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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 6208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6208 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3943/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella seguente composizione:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 3943/2024 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “Pagamenti sovracanoni BIM” riservato in decisione all'udienza del 3.12.2025
TRA
(c.f.: ), in persona del sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù della delibera di G.C. n.
56 del 20.11.2023 e del mandato in calce al ricorso, dagli avv.ti Felice Pettograsso (c.f.:
ed (c.f.: ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Renato Capponcelli alla Via G. Merliani
n. 138.
RICORRENTE
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Luigi TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
(c.f.: ) presso il cui studio in Napoli alla Via Fedro n. 7 CP_2 C.F._3 elettivamente domicilia.
RESISTENTE
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e comparse depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato in data 22.07.2024, il Parte_1 premesso:
--che ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n. 959, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - in accordo con il Ministero dell'Agricoltura e Foreste - ha individuato i Bacini
FE ON (il cd. BIM è il territorio che raccoglie le acque piovane che alimentano un fiume) del territorio nazionale, stabilendo altresì i loro perimetri mediante appositi decreti ministeriali;
--che i comuni il cui territorio è incluso all'interno dei BIM hanno il diritto di ricevere dai gestori degli impianti di produzione di energia idroelettrica i cd. “sovracanoni”, come previsto dal R.D. n. 1775/1933 (T.U. sulle Acque Pubbliche) e dalla legge n. 959 del 1953;
--che il suo territorio è incluso nel bacino imbrifero montano del fiume Biferno;
--che l'art. 1, co. 137, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha esteso l'obbligo di pagamento dei sovracanoni a tutti gli impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media annua superiore a Kw 220, le cui opere di presa ricadono in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un Bacino Imbrifero Montano già delimitato;
--di essere incluso, in virtù del Decreto Ministeriale del 14 dicembre 1954 e del successivo
Decreto Ministeriale del 28 luglio 1970, e con ripartizione stabilita con D.M. n. 1435 del
27.11.1972, nel Bacino Imbrifero Montano del fiume Biferno, nel quale è presente la centrale idroelettrica di proprietà della società sita nel Comune di Controparte_1
Lucito (Cb), di potenza nominale media concessa pari a 985,90 Kw, gestita dalla predetta
N. 3949/2024 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2
.PI. Parte_3 CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
società in virtù di specifica concessione rilasciata Presidente della Giunta Regionale del
MO n. 140 del 27.06.2016;
--che, dunque, sulla base della normativa sopra richiamata, è titolare di un credito nei confronti della convenuta società per i sovracanoni relativi alla centrale per le Parte_4 annualità del periodo dal 2018 al 2024, oltre le ulteriori somme maturate e maturande sino alla definizione del presente giudizio;
--che, in particolare, la percentuale di ripartizione attribuita al dal Parte_1
D.M. n. 1435 del 27.11.1972, in atti, è pari a 1,052 % e, pertanto, le sono dovute le seguenti somme:
“- Annualità 2018 € 318,10 (tariffa sovracanoni BIM € 30,67);
- Annualità 2019 € 318,10 (tariffa sovracanoni BIM € 30,67);
- Annualità 2020 € 322,87 (tariffa sovracanoni BIM € 31,13);
- Annualità 2021 € 322,87 (tariffa sovracanoni BIM € 31,13);
- Annualità 2022 € 331,27 (tariffa sovracanoni BIM € 31,94);
- Annualità 2023 € 331,27 (tariffa sovracanoni BIM € 31,94);
- Annualità 2024 € 275,66 (tariffa sovracanoni BIM € 36,22)” (così atto di citazione);
--che la società convenuta non può sottrarsi all'adempimento della suddetta obbligazione ex lege, stabilita dal Regio decreto n. 1775/1933 e della successiva legge n. 959/1953, “che onera i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa fossero situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, al pagamento di un sovracanone annuo” (così la pagina 3 del ricorso);
--che nonostante l'obbligo sancito dalle succitate fonti normative e la precisa richiesta di pagamento inviata alla a mezzo pec in data 27.12.2023, esso ricorrente Controparte_1 risulta allo stato ancora creditore dei predetti corrispettivi, a titolo di sovracanoni imbriferi montani, previsti ai sensi del r.d. n. 1775/1933, della legge n. 959 del 27.12.1953, della legge 228/2012 e ss.mm.ii.;
N. 3949/2024 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 3
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Ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di:
“A) accertare e condannare […] al pagamento nei confronti del Controparte_1 della somma dovuta dall'annualità 2018 all'annualità 2024 Controparte_3 pari ad € 2.320,14 oltre le ulteriori somme maturate e maturande delle successive annualità sino alla definizione del presente giudizio, inclusi gli interessi, sino al saldo effettivo, per i sovracanoni relativi all'impianto di produzione idroelettrica di Parte_4 proprietà e concesso alla società fatta salva ogni diversa valutazione e Controparte_1 quantificazione da parte dell'Organo giudicante;
B) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
C) attribuire la provvisoria esecutorietà al provvedimento che sarà emesso all'esito del giudizio dall'adito collegio giudicante” (così la pagina 4 del ricorso).
