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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 5247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5247 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
dr. ssa Marielda Montefusco Consigliere rel.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2278/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto:
giudizio in riassunzione innanzi la Corte d'Appello di Napoli, a seguito della cassazione della sentenza n. 3972/2017 della Corte d'Appello di Napoli,
avvenuta con sentenza n. 9138/2020 del 19 maggio 2020 della Corte di
IO, vertente
TRA
la (partita iva ), con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Torino (TO), alla Piazza San Carlo n. 156, in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano
(MI), alla Via Correggio n. 43, presso lo studio dell'avv. Antonio 2
Ferraguto (codice fiscale ), da cui è C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti
-attrice in riassunzione-
E
la (partita iva ), con sede in Napoli Controparte_1 P.IVA_2
(NA), alla Via Galileo Ferraris n. 101, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma (RM), alla Piazza Barberini
n. 12, presso lo studio degli avv.ti Daniele Carsana (codice fiscale e Vittorio Carsana (codice fiscale CodiceFiscale_2
, da cui è rappresentata e difesa, giusta procura in atti C.F._3
-convenuta in riassunzione-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio ha ad oggetto un rinvio disposto dalla Corte di IO, con sentenza n. 9138/2020, pubblicata in data 19
maggio 2020, in seguito alla cassazione della sentenza n. 3972/2017 della Corte d'appello di Napoli, pubblicata in data 3 ottobre 2017.
È opportuna una sintesi della vicenda processuale di cui ci si occupa.
2 3
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
I.1. Con tre distinti atti di citazione, notificati rispettivamente in data 20 febbraio 2003, 20 febbraio 2003, 28 febbraio 2003, la
[...]
conveniva in giudizio la nella CP_1 Controparte_2
sua qualità di successore a titolo universale della Banca Commerciale
Italiana S.p.A., del e della Controparte_3 CP_4
deducendo quanto segue:
[...]
- di aver intrattenuto con la Banca Commerciale Italiana S.p.A., dal
1992 al 1997, un rapporto bancario in conto corrente ordinario avente n. 783984-01-02; dal 1992 al 1994 in conto anticipo su richiesta avente n. 783984-55-56; dal 1993 al 1995 in conto anticipo su richiesta n. 783984-56-57, cui si aggiungeva, nel 1993, altro rapporto in conto anticipo su richiesta con n. 783984-51-52;
- di aver intrattenuto con la dal 1992 al 1994, un CP_4
rapporto bancario in conto ordinario avente n. 16627/1; nel 1992 in conto ordinario avente n. 38629; dal 1994 al 1997 in conto corrente avente n. 7671/1; dal 1992 al 1997 in conto corrente con n. 3935/1, cui si aggiungeva nel 1992 altro rapporto in conto anticipo S.B.F. con n. 75173;
- di aver intrattenuto con il , dal 1992 al Controparte_3
1997, un rapporto bancario in conto corrente di corrispondenza avente
3 4
n. 104971/73; dal 1992 al 1995 in conto anticipo su richiesta S.B.F.
avente n. 112757-09, cui si aggiungeva, dal 1995 al 1996, altro rapporto in conto anticipo su ric. S.B.F. con n. 115568-86;
- che dagli estratti conto, la rilevato Controparte_5
l'applicazione di un tasso debitore illegittimamente elevato, tant'è che aveva provveduto ad effettuare le relative contestazioni ed a richiedere la riliquidazione degli interessi, ma senza alcun esito;
- che relativamente a tali rapporti, sin dalla loro insorgenza, le banche avevano provveduto ad applicare a carico della correntista la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed il conseguente addebito delle commissioni massimo scoperto e delle spese di chiusura con periodicità trimestrale e non annuale.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale:
“1) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'addebito degli interessi passivi nella misura applicata e, per l'effetto”;
“2) condannare il convenuto Istituto di credito alla restituzione delle somme illegittimamente riscosse, nell'ammontare che verrà dimostrato in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione
monetaria”;
4 5
“3) dichiarare altresì la nullità delle clausole contrattuali che
prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di conseguenza”;
“4) condannare la convenuta Banca alla restituzione delle somme illegittimamente riscosse, nell'ammontare che verrà dimostrato in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria”;
“5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
I.2. Con tre distinte comparse di risposta, Controparte_6
costitutiva in giudizio, contestando ed eccependo tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendone il rigetto.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di:
“- Dichiarare la nullità della domanda per assoluta indeterminatezza
oppure in subordine concedere termine a parte attrice per integrare la domanda”;
- “In via subordinata, rigettare la domanda in quanto improponibile per intervenuta prescrizione per il periodo precedente al quinquennio dalla richiesta giudiziale od alla messa in mora”;
-“In via più gradata, rigettare la domanda poiché inammissibile perché
non ripetibili, ex art. 2034 c.c., le somme pagate come obbligo naturale”;
5 6
-“Rigettare la domanda in quanto infondata”;
-“Condannare parte attrice al pagamento delle spese competenze di giudizio”.
I.3. Disposta la riunione dei giudizi, veniva ammessa CTU tecnico contabile sui conti correnti bancari oggetto di causa.
I.4. All'udienza del giorno 8 febbraio 2011, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con sentenza n. 11332/2011, pubblicata in data 20 ottobre 2011, il
Tribunale di Napoli così provvedeva:
-“in accoglimento della domanda proposta da Controparte_1
condanna quale incorporante per fusione di Controparte_2
Banca Commerciale Italiana, e , alla CP_4 Controparte_3
restituzione in favore di delle seguenti somme: Controparte_1
€162.517,48 per i conti correnti intrattenuti con la Banca
Commerciale, € 266.756,04 per i conti correnti intrattenuti con la
ed € 135.914,73 per quelli intrattenuti con l' CP_4 CP_3
”;
[...]
6 7
-“condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_2
favore dell'attrice, liquidate in complessivi € 25.429,32, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”;
-“ pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, in via definitiva a carico di ”. CP_2
GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
II.1. Avverso tale sentenza - con atto di citazione per l'udienza del
29 aprile 2013, notificato in data 27 novembre 2012 – la Parte_1
proponeva appello, deducendo:
[...]
1. “Erroneità della sentenza di primo grado con riferimento al difetto di prova delle domande dell'attrice e alla
inammissibilità e inutilizzabilità della CTU per incompletezza degli estratti conto”;
2. “Erroneità della sentenza di primo grado con riferimento alla inammissibilità ed inutilizzabilità dei risultati della CTU relativi ai c.d. conti anticipi”;
3. “Erroneità della sentenza di primo grado con riferimento alla identificazione e applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art.
117, comma 7 TUB”:
Tanto premesso, chiedeva all'adita Corte:
7 8
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis rejectis, in parziale
riforma della sentenza n. 11332/11 del Tribunale di Napoli appellata, così giudicare, nel merito:
- dichiarare inammissibili e improponibili e, comunque, respingere tutte le domande e istanze proposte dalla
contro
Controparte_1
ora nella presente Controparte_2 Parte_1
causa;
- per l'effetto condannare la in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore a ripetere in favore di
[...]
gli importi versati in esecuzione della sentenza Parte_1
impugnata pari a complessivi Euro 716.252,35= oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo ed oltre alla rivalutazione
monetaria;
-in via istruttoria: disporre la rinnovazione della C.T.U. contabile sui rapporti di conto corrente oggetto di causa per le ragioni e secondo i criteri illustrati in narrativa;
-in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre agli accessori di legge”.
II.2. Con comparsa di risposta all'appello, depositata in data
9 aprile 2013, si costituiva in giudizio la Controparte_1
8 9
contestando ed eccependo tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendone il rigetto.
