre i redditi da capitale costituiscono gli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica (art. 41), soggette, a loro volta, all'imposta sul reddito dalle stesse conseguito, i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo) sono i redditi delle stesse società, inclusi nella predetta categoria, come già visto, dall'art. 6 del medesimo D.P.R. n. 917 del 1986, e, al tempo stesso, da imputare "a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione", proporzionalmente alla "quota di partecipazione agli utili", in forza del precedente art. 5 (redditi prodotti in forma associata). Ciò fa sì, appunto, che il reddito prodotto dalle società in accomandita semplice sia reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del predetto art. 5, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, sia pure agli specifici fini tributari, "l'immedesimazione" fra società partecipata e socio (ordinanza n. 53 del 2001). Così richiamato, sia pure in estrema sintesi, il quadro normativo in cui si collocano le situazioni poste a raffronto, non può reputarsi discriminatoria una disposizione quale quella denunciata, atteso il preminente rilievo che, nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo), assume, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante”.
Quindi, laddove si tratti di persona iscritta nella gestione artigiani o commercianti, tra i redditi da assoggettare a contribuzione debbono annoverarsi quelli da partecipazione CP_1 a s.n.c. e a s.a.s., a prescindere dalla prestazione di attività lavorativa anche in dette società, e dunque a prescindere dal fatto che con riferimento ad esse non sarebbe stato possibile l'iscrizione nelle relative gestioni.
Ciò, appunto, in considerazione della peculiare caratteristica – evidenziata dalla Consulta – costituita dal legame tra più persone all'interno delle s.n.c. e delle s.a.s., che fa sì che i redditi di impresa dei soci di s.n.c. e di s.a.s. vengano imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, da parte del socio, di utili in modo proporzionale alla quota.
Come pure rilevato dalla Corte Costituzionale questo elemento è, appunto, peculiare delle s.n.c. e delle s.a.s., mentre, per quanto riguarda le società di capitali, un simile meccanismo
Pag. 5 a 8 non opera: in esse, infatti, costituiscono redditi da capitale gli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica, cfr. art. 41 TUIR, richiamato nella sentenza della Corte Costituzionale, corrispondente all'art. 44 del TUIR post riforma 2004.
Quelli indicati sub art. 44 TUIR, sono, appunto, redditi di capitale e non redditi di impresa. Come tali, essi non possono essere annoverati tra i redditi con riferimento ai quali, secondo l'art. 3bis comma 1 d.l. 384/1992, deve essere rapportato l'ammontare del contributo annuo per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti.
Non si tratta, dunque, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa dell di tenere CP_1 conto, tra i redditi che concorrono a determinare la base imponibile, di redditi tratti da società la partecipazione alle quali, di per sé, non darebbe titolo per l'iscrizione nella gestione artigiani o commercianti, bensì di includere all'interno di detta base imponibile redditi che, a differenza di quanto previsto dall'art. 3 bis, comma 1, d.l. 384/1992, non costituiscono affatto redditi di impresa, bensì redditi di capitale.
Non può dunque ritenersi condivisibile l'interpretazione dell (v. circolare 12.6.2003 CP_1 n. 102), secondo la quale la base imponibile, per i soci di s.r.l. (e, comunque, soltanto i soci lavoratori, v. circolare, quale non può essere considerato il ricorrente con riferimento alle s.r.l., non avendo sul punto l , a ciò onerato, svolto alcuna allegazione né deduzione CP_1 istruttoria), sarebbe costituita dalla parte di reddito d'impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali ed attribuita al socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, a prescindere dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e quindi anche se essi non siano stati distribuiti ai soci.
Va infatti ribadito che, come evidenziato dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, il peculiare meccanismo di imputazione diretta dei redditi delle s.n.c. e delle s.a.s. ai singoli soci è collegato alle caratteristiche di questo tipo di società, del tutto diverse rispetto a quelle delle società di capitali.
