Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 01/04/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4100/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4100/2023 promossa da:
– con C.F.: -, nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24/05/1962, rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. MAGISTRELLI MARINA, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro con C.F.: -, nato a [...]_1 C.F._2
(AN) il 26/12/1950, rappresentato, difeso e domiciliato da/presso avv. UNCINI DONATELLA, giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO-Sede;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI, all'udienza del 18/03/2025, le parti hanno rappresentato di essere addivenute ad un accordo, di seguito riportato, come da foglio di p.c. già depositato telematicamente, rinunciando alla fissazione di ulteriore udienza e termini per il deposito di scritti conclusivi, nonché chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e si impegnano, sin da ora, a prestarsi reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto valido per l'estero.
pagina 1 di 5
3) Inoltre il SI. provvederà al pagamento del 50% di tutte le spese Controparte_1 straordinarie necessarie per il figlio come previsto e disciplinato nel Protocollo distrettuale SIlato in data 10.7.2024 in vigore presso l'intestato Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere e che, sottoscritto da loro ed allegato al presente atto, è perciò da intendersi integralmente quivi trascritto. Le spese straordinarie pagate dal genitore anticipatario dovranno essere rimborsate dall'altro genitore entro il mese successivo alla spesa sostenuta.
A parziale deroga rispetto a quanto previsto nel suddetto Protocollo, si prevede che i genitori - anche in assenza di preventivo accordo tra loro, ma con obbligo di preventiva reciproca comunicazione - concorreranno nella misura massima di € 1.000 annuale cadauno alle spese per eventuale viaggio/vacanza che il figlio decidesse di trascorrere in assenza di genitori;
Per_1
4) le condizioni e modalità di cui ai punti 2) e 3) che precedono saranno attuate fin quando il figlio non avrà un'attività lavorativa remunerata e continuativa e dunque fino a quando non sarà economicamente autosufficiente;
5) i ricorrenti, a definizione della loro crisi coniugale e quale condizione indefettibile per la sua risoluzione, convengono nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici tra loro esistenti, quanto segue: il SI. si obbliga a cedere e trasferire alla SI.ra Controparte_1 Parte_1
, che accetta, la propria quota di proprietà, pari ad ½ indiviso dell'abitazione coniugale
[...] sita in ES in V.le Cavallotti n. 37, composta da appartamento e garage come di seguito descritta:
-Unità immobiliare (appartamento) sita in ES in V.le Felice Cavallotti n. 37 Piano S1-2-3, censita al NCEU di detto Comune al Foglio 63 Particella 278 Sub 10, Categoria A/2, Classe 4, Consistenza vani 6,5 , mq 138 , aree scoperte mq 127;
- unità immobiliare (garage) sita in ES in V.le Felice Cavallotti n. 37 Piano S1, censita al NCEU di detto Comune al Foglio 63 Particella 278 Sub 12, Categoria C/6, Classe 5, Consistenza mq 14.
L'immobile viene ceduto come è al suo stato attuale, possesso e godimento, con ogni relativa azione, ragione, uso, diritto, servitù attive e passive, accessione e pertinenze nonché per una quota proporzionale indivisa, come per legge, delle cose e servizio condominiali.
La formalizzazione della suddetta cessione dovrà avvenire entro tre mesi dall'emissione della sentenza di separazione, della quale le parti si obbligano a prestare acquiescenza ai fini della irrevocabilità, a mezzo di atto pubblico presso Notaio scelto dalla SI.ra con spese Pt_1 notarili ed ogni altro adempimento anche tecnico e fiscale ripartiti tra le parti al 50% ciascuno.
La SI.ra , a fronte del predetto trasferimento e sempre nell'ambito della Parte_1 definizion ico-patrimoniali tra le parti ai fini della risoluzione della crisi coniugale, verserà al SI. la somma complessiva di Euro Controparte_1
170.000,00 (Euro centosettantamila//00) che saranno pagati in due tranches, senza riconoscimento di interessi, con le seguenti modalità:
pagina 2 di 5 - acconto di Euro 30,000,00 (Euro trentamila//00) entro il 30.3.2025, con contestuale rilascio di ricevuta da parte del SI. CP_1
- il saldo di Euro 140.000,00 (Euro centoquarantamila//00) entro il 30.6.2025 e comunque contestualmente all'atto notarile, previa acquiescenza alla emananda sentenza di separazione.
