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Ordinanza 25 marzo 2025
Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 4943/2024
Il Giudice Istruttore,
a scioglimento della riserva che precede;
viste le deduzioni svolte dalle parti in udienza osserva .
Il procedimento in esame ha ad oggetto un ricorso per consulenza tecnica preventiva
(CTP) ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., introdotto da e Parte_1 Parte_2 (anche quali condomini del “Condominio Minimo Volpe”) dinanzi al Tribunale di Treviso, R.G. n. 4943/2024, al fine di dirimere una potenziale lite con e CP_1
. Controparte_2
La CTP è finalizzata all'accertamento tecnico di presunti vizi costruttivi e difformità riscontrati nell'immobile di proprietà dei ricorrenti sito in Altivole (TV), Via Barco n.
78, oggetto di interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico eseguiti da in virtù di contratti d'appalto stipulati in data 24.05.2022, con facoltà CP_1 di subappalto.
La prima convenuta - ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art. CP_1
696 bis c.p.c.: contestando la sussistenza del presupposto fondamentale per l'esperimento della CTP, ovvero la pacificità del fatto storico tra le parti.
Essa deduce che la ricostruzione degli eventi operata dai ricorrenti è parziale e inesatta, avendo gli stessi omesso di menzionare la documentata risoluzione del contratto
d'appalto intervenuta in data 01.07.2023 per iniziativa dei committenti con successivo intervento di una terza società, IT SPA, che avrebbe eseguito e completato le opere iniziate da successivamente alla risoluzione contrattuale. CP_1
Tale circostanza implicherebbe che lo stato attuale dell'immobile è il risultato di interventi plurimi e successivi, non integralmente ascrivibili all'operato di . CP_1
______________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – Sezione Prima Civile contesta anche la sussistenza e l'imputabilità dei vizi lamentati. CP_1
In relazione ai serramenti, evidenzia che successivamente alla risoluzione del contratto sono intercorsi accordi diretti tra i committenti e Controparte_2
e IT SPA per modifiche e interventi personalizzati, in difformità rispetto al capitolato iniziale.
Sotto il profilo temporale, viene precisato che alla data del recesso (01.07.2023) i serramenti non erano ancora stati interamente installati e, di fatto, la fornitura e posa relativi ad una parte dell'immobile sono stati contrattualizzati e fatturati a IT
SPA.
La seconda convenuta - ( ) ha Controparte_2 CP_2 eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso nei propri confronti, evidenziando la mancanza di un'azione diretta dei ricorrenti nei confronti del subappaltatore e contestando la sussistenza di un rapporto giuridico diretto tale da giustificare l'esperimento della procedura ex art. 696 bis c.p.c.
Rimarca in particolare l'assenza di una responsabilità extracontrattuale non essendo stato nemmeno allegato un fatto doloso o colposo del subappaltatore, un danno ingiusto e il nesso di causalità . La lamentela di presunti difetti dei serramenti rientrerebbe dunque nell'ambito della relazione qualificata tra i contraenti
( e ), al di fuori dell'art. 2043 c.c.. CP_3 CP_1
Ha poi evindeziato l'assenza di denunce di vizi non avendo ricevuto alcuna denuncia di vizi da o da IT spa. Precisa che nel luglio 2024, CP_1
d'accordo con la Direzione Lavori, sono stati eseguiti ritocchi e registrazioni dei serramenti, e in data 16/07/2024 l'arch. (D.L.) insieme al sig. (ricorrente), Per_1 Pt_1 al sig. e ai posatori hanno eseguito la verifica e collaudo dei serramenti, CP_2 dichiarandoli a regola d'arte e dando il benestare al pagamento del saldo.
I ricorrenti replicano che il contratto d'appalto con la convenuta e il fatto CP_1 che questa abbia subappaltato la fornitura e la posa dei serramenti a
[...] sono una circostanza pacifica Controparte_2
Quanto al Recesso dal contratto e precedente abbandono del cantiere pur riconoscendo il recesso dal contratto di appalto a causa della mancanza di certificazione
SOA da parte di , sostengono che, al momento della risoluzione, CP_1 CP_1 aveva già precedentemente abbandonato il cantiere con lavori in corso e incompleti : le opere oggetto di contestazione in quel momento sarebbe invece già state eseguite.