Pertanto, la qualificazione, ex art. 6, 3° comma, TUIR, dei redditi delle s.n.c. e delle s.a.s. quali redditi di impresa, a prescindere dalla fonte da cui essi provengano e dall'oggetto sociale, non può affatto essere estesa ai redditi delle società di capitali.
Non a caso, l'art. 6 TUIR menziona separatamente i redditi di capitale (lett. b) e i redditi di impresa (lett. e), ed opera, al 3° comma, la detta estensione unicamente per i redditi di s.n.c. e di s.a.s., qualificandoli comunque come reddito di impresa, mentre, come osservato, gli utili sono classificati tra i redditi di capitale (art. 44), e, soltanto qualora vengano distribuiti e quindi percepiti dai soci, concorrono alla formazione del reddito (v. art. 59 TUIR, relativo ai dividendi).
C Con riferimento alla qualifica di socio lavoratore di va infine rilevato come la S.C. abbia distinto nettamente la prestazione di attività lavorativa personale ed abituale, dall'attività di amministratore, escludendo la rilevanza di quest'ultima (v. Cass. ord. 10763/2018).
In applicazioni di tali principi giuridici è evidente che nel caso di specie deve ritenersi del tutto infondato il ricalcolo dell'imponibile contributivo di , come operato Parte_1 dall per l'anno 2018, nella misura di euro 49.786,00, dal momento che l'importo in CP_1
Pag. 6 a 8
questione non è mai entrato nell'effettiva disponibilità della parte ricorrente, in quanto come risulta dal bilancio di esercizio, nonché dal verbale di assemblea di approvazione nessun utile è stato distribuito dalla società ai suoi soci (e dunque nemmeno a Pt_1
). Oltretutto, come si evince dall'esame del doc. 9 fasc. ricorrente, l'utile
[...] dell'esercizio 2018 della - pari ad euro 16.854,00, è stato così Controparte_3 destinato: “€ 129,79 per il raggiungimento del quinto del capitale sociale;
la restante parte pari a € 16.724,21 alla riserva straordinaria”.
È pertanto illegittima la pretesa creditoria dell portata dall'avviso di addebito CP_1 impugnato che va pertanto annullato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara l'insussistenza dell'obbligo contributivo;
annulla tutti gli addebiti operati dall'Istituto nei confronti del sig. Pt_1
per il medesimo anno 2018, sia a titolo di contributi 'Gestione Artigiani' eccedenti
[...] il minimale che di sanzioni, per un importo complessivo stimato dall in euro CP_1 11.796,86; annulla la 'comunicazione di debito' nr. 270011497284K4202405 del 15- 17.5.2024;
- condanna l' a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si CP_1 liquidano: in euro 4.638 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltra al rimborso del contributo unificato, se e in quanto dovuto.
IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 17.9.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 7 a 8
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di previdenza sociale di primo grado iscritta al n. r.g.222/2025 promossa da
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1 22.11.1957, ivi residente in [...]n. 58 sub B, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Scanavino del Foro di Asti (c.f. , elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in Alba, Corso Torino n. 12,
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Presidente e legale Rappresentante pro-tempore, con Sede in P.IVA_1 Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Parisi, giusta procura generale alle liti del 22 Marzo 2023 a rogito dr. Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Persona_1 Cuneo al Corso Santorre di Santarosa 15, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell , CP_1
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 442 c.p.c. per l'accertamento negativo della pretesa contributiva, a contestazione della 'comunicazione di debito' nr. CP_2
Pag. 1 a 8 270011497284K4202405 del 15.05.2024, notificata il 17.5.2024, avente ad oggetto il ricalcolo dell'imponibile contributivo di per l'anno 2018, nella misura di Parte_1 euro 49.786,00, ed il conseguente addebito di contributi eccedenti il minimale
[...]
