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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/04/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Maria Iandiorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2936 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022,
TRA
n. ad Aiello del Sabato il 21.5.1930, cf , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Antonio Lepore
ATTORE
E
nato ad [...] il [...], cf rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. Francesco De Cicco
CONVENUTO
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 19.7.2022, ha chiesto “accertare e dichiarare che Parte_1
parte attrice vanta una servitù di passaggio pedonale gravante sul fondo di proprietà del convenuto
di cui alla particella 367 del foglio n. 5 in comune di Cesinali in favore dei terreni di cui è
comproprietario distinti in catasto con le p.lle 366, 652, 655 , e 370 dello stesso foglio n. 5 del comune
di Cesinali;
condannare il convenuto alla rimozione delle opere di recinzione eseguite sul suo fondo
in modo da ripristinare lo stato dei luoghi a norma dell'art. 1079 c.c.; condannare il convenuto al
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore da valutarsi anche in via equitativa;
con
vittoria di spese e di competenze di lite con le maggiorazioni di legge per iva , cpa e rimborso spese
generali”. Esponeva di essere comproprietario di un fondo sito in agro di Cesinali e contraddistinto catastalmente al CT di Cesinali al foglio n. 5, particelle n. 366, 370, 652 e 655, in virtù della successione della coniuge , fondi separati dal fondo del convenuto, identificato al Persona_1
CT di Cesinali al foglio n. 5, particella n. 367.
Esponeva che in particolare, in un passaggio del rogito del 20.01.44 e successivo frazionamento si conveniva che “ciascun condividente per accedere alla quota del fondo Pt_2
grande dovrà servirsi di un passaggio largo centimetri 50 circa e precisamente per quello
attualmente esistente , lungo il confine di ( oggi )”, Persona_2 Persona_3
passaggio che inizia da via Greci n. 24, attraversa il fondo di proprietà lungo il confine del Pt_3
fondo di si immette nel fondo attoreo di cui alla particella 366, attraversa il Persona_3
fondo del convenuto per giungere alle particelle attoree n. 370 e 655, secondo l'esercizio pacifico e indisturbato di detta servitù di passaggio da oltre 70 anni.
Si è costituito , il quale ha negato ogni fatto, poiché dichiarava di avere CP_1
acquistato il suo fondo nel 2018, giusta atto per notar n. rep. 224717 e raccolta n. 42451 Per_4
del 26.04.2018 rilevando l'inesistenza della servitù, tra l'altro non riportata neanche nei rogiti pregressi;
che in ogni caso l'asserito passaggio non era stato esercitato per oltre 20 anni, con ciò
determinandosi l'estinzione per avvenuta prescrizione .
Deduceva, infine, che le particelle n. 370 e 655 confinano direttamente con la strada Salice;
laddove il tragitto più breve per allacciarsi alla strada pubblica per la particella n. 366, non passa certamente sulla particella del convenuto (la 367) ma dalla 652 (che è dell'attore) per poi immettersi sulla 539 e passarvi lungo la linea di confine fra questa, la 542 e la 80, in modo da recare il minor incomodo e arrivare subito sulla strada pubblica (ossia la strada Salice): in uno al non uso ultraventennale, il passaggio sulla 367 non sarebbe certamente utile e conveniente per i fondi dell'attore. Unitamente al rigetto della domanda, chiedeva, in riconvenzionale, dichiararsi che non esiste alcuna servitù di passaggio in danno del fondo del convenuto di cui al foglio n. 5, particella n. 367
del C.T. di Cesinali.
Esperite le prove testimoniali, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 9.4.2025.
La domanda è fondata e, come tale, va accolta.
Ai sensi dell'art. 1079 c.c., “il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio
l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative.
Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni”.
Con ampia prova testimoniale espletata e risoltasi integralmente a proprio vantaggio, l'attore ha dimostrato i fatti costitutivi della sua domanda.
