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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/04/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione prima civile
La Corte di Appello così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 900/2023 RGAC vertente
Tra
e , nella loro qualità Parte_1 Parte_2
di chiamati all'eredità di , rappresentati e Persona_1
difesi da se stessi ed elettivamente domiciliati nella presente procedura nel loro studio legale, sito in Catanzaro, alla Piazza
Matteotti-Centro Direzionale appellanti
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Maria Controparte_1
Lanciano ed elettivamente domiciliato nella presente procedura nel suo studio legale, sito in Bari, alla via Domenico Morea n. 15 appellato
CP_2
appellata contumace
In fatto e diritto
Con atto di citazione del 30 maggio 2023, l'avv. Persona_1
impugnava l'ordinanza n. 1042/2023 del 9/05/2023 con
[...]
cui, il tribunale di Catanzaro, accoglieva la domanda del sig.
, e condannava l'opponente al pagamento della Controparte_1
somma di euro 14.300,00, oltre interessi al tasso legale, decorrenti dalla proposizione della domanda (24 settembre 2019) sino all'effettivo soddisfo ed al pagamento delle spese di lite.
L'appellante chiedeva, in via preliminare, che venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda, in subordine, nel merito, che venisse dichiarata nulla, inefficace, e/o comunque, riformata l'ordinanza impugnata e per l'effetto che venisse statuito che l'appellante dovesse corrispondere al le somme dallo stesso Controparte_3
reclamate per i titoli dedotti in giudizio, con vittoria altresì di spese e compensi del doppio grado del procedimento.
La causa veniva iscritta al n. 900/2023 RGAC di questa corte.
In data 11 ottobre 2023, si costituiva con comparsa di costituzione e di risposta, il sig. , che respinta ogni contraria Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione, chiedeva il rigetto dell'appello proposto dall'avv. contro l'impugnata Persona_1
ordinanza del Tribunale di Catanzaro con condanna dello stesso alle spese del presente giudizio ed in subordine, nella ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'avverso gravame, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio di prime cure, vale a dire, 1) accertare e dichiarare che il dott. è creditore CP_1
dell'avv. della somma pari € 16.000,00 oltre IVA e CAP, Per_1
2) per l'effetto, condannare l'avv. al pagamento della Per_1
somma pari ad € 16.000,00 oltre IVA e CAP come per legge;
3) condannare, in ogni caso, l'avv. al pagamento di spese, Per_1
diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e CPA come per legge.
Con decreto emesso in camera di consiglio in data 23.10.2023 veniva dichiarata l'interruzione del processo a seguito della morte dell'appellante.
In data 15 gennaio 2024, gli avvocati ed Parte_2
, nella loro qualità di chiamati all'eredità Parte_1
dell'avv. , riassumevano il processo ex artt. Persona_1
302/303 c.p.c.
In data 16 maggio 2024 si costituiva il sig. . Controparte_1
Con ordinanza dell'11.06.2024, il Collegio rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava la causa all'udienza istruttoria del 28.10.2024.
Con successiva ordinanza del 6.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La corte, atteso il mancato deposito di note difensive (equivalenti alla mancata presenza in udienza), visto l'art. 309 c.p.c., dispone la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio d'appello.
Nulla sulle spese.
PQM
La corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e da avverso l'ordinanza n.
[...] Parte_2
1042/2023 del 9/05/2023 emessa dal Tribunale di Catanzaro inter partes nel giudizio recante RGAC 4769/2019 così provvede:
1) dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
2) Nulla sulle spese.
Catanzaro 11.3.2025.
Il presidente estensore
Alberto Nicola Filardo
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione prima civile
La Corte di Appello così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 900/2023 RGAC vertente
Tra
e , nella loro qualità Parte_1 Parte_2
di chiamati all'eredità di , rappresentati e Persona_1
difesi da se stessi ed elettivamente domiciliati nella presente procedura nel loro studio legale, sito in Catanzaro, alla Piazza
Matteotti-Centro Direzionale appellanti
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Maria Controparte_1
Lanciano ed elettivamente domiciliato nella presente procedura nel suo studio legale, sito in Bari, alla via Domenico Morea n. 15 appellato
CP_2
appellata contumace
In fatto e diritto
Con atto di citazione del 30 maggio 2023, l'avv. Persona_1
impugnava l'ordinanza n. 1042/2023 del 9/05/2023 con
[...]
cui, il tribunale di Catanzaro, accoglieva la domanda del sig.
, e condannava l'opponente al pagamento della Controparte_1
somma di euro 14.300,00, oltre interessi al tasso legale, decorrenti dalla proposizione della domanda (24 settembre 2019) sino all'effettivo soddisfo ed al pagamento delle spese di lite.
L'appellante chiedeva, in via preliminare, che venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda, in subordine, nel merito, che venisse dichiarata nulla, inefficace, e/o comunque, riformata l'ordinanza impugnata e per l'effetto che venisse statuito che l'appellante dovesse corrispondere al le somme dallo stesso Controparte_3
reclamate per i titoli dedotti in giudizio, con vittoria altresì di spese e compensi del doppio grado del procedimento.
La causa veniva iscritta al n. 900/2023 RGAC di questa corte.
In data 11 ottobre 2023, si costituiva con comparsa di costituzione e di risposta, il sig. , che respinta ogni contraria Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione, chiedeva il rigetto dell'appello proposto dall'avv. contro l'impugnata Persona_1
ordinanza del Tribunale di Catanzaro con condanna dello stesso alle spese del presente giudizio ed in subordine, nella ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'avverso gravame, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio di prime cure, vale a dire, 1) accertare e dichiarare che il dott. è creditore CP_1
dell'avv. della somma pari € 16.000,00 oltre IVA e CAP, Per_1
2) per l'effetto, condannare l'avv. al pagamento della Per_1
somma pari ad € 16.000,00 oltre IVA e CAP come per legge;
3) condannare, in ogni caso, l'avv. al pagamento di spese, Per_1
diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e CPA come per legge.
Con decreto emesso in camera di consiglio in data 23.10.2023 veniva dichiarata l'interruzione del processo a seguito della morte dell'appellante.
In data 15 gennaio 2024, gli avvocati ed Parte_2
, nella loro qualità di chiamati all'eredità Parte_1
dell'avv. , riassumevano il processo ex artt. Persona_1
302/303 c.p.c.
In data 16 maggio 2024 si costituiva il sig. . Controparte_1
Con ordinanza dell'11.06.2024, il Collegio rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava la causa all'udienza istruttoria del 28.10.2024.
Con successiva ordinanza del 6.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La corte, atteso il mancato deposito di note difensive (equivalenti alla mancata presenza in udienza), visto l'art. 309 c.p.c., dispone la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio d'appello.
Nulla sulle spese.
PQM
La corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e da avverso l'ordinanza n.
[...] Parte_2
1042/2023 del 9/05/2023 emessa dal Tribunale di Catanzaro inter partes nel giudizio recante RGAC 4769/2019 così provvede:
1) dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
2) Nulla sulle spese.
Catanzaro 11.3.2025.
Il presidente estensore
Alberto Nicola Filardo