oltre sanzioni ed interessi, per l'importo complessivo di euro 11.796,86, Parte_2 Pt_1
ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e
[...] previdenza sociale, contro l' per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“nel merito: previa revoca del ricalcolo dell'imponibile contributivo del sig. per l'anno 2018 - come Parte_1 disposto dall' nella misura di € 49.786,00 -, disporre l'annullamento di tutti gli addebiti operati CP_1 dall'Istituto nei confronti del sig. per il medesimo anno 2018, sia a titolo di contributi Parte_1 'Gestione Artigiani' eccedenti il minimale che di sanzioni, per un importo complessivo stimato dall' CP_1 in € 11.796,86; ciò con contestuale annullamento integrale della 'comunicazione di debito' nr. 270011497284K4202405 del 15-17.05.2024; in ogni caso, con il favore delle spese di giudizio, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, richiesta e conclusione, respingere, quindi, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dal ricorrente, inammissibili ed infondate per tutti i motivi in premessa dedotti, e per l'effetto assolvere l da ogni avversa pretesa. CP_1 Con vittoria di spese ed onorari.”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: che con 'comunicazione di debito' nr. 270011497284K4202405 del 15-17.5.2024, l ha CP_2 rappresentato al sig. che “dalla verifica dei suoi redditi d'impresa, è stato accertato Parte_1 un importo a debito a titolo di contributi a percentuale o eccedenti il minimale, dovuto alla Gestione artigiani dell ; che l'Istituto ha comunicato di aver accertato in capo a - per CP_1 Parte_1
l' “anno imposta 2018” - un presunto “reddito” di euro 49.786,00, con conseguente rivendicazione - a titolo di “contributi non versati” e “sanzioni dovute”, sempre per il “2018” - di una somma pari a complessivi euro 11.796,86 (“causale contributo”: “ARN”, ossia 'artigiani-recupero'); di aver quindi proposto ricorso amministrativo dinanzi al competente 'Comitato Amministratore' nei confronti della comunicazione di debito;
che, tuttavia, CP_1 con deliberazione nr. 268 assunta alla seduta del 12.12.2024, il 'Comitato Amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani' ha rigettato integralmente il ricorso amministrativo;
di essere stato nel 2018 socio lavoratore della con titolarità del 40% delle quote societarie;
che nell'anno 2018 Controparte_3 la ha realizzato un 'reddito' complessivo di euro 124.465,00; che Controparte_3 il 31.12.2018 nessun utile è stato distribuito dalla società ai suoi soci (e dunque nemmeno a ), come risultante dal bilancio di esercizio, nonché dal verbale di Parte_1 assemblea di approvazione, relativo a tale annualità; che, in particolare, l'utile dell'esercizio
Pag. 2 a 8
2018 della - pari ad euro 16.854,00 - è stato così destinato: “€ Controparte_3 129,79 per il raggiungimento del quinto del capitale sociale;
la restante parte pari a € 16.724,21 alla riserva straordinaria”; che avendo realizzato un 'reddito d'impresa' di euro 850,00 per l'anno 2018, si è dunque limitato a versare alla Gestione Artigiani il contributo minimale di euro 3.778,00, come fissato dall per i redditi entro la soglia annua di euro 15.710,00; che CP_1
l'importo oggetto della comunicazione di debito non è mai entrato nella propria disponibilità.