Tanto premesso, chiedeva all'adita Corte:
-“Voglia l'On.le Giudice adito, respinto il proposto gravame, confermare la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11322 del 2011, con condanna di controparte al pagamento delle competenze in giudizio,
oltre rimborso spese generali ed accessori, come per legge”.
II.3. In data 26 novembre 2013, la Corte d'Appello disponeva una nuova CTU e rinviava la causa all'udienza del giorno 22 gennaio
2014, per il conferimento dell'incarico ed il giuramento di rito.
II.4. All'udienza del giorno 17 maggio 2017, la Corte d'Appello di Napoli tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
II.5. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 3972/2017, pubblicata in data 3 ottobre 2017, così provvedeva:
“- accoglie l'appello ed in riforma integrale della sentenza impugnata, rigetta la domanda avanzata dall'appellata nei confronti
dell'appellante”;
9 10
“-dato atto dell'avvenuto pagamento da parte della Parte_1
della somma di Euro 716.252,35, condanna
[...] Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della prima di detto importo, oltre interessi legali dal dì dell'intervenuto pagamento sino al soddisfo”;
“-condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'istituto appellante,
delle spese del doppio grado, che liquida, quanto al primo, in complessivi Euro 17.600,00 i cui Euro 1.600,00 per diritti ed Euro
16.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario al 12,50%, Cassa
Avv.ti ed IVA;
quanto al presente grado in complessivi Euro 27.150,00 di cui Euro 2.250,00, per spese, oltre rimborso spese forfettarie al
15% ed accessori di legge;
ponendo definitivamente a carico dell'appellata i costi di CTU, sia di primo che di secondo grado”.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA'
III.1. Avverso detta sentenza- con ricorso e pedissequo decreto, notificati in data 28 novembre 2017, la Controparte_1
proponeva ricorso innanzi alla Corte di IO, articolando tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduceva la nullità della sentenza emessa dalla Corte d'Appello “per omessa sottoscrizione da parte del Presidente del Collegio (art. 360, 1° comma
10 11
n. 4 c.p.c.) in relazione agli artt. 132 e 161 c.p.c.”. In particolare,
rilevava che, in quanto mancante della detta sottoscrizione, il provvedimento impugnato doveva ritenersi nullo e di conseguenza doveva farsi luogo a cassazione con eventuale rinvio della causa alla
Corte di Appello di Napoli.
Con il secondo opponeva la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 119 comma 4, TUB e 210 c.p.c.. In particolare deduceva che a fronte di una documentazione solo incompleta degli estratti conto, il giudice del merito può disporre la consulenza contabile e l'acquisizione del materiale probatorio necessario alla definizione del giudizio a norma dell'art. 210 c.p.c.; la
[...]
, cui era stata ordinata l'esibizione di documenti consistenti Pt_1
in contratti ed estratti conto mancanti, vi aveva ottemperato solo parzialmente ed aveva violato gli obblighi di conservazione e buona fede su di essa incombenti, ostacolando di fatto la correntista e attrice nell'esercizio del suo diritto di ripetizione.
Con il terzo, deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 196 c.p.c., investendo la decisione della Corte di Appello
laddove aveva disposto il rinnovo, in fase di gravame, della consulenza tecnica nonché laddove aveva aderito acriticamente alle risultanze della conseguente indagine peritale.
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Tanto premesso, chiedeva alla Suprema Corte di:
“
1. Accogliere il primo motivo di ricorso dichiarando la nullità della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3972/2017 per omessa sottoscrizione del Presidente del Collegio (art. 360, 1 comma, n. 4
c.p.c.) con riferimento agli art. 132 e 161 c.p.c. con ogni provvedimento conseguenziale”.
“2. In subordine, dichiarare fondato il secondo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 comma
1, n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 2697 c.c., art. 119, comma 4 TUB, art. 210 c.p.c. cassando sul punto la sentenza impugnata, con ogni provvedimento conseguenziale”.
“3. Dichiarare fondato il terzo motivo di ricorso per violazione e falsa
applicazione delle norme di diritto (art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.) in
relazione agli art. 345 e 196 c.p.c. cassando sul punto la sentenza impugnata, con ogni provvedimento conseguenziale”.
“4. Condannare al pagamento delle spese e Parte_1
competenze del giudizio di Appello e di quello per il giudizio in
IO”.
III.2. Con sentenza n. 9138/2020, pubblicata in data 19 maggio
2020, la Corte di IO così provvedeva:
12 13
-“Accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti;
cassa la
sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità”.
GIUDIZIO DI RINVIO
IV.1. Con atto di citazione in riassunzione, per l'udienza del 20 ottobre 2021, notificato in data 14 maggio 2021, la Parte_1
riassumeva il giudizio, citando a comparire innanzi alla Corte di
[...]
Appello di Napoli in diversa composizione la Controparte_1
Chiedeva all'adita in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte Suprema, di:
nel merito:
- “confermare la sentenza n. 3972 resa in data 20 settembre 2017 e
pubblicata in data 3 ottobre 2017 dalla Corte d'Appello di Napoli e, per
l'effetto, rinnovare la medesima pronuncia completa di entrambe le
sottoscrizioni”;
- “per l'effetto, condannare la in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore a ripetere in favore di
[...]
gli importi versati in esecuzione della sentenza Parte_1
13 14
impugnata pari a complessivi Euro 716.252,35= oltre interessi legali
dalla data del pagamento al saldo ed oltre alla rivalutazione monetaria”;
in ogni caso:
-“con vittoria di compensi e spese del giudizio di IO (cui la relativa liquidazione è stata rimessa all'Ecc.ma Corte adita) e del
presente giudizio di rinvio, oltre agli accessori di legge, nonché dei compensi dei due precedenti gradi di giudizio”.
IV.2. In data 27 settembre 2021 si costituiva in giudizio la società deducendo la inammissibilità del giudizio Controparte_1
di rinvio per violazione dell'art. 383 comma 1 c.p.c. e, stante la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161 comma 1 c.p.c., insisteva per la rinnovazione dell'attività decisoria ad opera del giudice designato per il rinvio.
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte di:
In via pregiudiziale: -“dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio di rinvio per violazione dell'art. 383, comma 1, c.p.c.”;
Nel merito: - “rinnovare l'attività decisoria ed emettere una
nuova sentenza che rigetti l'appello proposto da Parte_2
[... [...]
confermando la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11322 del
[...]
2011”;
-“condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del giudizio di IO (cui la relativa liquidazione è stata rimessa all'Ecc.ma Corte adita) e del presente giudizio di rinvio, oltre agli accessori di legge”.
IV.3. All'udienza del giorno 29 maggio 2025, le parti precisavano le proprie conclusioni e la Corte riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
(60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art.190, 1 comma, c.p.c.
Alla scadenza, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il presente giudizio ha ad oggetto un rinvio disposto dalla
Corte di IO, con sentenza n. 9138/2020, pubblicata in data
19 maggio 2020, a seguito di annullamento della sentenza n.
3972/2017, emessa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 3 ottobre
2017.
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Nella sentenza remittente, la Suprema Corte ha demandato alla presente Corte di Appello, quale “altro giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza cassata” affinchè proceda alla
“rinnovazione della decisione conclusiva del grado, ovvero nella specie ad una nuova pronuncia della sentenza”.
A tale fine, si è proceduto a rinnovare l'esame e la valutazione delle domande, deduzioni e conclusioni formulate delle parti nel precedente grado di appello.
2. Con il primo motivo di appello – rubricato “erroneità della sentenza di primo grado con riferimento al difetto di prova delle domande dell'attrice e alla inammissibilità e inutilizzabilità della CTU per incompletezza degli estratti conto” (cfr. pag. 9 dell'atto di appello)-
la si duole che il Tribunale abbia respinto Parte_1
l'eccezione di inammissibilità della CTU contabile disposta in prime cure e che, malgrado la grave lacunosità e incompletezza della documentazione prodotta in atti, abbia ritenuto soddisfatto l'onere della prova da parte della società attrice.
