Cass. civ., sez. I, sentenza 19/10/1967, n. 2537
CASS
Sentenza 19 ottobre 1967

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Le imposte vanno applicate nei confronti di coloro che, a norma delle singole Disposizioni di legge, sono i soggetti passivi del rapporto tributario. In applicazione di tale principio, in ipotesi di doppia imposizione nei confronti di soggetti diversi prima di procedere all'annullamento dell'accertamento dell'imposta nei confronti di uno dei due soggetti occorre identificare il soggetto passivo.*

Il giudicato sulla giurisdizione, idoneo a precludere l'esame della questione nei successivi stati e gradi del processo, si puo formare oltre che nelle ipotesi in cui sulla questione di giurisdizione abbia pronunziato la Cassazione, allorche sia passata in giudicato una pronuncia di merito, perche, in tal caso, la pronuncia stessa presuppone, almeno per implicito,il riconoscimento della Competenza giurisdizionale del giudice che l'ha emessa. Peraltro e sufficiente,che la pronuncia di merito sia passata in giudicato almeno in parte e cioe che la sentenza non sia stata impugnata in toto. Conforme alle sentenze n. 2642-66, massima n. 32508 n.2768-63.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/10/1967, n. 2537
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2537
    Data del deposito : 19 ottobre 1967

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