2. Con comparsa depositata in data 24.03.2025, si è costituita la società Controparte_1 eccependo che in base alla normativa di riferimento l'applicazione del sovracanone per le concessioni idroelettriche è strettamente subordinata all'effettivo e definitivo rilascio della concessione di derivazione d'acqua, che nel caso in esame risale a febbraio 2024, data di emissione della concessione definitiva da parte della GI MO (determinazione dirigenziale n. 1026 del 22.02.2024, in atti), di guisa che ogni richiesta per il periodo anteriore risulta non dovuta.
A sostegno di quanto dedotto, ha allegato la determinazione dirigenziale n. 5780 del
4.10.2022, con la quale la GI MO ha rilasciato alla Controparte_1
l'Autorizzazione Unica per la realizzazione ed esercizio di un impianto idroelettrico nel
Comune di Lucito (CB), nonché per le relative opere di connessione alla rete;
in tale atto è richiamata, in particolare, la convocazione della Conferenza di Servizi del 22.09.2022 (nota prot. n. 153651/2022 del 13.09.2022), condizionandosi, peraltro, l'efficacia dell'autorizzazione medesima all'osservanza delle prescrizioni contenute negli atti di assenso rilasciati dalle amministrazioni competenti.
N. 3949/2024 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 4
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Ha poi esposto:
--che con determina dirigenziale n. 5649 del 24.11.2023 la GI MO ha prorogato di sei mesi l'inizio dei lavori di realizzazione del predetto impianto idroelettrico, stabilendo quale termine per la comunicazione di fine lavori il 24.8.2024.
--che solo con determinazione dirigenziale n. 1026 del 22.2.2024, la GI MO le ha formalmente rilasciato la concessione definitiva per la derivazione di acqua pubblica a scopo idroelettrico del fiume Biferno;
--che nulla è dovuto a titolo di sovracanone per i periodi anteriori;
--che se ne ha prova dalla richiamata determinazione dirigenziale n. 5649 del 24.11.2023, che ha prorogato i tempi di inizio dei lavori, demandando la comunicazione di fine lavori al mese di agosto del 2024;
--che anche la determinazione dirigenziale della GI MO n. 1026 del 22.02.2024 dimostra che manca una concessione definitiva fino al 22.2.2024, e, di conseguenza, che non ricorrono, prima di tale data, i presupposti per l'applicazione di nessun canone o sovracanone a carico della società.
Su queste premesse in fatto, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, con condanna dell'Ente ricorrente al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore del difensore anticipatario, oltre alle ulteriori spese per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
2.1. Nella comparsa conclusionale in data 25.11.2025 il ha Parte_1 eccepito per la prima volta il difetto di legittimazione passiva della società convenuta, riformulando le conclusioni nel seguente modo:
“a) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società convenuta/resistente in quanto non titolare della concessione per cui è Controparte_1 causa in forza della voltura della stessa deliberata dalla GI MO con determinazione dirigenziale n. 1227 del 4.03.2024, e, per l'effetto, disporsi la sua estromissione dal presente giudizio;
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b) per quanto sopra dedotto, pronunciare con ordinanza l'improcedibilità o l'annullamento della presente controversia” (così la pagina 8).
3. Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza collegiale del 3.12.2025.
Con decreto in data 11 novembre 2025, ritualmente comunicato ai difensori di tutte le parti, si è disposta per l'udienza collegiale del 3 dicembre 2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ovvero mediante il deposito di note scritte.