Più precisamente lamenta che:
- il Giudice di prime cure abbia omesso di considerare che gli unici documenti prodotti dall'attrice, a fondamento delle sue pretese restitutorie, fossero alcuni estratti conto frammentari, lacunosi e
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incompleti, come confermato dallo stesso CTU nella relazione contabile svolta in primo grado;
- a fronte di tali carenze documentali, il Giudice avrebbe dovuto dare atto della inidoneità della documentazione prodotta a fondare le proprie pretese restitutorie dell'attrice e quindi respingere la richiesta di CTU contabile e tutte le domande proposte dalla Controparte_1
per difetto di prova, in quanto “incombeva sull'attrice l'onere di
individuare i singoli pagamenti asseritamente indebiti e di fornire la prova degli stessi attraverso la produzione in giudizio degli estratti conto ordinari, gli unici sui quali vengono registrati i movimenti in dare
e in avere eseguiti dalla correntista e dunque gli unici idonei a costituire prova degli addebiti”;
-la maggiore parte dei documenti prodotti dalla CP_1
nel presente giudizio non era costituita dagli estratti di conto
[...]
corrente nella loro completezza, bensì dai soli estratti conto scalari inidonei per loro stessa natura ad individuare i singoli addebiti e costituiscono prova degli stessi;
- per sopperire alle gravi carenze documentali, il consulente ed il Giudice avevano fatto ricorso a delle “scritture contabili di raccordo” con le quale avevano provveduto alla ricognizione dei saldi dei conti per i periodi nei quali non erano disponibili gli estratti conto ordinari.
“Più precisamente, per superare il vuoto dei periodi mancanti il CTU
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ha letteralmente inventato una cifra virtuale, pari alla differenza tra
l'ultimo estratto conto periodico in suo possesso e il primo successivo disponibile, per poi procedere alla ricostruzione del conto per il periodo posteriore”.
Stante l'errata metodologia utilizzata, la banca sostiene la inattendibilità dei risultati cui è pervenuto il CTU nominato in primo grado e ne invoca la rinnovazione.
I rilievi esposti non hanno pregio.
2.1. Ai fini in esame, occorre premettere sinteticamente la disciplina dell'onere della prova, quanto alla produzione degli estratti conto, nelle controversie bancarie in cui si controverte delle movimentazioni e saldi di un conto corrente bancario.
Invero, l'onere di produrre la documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto e all'accertamento dell'indebito compete ex art. 2697 c.c. al correntista, allorché agisce giudizialmente per l'accertamento del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, restando conseguentemente gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto. In tale evenienza l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costitutivo della propria domanda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato
18 19
partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza
(Cass. 2.5.2019, n. 11543).
La recente giurisprudenza ha chiarito che nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), sarebbe improprio collegare sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata. Non vi è infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e comunque di procedere alla determinazione del saldo: quasi che, ai fini della definizione del rapporto di dare e avere, non presenti mai alcun valore l'evidenza delle risultanze maturate nel periodo in cui l'andamento del conto è regolarmente documentato. Quel che conta, invece, è la possibilità di raccordare tale andamento a un dato di partenza per il ricalcolo che sia concretamente affidabile e che può essere individuato nel saldo iniziale a debito, risultante dal primo
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estratto conto disponibile, o in quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, sono i dati più sfavorevoli al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass. 15/05/2023,
n.13139; 12/05/2023, n.12993; 27.12.2022 n. 37800).
Ha precisato di recente la Suprema Corte che “la mancanza di
un solo estratto conto intermedio non rende affatto inutilizzabile, ai fini della evidenziazione di pagamenti indebiti, il resto della documentazione prodotta dal correntista” (Cass. 03/03/2023,
n.6474). Tale principio era già stato affermato nella sentenza della
IO n. 2660/2019 che aveva cassato la decisione del giudice di merito, la quale, in una analoga fattispecie caratterizzata dalla mancanza degli estratti conto per alcuni limitati mesi, nel ritenere che i singoli periodi coperti dagli estratti conto potessero essere considerati come autonomi tra di loro, aveva erroneamente considerato (in ciascuno) come saldo di partenza sempre quello coincidente con quello dell'estratto conto disponibile dopo l'interruzione.
La Corte, sul punto, ha, invece, condivisibilmente ritenuto che il giudice d'appello, nel considerare il saldo iniziale di ciascun periodo successivo a quello con estratti conto mancanti, avrebbe, invece,
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dovuto sottrarre le somme corrispondenti agli indebiti versati nel periodo precedente a quello privo di estratto conto.
Invero, laddove il correntista limiti l'adempimento della produzione documentale ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, il giudice, valutati i fatti acquisiti al processo
(cfr. richieste stragiudiziali, dilatorie difese passive opposte dalla banca, ricorsi cautelari, etc.), può comunque integrare la prova con la consulenza tecnica contabile, utilizzando per la ricostruzione dei rapporti di dare/avere il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile in ordine di tempo e acquisito agli atti, altresì facendo ricorso al saldo di ricongiunzione per neutralizzare le lacune determinate dall'assenza di estratti relativi a periodi intermedi della relazione pluridecennale (cfr. Cass. 38976/2021; Cass. 31187/2018;
Cass. 14074/2018). Inoltre, la rideterminazione del dare/avere sulla scorta degli estratti presenti in atti non arreca pregiudizio alla banca, siccome non considera gli illegittimi addebiti praticati in danno del correntista nel periodo non coperto da estratti conto (cfr., sul punto,
Cass. 4083-2023, secondo cui, quando l'attore non produce la serie integrale degli estratti conto, esso subisce l'azzeramento dei crediti che potrebbero risultare dagli estratti conto mancanti, il che però non esclude la possibilità di vedere riconosciuto il proprio credito al netto di quell'azzeramento).
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A tal proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che:
a) ove sia la banca ad agire in giudizio e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a debito del cliente, è consentito valorizzare tutte le prove atte a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato al principio del periodo per cui risultano prodotti gli estratti conto;
è possibile poi prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che, pur non fornendo indicazioni atte a ricostruire l'evoluzione del rapporto, consentono quantomeno di escludere che il correntista, nel periodo per cui gli estratti sono mancanti, abbia maturato un indeterminato credito, piuttosto che un debito, nei confronti della banca: sicchè in quest'ultima ipotesi è possibile assumere, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo zero;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati la domanda andrà respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio;
b) ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in
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considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo iniziale contabile;
c) diversa è, naturalmente, l'ipotesi in cui tanto la banca che il correntista siano attori, nel senso che, nella medesima causa, si fronteggino due diverse domande, l'una spiegata in via principale e l'altra in via riconvenzionale. L'esito è che entrambe le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l'inesistenza e l'esistenza del credito dedotto in lite, con il sortito effetto che tutte e due hanno l'onere di provare le operazioni da cui si origina il saldo. Una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista - come nel caso di specie in cui l'azione di ripetizione del correntista si è contrapposta alla domanda proposta dalla banca in via monitoria - implica che la mancata produzione degli estratti conto assume una
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colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere.
In siffatto contesto, al fine di risolvere il conflitto come sopra individuato, la Suprema Corte ha ritenuto che “in applicazione dell'onere della prova la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di "dare" e "avere" fondata sugli
estratti conto prodotti da una certa data in poi e tanto nel rilievo che la mancata produzione degli estratti conto non rileva sul piano della ricostruzione del rapporto e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato” (così Cass. 10/05/2022, n.14822;
05/08/2021, n.22387; 29/10/2020, n.23852).