La parte resistente ha invece allegato: che avrebbe dovuto versare alla Parte_1
Gestione Speciale Commercianti la contribuzione a percentuale, nel limite del massimale annuo stabilito dalla legge laddove il reddito risulta superiore a tale massimale, con riferimento a tutti i redditi di impresa e di partecipazione prodotti, quali appunto risultanti dalle dichiarazioni dei redditi della predetta società; che il ricorrente ha invece versato la contribuzione in questione solo su parte dei redditi di impresa e di partecipazione conseguiti nel periodo di riferimento, ovvero non ha considerato i redditi della società
che per effetto del maggior reddito risultante dalla predetta Controparte_3 dichiarazione di queste società è stata accertata l'omissione contributiva con riferimento all' anno 2018; che i redditi di partecipazione in società a responsabilità limitata concorrono a formare la base imponibile della contribuzione dovuta dagli iscritti alla gestione artigiani ed esercenti attività commerciali, come stabilito dalla circolare n.102 del 2003. CP_1
La questione giuridica controversa
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta avanzata dal ricorrente di accertamento negativo della pretesa contributiva, a contestazione della 'comunicazione di debito' CP_2 nr. 270011497284K4202405 del 15.05.2024, notificata il 17.5.2024, avente ad
[...] oggetto il ricalcolo dell'imponibile contributivo di per l'anno 2018, nella Parte_1 misura di euro 49.786,00, ed il conseguente addebito di contributi eccedenti il minimale 'Gestione Artigiani', oltre sanzioni ed interessi, per l'importo complessivo di euro 11.796,86.
Tanto premesso, occorre al riguardo considerare che la questione in esame non riguarda l'an della contribuzione, bensì il quantum della medesima, trattandosi infatti di stabilire se nella determinazione della base imponibile del contributo annuo siano o meno da imputare anche le somme percepite a titolo di partecipazione ad una società di capitali, con conseguente attribuzione al socio di parte del reddito di impresa maturato in ragione della sua quota di partecipazione agli utili.
Secondo l'Istituto per i soci lavoratori di s.r.l., iscritti in quanto tali alla Gestione Speciale degli Artigiani e degli esercenti attività Commerciali, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, sarebbe costituita dalla parte del reddito di impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili, e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci.
Pag. 3 a 8 Pertanto, secondo la tesi dell'Istituto anche il reddito derivante dalla società
[...] dovrebbe essere assoggettato a contribuzione, ed anche a prescindere dal Controparte_3 fatto che il ricorrente in esse abbia o meno prestato attività lavorativa e a prescindere dal fatto che gli utili percepiti dalla società siano stati o meno distribuiti al singolo socio (e nella specie, al ricorrente), dovendosi comunque gli utili imputare al socio in proporzione alla quota di partecipazione di quest'ultimo.
La tesi sostenuta dall convenuto non è fondata per le ragioni che seguono. CP_1
L richiama il comma 1 dell'art.
3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, CP_1 convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, che prevede che, per i soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 - e cioè quelli iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori -, l'ammontare del contributo annuo dovuto a fini pensionistici “è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”. Redditi di impresa, fra i quali vanno annoverati, secondo l'art. 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, “i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale sia l'oggetto sociale”.
L'impostazione del convenuto non tiene conto della fondamentale distinzione che deve essere operata, avuto riguardo proprio alla base imponibile, tra “redditi d'impresa” e
“redditi di capitale”, ed all'utilizzazione da parte del legislatore dell'espressione, specifica, di “redditi di impresa”.
Sul punto infatti basti richiamare l'interpretazione ormai consolidata e da ultimo ribadita dalla Cassazione con sentenza del 12.12.2017 n. 29779, che ha confermato la distinzione, netta, che deve necessariamente essere operata fra il regime degli utili derivanti da società di persone e quello degli utili derivanti da società di capitali (coerentemente ritenendo in quel caso fondata la pretesa di con riferimento all'ipotesi di socio accomandante, di CP_1 società in accomandita semplice, non di capitali).
L convenuto richiama altresì la sentenza della Corte Costituzionale n. 354/2001, CP_1 che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 3 bis comma 1 cit., sollevata con riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost..
Il richiamo appare peraltro improprio ai fini che interessano atteso che la distinzione e l'esclusione degli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali trova conforto proprio nella sentenza della Corte Costituzionale n. 354 del 7.11.2001 richiamata dalla stessa parte convenuta: la Corte, nell'escludere l'irragionevolezza della disparità di trattamento tra i redditi di capitale del socio di società dotate di personalità giuridica (esenti da contribuzione) e i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice, così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo, ha chiaramente evidenziato come, a differenza degli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica (art. 41), costituenti redditi di capitale, solo quelli fruiti dal socio nelle società di persone debbano considerarsi redditi di
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impresa, in quanto costituiscono reddito proprio del socio, realizzatosi in virtù dell'art.5 del TUIR .