In particolare, egli ha riferito di essere divenuto comproprietario di due appezzamenti di terreno, siti in Cesinali, alla loc. Salice, riportati in Catasto Terreni al foglio 5, rispettivamente particelle 366, di are 9,05 e 652 di ca 45 (entrambi derivanti dal frazionamento della particella 77)
l'uno e particelle 655 di ca 5 e 370 di are 1,75 (entrambi derivanti dal frazionamento della particella
79), l'altro. Tali fondi sono separati tra loro dal fondo di proprietà del convenuto, CP_1
riportato in C.T. al foglio 5, particella 367.
Considerata la consecutività delle particelle frazionate 77, 365, 366 e 367, così come si evince dall'originario esemplificativo stralcio catastale, vessato in atti del giudizio, nello stesso rogito si conveniva la seguente servitù “ciascun condividente per accedere alla quota del fondo , Parte_4
dovrà servirsi di un passaggio largo centimetri 50 circa, e precisamente per quello attualmente
esistente, lungo il confine di (oggi proprietà di ). Persona_2 Parte_5
Tale passaggio avrà inizio dall'estremità superiore del fondo e ciascun condividente dovrà
sopportare la relativa servitù passiva.” Tale convenzione di servitù è stata altresì riportata per intero,
anche nella nota di trascrizione dell'atto di divisione per notar pubblicata presso la CRRII Per_5
di Avellino il 29/1/1944 ai nn. 212/404, versta in atti. L'esercizio del passaggio inizia dalla via Greci n. 24, attraversa il fondo attualmente di proprietà lungo il confine di quindi si immette nel fondo di proprietà Pt_3 Persona_3
di essi di cui alle particelle 366 366 (ex 77/c) e quindi, attraversa il fondo di proprietà Pt_1
attualmente del convenuto (particella 367), fino a raggiungere le particelle n. 370 e n. CP_1
655 (ex 79/d), pure di proprietà Pt_1
L'attore ha dimostrato di avere esercitato il passaggio su questi luoghi e prima ancora la sua dante causa, e la madre di quest'ultima, per una larghezza di Persona_1 Persona_6
centimetri 50 circa, sulla particella n.367 del foglio 5 del Comune di Cesinali, oggi di proprietà del convenuto, . CP_1
All'udienza del 23.4.2024, , teste che si è qualificato come conoscitore dei fondi Testimone_1
poiché andava “a falciare l'erba per i miei animali” e di esserci andato poco prima del covid per l'ultima volta, confermava la circostanza per cui “passavo col mio asinello sul tracciato esistente per
raggiungere i fondi oggi di proprietà . Questo fino al 2019, specificandone l'estensione Pt_1
come riferito in atto introduttivo del giudizio. Riconosceva inoltre il tracciato della servitù sul grafico esemplificativo castale esibitogli.
L'esistenza del passaggio e, in generale, delle deduzioni dell'attore, veniva confermata,
altresì, da , escussa all'udienza del 25 giugno 2024, confinante con i terreni di Persona_7
proprietà delle parti. Riferiva di accompagnare spesso i figli sul posto per raccogliere la legna.
Riconosceva il tracciato rappresentato sul grafico esemplificativo esibito evidenziando l'impossibilità di passare sul tracciato verso la proprietà a causa di recinzioni che ne Pt_1
impediscono il passaggio.
, badante dell'attore per oltre 15 anni, riconosceva il tracciato. Persona_8
Questi testi hanno, altresì, confermato che “il apponeva reti metalliche con paletti in CP_1
cemento e che la chiusura sia da sopra che da sotto impediscono attualmente il passaggio, essendo
disagevole l'accesso da via Salice.” Confermavano l'esistenza di un muro di cemento di circa 1½m cosicché “l' è costretto Pt_1
a percorrere un altro giro per raggiungere i suoi fondi proprio a causa dell'impedimento delle due
recinzioni”.
Alla luce della documentazione prodotta in atti e delle testimonianze esperite, risulta pienamente provata la domanda avanzata dall'attore.