In altri termini, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista o di addebito di interessi anatocistici non dovuti, la banca deve dimostrare l'entità del credito vantato ed ha l'onere di produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto. In mancanza, nel caso in cui il primo estratto conto disponibile sia a debito per il cliente, deve ritenersi che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente ed occorre ripartire dal “saldo zero” che costituisce il primo punto di
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partenza per le operazioni di ricalcolo relative alla ricostruzione dei rapporti di dare/avere (cfr. anche Cass. 15/05/2023, n.13139;
19/09/2022, n.27362; 29/03/2022, n.10140). E ciò anche in base al cd. principio di vicinanza della prova secondo cui l'onere probatorio deve essere ripartito tenendo conto in concreto della possibilità per l'una o per l'altra parte di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione, per cui è ragionevole gravare l'onere in questione la parte cui è più vicino il fatto da provare (nei rapporti bancari, l'istituto bancario che predispone gli estratti conto).
Si segnale sul tema la recentissima sentenza: “Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico
del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa;
ne consegue che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed
in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli
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estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del
primo di essi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda del correntista evidenziando che dagli atti non si desumeva quando il rapporto di conto corrente fosse terminato;
che l'incompletezza degli estratti conto aveva precluso anche il formarsi di un saldo intermedio, presupposto per rideterminare il saldo finale;
che la mancata produzione del contratto
di conto corrente aveva escluso la prova del tasso degli interessi applicabile)” (cfr. Cass. n. 11735/ 2024).
Ed ancora: “In tema di rapporti bancari di conto corrente,
l'estratto conto che inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente non può dirsi incompleto e solo a fronte di una specifica
contestazione del correntista, in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario o precedente, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi, prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale” (cfr.
Cass. N. 15177/ 2024 ).
2.2. Tanto premesso, venendo al caso in esame, a parere della
Corte, ben ha fatto il Giudice di primo grado a respingere l'eccezione sollevata dalla convenuta banca in merito alla pretesa incompletezza della documentazione offerta dalla correntista, a fondamento della
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propria domanda creditoria, ed alla conseguente dedotta impossibilità di ricostruzione del saldo.
Invero - come si legge nella sentenza appellata- “l'attrice aveva prodotto gran parte della documentazione contabile occorrente ai fini della successiva indagine tecnica ed aveva invocato in ogni caso
l'emissione di un ordine di esibizione concernente tutta la
documentazione occorrente”, ordine peraltro ottemperato dalla banca solo in parte.
Nel caso concreto, il consulente si è attenuto a questi principi ed al criterio dei cd. “saldi di ricongiunzione” che può essere senz'altro recepito se attore è correntista e gli estratti conto presentino degli intervalli temporali, perchè consiste nel riportare l'ultimo saldo rilevato prima della carenza documentale con il primo saldo contabile riportato nel successivo estratto conto resosi disponibile, tenendo ferma la misura degli addebiti e degli accrediti compiuti nel periodo nel quale non risultano prodotti gli estratti conto.
Sicchè, il Tribunale, ritenendo che l'ausiliario attraverso la documentazione acquisita fosse “stato in condizione di rispondere ai
quesiti postigli dal Giudice” , attraverso proprio l'utilizzo “delle scritture contabili di raccordo” con le quale “ha provveduto alla
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ricongiunzione dei saldi dei conti per i periodi nei quali non erano
disponibili gli estratti conto ordinari” (così come ha evidenziato la banca appellante), ne ha condiviso l'operato nell'individuazione delle pretese illegittimità e nei criteri con cui ha proceduto alla relativa eliminazione dai conteggi, così da accertare un saldo finale a credito della società correntista.
In particolare, va rilevato che l'ausiliare ha predisposto le sue ipotesi di calcolo, utilizzando nei periodi in cui la documentazione contabile era (è) incompleta, il criterio del cd. saldo di ricongiungimento. Ed è quest'ultima la soluzione prescelta dal
Tribunale che, tra l'altro, ha tenuto conto: a) dell'osservanza parziale della Banca all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto mancanti;
b) del fatto che il riferimento al saldo di ricongiunzione non ha in alcun modo pregiudicato le pretese della banca;
c) che gli estratti conto mancanti erano (sono) oggettivamente pochi e circoscritti a periodi assai limitati nel tempo, per cui non si verifica un'alterazione significativa del saldo contabile del rapporto.
Le considerazioni espresse dal primo Giudice, invero, non sono state specificatamente criticate e confutate dall'appellante che ha
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insistito essenzialmente sui principi generali in materia di onere probatorio a carico del correntista.
La decisione sotto il profilo esaminato non merita censura.
3. Con il secondo, terzo e quarto motivo di appello – da trattare unitariamente perché sostanzialmente sovrapponibili – la
[...]
rileva una serie di errori di calcolo e di valutazione Parte_1
in cui sarebbe incorso il consulente.
3.1. Con il secondo motivo di appello – rubricato “erroneità della sentenza di primo grado con riferimento alla inammissibilità e inutilizzabilità dei risultati della CTU relativi ai c.d. conti anticipi” (cfr. pag. 17 dell'atto di appello)- la banca lamenta che i risultati della
CTU relativi ai c.d. conti anticipi siano stati ottenuti sulla base di estratti conto lacunosi ed incompleti e senza neppure considerare la particolare natura di mera evidenza di tali conti. In particolare, asserisce che sia il consulente che il Giudice avrebbero considerato erroneamente tali rapporti come veri e propri conti correnti di corrispondenza mentre essi rappresentano la mera evidenza contabile delle presentazioni di portafoglio salvo buon fine “a fronte dei castelletti incasso” accordati alla dalla Banca. CP_1
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In altre parole, il consulente avrebbe dovuto svolgere i propri conteggi sui soli conti di corrispondenza ricalcolando oltre gli interessi propri di questi, gli interessi girocontati dai relativi conti anticipi
“invece che procedere al ricalcolo dei saldo finali dei conti di evidenza come ha fatto”, “limitando l'accertamento delle competenze maturate su tali conti ai soli periodi per i quali sussiste la continuità dei corrispondenti estratti conto di corrispondenza (…)” (cfr. pag. 19
dell'atto di appello).
Il motivo va respinto anzitutto perché generico nelle contestazioni.
In sintesi, la banca appellante si duole della modalità di rielaborazione dei conti anticipi, che sarebbero stati trattati dal CTU al pari di normali conti di corrispondenza. Secondo la banca, l'errore tecnico in cui sarebbe incorso il CTU – e di conseguenza il Giudice di prime cure che ha fatto propri i conteggi dell'ausiliare – sarebbe stato quello di procedere al ricalcolo del saldo dei conti anticipi, quando invece avrebbe dovuto limitarsi a ricalcolarne le sole competenze, poiché addebitate sui rispettivi conti ordinari di appoggio (le competenze dei conti anticipi n.783984-56-57 e n.783984-55-56 ex
Comit venivano regolati sul conto di corrispondenza n.783984-1, mentre i conti anticipi n.112757-09 e n.115568-86 ex venivano Contr
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regolati sul conto di corrispondenza n.10491-73). Il CTU, dunque,
secondo la prospettazione di parte, avrebbe dovuto operare i propri ricalcoli unicamente e direttamente sui due conti ordinari (n.783984-
1 e n.10491-73), giacché i conti anticipi assumevano la natura di meri conti di evidenza per i quali “non si è mai prodotto alcun effetto anatocistico”, dal momento che le competenze dei detti conti anticipi venivano regolate, mediante girocontazione, sui rispettivi conti ordinari. Invece il CTU ne avrebbe operato il ricalcolo sugli stessi conti anticipi, così facendo emergere, sui detti conti anticipi, saldi creditori solo fittizi.
