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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/10/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 07.10.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della controversia, letti gli atti e lette le note di udienza depositate dall Pt_1 rilevato il mancato deposito, nonostante la rituale comunicazione di cancelleria, delle note della parte resistente, il che equivale a mancata comparizione,
a seguito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 1174/2023 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
4767/2021 R.g. avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva ed Pt_1 elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Auricchio Raffaele ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.03.2023, l' ha contestato l'elaborato peritale depositato dal Pt_1 ctu, dott. , nel giudizio di a.t.p. nr. 4767/2021 R.g., con cui parte opposta è stata riconosciuta Per_1 soggetto invalido nella misura del 77% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
17.03.2021. In via preliminare, ha eccepito, altresì, la decadenza dall'azione giudiziaria.
Tanto premesso, l' ha chiesto il rinnovo delle operazioni peritali al fine di accertare Pt_1
l'insussistenza del requisito sanitario.
Pag. 1 di 4 Costituendosi in giudizio, la parte opposta, con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto.
Lette le contestazioni contenute nell'atto di opposizione, ritenute le stesse rilevanti ed ammissibili, all'udienza del 04.06.2024, è stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, nominando quale nuovo ctu il dott. Persona_2
Dopo l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 03.02.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 24.02.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato 02.03.2023, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
In via preliminare deve evidenziarsi che parte ricorrente non è incorsa in decadenza atteso che il verbale dell' è stato comunicato in data 11.05.2021 e il ricorso atp è stato depositato il 23.09.2021, Pt_1 ovvero entro il termine semestrale previsto a pena di decadenza.
La domanda dell' è fondata e, pertanto, va accolta. Pt_1
L'assegno mensile è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%) e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge. Tale beneficio spetta agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 67 anni (dal 2019).
Le infermità riscontrate dal ctu, sulla scorta di tutta la documentazione medica in atti nonché a seguito della sottoposizione della parte ricorrente a visita sono quelle risultanti dalla perizia.
Il ctu, dott. , all'esito della visita del 21.10.2024, sulla scorta del dato clinico e documentale, Per_2 ha diagnosticato che il quadro patologico del Sig. non è tale da essere valutato in misura uguale CP_1
o superiore al 74%, pur essendo affetto dalle seguenti patologie: “spondiloartrosi più evidente a livello cervicale in esiti di disco-osteofitectomia C5-C6+artrodesi intersomatica, cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico
Pag. 2 di 4 combinato con normale cinesi globale (E.F. 55%), bronchite cronica e verosimile OSAS con roncopatia, stato ansioso depressivo endoreattivo con ansia libera e umore deflesso.”. (cfr. perizia in atti).
Così descritto il quadro patologico, il ctu ha ritenuto insussistenti i requisiti medico – legali per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile, esaminando nel dettaglio la patologia accertata. Nella perizia si legge espressamente: “Per la prima infermità in diagnosi precisata, preso atto che il paziente presenta un quadro di artrosi più evidente a livello cervicale ed è stato sottoposto ad intervento di disco-osteofitectomia C5-C6+artrodesi intersomatica con netto miglioramento della sintomatologia cervico-brachialgica e assenza di deficit neurologici di nuova insorgenza assegniamo per analogia il codice 7010 della tabella, percentuale del 30%. Per la seconda infermità in diagnosi precisata trattandosi di ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico combinato (aceinibitore+calcio-antagonisti) con buon controllo pressorio in assenza di segni di scompenso cardiaco e con cinesi globale e segmentaria conservata, assegniamo il codice 6441 della tabella, percentuale del 20%. Alla terza infermità in diagnosi precisata, trattandosi di una bronchite cronica e verosimile OSAS con roncopatia e frequenti riacutizzazioni infiammatorie in soggetto con pregresso episodio polmonitico batterico in condizioni respiratorie stabili con obiettività clinica caratterizzata da F.V.C. normotrasmesso su tutto l'ambito polmonare, basi mobili, respiro lievemente aspro diffuso senza rumori patologici aggiunti e assenza di dispnea
e stasi polmonare assegniamo per analogia il codice 6404 della tabella, percentuale del 35%. Infine, per lo stato ansioso depressivo endoreattivo di lieve entità caratterizzato da ansia libera e umore tendenzialmente deflesso assegniamo il codice
2204 della tabella, percentuale del 10%.” (cfr. perizia in atti)
Le argomentazioni del consulente esposte nella ctu depositata nel presente giudizio sono assolutamente condivisibili e possono essere integralmente recepite da questo giudicante, atteso che peraltro si fondano non solo sulla espletata visita medica, ma anche su tutta la documentazione versata sia nel giudizio a.t.p. che nel presente giudizio di opposizione, rilevando, inoltre, che il percorso argomentativo e logico del ctu è immune da vizi e contraddizioni.
In definitiva, l'opposizione deve essere accolta in quanto non sussistono in capo all'opponente le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile, sussistendo un quadro patologico che comporta un'invalidità solo pari al 68%. (cfr. perizia in atti).
Infatti, va data prevalenza a tali conclusioni, rispetto a quelle del consulente rese in atp, attesa la maggiore precisione con la quale il dott. ha valutato le patologie accertate e la congruenza di tale Per_2 valutazione con l'obiettività riscontrata in sede peritale.
In definitiva, il ricorso in opposizione va accolto e il sig. va considerata soggetto Controparte_1 invalido nella misura del 68% (cfr. perizia in atti).
Stante il complessivo esito della vicenda processuale le spese del giudizio a.t.p. e del presente giudizio di opposizione sono interamente compensate.
Atteso il deposito di rituale dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp. Att. c.p.c. (cfr. fasc. atp) le spese delle consulenze medico – legali, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico dell Pt_1
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P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, così provvede:
1) accoglie la domanda dell' e dichiara insussistente in capo a il requisito sanitario Pt_1 Controparte_1 per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile (soggetto invalido nella misura del 68%);
2)compensa le spese di entrambi i giudizi;
3) pone le spese delle consulenze tecniche, separatamente liquidate con decreto, a carico dell' Pt_1
SI COMUNICHI.
Nola, 07.10.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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