Le parti hanno provveduto quindi al deposito delle predette note, rispettivamente il dì
27.11.2025 il , il 1°.12.2025 la società il Parte_1 Controparte_1
Tribunale in data 3.12.2025 si è riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La domanda è infondata e va respinta per le motivazioni che seguono, conformi a precedenti decisioni di questo Tribunale delle Acque pronunciate in cause analoga (ex multis, sent. n. 5841/2025 pubblicata il 6.11.2025).
La fonda la propria difesa sull'assunto di non essere mai stata “titolare Controparte_1 di una centrale idroelettrica operativa nel periodo in contestazione” (così comparsa di costituzione).
Argomenta che solo nel mese di febbraio 2024 la GI MO ha rilasciato la concessione definitiva per la derivazione delle acque dal fiume Biferno e che, pertanto, le pretese del relative al pagamento di sovracanoni per il periodo Parte_1 compreso tra il 2018 e il 2024 sono infondate.
Per contro, il ricorrente sostiene che il diritto alla corresponsione dei sovracanoni imbriferi montani è dovuto, alla stregua delle previsioni del R.D. n. 1775/1933, della legge n. 959 del
27.12.1953 e della legge 228/2012 in virtù del mero rilascio della concessione di derivazione ed indipendentemente dall'utilizzo dell'acqua derivata o dal funzionamento dell'impianto idroelettrico.
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In questa prospettiva, i sovracanoni BIM richiesti dal ricorrente sarebbero, quindi, Pt_1 effettivamente dovuti dalla società convenuta dal momento in cui è stata emessa dal
Presidente della Giunta Regionale del MO la concessione n. 140 del 27.06.2016, con la quale è stata riconosciuta alla società la gestione della centrale Controparte_1 idroelettrica di sua proprietà sita nel comune di Lucito (Cb) e di potenza nominale media concessa pari a 985,90 Kw.
Ritiene questo TRAP che i sovracanoni per previsti dagli artt. 52 e 53 del Parte_5
T.U. n. 1775/1933 costituiscono compensi agli enti locali, a ristoro della ricchezza perduta a causa della sottrazione dell'uso dell'acqua e dei danni arrecati all'ambiente naturale in conseguenza dell'attuazione di grandi derivazioni per produzione di energia elettrica.
Il sovracanone per è previsto dall'art. 1 della legge n. Parte_6
959/1953, in sostituzione dell'onere di cui all'art. 52 T.U. n. 1775/1933, avente carattere automatico, imposto a tutti i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, a favore di detti Bacini.
Secondo l'art. 1, co. 9, della legge n. 959 del 27.12.1953 “Il sovracanone decorre: a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali a tale data già sia dovuto il canone demaniale;
b) dalla data di entrata in funzione degli impianti, negli altri casi;
c) nel caso di entrata in funzione parziale degli impianti il canone decorrerà in proporzione alla potenza installata in rapporto a quella concessa. A tal fine il Ministro per i lavori pubblici comunicherà a quello per le finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracanoni, che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva”.
Successivamente, l'articolo 4 della legge 22.12.1980, n. 925 ha chiarito che “la lettera b) del nono comma dell'articolo 1 della legge 27.12.1953, n. 959, deve essere interpretata nel senso che il sovracanone decorre dalla data di entrata in funzione, anche parziale, degli impianti;
negli altri casi, pur in pendenza del decreto di concessione”.
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Da tale ultima disposizione si ricava, quindi, che l'obbligo di pagamento del sovracanone decorre dall'entrata in funzione degli impianti, anche qualora il decreto di concessione non sia stato ancora emanato.
Inoltre, con l'art. 62, co. 2, della successiva legge n. 221 del 2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) è stata prevista una disposizione integrativa, ai sensi della quale: “Per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'obbligo di pagamento dei sovracanoni decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e non oltre il termine di ventiquattro mesi dalla data della concessione stessa”.
Pertanto, sulla base della suindicata normativa si deve ritenere che, per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a decorrere dal 1° gennaio 2015 (come quella del caso di specie) l'obbligo di pagamento del sovracanone decorra dalla entrata in esercizio degli impianti di produzione di energia idroelettrica, ove la medesima si verifichi entro il termine di 24 mesi dalla data di rilascio della relativa concessione;
in caso contrario, detto obbligo decorre dalla scadenza del medesimo termine biennale, salvo, ovviamente, il caso in cui la mancata entrata in esercizio dipenda da causa oggettive non imputabili al concessionario.