Ergo, la censura della banca concerne la mancata epurazione, in sede di ricalcolo delle competenze dei conti anticipi, delle poste contabilizzate in avere – dunque in accredito – dei medesimi conti anticipi, errore contabile che avrebbe prodotto l'effetto di generare
(sui conti anticipi) saldi creditori invero inesistenti e dunque la maturazione di interessi a credito della correntista ad essa non dovuti.
Tuttavia, le deduzioni esposte non sono supportate da alcuna evidenza contabile e documentale.
La banca, difatti, non ha indicato le poste in avere che – a proprio dire – il CTU avrebbe erroneamente lasciato accreditate sui conti anticipi e, invero, neppure ha mai richiamato gli allegati contabili
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prodotti dall'ausiliare e viziati dall'asserito errore contabile onde dar prova delle proprie ragioni e consentire alla Corte di verificare le circostanze contestate.
Neppure ha spiegato quali sarebbero i saldi creditori fittizi cui si riferisce, omettendo finanche di indicare quali avrebbero dovuto essere i corretti saldi (evidentemente non creditori).
Insomma, va confermata la decisione del Tribunale.
3.2.Con il terzo motivo di appello – rubricato “ erroneità della sentenza di primo grado con riferimento alla identificazione ed applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 comma 7 TUB” (cfr. pag. 21 dell'atto di appello)- l'appellante censura la sentenza del
Tribunale laddove il Giudice ha aderito al criterio utilizzato dal CTU
nell'individuazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 comma 7
TUB “anziché invertire detto criterio nel senso richiesto dalla Banca convenuta ovvero nel senso che i tassi massimi dei titoli di Stato andrebbero applicati alle operazioni passivi per il correntista, mentre quelli minimi dovrebbero valere per le operazioni attive” (cfr. pag. 21 dell'atto di appello).
All'opposto, sostiene che “nell'individuazione delle operazioni di cui all'art. 117 TUB occorre porsi nella stessa posizione del correntista, per cui le operazioni, per cui le operazioni passive sono
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quelle a debito per il correntista ed ad esse si applica il tasso nominale
massimo, mentre il contrario vale per le operazioni a credito del correntista alle quali si applica il tasso nominale minimo trattandosi di operazioni attive” (cfr. pag. 22 dell'atto di appello).
Pertanto, conclude, “il Tribunale, nel fare applicazione dei risultati della CTU ottenuti applicando il tasso sostitutivo ex art.117
comma 7, TUB secondo l'interpretazione più favorevole alla correntista ha violato tale norma e condannato la Banca convenuta alla restituzione di somme non dovute” (cfr. pag. 24 dell'atto di appello).
Anche tale motivo va respinto.
Giova rammentare che, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte “in materia di contratti bancari, il congegno integrativo previsto
dall'articolo 117, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993, da utilizzarsi per determinare il tasso di interesse applicabile nell'ipotesi in cui tra le parti non sia intervenuta alcuna valida pattuizione a riguardo, collegando il tasso minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti, «rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive», deve essere inteso nel senso
dell'applicazione del tasso minimo ai saldi debitori del conto (saldi dare), derivanti cioè da operazioni attive, qual è l'apertura di credito,
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ed il tasso massimo ai saldi creditori (avere), pertanto alle operazioni
passive, che sono quelle di raccolta fondi” (cfr. Cass. n. 16604/ 2024).
La distinzione tra operazioni attive a passive va poi senz'altro effettuata sulla base delle comuni regole di tecnica bancaria, secondo cui: -) sono operazioni passive quelle di raccolta fondi, con cui la banca si procura i mezzi necessari alla sua funzione di intermediazione creditizia, così divenendo debitrice verso coloro che le forniscono i mezzi;
esse determinano il sorgere di costi, costituiti da interessi passivi;
-) sono operazioni attive quelle di impiego fondi, con cui la banca utilizza i mezzi in suo possesso, divenendo creditrice verso i destinatari dei fondi;
esse determinano il sorgere di ricavi, costituiti da interessi e commissioni attive.
Non persuadono le ragioni dell'appellante che si ispirano ad un orientamento, talora seguito della giurisprudenza di merito, secondo cui, facendo applicazione della menzionata distinzione, si perverrebbe ad un arricchimento del correntista, non giustificabile sul piano logico.
In contrario può tuttavia osservarsi che il dato letterale è inequivoco, tanto più ove si consideri che la menzionata distinzione: -) è recepita ed applicata dalla Banca d'Italia, che, nelle istruzioni di vigilanza impartite alle banche (v. Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 e successive modificazioni), ricomprende fra le operazioni attive quelle
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effettuate a debito del cliente e che apportano alla banca una componente attiva di reddito, mentre ricomprende fra le operazioni passive quelle a credito del cliente e a debito della banca;
-) è nuovamente recepita dal decreto legislativo n. 385 del 1993, testo unico bancario, all'articolo 125 bis, comma 5, in tema di credito al consumo, il quale per quanto rileva dispone che: «Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto»; anche in questo caso, cioè, in una situazione di impiego fondi, e dunque di operazione attiva, nei termini prima indicati, il congegno prevede esplicitamente l'applicazione sostitutiva del tasso minimo.
Del resto, quanto alla ratio della disposizione, la lettura che offre l'appellante prescinde da un dato evidente, e cioè che il settimo comma dell'articolo 117 del testo unico bancario non regola il fisiologico andamento della relazione tra banca e cliente, ma interviene su una situazione patologica, quale quella che si determina laddove il contratto non contenga l'indicazione del tasso di interesse e di quant'altro ivi indicato: e vi interviene, ben comprensibilmente, incentivando in tal modo l'osservanza, da parte della banca, del dato
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normativo. Si versa perciò nel nostro caso, in ipotesi di operazione attiva dalla quale discende l'applicazione del tasso minimo indicato dalla norma. 7.
Va dunque condivisa la motivazione espressa sul punto dal
Tribunale laddove precisa che “già da un punto di vista letterale non vi è alcun appiglio che valga a sorreggere l'interpretazione sostenuta
da ; ed anzi, la finalità sanzionatoria paventata dalla CP_2
convenuta pare proprio quella tenuta presente dal legislatore che, non
a caso, prevede al comma 7 dell'art. 117 TUB l'applicazione di tassi sostitutivi per il caso di inosservanza del comma 4 (omessa indicazione dei tassi) e di nullità di cui al comma 6 (rinvio agli usi)” . E conclude:
“In definitiva, in sostituzione dei tassi passivi così come in concreto applicati dalle banche convenute devono essere applicati i tassi
nominali minimi dei titoli di Stato emessi nei dodici mesi precedenti”.
3.3.Con il quarto motivo di appello – rubricato “ulteriori ragioni di erroneità della sentenza di primo grado con riferimento ai risultati della CTU e alla violazione del principio della domanda ex art.112 cod.proc. civ” (cfr. pag. 25 dell'atto di appello)- l'appellante assume che i risultati della CTU recepiti dal Tribunale sarebbero totalmente inattendibili e inutilizzabili perché inficiati da numerosi errori
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materiali. Di qui la necessità della rinnovazione dell'attività di consulenza.