I testi della parte convenuta non hanno riferito alcunché –(cfr. le testimonianze rese da e all'udienza del 23 Aprile 2024 o da Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
all'udienza del 26.11.2024, che non hanno apportato alcun elemento probante né in ordine alla dimostrazione dell'insussistenza del passaggio né tantomeno in ordine al non uso ventennale), o non possono ritenersi pienamente attendibili. Si consideri ad esempio la testimonianza resa dal dante causa del convenuto, , che, nel negare l'esistenza di questo passaggio -con ciò Testimone_5
contrapponendosi ai ben più numerosi testi di parte attrice escussi-sembrerebbe tentare un esonero di eventuali responsabilità. In ogni caso ha confermato di non passare per i luoghi di causa dalla vendita al . CP_1
La difesa espletata dal convenuto non risulta, pertanto, efficace nel paralizzare la domanda di parte attrice né risulta minimamente provata la domanda riconvenzionale poiché qui non trattasi di una servitù coattiva di passaggio ma della diversa azione ex articolo 1079 che mira a ricostituire una situazione di fatto -giuridicamente esistente e riconosciuta- venutasi ad alterare.
Né una consulenza tecnica potrebbe supplire al deficit probatorio del convenuto.
La domanda va, pertanto, accolta, con declaratoria di sussistenza della servitù di passaggio pedonale gravante sul fondo di proprietà di , p.lla 367 fl. 5 comune di Cesinali, in favore CP_1
dei terreni catasto comune di Cesinali, fl. 5 p.lle 366, 652, 655 e 370.
va condannato alla rimozione delle opere di recinzione eseguite sul suo fondo. Parte_6
Va, invece rigettata la domanda di risarcimento dei danni non essendo stati provati nemmeno nella loro sussistenza astratta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
a) in accoglimento della domanda, letto l'art. 1079 c.c., dichiara che sussiste la servitù di passaggio pedonale gravante sul fondo di proprietà di , p.lla 367 fl. 5 comune di CP_1
Cesinali, in favore dei terreni catasto comune di Cesinali, fl. 5 p.lle 366, 652, 655 e 370;
b) ordina a l'immediata rimozione delle opere di recinzione e/o murarie CP_1
eseguite;
c) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 150,00 per CP_1
esborsi ed € 5077,00 oltre Iva e Cpa nonché spese generali al 15%.
Si comunichi.
Avellino, 15.4.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Maria Iandiorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2936 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022,
TRA
n. ad Aiello del Sabato il 21.5.1930, cf , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Antonio Lepore
ATTORE
E
nato ad [...] il [...], cf rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. Francesco De Cicco
CONVENUTO
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 19.7.2022, ha chiesto “accertare e dichiarare che Parte_1
parte attrice vanta una servitù di passaggio pedonale gravante sul fondo di proprietà del convenuto
di cui alla particella 367 del foglio n. 5 in comune di Cesinali in favore dei terreni di cui è
comproprietario distinti in catasto con le p.lle 366, 652, 655 , e 370 dello stesso foglio n. 5 del comune
di Cesinali;
condannare il convenuto alla rimozione delle opere di recinzione eseguite sul suo fondo
in modo da ripristinare lo stato dei luoghi a norma dell'art. 1079 c.c.; condannare il convenuto al
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore da valutarsi anche in via equitativa;
con
vittoria di spese e di competenze di lite con le maggiorazioni di legge per iva , cpa e rimborso spese
generali”. Esponeva di essere comproprietario di un fondo sito in agro di Cesinali e contraddistinto catastalmente al CT di Cesinali al foglio n. 5, particelle n. 366, 370, 652 e 655, in virtù della successione della coniuge , fondi separati dal fondo del convenuto, identificato al Persona_1
CT di Cesinali al foglio n. 5, particella n. 367.
Esponeva che in particolare, in un passaggio del rogito del 20.01.44 e successivo frazionamento si conveniva che “ciascun condividente per accedere alla quota del fondo Pt_2
grande dovrà servirsi di un passaggio largo centimetri 50 circa e precisamente per quello
attualmente esistente , lungo il confine di ( oggi )”, Persona_2 Persona_3
passaggio che inizia da via Greci n. 24, attraversa il fondo di proprietà lungo il confine del Pt_3
fondo di si immette nel fondo attoreo di cui alla particella 366, attraversa il Persona_3
fondo del convenuto per giungere alle particelle attoree n. 370 e 655, secondo l'esercizio pacifico e indisturbato di detta servitù di passaggio da oltre 70 anni.