In particolare i serramenti contestati sarebbero stati installati durante la vigenza del contratto di appalto con essendo stata quest'ultima ad affidare tali CP_1 lavori in subappalto.
A sostegno di ciò, citano gli stati di avanzamento dei lavori (SAL) redatti da CP_1 al 30/06/2023 (docc. 13-14), che indicherebbero i lavori di "SERRAMENTI"
[...] eseguiti al 100%.; negano che IT S.p.A. o altre ditte abbiano effettuato interventi sui serramenti in questione.
______________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – Sezione Prima Civile rileva per contro che gli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) prodotti CP_1 dai ricorrenti, evidenziano la distinzione tra due unità immobiliari e il mancato completamento dei lavori relativi ai serramenti in una delle due alla data del
30.06.2023. Tale circostanza viene addotta a ulteriore riprova che i presunti vizi riscontrati successivamente sono da ascriversi ad interventi di terzi.
La controversia,- osserva il giudicante- all'evidenza presenta profili controversi involgenti questioni giuridiche o accertamenti di fatto che sono preclusi nella fase cautelare .
Vine quin condiviso e ribadito quell' orientamento giurisprudenziale secondo cui il ricorso a norma dell'art. 696 bis c.p.c. presuppone che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di giudizio di merito, costituirà
oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale appare assai probabile che esse si
concilieranno, non residuando – con valutazione da compiersi in concreto ex ante –
altre questioni controverse.
Diversamente l'instaurazione di procedimenti ante causam risulterebbe volta ad ottenere consulenze tecniche “esplorative”, non precedute – come accadrebbe invece nel giudizio di merito – dalla positiva valutazione del giudice circa la necessità
dell'indagine peritale ai fini della decisione. La ratio della disposizione di cui all'art
696 bis cpc è invero solo quella di consentire un accertamento tecnico preventivo al fine di favorire una composizione stragiudiziale della lite, evitando un successivo e più
oneroso contenzioso.
In tal contesto la procedura ex art. 696 bis c.p.c. presuppone, per la sua ammissibilità, la sussistenza di un quadro fattuale sostanzialmente pacifico tra le parti, rispetto al quale si rende necessario unicamente un accertamento di natura tecnica per
______________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – Sezione Prima Civile valutare l'esistenza e le cause di eventuali vizi o difetti, ovvero per quantificare i danni.
Nel caso di specie, dall'esame degli atti e delle difese delle parti, emerge chiaramente come il thema decidendum non sia limitato ad un mero accertamento tecnico.
Sussistono infatti rilevanti contestazioni in ordine alla titolarità dell'azione nei confronti della alla dinamica esecutiva dei Controparte_2 lavori, alle responsabilità delle diverse parti coinvolte ( e, successivamente, CP_1 altri soggetti intervenuti come IT Spa, come menzionato nella memoria di replica di ), e, in generale, ad un complesso quadro fattuale Controparte_2 tutt'altro che pacifico.
In particolare, la contestazione della in merito Controparte_2 alla mancanza di un rapporto diretto con i ricorrenti e la conseguente carenza di titolarità passiva, unitamente alle argomentazioni di relative all'esecuzione CP_1 di opere da parte di terzi e alla necessità di accertare profili di responsabilità che esulano dalla mera valutazione tecnica, evidenziano come la presente controversia richieda un'istruttoria completa e non possa essere risolta attraverso il solo strumento della consulenza tecnica preventiva.
La procedura ex art. 696 bis c.p.c. non può essere utilizzata al fine di superare questioni di legittimazione o titolarità dell'azione, né per dirimere contrasti su circostanze di fatto che costituiscono il presupposto stesso della pretesa risarcitoria. In tali ipotesi, la sede naturale per l'accertamento dei fatti e delle responsabilità è il giudizio di merito.
Pertanto, ritenuto che nel caso in esame non sussistono le condizioni per l'ammissibilità del ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., attesa la complessità del quadro fattuale e giuridico sotteso alla controversia, che esula dal mero accertamento tecnico;
Atteso il perdurante contrasto nella giurisprudenza di merito sulla ammissibilità del ricorso , sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. promosso da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_4 Controparte_2
Spese compensate
Treviso, 24/03/2025
Il Giudice
Dott. Deli Luca
______________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – Sezione Prima Civile ______________________________________________________________________
5 Tribunale di Treviso – Sezione Prima Civile
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 4943/2024
Il Giudice Istruttore,
a scioglimento della riserva che precede;
viste le deduzioni svolte dalle parti in udienza osserva .