In particolare, rappresenta che:
- i risultati della riclassificazione del conto anticipi n. 112757 -
Contr 09 ex oltre ai vizi già rappresentati, “presentano numerosi errori grossolani nell'imputazione della date valuta
e degli addebiti, spesso difformi da quanto indicato negli estratti conto, come da tabella (…)”;
- “nella riclassificazione dei conti di corrispondenza, il CTU ha erroneamente eliminato gli addebiti per spese fisse bancarie, benchè il quesito peritale formulato dal Giudice di prime cure non lo richiedesse, né l'attrice avesse mai contestato tali
competenze;
- poichè commissioni di massimo scoperto non hanno costituito oggetto della domanda di ripetizione della CP_1
circoscritta ai soli di interessi passivi “ a prescindere
[...]
dalla legittimità o meno di tali addebiti, i relativi importi non dovevano essere decurtati e non potevano costituire oggetto
di condanna in favore dell'attrice” ;
- la sentenza di primo grado laddove ha affermato che la CMS
“risulta del tutto priva di fondamento giustificativo ed integra
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un vero e proprio indebito” è viziata da ultrapetizione
“avendo la stessa pronunciato oltre i limiti della domanda dell'attrice” (cfr. pag.27 dell'atto di appello).
Anche tale motivo va respinto perché infondato nel merito.
In realtà gli errori denunciati dalla banca ascrivibili al consulente del Tribunale, in disparte alcune date materialmente errate, di scarso importo e che comunque di nessun rilievo rispetto alle cifre oggetto del giudizio, consisterebbero nella eliminazione delle spese fisse bancarie e della commissione di massimo scoperto, che tra l'altro, a dire dell'appellante, non sarebbe stata nemmeno oggetto di domanda di ripetizione.
Ebbene, quanto al dedotto vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado nell'eliminazione delle CMS perché illegittimamente previste, la Corte ne nega la fondatezza atteso che detti costi rientravano (recte rientrano) tra gli importi indicati in citazione contestati dalla società correntista perché illegittimamente addebitati.
Quanto poi alla illegittimità del relativo addebito ed alla eliminazione compiuta dal CTU e poi dal Tribunale dal ricalcolo dei saldi, ne va condivisa la espunzione, nel caso di specie, non
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configurandosi una apertura di credito come ammesso dalla stessa banca.
Al riguardo va infatti rammentato che l'art. 2 bis, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla legge n. 2 del 2009, disciplina le condizioni di validità della pattuizione della commissione di massimo scoperto in relazione ai soli contratti di conto corrente bancario affidati, tanto se si configuri come semplice remunerazione legata al solo affidamento, quanto se sia commisurata anche all'effettiva utilizzazione dei fondi, avendo invece il legislatore, con riferimento ai conti correnti non affidati, inteso sanzionare con la nullità tutte le clausole contrattuali che prevedano commissioni per scoperto di conto - indipendentemente dal fatto che siano commisurate alla punta del massimo dello scoperto nel trimestre o alla durata del medesimo scoperto - trattandosi di commissioni non legate a servizi effettivamente resi dalla banca.
E va soggiunto che, secondo l'opinione consolidata della
Suprema Corte: “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la
commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul
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quale tale percentuale deve essere calcolata” (cfr. Cass. n. 19825/
2022).
Orbene, l'ausiliario del Tribunale, in mancanza di un apertura di credito, attesa, peraltro, la evidente indeterminatezza della previsione contrattuale della c.m.c., ne ha ritenuto la nullità e, correttamente, ha proceduto alla sua esclusione.
Tale valutazione, condivisibilmente, è stata recepita dal
Tribunale.
Per quanto detto, tutte le doglianze formulate, in grado di appello, dalla andavano (recte vanno) Parte_1
comunque respinte e per l'effetto, andava (recte va) confermata la decisione del Tribunale di Napoli recante n. 11332/2011, pubblicata il 20 ottobre 2011.
5. Quanto al governo delle spese processuali, la regolamentazione delle spese processuali deve essere compiuta facendo applicazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della
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liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr.
ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ebbene, per il principio di soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., le spese processuali del secondo grado di giudizio, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio sostenute dalla (con Controparte_1
esclusione delle spese relative al primo grado di giudizio che restano immutate nella liquidazione, stante la conferma della sentenza del Tribunale) vanno poste a carico della Controparte_8
liquidate, come in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014,
[...]
così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione da € 520.001,00 ad €1.000.000,00 tenuto conto del decisum) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova
fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa
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allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli
importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli- Settima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio dalla Corte di IO, a seguito di annullamento, con sentenza n. 9138/2020 pubblicata il
19 maggio 2020, della sentenza n. 3972/2017 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata il 3 ottobre 2017, introdotto dalla
[...]
- con atto di citazione in riassunzione per l'udienza Parte_1
del 20 ottobre 2021, notificato in data 14 maggio 2021 nei confronti della così provvede: Controparte_1
A) rigetta l'appello della e conferma la Parte_1
sentenza del Tribunale di Napoli n. 11332/2011, pubblicata il 20 ottobre 2011;
B) condanna la al pagamento, in favore Parte_1
della delle spese da quest'ultima sostenute per i Controparte_1
seguenti gradi di giudizio, che liquida:
- per il giudizio di appello, in € 26.155,00 per compensi;
- per il giudizio di legittimità, in € 14.005,00 per i compensi;
42 43
-per il giudizio di rinvio, in € 26.193,00 per compensi;
oltre rimborso per spese generali al 15% sul compenso, Iva e Cpa come per legge;
C) pone le spese della CTU espletata in secondo grado a carico della Controparte_9
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
43
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
dr. ssa Marielda Montefusco Consigliere rel.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2278/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto:
giudizio in riassunzione innanzi la Corte d'Appello di Napoli, a seguito della cassazione della sentenza n. 3972/2017 della Corte d'Appello di Napoli,
avvenuta con sentenza n. 9138/2020 del 19 maggio 2020 della Corte di
IO, vertente
TRA
la (partita iva ), con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Torino (TO), alla Piazza San Carlo n. 156, in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano
(MI), alla Via Correggio n. 43, presso lo studio dell'avv. Antonio 2
Ferraguto (codice fiscale ), da cui è C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti
-attrice in riassunzione-
E
la (partita iva ), con sede in Napoli Controparte_1 P.IVA_2
(NA), alla Via Galileo Ferraris n. 101, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma (RM), alla Piazza Barberini
n. 12, presso lo studio degli avv.ti Daniele Carsana (codice fiscale e Vittorio Carsana (codice fiscale CodiceFiscale_2
, da cui è rappresentata e difesa, giusta procura in atti C.F._3
-convenuta in riassunzione-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio ha ad oggetto un rinvio disposto dalla Corte di IO, con sentenza n. 9138/2020, pubblicata in data 19
maggio 2020, in seguito alla cassazione della sentenza n. 3972/2017 della Corte d'appello di Napoli, pubblicata in data 3 ottobre 2017.
È opportuna una sintesi della vicenda processuale di cui ci si occupa.
2 3
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
I.1. Con tre distinti atti di citazione, notificati rispettivamente in data 20 febbraio 2003, 20 febbraio 2003, 28 febbraio 2003, la
[...]
conveniva in giudizio la nella CP_1 Controparte_2
sua qualità di successore a titolo universale della Banca Commerciale
Italiana S.p.A., del e della Controparte_3 CP_4
deducendo quanto segue:
[...]