La Corte Costituzionale ha infatti puntualizzato chiaramente la ratio della previsione della inclusione dei redditi provenienti dalla partecipazione a società di persone, e solo di queste, nella base imponibile a fini contributivi: “..Nell'ipotizzare, anzitutto, la discriminazione tra socio di società in accomandita semplice e socio di società di capitali, in vista dell'apporto al sistema contributivo della gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali previsto dalla disposizione denunciata per i redditi di impresa di cui sia titolare l'iscritto, il rimettente muove dal presupposto della "sostanziale identità di natura tra le due tipologie di redditi" e, quindi, di una identità di posizioni fra i relativi percettori, giacché in entrambi i casi non vi sarebbe "il concorso di alcuna attività lavorativa", bensì la mera sottoscrizione di quote del capitale sociale.
Giova rammentare che, secondo il D.P.R. n. 917 del 1986, cui la norma denunciata fa rinvio, mentre i redditi da capitale costituiscono gli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica (art. 41), soggette, a loro volta, all'imposta sul reddito dalle stesse conseguito, i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo) sono i redditi delle stesse società, inclusi nella predetta categoria, come già visto, dall'art. 6 del medesimo D.P.R. n. 917 del 1986, e, al tempo stesso, da imputare "a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione", proporzionalmente alla "quota di partecipazione agli utili", in forza del precedente art. 5 (redditi prodotti in forma associata). Ciò fa sì, appunto, che il reddito prodotto dalle società in accomandita semplice sia reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del predetto art. 5, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, sia pure agli specifici fini tributari, "l'immedesimazione" fra società partecipata e socio (ordinanza n. 53 del 2001). Così richiamato, sia pure in estrema sintesi, il quadro normativo in cui si collocano le situazioni poste a raffronto, non può reputarsi discriminatoria una disposizione quale quella denunciata, atteso il preminente rilievo che, nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo), assume, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante”.
Quindi, laddove si tratti di persona iscritta nella gestione artigiani o commercianti, tra i redditi da assoggettare a contribuzione debbono annoverarsi quelli da partecipazione CP_1 a s.n.c. e a s.a.s., a prescindere dalla prestazione di attività lavorativa anche in dette società, e dunque a prescindere dal fatto che con riferimento ad esse non sarebbe stato possibile l'iscrizione nelle relative gestioni.
Ciò, appunto, in considerazione della peculiare caratteristica – evidenziata dalla Consulta – costituita dal legame tra più persone all'interno delle s.n.c. e delle s.a.s., che fa sì che i redditi di impresa dei soci di s.n.c. e di s.a.s. vengano imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, da parte del socio, di utili in modo proporzionale alla quota.
Come pure rilevato dalla Corte Costituzionale questo elemento è, appunto, peculiare delle s.n.c. e delle s.a.s., mentre, per quanto riguarda le società di capitali, un simile meccanismo
Pag. 5 a 8 non opera: in esse, infatti, costituiscono redditi da capitale gli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica, cfr. art. 41 TUIR, richiamato nella sentenza della Corte Costituzionale, corrispondente all'art. 44 del TUIR post riforma 2004.
Quelli indicati sub art. 44 TUIR, sono, appunto, redditi di capitale e non redditi di impresa. Come tali, essi non possono essere annoverati tra i redditi con riferimento ai quali, secondo l'art. 3bis comma 1 d.l. 384/1992, deve essere rapportato l'ammontare del contributo annuo per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti.