Infatti, l'imposizione del sovracanone ha sempre, quale suo necessario presupposto, lo svolgimento o la concreta possibilità di svolgimento, seppure non sfruttata, dell'attività di utilizzazione della risorsa idrica e di produzione dell'energia con impatto ambientale e sottrazione di vantaggi alla popolazione residente, tant'è che l'elemento quantitativo del danno, ex art. 1, comma 13, della legge n. 959/1953, concorre, in ogni caso, a determinare il proporzionale riparto del sovracanone tra i Comuni aventi diritto.
Ciò premesso, nel caso di specie risulta allegata dalla parte resistente la determinazione dirigenziale n. 5780 del 4.10.2022, con la quale la GI MO ha rilasciato alla
[...]
l'autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio di un impianto CP_1
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Comune di .PI. Parte_3 CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
idroelettrico nel Comune di Lucito (CB), nonché per le relative opere di connessione alla rete.
Tale autorizzazione condiziona espressamente l'efficacia della medesima all'osservanza delle prescrizioni contenute negli atti di assenso rilasciati dalle amministrazioni competenti.
Soltanto con la successiva determinazione dirigenziale n. 1026 del 22.2.2024 (allegato n. 3 della produzione di parte resistente), la GI MO ha rilasciato alla Controparte_1 la concessione definitiva per la derivazione di acqua pubblica a scopo idroelettrico dal fiume Biferno, tant'è vero che con precedente determinazione dirigenziale n. 5649 del
24.11.2023 (allegato n. 2 della produzione di parte resistente), la GI MO ha prorogato di sei mesi l'inizio dei lavori di realizzazione e di esercizio del predetto impianto idroelettrico, stabilendo quale termine per la comunicazione di fine lavori il 24.08.2024.
Deve dunque ritenersi, in difetto di prova contraria, che prima della menzionata determinazione dirigenziale n. 1026 del 22.02.2024 gli impianti della centrale idroelettrica di proprietà della società non erano ancora, neanche in parte, entrati in Controparte_1 esercizio, dovendosi altresì rilevare che non sono decorsi 24 mesi dalla suddetta concessione definitiva del febbraio 2024.
Pertanto, sulla base dei principi fin qui esposti il istante non è titolare del credito Pt_1 azionato nei confronti della convenuta società per le somme a suo avviso dovute per i sovracanoni per le annualità dal 2018 al 2024, epoca in cui l'impianto non era Parte_4 entrato ancora in funzione.
Tale conclusione, che giustifica da sola il rigetto della domanda, assume carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata dalle parti.
4.1. È infondata l'eccezione del formulata con la comparsa Parte_1 conclusionale in data 25.11.2025, avente ad oggetto il difetto di legittimazione passiva della che non sarebbe titolare della concessione per cui è causa attesa la Controparte_1
“voltura” della stessa deliberata dalla GI MO con determinazione dirigenziale n.
1227 del 4.03.2024.
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L'eccezione è generica, priva di indicazioni circa l'eventuale ripartizione degli obblighi tra cedente e cessionaria inoltre indimostrata, non Controparte_1 Controparte_4 avendo parte ricorrente depositato l'atto di cessione.
Ad ogni modo è assorbita dalle ragioni del rigetto fin qui esposte.
5. Il governo delle spese
Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza del , e si Parte_1 liquidano d'ufficio in favore della resistente vittoriosa come da Controparte_1 dispositivo che segue, secondo i parametri minimi di cui alla tabella n. 12 allegata al D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, attesa la serialità della questione.
La controversia rientra nello scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00 tenuto conto dell'importo della domanda. La liquidazione è fatta con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Luigi Straniero, dichiaratosi antistatario.
L'onorario del relativo scaglione ammonta ad € 1.458,00 di cui:
- per fase di studio € 268,00,
- per fase introduttiva € 268,00,
- per fase di trattazione e istruttoria € 496,00,
- per fase di decisione € 426,00,
Non sussistono i presupposti della lite temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Controparte_3 ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna il al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 1.458,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché IVA e
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C.P.A., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Luigi Straniero, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
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.PI. Parte_3 CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella seguente composizione:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 3943/2024 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “Pagamenti sovracanoni BIM” riservato in decisione all'udienza del 3.12.2025
TRA
(c.f.: ), in persona del sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù della delibera di G.C. n.