- di aver intrattenuto con la Banca Commerciale Italiana S.p.A., dal
1992 al 1997, un rapporto bancario in conto corrente ordinario avente n. 783984-01-02; dal 1992 al 1994 in conto anticipo su richiesta avente n. 783984-55-56; dal 1993 al 1995 in conto anticipo su richiesta n. 783984-56-57, cui si aggiungeva, nel 1993, altro rapporto in conto anticipo su richiesta con n. 783984-51-52;
- di aver intrattenuto con la dal 1992 al 1994, un CP_4
rapporto bancario in conto ordinario avente n. 16627/1; nel 1992 in conto ordinario avente n. 38629; dal 1994 al 1997 in conto corrente avente n. 7671/1; dal 1992 al 1997 in conto corrente con n. 3935/1, cui si aggiungeva nel 1992 altro rapporto in conto anticipo S.B.F. con n. 75173;
- di aver intrattenuto con il , dal 1992 al Controparte_3
1997, un rapporto bancario in conto corrente di corrispondenza avente
3 4
n. 104971/73; dal 1992 al 1995 in conto anticipo su richiesta S.B.F.
avente n. 112757-09, cui si aggiungeva, dal 1995 al 1996, altro rapporto in conto anticipo su ric. S.B.F. con n. 115568-86;
- che dagli estratti conto, la rilevato Controparte_5
l'applicazione di un tasso debitore illegittimamente elevato, tant'è che aveva provveduto ad effettuare le relative contestazioni ed a richiedere la riliquidazione degli interessi, ma senza alcun esito;
- che relativamente a tali rapporti, sin dalla loro insorgenza, le banche avevano provveduto ad applicare a carico della correntista la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed il conseguente addebito delle commissioni massimo scoperto e delle spese di chiusura con periodicità trimestrale e non annuale.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale:
“1) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'addebito degli interessi passivi nella misura applicata e, per l'effetto”;
“2) condannare il convenuto Istituto di credito alla restituzione delle somme illegittimamente riscosse, nell'ammontare che verrà dimostrato in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione
monetaria”;
4 5
“3) dichiarare altresì la nullità delle clausole contrattuali che
prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di conseguenza”;
“4) condannare la convenuta Banca alla restituzione delle somme illegittimamente riscosse, nell'ammontare che verrà dimostrato in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria”;
“5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
I.2. Con tre distinte comparse di risposta, Controparte_6
costitutiva in giudizio, contestando ed eccependo tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendone il rigetto.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di:
“- Dichiarare la nullità della domanda per assoluta indeterminatezza
oppure in subordine concedere termine a parte attrice per integrare la domanda”;
- “In via subordinata, rigettare la domanda in quanto improponibile per intervenuta prescrizione per il periodo precedente al quinquennio dalla richiesta giudiziale od alla messa in mora”;
-“In via più gradata, rigettare la domanda poiché inammissibile perché
non ripetibili, ex art. 2034 c.c., le somme pagate come obbligo naturale”;
5 6
-“Rigettare la domanda in quanto infondata”;
-“Condannare parte attrice al pagamento delle spese competenze di giudizio”.
I.3. Disposta la riunione dei giudizi, veniva ammessa CTU tecnico contabile sui conti correnti bancari oggetto di causa.
I.4. All'udienza del giorno 8 febbraio 2011, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con sentenza n. 11332/2011, pubblicata in data 20 ottobre 2011, il
Tribunale di Napoli così provvedeva:
-“in accoglimento della domanda proposta da Controparte_1
condanna quale incorporante per fusione di Controparte_2
Banca Commerciale Italiana, e , alla CP_4 Controparte_3
restituzione in favore di delle seguenti somme: Controparte_1
€162.517,48 per i conti correnti intrattenuti con la Banca
Commerciale, € 266.756,04 per i conti correnti intrattenuti con la
ed € 135.914,73 per quelli intrattenuti con l' CP_4 CP_3
”;
[...]
6 7
-“condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_2
favore dell'attrice, liquidate in complessivi € 25.429,32, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”;
-“ pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, in via definitiva a carico di ”. CP_2
GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
II.1. Avverso tale sentenza - con atto di citazione per l'udienza del
29 aprile 2013, notificato in data 27 novembre 2012 – la Parte_1
proponeva appello, deducendo:
[...]
1. “Erroneità della sentenza di primo grado con riferimento al difetto di prova delle domande dell'attrice e alla
inammissibilità e inutilizzabilità della CTU per incompletezza degli estratti conto”;
2. “Erroneità della sentenza di primo grado con riferimento alla inammissibilità ed inutilizzabilità dei risultati della CTU relativi ai c.d. conti anticipi”;
3. “Erroneità della sentenza di primo grado con riferimento alla identificazione e applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art.
117, comma 7 TUB”:
Tanto premesso, chiedeva all'adita Corte:
7 8
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis rejectis, in parziale
riforma della sentenza n. 11332/11 del Tribunale di Napoli appellata, così giudicare, nel merito:
- dichiarare inammissibili e improponibili e, comunque, respingere tutte le domande e istanze proposte dalla
contro
Controparte_1
ora nella presente Controparte_2 Parte_1
causa;
- per l'effetto condannare la in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore a ripetere in favore di
[...]
gli importi versati in esecuzione della sentenza Parte_1
impugnata pari a complessivi Euro 716.252,35= oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo ed oltre alla rivalutazione
monetaria;
-in via istruttoria: disporre la rinnovazione della C.T.U. contabile sui rapporti di conto corrente oggetto di causa per le ragioni e secondo i criteri illustrati in narrativa;
-in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre agli accessori di legge”.
II.2. Con comparsa di risposta all'appello, depositata in data
9 aprile 2013, si costituiva in giudizio la Controparte_1
8 9
contestando ed eccependo tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendone il rigetto.
Tanto premesso, chiedeva all'adita Corte:
-“Voglia l'On.le Giudice adito, respinto il proposto gravame, confermare la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11322 del 2011, con condanna di controparte al pagamento delle competenze in giudizio,
oltre rimborso spese generali ed accessori, come per legge”.
II.3. In data 26 novembre 2013, la Corte d'Appello disponeva una nuova CTU e rinviava la causa all'udienza del giorno 22 gennaio
2014, per il conferimento dell'incarico ed il giuramento di rito.
II.4. All'udienza del giorno 17 maggio 2017, la Corte d'Appello di Napoli tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
II.5. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 3972/2017, pubblicata in data 3 ottobre 2017, così provvedeva:
“- accoglie l'appello ed in riforma integrale della sentenza impugnata, rigetta la domanda avanzata dall'appellata nei confronti
dell'appellante”;
9 10
“-dato atto dell'avvenuto pagamento da parte della Parte_1
della somma di Euro 716.252,35, condanna
[...] Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della prima di detto importo, oltre interessi legali dal dì dell'intervenuto pagamento sino al soddisfo”;
“-condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'istituto appellante,
delle spese del doppio grado, che liquida, quanto al primo, in complessivi Euro 17.600,00 i cui Euro 1.600,00 per diritti ed Euro
16.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario al 12,50%, Cassa
Avv.ti ed IVA;
quanto al presente grado in complessivi Euro 27.150,00 di cui Euro 2.250,00, per spese, oltre rimborso spese forfettarie al
15% ed accessori di legge;
ponendo definitivamente a carico dell'appellata i costi di CTU, sia di primo che di secondo grado”.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA'
III.1. Avverso detta sentenza- con ricorso e pedissequo decreto, notificati in data 28 novembre 2017, la Controparte_1
proponeva ricorso innanzi alla Corte di IO, articolando tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduceva la nullità della sentenza emessa dalla Corte d'Appello “per omessa sottoscrizione da parte del Presidente del Collegio (art. 360, 1° comma
10 11
n. 4 c.p.c.) in relazione agli artt. 132 e 161 c.p.c.”. In particolare,
rilevava che, in quanto mancante della detta sottoscrizione, il provvedimento impugnato doveva ritenersi nullo e di conseguenza doveva farsi luogo a cassazione con eventuale rinvio della causa alla
Corte di Appello di Napoli.
Con il secondo opponeva la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 119 comma 4, TUB e 210 c.p.c.. In particolare deduceva che a fronte di una documentazione solo incompleta degli estratti conto, il giudice del merito può disporre la consulenza contabile e l'acquisizione del materiale probatorio necessario alla definizione del giudizio a norma dell'art. 210 c.p.c.; la
[...]