Il procedimento in esame ha ad oggetto un ricorso per consulenza tecnica preventiva
(CTP) ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., introdotto da e Parte_1 Parte_2 (anche quali condomini del “Condominio Minimo Volpe”) dinanzi al Tribunale di Treviso, R.G. n. 4943/2024, al fine di dirimere una potenziale lite con e CP_1
. Controparte_2
La CTP è finalizzata all'accertamento tecnico di presunti vizi costruttivi e difformità riscontrati nell'immobile di proprietà dei ricorrenti sito in Altivole (TV), Via Barco n.
78, oggetto di interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico eseguiti da in virtù di contratti d'appalto stipulati in data 24.05.2022, con facoltà CP_1 di subappalto.
La prima convenuta - ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art. CP_1
696 bis c.p.c.: contestando la sussistenza del presupposto fondamentale per l'esperimento della CTP, ovvero la pacificità del fatto storico tra le parti.
Essa deduce che la ricostruzione degli eventi operata dai ricorrenti è parziale e inesatta, avendo gli stessi omesso di menzionare la documentata risoluzione del contratto
d'appalto intervenuta in data 01.07.2023 per iniziativa dei committenti con successivo intervento di una terza società, IT SPA, che avrebbe eseguito e completato le opere iniziate da successivamente alla risoluzione contrattuale. CP_1
Tale circostanza implicherebbe che lo stato attuale dell'immobile è il risultato di interventi plurimi e successivi, non integralmente ascrivibili all'operato di . CP_1
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1 Tribunale di Treviso – Sezione Prima Civile contesta anche la sussistenza e l'imputabilità dei vizi lamentati. CP_1
In relazione ai serramenti, evidenzia che successivamente alla risoluzione del contratto sono intercorsi accordi diretti tra i committenti e Controparte_2
e IT SPA per modifiche e interventi personalizzati, in difformità rispetto al capitolato iniziale.
Sotto il profilo temporale, viene precisato che alla data del recesso (01.07.2023) i serramenti non erano ancora stati interamente installati e, di fatto, la fornitura e posa relativi ad una parte dell'immobile sono stati contrattualizzati e fatturati a IT
SPA.
La seconda convenuta - ( ) ha Controparte_2 CP_2 eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso nei propri confronti, evidenziando la mancanza di un'azione diretta dei ricorrenti nei confronti del subappaltatore e contestando la sussistenza di un rapporto giuridico diretto tale da giustificare l'esperimento della procedura ex art. 696 bis c.p.c.
Rimarca in particolare l'assenza di una responsabilità extracontrattuale non essendo stato nemmeno allegato un fatto doloso o colposo del subappaltatore, un danno ingiusto e il nesso di causalità . La lamentela di presunti difetti dei serramenti rientrerebbe dunque nell'ambito della relazione qualificata tra i contraenti
( e ), al di fuori dell'art. 2043 c.c.. CP_3 CP_1
Ha poi evindeziato l'assenza di denunce di vizi non avendo ricevuto alcuna denuncia di vizi da o da IT spa. Precisa che nel luglio 2024, CP_1
d'accordo con la Direzione Lavori, sono stati eseguiti ritocchi e registrazioni dei serramenti, e in data 16/07/2024 l'arch. (D.L.) insieme al sig. (ricorrente), Per_1 Pt_1 al sig. e ai posatori hanno eseguito la verifica e collaudo dei serramenti, CP_2 dichiarandoli a regola d'arte e dando il benestare al pagamento del saldo.
I ricorrenti replicano che il contratto d'appalto con la convenuta e il fatto CP_1 che questa abbia subappaltato la fornitura e la posa dei serramenti a
[...] sono una circostanza pacifica Controparte_2
Quanto al Recesso dal contratto e precedente abbandono del cantiere pur riconoscendo il recesso dal contratto di appalto a causa della mancanza di certificazione
SOA da parte di , sostengono che, al momento della risoluzione, CP_1 CP_1 aveva già precedentemente abbandonato il cantiere con lavori in corso e incompleti : le opere oggetto di contestazione in quel momento sarebbe invece già state eseguite.
In particolare i serramenti contestati sarebbero stati installati durante la vigenza del contratto di appalto con essendo stata quest'ultima ad affidare tali CP_1 lavori in subappalto.