56 del 20.11.2023 e del mandato in calce al ricorso, dagli avv.ti Felice Pettograsso (c.f.:
ed (c.f.: ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Renato Capponcelli alla Via G. Merliani
n. 138.
RICORRENTE
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Luigi TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
(c.f.: ) presso il cui studio in Napoli alla Via Fedro n. 7 CP_2 C.F._3 elettivamente domicilia.
RESISTENTE
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e comparse depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato in data 22.07.2024, il Parte_1 premesso:
--che ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n. 959, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - in accordo con il Ministero dell'Agricoltura e Foreste - ha individuato i Bacini
FE ON (il cd. BIM è il territorio che raccoglie le acque piovane che alimentano un fiume) del territorio nazionale, stabilendo altresì i loro perimetri mediante appositi decreti ministeriali;
--che i comuni il cui territorio è incluso all'interno dei BIM hanno il diritto di ricevere dai gestori degli impianti di produzione di energia idroelettrica i cd. “sovracanoni”, come previsto dal R.D. n. 1775/1933 (T.U. sulle Acque Pubbliche) e dalla legge n. 959 del 1953;
--che il suo territorio è incluso nel bacino imbrifero montano del fiume Biferno;
--che l'art. 1, co. 137, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha esteso l'obbligo di pagamento dei sovracanoni a tutti gli impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media annua superiore a Kw 220, le cui opere di presa ricadono in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un Bacino Imbrifero Montano già delimitato;
--di essere incluso, in virtù del Decreto Ministeriale del 14 dicembre 1954 e del successivo
Decreto Ministeriale del 28 luglio 1970, e con ripartizione stabilita con D.M. n. 1435 del
27.11.1972, nel Bacino Imbrifero Montano del fiume Biferno, nel quale è presente la centrale idroelettrica di proprietà della società sita nel Comune di Controparte_1
Lucito (Cb), di potenza nominale media concessa pari a 985,90 Kw, gestita dalla predetta
N. 3949/2024 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2
.PI. Parte_3 CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
società in virtù di specifica concessione rilasciata Presidente della Giunta Regionale del
MO n. 140 del 27.06.2016;
--che, dunque, sulla base della normativa sopra richiamata, è titolare di un credito nei confronti della convenuta società per i sovracanoni relativi alla centrale per le Parte_4 annualità del periodo dal 2018 al 2024, oltre le ulteriori somme maturate e maturande sino alla definizione del presente giudizio;
--che, in particolare, la percentuale di ripartizione attribuita al dal Parte_1
D.M. n. 1435 del 27.11.1972, in atti, è pari a 1,052 % e, pertanto, le sono dovute le seguenti somme:
“- Annualità 2018 € 318,10 (tariffa sovracanoni BIM € 30,67);
- Annualità 2019 € 318,10 (tariffa sovracanoni BIM € 30,67);
- Annualità 2020 € 322,87 (tariffa sovracanoni BIM € 31,13);
- Annualità 2021 € 322,87 (tariffa sovracanoni BIM € 31,13);
- Annualità 2022 € 331,27 (tariffa sovracanoni BIM € 31,94);
- Annualità 2023 € 331,27 (tariffa sovracanoni BIM € 31,94);
- Annualità 2024 € 275,66 (tariffa sovracanoni BIM € 36,22)” (così atto di citazione);
--che la società convenuta non può sottrarsi all'adempimento della suddetta obbligazione ex lege, stabilita dal Regio decreto n. 1775/1933 e della successiva legge n. 959/1953, “che onera i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa fossero situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, al pagamento di un sovracanone annuo” (così la pagina 3 del ricorso);
--che nonostante l'obbligo sancito dalle succitate fonti normative e la precisa richiesta di pagamento inviata alla a mezzo pec in data 27.12.2023, esso ricorrente Controparte_1 risulta allo stato ancora creditore dei predetti corrispettivi, a titolo di sovracanoni imbriferi montani, previsti ai sensi del r.d. n. 1775/1933, della legge n. 959 del 27.12.1953, della legge 228/2012 e ss.mm.ii.;
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Ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di:
“A) accertare e condannare […] al pagamento nei confronti del Controparte_1 della somma dovuta dall'annualità 2018 all'annualità 2024 Controparte_3 pari ad € 2.320,14 oltre le ulteriori somme maturate e maturande delle successive annualità sino alla definizione del presente giudizio, inclusi gli interessi, sino al saldo effettivo, per i sovracanoni relativi all'impianto di produzione idroelettrica di Parte_4 proprietà e concesso alla società fatta salva ogni diversa valutazione e Controparte_1 quantificazione da parte dell'Organo giudicante;
B) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
C) attribuire la provvisoria esecutorietà al provvedimento che sarà emesso all'esito del giudizio dall'adito collegio giudicante” (così la pagina 4 del ricorso).