Non si tratta, dunque, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa dell di tenere CP_1 conto, tra i redditi che concorrono a determinare la base imponibile, di redditi tratti da società la partecipazione alle quali, di per sé, non darebbe titolo per l'iscrizione nella gestione artigiani o commercianti, bensì di includere all'interno di detta base imponibile redditi che, a differenza di quanto previsto dall'art. 3 bis, comma 1, d.l. 384/1992, non costituiscono affatto redditi di impresa, bensì redditi di capitale.
Non può dunque ritenersi condivisibile l'interpretazione dell (v. circolare 12.6.2003 CP_1 n. 102), secondo la quale la base imponibile, per i soci di s.r.l. (e, comunque, soltanto i soci lavoratori, v. circolare, quale non può essere considerato il ricorrente con riferimento alle s.r.l., non avendo sul punto l , a ciò onerato, svolto alcuna allegazione né deduzione CP_1 istruttoria), sarebbe costituita dalla parte di reddito d'impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali ed attribuita al socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, a prescindere dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e quindi anche se essi non siano stati distribuiti ai soci.
Va infatti ribadito che, come evidenziato dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, il peculiare meccanismo di imputazione diretta dei redditi delle s.n.c. e delle s.a.s. ai singoli soci è collegato alle caratteristiche di questo tipo di società, del tutto diverse rispetto a quelle delle società di capitali.
Pertanto, la qualificazione, ex art. 6, 3° comma, TUIR, dei redditi delle s.n.c. e delle s.a.s. quali redditi di impresa, a prescindere dalla fonte da cui essi provengano e dall'oggetto sociale, non può affatto essere estesa ai redditi delle società di capitali.
Non a caso, l'art. 6 TUIR menziona separatamente i redditi di capitale (lett. b) e i redditi di impresa (lett. e), ed opera, al 3° comma, la detta estensione unicamente per i redditi di s.n.c. e di s.a.s., qualificandoli comunque come reddito di impresa, mentre, come osservato, gli utili sono classificati tra i redditi di capitale (art. 44), e, soltanto qualora vengano distribuiti e quindi percepiti dai soci, concorrono alla formazione del reddito (v. art. 59 TUIR, relativo ai dividendi).
C Con riferimento alla qualifica di socio lavoratore di va infine rilevato come la S.C. abbia distinto nettamente la prestazione di attività lavorativa personale ed abituale, dall'attività di amministratore, escludendo la rilevanza di quest'ultima (v. Cass. ord. 10763/2018).
In applicazioni di tali principi giuridici è evidente che nel caso di specie deve ritenersi del tutto infondato il ricalcolo dell'imponibile contributivo di , come operato Parte_1 dall per l'anno 2018, nella misura di euro 49.786,00, dal momento che l'importo in CP_1
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questione non è mai entrato nell'effettiva disponibilità della parte ricorrente, in quanto come risulta dal bilancio di esercizio, nonché dal verbale di assemblea di approvazione nessun utile è stato distribuito dalla società ai suoi soci (e dunque nemmeno a Pt_1
). Oltretutto, come si evince dall'esame del doc. 9 fasc. ricorrente, l'utile
[...] dell'esercizio 2018 della - pari ad euro 16.854,00, è stato così Controparte_3 destinato: “€ 129,79 per il raggiungimento del quinto del capitale sociale;
la restante parte pari a € 16.724,21 alla riserva straordinaria”.
È pertanto illegittima la pretesa creditoria dell portata dall'avviso di addebito CP_1 impugnato che va pertanto annullato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara l'insussistenza dell'obbligo contributivo;
annulla tutti gli addebiti operati dall'Istituto nei confronti del sig. Pt_1
per il medesimo anno 2018, sia a titolo di contributi 'Gestione Artigiani' eccedenti
[...] il minimale che di sanzioni, per un importo complessivo stimato dall in euro CP_1 11.796,86; annulla la 'comunicazione di debito' nr. 270011497284K4202405 del 15- 17.5.2024;
- condanna l' a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si CP_1 liquidano: in euro 4.638 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltra al rimborso del contributo unificato, se e in quanto dovuto.
IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 17.9.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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