A sostegno di ciò, citano gli stati di avanzamento dei lavori (SAL) redatti da CP_1 al 30/06/2023 (docc. 13-14), che indicherebbero i lavori di "SERRAMENTI"
[...] eseguiti al 100%.; negano che IT S.p.A. o altre ditte abbiano effettuato interventi sui serramenti in questione.
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2 Tribunale di Treviso – Sezione Prima Civile rileva per contro che gli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) prodotti CP_1 dai ricorrenti, evidenziano la distinzione tra due unità immobiliari e il mancato completamento dei lavori relativi ai serramenti in una delle due alla data del
30.06.2023. Tale circostanza viene addotta a ulteriore riprova che i presunti vizi riscontrati successivamente sono da ascriversi ad interventi di terzi.
La controversia,- osserva il giudicante- all'evidenza presenta profili controversi involgenti questioni giuridiche o accertamenti di fatto che sono preclusi nella fase cautelare .
Vine quin condiviso e ribadito quell' orientamento giurisprudenziale secondo cui il ricorso a norma dell'art. 696 bis c.p.c. presuppone che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di giudizio di merito, costituirà
oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale appare assai probabile che esse si
concilieranno, non residuando – con valutazione da compiersi in concreto ex ante –
altre questioni controverse.
Diversamente l'instaurazione di procedimenti ante causam risulterebbe volta ad ottenere consulenze tecniche “esplorative”, non precedute – come accadrebbe invece nel giudizio di merito – dalla positiva valutazione del giudice circa la necessità
dell'indagine peritale ai fini della decisione. La ratio della disposizione di cui all'art
696 bis cpc è invero solo quella di consentire un accertamento tecnico preventivo al fine di favorire una composizione stragiudiziale della lite, evitando un successivo e più
oneroso contenzioso.
In tal contesto la procedura ex art. 696 bis c.p.c. presuppone, per la sua ammissibilità, la sussistenza di un quadro fattuale sostanzialmente pacifico tra le parti, rispetto al quale si rende necessario unicamente un accertamento di natura tecnica per
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3 Tribunale di Treviso – Sezione Prima Civile valutare l'esistenza e le cause di eventuali vizi o difetti, ovvero per quantificare i danni.
Nel caso di specie, dall'esame degli atti e delle difese delle parti, emerge chiaramente come il thema decidendum non sia limitato ad un mero accertamento tecnico.
Sussistono infatti rilevanti contestazioni in ordine alla titolarità dell'azione nei confronti della alla dinamica esecutiva dei Controparte_2 lavori, alle responsabilità delle diverse parti coinvolte ( e, successivamente, CP_1 altri soggetti intervenuti come IT Spa, come menzionato nella memoria di replica di ), e, in generale, ad un complesso quadro fattuale Controparte_2 tutt'altro che pacifico.
In particolare, la contestazione della in merito Controparte_2 alla mancanza di un rapporto diretto con i ricorrenti e la conseguente carenza di titolarità passiva, unitamente alle argomentazioni di relative all'esecuzione CP_1 di opere da parte di terzi e alla necessità di accertare profili di responsabilità che esulano dalla mera valutazione tecnica, evidenziano come la presente controversia richieda un'istruttoria completa e non possa essere risolta attraverso il solo strumento della consulenza tecnica preventiva.
La procedura ex art. 696 bis c.p.c. non può essere utilizzata al fine di superare questioni di legittimazione o titolarità dell'azione, né per dirimere contrasti su circostanze di fatto che costituiscono il presupposto stesso della pretesa risarcitoria. In tali ipotesi, la sede naturale per l'accertamento dei fatti e delle responsabilità è il giudizio di merito.
Pertanto, ritenuto che nel caso in esame non sussistono le condizioni per l'ammissibilità del ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., attesa la complessità del quadro fattuale e giuridico sotteso alla controversia, che esula dal mero accertamento tecnico;
Atteso il perdurante contrasto nella giurisprudenza di merito sulla ammissibilità del ricorso , sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. promosso da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_4 Controparte_2
Spese compensate
Treviso, 24/03/2025
Il Giudice
Dott. Deli Luca
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4 Tribunale di Treviso – Sezione Prima Civile ______________________________________________________________________
5 Tribunale di Treviso – Sezione Prima Civile