2. Con comparsa depositata in data 24.03.2025, si è costituita la società Controparte_1 eccependo che in base alla normativa di riferimento l'applicazione del sovracanone per le concessioni idroelettriche è strettamente subordinata all'effettivo e definitivo rilascio della concessione di derivazione d'acqua, che nel caso in esame risale a febbraio 2024, data di emissione della concessione definitiva da parte della GI MO (determinazione dirigenziale n. 1026 del 22.02.2024, in atti), di guisa che ogni richiesta per il periodo anteriore risulta non dovuta.
A sostegno di quanto dedotto, ha allegato la determinazione dirigenziale n. 5780 del
4.10.2022, con la quale la GI MO ha rilasciato alla Controparte_1
l'Autorizzazione Unica per la realizzazione ed esercizio di un impianto idroelettrico nel
Comune di Lucito (CB), nonché per le relative opere di connessione alla rete;
in tale atto è richiamata, in particolare, la convocazione della Conferenza di Servizi del 22.09.2022 (nota prot. n. 153651/2022 del 13.09.2022), condizionandosi, peraltro, l'efficacia dell'autorizzazione medesima all'osservanza delle prescrizioni contenute negli atti di assenso rilasciati dalle amministrazioni competenti.
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Ha poi esposto:
--che con determina dirigenziale n. 5649 del 24.11.2023 la GI MO ha prorogato di sei mesi l'inizio dei lavori di realizzazione del predetto impianto idroelettrico, stabilendo quale termine per la comunicazione di fine lavori il 24.8.2024.
--che solo con determinazione dirigenziale n. 1026 del 22.2.2024, la GI MO le ha formalmente rilasciato la concessione definitiva per la derivazione di acqua pubblica a scopo idroelettrico del fiume Biferno;
--che nulla è dovuto a titolo di sovracanone per i periodi anteriori;
--che se ne ha prova dalla richiamata determinazione dirigenziale n. 5649 del 24.11.2023, che ha prorogato i tempi di inizio dei lavori, demandando la comunicazione di fine lavori al mese di agosto del 2024;
--che anche la determinazione dirigenziale della GI MO n. 1026 del 22.02.2024 dimostra che manca una concessione definitiva fino al 22.2.2024, e, di conseguenza, che non ricorrono, prima di tale data, i presupposti per l'applicazione di nessun canone o sovracanone a carico della società.
Su queste premesse in fatto, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, con condanna dell'Ente ricorrente al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore del difensore anticipatario, oltre alle ulteriori spese per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
2.1. Nella comparsa conclusionale in data 25.11.2025 il ha Parte_1 eccepito per la prima volta il difetto di legittimazione passiva della società convenuta, riformulando le conclusioni nel seguente modo:
“a) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società convenuta/resistente in quanto non titolare della concessione per cui è Controparte_1 causa in forza della voltura della stessa deliberata dalla GI MO con determinazione dirigenziale n. 1227 del 4.03.2024, e, per l'effetto, disporsi la sua estromissione dal presente giudizio;
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b) per quanto sopra dedotto, pronunciare con ordinanza l'improcedibilità o l'annullamento della presente controversia” (così la pagina 8).
3. Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza collegiale del 3.12.2025.
Con decreto in data 11 novembre 2025, ritualmente comunicato ai difensori di tutte le parti, si è disposta per l'udienza collegiale del 3 dicembre 2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ovvero mediante il deposito di note scritte.