Si è costituito , il quale ha negato ogni fatto, poiché dichiarava di avere CP_1
acquistato il suo fondo nel 2018, giusta atto per notar n. rep. 224717 e raccolta n. 42451 Per_4
del 26.04.2018 rilevando l'inesistenza della servitù, tra l'altro non riportata neanche nei rogiti pregressi;
che in ogni caso l'asserito passaggio non era stato esercitato per oltre 20 anni, con ciò
determinandosi l'estinzione per avvenuta prescrizione .
Deduceva, infine, che le particelle n. 370 e 655 confinano direttamente con la strada Salice;
laddove il tragitto più breve per allacciarsi alla strada pubblica per la particella n. 366, non passa certamente sulla particella del convenuto (la 367) ma dalla 652 (che è dell'attore) per poi immettersi sulla 539 e passarvi lungo la linea di confine fra questa, la 542 e la 80, in modo da recare il minor incomodo e arrivare subito sulla strada pubblica (ossia la strada Salice): in uno al non uso ultraventennale, il passaggio sulla 367 non sarebbe certamente utile e conveniente per i fondi dell'attore. Unitamente al rigetto della domanda, chiedeva, in riconvenzionale, dichiararsi che non esiste alcuna servitù di passaggio in danno del fondo del convenuto di cui al foglio n. 5, particella n. 367
del C.T. di Cesinali.
Esperite le prove testimoniali, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 9.4.2025.
La domanda è fondata e, come tale, va accolta.
Ai sensi dell'art. 1079 c.c., “il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio
l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative.
Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni”.
Con ampia prova testimoniale espletata e risoltasi integralmente a proprio vantaggio, l'attore ha dimostrato i fatti costitutivi della sua domanda.
In particolare, egli ha riferito di essere divenuto comproprietario di due appezzamenti di terreno, siti in Cesinali, alla loc. Salice, riportati in Catasto Terreni al foglio 5, rispettivamente particelle 366, di are 9,05 e 652 di ca 45 (entrambi derivanti dal frazionamento della particella 77)
l'uno e particelle 655 di ca 5 e 370 di are 1,75 (entrambi derivanti dal frazionamento della particella
79), l'altro. Tali fondi sono separati tra loro dal fondo di proprietà del convenuto, CP_1
riportato in C.T. al foglio 5, particella 367.
Considerata la consecutività delle particelle frazionate 77, 365, 366 e 367, così come si evince dall'originario esemplificativo stralcio catastale, vessato in atti del giudizio, nello stesso rogito si conveniva la seguente servitù “ciascun condividente per accedere alla quota del fondo , Parte_4
dovrà servirsi di un passaggio largo centimetri 50 circa, e precisamente per quello attualmente
esistente, lungo il confine di (oggi proprietà di ). Persona_2 Parte_5
Tale passaggio avrà inizio dall'estremità superiore del fondo e ciascun condividente dovrà
sopportare la relativa servitù passiva.” Tale convenzione di servitù è stata altresì riportata per intero,
anche nella nota di trascrizione dell'atto di divisione per notar pubblicata presso la CRRII Per_5
di Avellino il 29/1/1944 ai nn. 212/404, versta in atti. L'esercizio del passaggio inizia dalla via Greci n. 24, attraversa il fondo attualmente di proprietà lungo il confine di quindi si immette nel fondo di proprietà Pt_3 Persona_3
di essi di cui alle particelle 366 366 (ex 77/c) e quindi, attraversa il fondo di proprietà Pt_1
attualmente del convenuto (particella 367), fino a raggiungere le particelle n. 370 e n. CP_1
655 (ex 79/d), pure di proprietà Pt_1
L'attore ha dimostrato di avere esercitato il passaggio su questi luoghi e prima ancora la sua dante causa, e la madre di quest'ultima, per una larghezza di Persona_1 Persona_6
centimetri 50 circa, sulla particella n.367 del foglio 5 del Comune di Cesinali, oggi di proprietà del convenuto, . CP_1
All'udienza del 23.4.2024, , teste che si è qualificato come conoscitore dei fondi Testimone_1
poiché andava “a falciare l'erba per i miei animali” e di esserci andato poco prima del covid per l'ultima volta, confermava la circostanza per cui “passavo col mio asinello sul tracciato esistente per
raggiungere i fondi oggi di proprietà . Questo fino al 2019, specificandone l'estensione Pt_1
come riferito in atto introduttivo del giudizio. Riconosceva inoltre il tracciato della servitù sul grafico esemplificativo castale esibitogli.
