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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/02/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4981/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4981/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in Via Cialdini n. 31 bis, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. LANDO ALESSANDRA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in Via Corso Inghilterra n. 41, Torino presso lo Controparte_1 studio dell'avv. BERTINO SIMONE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da proposta conciliativa formulata dal Giudice in sede d'udienza del 12/12/2024, accettata dalle parti con note scritte depositate il 09/01/2025 e il
12/01/2025.
Per il P.M.: “nulla oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 06/07/2002. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 537 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002). Dal matrimonio sono nati i figli: il 07/06/2003, il 26/02/2007 e Persona_1 Persona_2 Per_3 il 13/03/2009.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 15/05/2019. Con ricorso depositato il 18/03/2024 il sig. chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Pt_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ritualmente fissata udienza e pervenuto il visto del P.M., si costituiva in giudizio la sig.ra . CP_1 Le parti depositavano le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. All'udienza del 12/12/2025, il Giudice formulava una proposta conciliativa alle parti. I difensori, a fronte della proposta, chiedevano breve rinvio. Il Giudice rinviava la causa assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte. Le parti, con note depositate rispettivamente il 09/01/2025 e il 12/01/2025, aderivano alla proposta conciliativa, insistendo, in ogni caso, sulla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice, pertanto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata. È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato e la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale. Peraltro, è dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini della proposta conciliativa formulata, in sede d'udienza dal Giudice Delegato, cui le parti hanno aderito. Le condizioni di cui alla predetta proposta appaiono adeguate alle condizioni economiche delle parti, nonché aderente ai loro interessi e a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi tra le parti e pertanto:
DISPONE che i figli minori e siano congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 Per_3 residenza e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre incontri i minori secondo tempi e modalità concordate direttamente con i figli e tenuto conto del loro gradimento e, comunque, con riferimento ad , quantomeno dal venerdì Per_3 all'uscita da scuola e sino al sabato sera.
DISPONE che corrisponda a , a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1 al mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino. NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31.01.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4981/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in Via Cialdini n. 31 bis, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. LANDO ALESSANDRA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in Via Corso Inghilterra n. 41, Torino presso lo Controparte_1 studio dell'avv. BERTINO SIMONE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da proposta conciliativa formulata dal Giudice in sede d'udienza del 12/12/2024, accettata dalle parti con note scritte depositate il 09/01/2025 e il
12/01/2025.
Per il P.M.: “nulla oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 06/07/2002. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 537 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002). Dal matrimonio sono nati i figli: il 07/06/2003, il 26/02/2007 e Persona_1 Persona_2 Per_3 il 13/03/2009.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 15/05/2019. Con ricorso depositato il 18/03/2024 il sig. chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Pt_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ritualmente fissata udienza e pervenuto il visto del P.M., si costituiva in giudizio la sig.ra . CP_1 Le parti depositavano le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. All'udienza del 12/12/2025, il Giudice formulava una proposta conciliativa alle parti. I difensori, a fronte della proposta, chiedevano breve rinvio. Il Giudice rinviava la causa assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte. Le parti, con note depositate rispettivamente il 09/01/2025 e il 12/01/2025, aderivano alla proposta conciliativa, insistendo, in ogni caso, sulla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice, pertanto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata. È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato e la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale. Peraltro, è dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini della proposta conciliativa formulata, in sede d'udienza dal Giudice Delegato, cui le parti hanno aderito. Le condizioni di cui alla predetta proposta appaiono adeguate alle condizioni economiche delle parti, nonché aderente ai loro interessi e a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi tra le parti e pertanto:
DISPONE che i figli minori e siano congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 Per_3 residenza e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre incontri i minori secondo tempi e modalità concordate direttamente con i figli e tenuto conto del loro gradimento e, comunque, con riferimento ad , quantomeno dal venerdì Per_3 all'uscita da scuola e sino al sabato sera.
DISPONE che corrisponda a , a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1 al mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino. NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31.01.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.