Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 126
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa contributiva

    La Corte ha affermato che l'ente impositore ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa contributiva, applicando il principio generale di cui all'art. 2697 c.c. Ha ritenuto che tale onere sia stato soddisfatto dal Consorzio mediante la produzione del piano di classifica, legittimamente approvato e vigente, che presuntivamente dimostra il beneficio fondiario derivante dall'attività di bonifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 126
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 126
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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