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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/09/2025, n. 8666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8666 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA III Sezione Lavoro
Il giudice, Paola Farina ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 30552/2024, promossa da elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. OCCHIONE Parte_1
ANDREA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso.
ricorrente contro
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari
resistente OGGETTO: Prestazioni assistenziali per invalidità civile.
CONCLUSIONI: come da rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui interamente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso che:
• aveva presentato domanda per il riconoscimento del suo diritto a:
la pensione d'inabilità totale ex art. 12 L. 118/71
l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. 18/80 e L.508/88
• era stata sottoposta a visita medica dinanzi alla Commissione Periferica di, con esito negativo, per difetto del requisito sanitario;
• si trovava invece nelle condizioni sanitarie e socio-economiche previste dalla legge per l'attribuzione del trattamento previdenziale domandato;
• aveva proposto procedimento di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c., conclusosi senza un decreto di omologa positivo, nel quale aveva tempestivamente contestato le conclusioni del nominato C.T.U.;
• contestava genericamente le conclusioni rese dal perito nella precedente fase
1 di CP_2
tutto ciò premesso, chiedeva al Giudice di dichiarare il suo diritto alle prestazioni previdenziali richieste e, per l'effetto, condannare l' a corrisponderle i CP_1 relativi ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali dal 120° giorno dalla domanda amministrativa sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva l' eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso e CP_1 affermando, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Veniva nominato il CTU nella persona del Dott. ed il successivo Per_1
13/04/2025 lo stesso prestava giuramento, attraverso la prescritta dichiarazione tempestivamente depositata per via telematica, fissando l'inizio delle operazioni peritali al 08/05/2025; veniva, pertanto, formulato al CTU il seguente quesito:
“Esaminati gli atti e i documenti di causa, visitata e sottoposta ai necessari accertamenti la parte ricorrente, dica il CTU se la medesima parte ricorrente si trovi e con quale decorrenza nelle condizioni di: - Invalidità civile con totale inabilità lavorativa (art. 12 L. 118/71), per la percezione della pensione di invalidità civile;
- Invalidità civile con totale inabilità lavorativa e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di un'assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (art. 1 L. 18/80), per la percezione dell'indennità di accompagnamento;
Specifichi in ogni caso la percentuale di invalidità e la sua data di decorrenza, precisando se sussistente alla data della domanda amministrativa o successivamente. Espliciti altresì la metodologia di calcolo (ascrivibilità tabellare delle singole patologie, percentuali assegnate ad ognuna e calcolo riduzionistico).” Con dichiarazione del 03/06/2025 il CTU informava il Tribunale che “A seguito del giuramento del 29.01.2025, fissavo l'inizio delle operazioni peritali, relative alla causa in oggetto, per il giorno 08.05.2025 alle ore 18.00. In tale occasione nessuno si presentava. Provvedevo quindi ad inviare nuova convocazione per il giorno 30.05.2025 alle ore 14.00. In data 29.05.2025 l'Avvocato Andrea Occhione mi comunicava, tramite PEC, che il ricorrente avrebbe rinunciato all'azione giudiziaria e pertanto non si sarebbe presentato a visita. Provvedo pertanto alla restituzione dei fascicoli di causa, restando in attesa di eventuali diverse comunicazioni in merito al procedimento in oggetto”
Con le note di trattazione scritta dal 27/06/2025 l' chiedeva, in CP_1
2 considerazione della mancata presentazione alle visite fissate dall'Ausiliare del Tribunale per l'espletamento della Ctu, la decisione della causa con condanna alle spese.
Tanto accertato, si evidenzia innanzi tutto la comunicazione depositata dal CTU e la mancata presentazione a visita del ricorrente, che in ogni caso non ha depositato alcuna giustificazione per la mancata presentazione a visita, né ha effettuato in atti alcuna rinuncia agli atti del giudizio.
Si osserva inoltre che la mancata presentazione a visita, nell'ambito di un accertamento tecnico preventivo ex art. 445 c.p.c. non consente il completo svolgimento del procedimento al fine di pervenire ad un pronunciamento sul requisito sanitario per un vizio attinente - prima ancora che all'esistenza o meno del requisito sanitario - ad un elemento fondamentale del procedimento quale la relazione medica d'ufficio la cui mancanza rende privo di presupposto processuale la pronuncia finale.
“Nelle controversie previdenziali…il contegno processuale della parte, che costituisce elemento concorrente alla formazione del convincimento del giudice, è particolarmente significativo, configurandosi a carico dell'assicurato-appellante un onere di collaborazione, consistente nella sottoposizione alla visita medica;
con la conseguenza che la mancata, ingiustificata presentazione dell'assicurato alla visita, ritenuta dal consulente necessaria ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno dello stato di invalidità pensionabile, giustifica il rigetto del gravame, per difetto di prova, correlandosi l'indicata condotta dell'interessato in sede di appello all'accertamento medico - legale negativo già effettuato in primo grado” (Cass. civ. n. 12721/2017).
Trova applicazione, nel caso di specie, il principio costantemente ribadito dalla Suprema Corte secondo cui nelle controversie previdenziali, dove si discute dei benefici a tutela delle situazioni di invalidità, l'accertamento delle condizioni di salute della parte istante, demandato ad un C.T.U. ai sensi dell'art. 445 c.p.c., presuppone necessariamente la collaborazione dell'interessato che si estrinseca nella sua sottoposizione alla visita stabilita dall'ausiliare ai fini della verifica medica (o nella tempestiva istanza di visita domiciliare).
Per quanto sopra detto, la mancata sottoposizione a tale visita comporta il rigetto della domanda.
Dichiara non ripetibili le spese di lite tra le parti, in base al novellato art.152 disp. att. c.p.c., poiché parte ricorrente ha dichiarato che il reddito imponibile IRPEF del suo nucleo familiare NON supera il doppio del reddito stabilito dagli artt.76, 1°, 2° e 3° comma, e 77 del D.P.R. 30.5.2002, n. 115.
P.Q.M.
3 definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 23/07/2025
IL GIUDICE
Paola Farina
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