Le parti hanno provveduto quindi al deposito delle predette note, rispettivamente il dì
27.11.2025 il , il 1°.12.2025 la società il Parte_1 Controparte_1
Tribunale in data 3.12.2025 si è riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La domanda è infondata e va respinta per le motivazioni che seguono, conformi a precedenti decisioni di questo Tribunale delle Acque pronunciate in cause analoga (ex multis, sent. n. 5841/2025 pubblicata il 6.11.2025).
La fonda la propria difesa sull'assunto di non essere mai stata “titolare Controparte_1 di una centrale idroelettrica operativa nel periodo in contestazione” (così comparsa di costituzione).
Argomenta che solo nel mese di febbraio 2024 la GI MO ha rilasciato la concessione definitiva per la derivazione delle acque dal fiume Biferno e che, pertanto, le pretese del relative al pagamento di sovracanoni per il periodo Parte_1 compreso tra il 2018 e il 2024 sono infondate.
Per contro, il ricorrente sostiene che il diritto alla corresponsione dei sovracanoni imbriferi montani è dovuto, alla stregua delle previsioni del R.D. n. 1775/1933, della legge n. 959 del
27.12.1953 e della legge 228/2012 in virtù del mero rilascio della concessione di derivazione ed indipendentemente dall'utilizzo dell'acqua derivata o dal funzionamento dell'impianto idroelettrico.
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In questa prospettiva, i sovracanoni BIM richiesti dal ricorrente sarebbero, quindi, Pt_1 effettivamente dovuti dalla società convenuta dal momento in cui è stata emessa dal
Presidente della Giunta Regionale del MO la concessione n. 140 del 27.06.2016, con la quale è stata riconosciuta alla società la gestione della centrale Controparte_1 idroelettrica di sua proprietà sita nel comune di Lucito (Cb) e di potenza nominale media concessa pari a 985,90 Kw.
Ritiene questo TRAP che i sovracanoni per previsti dagli artt. 52 e 53 del Parte_5
T.U. n. 1775/1933 costituiscono compensi agli enti locali, a ristoro della ricchezza perduta a causa della sottrazione dell'uso dell'acqua e dei danni arrecati all'ambiente naturale in conseguenza dell'attuazione di grandi derivazioni per produzione di energia elettrica.
Il sovracanone per è previsto dall'art. 1 della legge n. Parte_6
959/1953, in sostituzione dell'onere di cui all'art. 52 T.U. n. 1775/1933, avente carattere automatico, imposto a tutti i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, a favore di detti Bacini.
Secondo l'art. 1, co. 9, della legge n. 959 del 27.12.1953 “Il sovracanone decorre: a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali a tale data già sia dovuto il canone demaniale;
b) dalla data di entrata in funzione degli impianti, negli altri casi;
c) nel caso di entrata in funzione parziale degli impianti il canone decorrerà in proporzione alla potenza installata in rapporto a quella concessa. A tal fine il Ministro per i lavori pubblici comunicherà a quello per le finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracanoni, che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva”.
Successivamente, l'articolo 4 della legge 22.12.1980, n. 925 ha chiarito che “la lettera b) del nono comma dell'articolo 1 della legge 27.12.1953, n. 959, deve essere interpretata nel senso che il sovracanone decorre dalla data di entrata in funzione, anche parziale, degli impianti;
negli altri casi, pur in pendenza del decreto di concessione”.
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Da tale ultima disposizione si ricava, quindi, che l'obbligo di pagamento del sovracanone decorre dall'entrata in funzione degli impianti, anche qualora il decreto di concessione non sia stato ancora emanato.
Inoltre, con l'art. 62, co. 2, della successiva legge n. 221 del 2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) è stata prevista una disposizione integrativa, ai sensi della quale: “Per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'obbligo di pagamento dei sovracanoni decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e non oltre il termine di ventiquattro mesi dalla data della concessione stessa”.
Pertanto, sulla base della suindicata normativa si deve ritenere che, per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a decorrere dal 1° gennaio 2015 (come quella del caso di specie) l'obbligo di pagamento del sovracanone decorra dalla entrata in esercizio degli impianti di produzione di energia idroelettrica, ove la medesima si verifichi entro il termine di 24 mesi dalla data di rilascio della relativa concessione;
in caso contrario, detto obbligo decorre dalla scadenza del medesimo termine biennale, salvo, ovviamente, il caso in cui la mancata entrata in esercizio dipenda da causa oggettive non imputabili al concessionario.