L'esistenza del passaggio e, in generale, delle deduzioni dell'attore, veniva confermata,
altresì, da , escussa all'udienza del 25 giugno 2024, confinante con i terreni di Persona_7
proprietà delle parti. Riferiva di accompagnare spesso i figli sul posto per raccogliere la legna.
Riconosceva il tracciato rappresentato sul grafico esemplificativo esibito evidenziando l'impossibilità di passare sul tracciato verso la proprietà a causa di recinzioni che ne Pt_1
impediscono il passaggio.
, badante dell'attore per oltre 15 anni, riconosceva il tracciato. Persona_8
Questi testi hanno, altresì, confermato che “il apponeva reti metalliche con paletti in CP_1
cemento e che la chiusura sia da sopra che da sotto impediscono attualmente il passaggio, essendo
disagevole l'accesso da via Salice.” Confermavano l'esistenza di un muro di cemento di circa 1½m cosicché “l' è costretto Pt_1
a percorrere un altro giro per raggiungere i suoi fondi proprio a causa dell'impedimento delle due
recinzioni”.
Alla luce della documentazione prodotta in atti e delle testimonianze esperite, risulta pienamente provata la domanda avanzata dall'attore.
I testi della parte convenuta non hanno riferito alcunché –(cfr. le testimonianze rese da e all'udienza del 23 Aprile 2024 o da Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
all'udienza del 26.11.2024, che non hanno apportato alcun elemento probante né in ordine alla dimostrazione dell'insussistenza del passaggio né tantomeno in ordine al non uso ventennale), o non possono ritenersi pienamente attendibili. Si consideri ad esempio la testimonianza resa dal dante causa del convenuto, , che, nel negare l'esistenza di questo passaggio -con ciò Testimone_5
contrapponendosi ai ben più numerosi testi di parte attrice escussi-sembrerebbe tentare un esonero di eventuali responsabilità. In ogni caso ha confermato di non passare per i luoghi di causa dalla vendita al . CP_1
La difesa espletata dal convenuto non risulta, pertanto, efficace nel paralizzare la domanda di parte attrice né risulta minimamente provata la domanda riconvenzionale poiché qui non trattasi di una servitù coattiva di passaggio ma della diversa azione ex articolo 1079 che mira a ricostituire una situazione di fatto -giuridicamente esistente e riconosciuta- venutasi ad alterare.
Né una consulenza tecnica potrebbe supplire al deficit probatorio del convenuto.
La domanda va, pertanto, accolta, con declaratoria di sussistenza della servitù di passaggio pedonale gravante sul fondo di proprietà di , p.lla 367 fl. 5 comune di Cesinali, in favore CP_1
dei terreni catasto comune di Cesinali, fl. 5 p.lle 366, 652, 655 e 370.
va condannato alla rimozione delle opere di recinzione eseguite sul suo fondo. Parte_6
Va, invece rigettata la domanda di risarcimento dei danni non essendo stati provati nemmeno nella loro sussistenza astratta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
a) in accoglimento della domanda, letto l'art. 1079 c.c., dichiara che sussiste la servitù di passaggio pedonale gravante sul fondo di proprietà di , p.lla 367 fl. 5 comune di CP_1
Cesinali, in favore dei terreni catasto comune di Cesinali, fl. 5 p.lle 366, 652, 655 e 370;
b) ordina a l'immediata rimozione delle opere di recinzione e/o murarie CP_1
eseguite;
c) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 150,00 per CP_1
esborsi ed € 5077,00 oltre Iva e Cpa nonché spese generali al 15%.
Si comunichi.
Avellino, 15.4.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio