Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott.Stefano Tarantola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 395 / 2024 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to BRAMBILLA Parte_1
ANNA MARIA presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e dif. dall'Avv. FORINO MICHELE CP_1
PARTE APPELLATA
, CP_2 Controparte_3
PARTI APPELLATE CONTUMACI
e dif. Avv. BRIOZZO GIORGIO e Avv. ZERBO Controparte_4
STEFANO
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
Rilevato :
-che ha interposto appello contro la Parte_1
sentenza n. 6080/2021 emessa dal Tribunale di Genova;
1
-che all'udienza del 19.02.2025 nessuna delle parti è comparsa e la Corte ha fissato nuova udienza ai sensi dell'articolo 309 c.p.c. al 19.03.2025;
-che nessuna delle parti è comparsa neppure a questa udienza;
-che ai sensi degli articoli 181-309 c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione;
-che, infatti, il giudizio di primo grado è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, il cui articolo 50 ha modificato l'articolo 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'articolo 309 c.p.c., disponendo che qualora anche all'udienza successiva a quella di mancata comparizione delle parti nessuno compaia, deve non solo ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma dichiararsi altresì l'estinzione del giudizio.
Ritenuto:
-che la causa è stata trattata dal Collegio e che quindi si deve procedere con sentenza;
- che non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2)nulla sulle spese;
3) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 19.03.2025
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
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