Infatti, l'imposizione del sovracanone ha sempre, quale suo necessario presupposto, lo svolgimento o la concreta possibilità di svolgimento, seppure non sfruttata, dell'attività di utilizzazione della risorsa idrica e di produzione dell'energia con impatto ambientale e sottrazione di vantaggi alla popolazione residente, tant'è che l'elemento quantitativo del danno, ex art. 1, comma 13, della legge n. 959/1953, concorre, in ogni caso, a determinare il proporzionale riparto del sovracanone tra i Comuni aventi diritto.
Ciò premesso, nel caso di specie risulta allegata dalla parte resistente la determinazione dirigenziale n. 5780 del 4.10.2022, con la quale la GI MO ha rilasciato alla
[...]
l'autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio di un impianto CP_1
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Comune di .PI. Parte_3 CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
idroelettrico nel Comune di Lucito (CB), nonché per le relative opere di connessione alla rete.
Tale autorizzazione condiziona espressamente l'efficacia della medesima all'osservanza delle prescrizioni contenute negli atti di assenso rilasciati dalle amministrazioni competenti.
Soltanto con la successiva determinazione dirigenziale n. 1026 del 22.2.2024 (allegato n. 3 della produzione di parte resistente), la GI MO ha rilasciato alla Controparte_1 la concessione definitiva per la derivazione di acqua pubblica a scopo idroelettrico dal fiume Biferno, tant'è vero che con precedente determinazione dirigenziale n. 5649 del
24.11.2023 (allegato n. 2 della produzione di parte resistente), la GI MO ha prorogato di sei mesi l'inizio dei lavori di realizzazione e di esercizio del predetto impianto idroelettrico, stabilendo quale termine per la comunicazione di fine lavori il 24.08.2024.
Deve dunque ritenersi, in difetto di prova contraria, che prima della menzionata determinazione dirigenziale n. 1026 del 22.02.2024 gli impianti della centrale idroelettrica di proprietà della società non erano ancora, neanche in parte, entrati in Controparte_1 esercizio, dovendosi altresì rilevare che non sono decorsi 24 mesi dalla suddetta concessione definitiva del febbraio 2024.
Pertanto, sulla base dei principi fin qui esposti il istante non è titolare del credito Pt_1 azionato nei confronti della convenuta società per le somme a suo avviso dovute per i sovracanoni per le annualità dal 2018 al 2024, epoca in cui l'impianto non era Parte_4 entrato ancora in funzione.
Tale conclusione, che giustifica da sola il rigetto della domanda, assume carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata dalle parti.
4.1. È infondata l'eccezione del formulata con la comparsa Parte_1 conclusionale in data 25.11.2025, avente ad oggetto il difetto di legittimazione passiva della che non sarebbe titolare della concessione per cui è causa attesa la Controparte_1
“voltura” della stessa deliberata dalla GI MO con determinazione dirigenziale n.
1227 del 4.03.2024.
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L'eccezione è generica, priva di indicazioni circa l'eventuale ripartizione degli obblighi tra cedente e cessionaria inoltre indimostrata, non Controparte_1 Controparte_4 avendo parte ricorrente depositato l'atto di cessione.
Ad ogni modo è assorbita dalle ragioni del rigetto fin qui esposte.
5. Il governo delle spese
Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza del , e si Parte_1 liquidano d'ufficio in favore della resistente vittoriosa come da Controparte_1 dispositivo che segue, secondo i parametri minimi di cui alla tabella n. 12 allegata al D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, attesa la serialità della questione.
La controversia rientra nello scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00 tenuto conto dell'importo della domanda. La liquidazione è fatta con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Luigi Straniero, dichiaratosi antistatario.
L'onorario del relativo scaglione ammonta ad € 1.458,00 di cui:
- per fase di studio € 268,00,
- per fase introduttiva € 268,00,
- per fase di trattazione e istruttoria € 496,00,
- per fase di decisione € 426,00,
Non sussistono i presupposti della lite temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Controparte_3 ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna il al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 1.458,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché IVA e
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C.P.A., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Luigi Straniero, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
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