I coniugi dichiarano che la cessione e trasferimento dell'immobile rientra nell'ambito degli accordi tra i coniugi in sede di separazione e che detta regolamentazione costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
6) il SI. alla data del rogito di cui sopra provvederà a ritirare dalla Controparte_1 casa coniugale i suoi beni personali, come elencati in separata scrittura privata che le parti conoscono.
7) I coniugi danno atto che ogni diverso rapporto economico e patrimoniale è già stato da essi regolato e definito e, fatto salvo quanto previsto nelle clausole che precedono di non aver quindi più nulla a che pretendere reciprocamente in forza della loro precedente unione matrimoniale, della relativa comunione de residuo o a qualsiasi altro titolo o ragione avvenuti e/o maturati durante la loro unione matrimoniale e/o collegati alla proprietà immobiliare della già casa coniugale.
Il SI. con la firma del presente atto e fatta salva la completa esecuzione di Controparte_1 quanto precede, altresì dichiara e riconosce di non aver più nulla a pretendere dalla SI.ra
, a qualsivoglia titolo o ragione, relativamente all'immobile in JESI in V.le Felice Parte_1
7, costituente già casa coniugale, ai mobili ed agli arredi ivi collocati e che rimangono di proprietà esclusiva della SI.ra nonché al prezzo da quegli versato Pt_1 all'epoca per l'acquisto di detto immobile.
Le parti dichiarano e riconoscono altresì di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro relativamente alle spese, anche condominiali, maturate sino alla firma del presente atto, nonché per imposte e manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altro relative a detto immobile già costituente casa coniugale;
8) le parti rinunciano espressamente alle richieste di addebito e ad ogni altra pretesa e domanda formulata nella presente causa e non prevista nelle presenti precisazioni congiunte;
9) le parti convengono l'integrale compensazione di spese e competenze legali del presente procedimento, con rinuncia alla solidarietà professionale dei rispettivi legali ex Legge Profess..
Con preventiva rinuncia delle parti ai termini ex art. 473bis.28 cpc”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 04/08/2023, la SInora premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio civile a ES (AN) il 30/05/1999 con il SInor CP_1
e che dall'unione è nato il figlio (n. ES il 30/03/2003), esponeva che la
[...] Per_1 convivenza familiare era divenuta impossibile per divergenze caratteriali e adiva questo Tribunale affinché pronunciasse la loro separazione, alle condizioni indicate nel ricorso e, segnatamente, con addebito della stessa al coniuge resistente.
2. Gli atti venivano comunicati al P.M. ex art. 71 c.p.c.
pagina 3 di 5 3. Si costituiva in giudizio, in data 11/12/2023, il aderendo alla richiesta CP_1 di pronuncia della separazione, ma alle differenti condizioni indicate nella comparsa di costituzione
4. All'udienza del 10/01/2024, il giudice ha adottato provvedimenti provvisori e urgenti, ammettendo le prove richieste hinc et inde dalle parti.
Nel corso del giudizio, queste ultime hanno raggiunto l'accordo sopra riportato, rinunciando alla fissazione di ulteriore udienza e termini per il deposito di scritti conclusivi ex art. 473-bis.28 c.p.c., e, quindi, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.
5. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Difatti, l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra la fondatezza dell'assunto della ricorrente, condiviso dal resistente, secondo il quale la convivenza coniugale non è comunque più possibile.
Deve, pertanto, ritenersi adeguatamente dimostrato che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione, né spirituale né materiale, e che tale comunione non può essere ricostituita;
sussistono, quindi, i presupposti di legge per la pronuncia di separazione personale.
La previsione di un contributo al mantenimento del figlio da parte del padre Per_1 pari ad € 800,00 mensili appare idonea a soddisfare le eSIenze del figlio, maggiorenne non economicamente autosufficiente, attualmente studente universitario fuori sede.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici tra le parti, la previsione della cessione e trasferimento immobiliare di cui al punto 5) delle condizioni di cui in epigrafe costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
6. In ragione dell'accordo raggiunto tra le parti, le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le stesse. Del resto in tal senso è la volontà espressa delle parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di : Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
(sopra gen.ti), che hanno contratto matrimonio a ES (AN) in data Controparte_1
30/5/1999, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 8, parte 1, serie // dell'anno 1999, alle condizioni riportate in epigrafe;
SPESE compensate.
MANDA la Cancelleria per le comunicazioni di rito. pagina 4 di 5 Così deciso in Ancona nella camera di conSIlio del 19/III/2025
Il Giudice rel. Il Presidente Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 5 di 5