, cui era stata ordinata l'esibizione di documenti consistenti Pt_1
in contratti ed estratti conto mancanti, vi aveva ottemperato solo parzialmente ed aveva violato gli obblighi di conservazione e buona fede su di essa incombenti, ostacolando di fatto la correntista e attrice nell'esercizio del suo diritto di ripetizione.
Con il terzo, deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 196 c.p.c., investendo la decisione della Corte di Appello
laddove aveva disposto il rinnovo, in fase di gravame, della consulenza tecnica nonché laddove aveva aderito acriticamente alle risultanze della conseguente indagine peritale.
11 12
Tanto premesso, chiedeva alla Suprema Corte di:
“
1. Accogliere il primo motivo di ricorso dichiarando la nullità della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3972/2017 per omessa sottoscrizione del Presidente del Collegio (art. 360, 1 comma, n. 4
c.p.c.) con riferimento agli art. 132 e 161 c.p.c. con ogni provvedimento conseguenziale”.
“2. In subordine, dichiarare fondato il secondo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 comma
1, n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 2697 c.c., art. 119, comma 4 TUB, art. 210 c.p.c. cassando sul punto la sentenza impugnata, con ogni provvedimento conseguenziale”.
“3. Dichiarare fondato il terzo motivo di ricorso per violazione e falsa
applicazione delle norme di diritto (art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.) in
relazione agli art. 345 e 196 c.p.c. cassando sul punto la sentenza impugnata, con ogni provvedimento conseguenziale”.
“4. Condannare al pagamento delle spese e Parte_1
competenze del giudizio di Appello e di quello per il giudizio in
IO”.
III.2. Con sentenza n. 9138/2020, pubblicata in data 19 maggio
2020, la Corte di IO così provvedeva:
12 13
-“Accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti;
cassa la
sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità”.
GIUDIZIO DI RINVIO
IV.1. Con atto di citazione in riassunzione, per l'udienza del 20 ottobre 2021, notificato in data 14 maggio 2021, la Parte_1
riassumeva il giudizio, citando a comparire innanzi alla Corte di
[...]
Appello di Napoli in diversa composizione la Controparte_1
Chiedeva all'adita in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte Suprema, di:
nel merito:
- “confermare la sentenza n. 3972 resa in data 20 settembre 2017 e
pubblicata in data 3 ottobre 2017 dalla Corte d'Appello di Napoli e, per
l'effetto, rinnovare la medesima pronuncia completa di entrambe le
sottoscrizioni”;
- “per l'effetto, condannare la in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore a ripetere in favore di
[...]
gli importi versati in esecuzione della sentenza Parte_1
13 14
impugnata pari a complessivi Euro 716.252,35= oltre interessi legali
dalla data del pagamento al saldo ed oltre alla rivalutazione monetaria”;
in ogni caso:
-“con vittoria di compensi e spese del giudizio di IO (cui la relativa liquidazione è stata rimessa all'Ecc.ma Corte adita) e del
presente giudizio di rinvio, oltre agli accessori di legge, nonché dei compensi dei due precedenti gradi di giudizio”.
IV.2. In data 27 settembre 2021 si costituiva in giudizio la società deducendo la inammissibilità del giudizio Controparte_1
di rinvio per violazione dell'art. 383 comma 1 c.p.c. e, stante la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161 comma 1 c.p.c., insisteva per la rinnovazione dell'attività decisoria ad opera del giudice designato per il rinvio.
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte di:
In via pregiudiziale: -“dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio di rinvio per violazione dell'art. 383, comma 1, c.p.c.”;
Nel merito: - “rinnovare l'attività decisoria ed emettere una
nuova sentenza che rigetti l'appello proposto da Parte_2
[... [...]
confermando la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11322 del
[...]
2011”;
-“condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del giudizio di IO (cui la relativa liquidazione è stata rimessa all'Ecc.ma Corte adita) e del presente giudizio di rinvio, oltre agli accessori di legge”.
IV.3. All'udienza del giorno 29 maggio 2025, le parti precisavano le proprie conclusioni e la Corte riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
(60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art.190, 1 comma, c.p.c.
Alla scadenza, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il presente giudizio ha ad oggetto un rinvio disposto dalla
Corte di IO, con sentenza n. 9138/2020, pubblicata in data
19 maggio 2020, a seguito di annullamento della sentenza n.
3972/2017, emessa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 3 ottobre
2017.
15 16
Nella sentenza remittente, la Suprema Corte ha demandato alla presente Corte di Appello, quale “altro giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza cassata” affinchè proceda alla
“rinnovazione della decisione conclusiva del grado, ovvero nella specie ad una nuova pronuncia della sentenza”.
A tale fine, si è proceduto a rinnovare l'esame e la valutazione delle domande, deduzioni e conclusioni formulate delle parti nel precedente grado di appello.
2. Con il primo motivo di appello – rubricato “erroneità della sentenza di primo grado con riferimento al difetto di prova delle domande dell'attrice e alla inammissibilità e inutilizzabilità della CTU per incompletezza degli estratti conto” (cfr. pag. 9 dell'atto di appello)-
la si duole che il Tribunale abbia respinto Parte_1
l'eccezione di inammissibilità della CTU contabile disposta in prime cure e che, malgrado la grave lacunosità e incompletezza della documentazione prodotta in atti, abbia ritenuto soddisfatto l'onere della prova da parte della società attrice.
Più precisamente lamenta che:
- il Giudice di prime cure abbia omesso di considerare che gli unici documenti prodotti dall'attrice, a fondamento delle sue pretese restitutorie, fossero alcuni estratti conto frammentari, lacunosi e
16 17
incompleti, come confermato dallo stesso CTU nella relazione contabile svolta in primo grado;
- a fronte di tali carenze documentali, il Giudice avrebbe dovuto dare atto della inidoneità della documentazione prodotta a fondare le proprie pretese restitutorie dell'attrice e quindi respingere la richiesta di CTU contabile e tutte le domande proposte dalla Controparte_1
per difetto di prova, in quanto “incombeva sull'attrice l'onere di
individuare i singoli pagamenti asseritamente indebiti e di fornire la prova degli stessi attraverso la produzione in giudizio degli estratti conto ordinari, gli unici sui quali vengono registrati i movimenti in dare
e in avere eseguiti dalla correntista e dunque gli unici idonei a costituire prova degli addebiti”;
-la maggiore parte dei documenti prodotti dalla CP_1
nel presente giudizio non era costituita dagli estratti di conto
[...]
corrente nella loro completezza, bensì dai soli estratti conto scalari inidonei per loro stessa natura ad individuare i singoli addebiti e costituiscono prova degli stessi;
- per sopperire alle gravi carenze documentali, il consulente ed il Giudice avevano fatto ricorso a delle “scritture contabili di raccordo” con le quale avevano provveduto alla ricognizione dei saldi dei conti per i periodi nei quali non erano disponibili gli estratti conto ordinari.
“Più precisamente, per superare il vuoto dei periodi mancanti il CTU
17 18
ha letteralmente inventato una cifra virtuale, pari alla differenza tra
l'ultimo estratto conto periodico in suo possesso e il primo successivo disponibile, per poi procedere alla ricostruzione del conto per il periodo posteriore”.
Stante l'errata metodologia utilizzata, la banca sostiene la inattendibilità dei risultati cui è pervenuto il CTU nominato in primo grado e ne invoca la rinnovazione.
I rilievi esposti non hanno pregio.
2.1. Ai fini in esame, occorre premettere sinteticamente la disciplina dell'onere della prova, quanto alla produzione degli estratti conto, nelle controversie bancarie in cui si controverte delle movimentazioni e saldi di un conto corrente bancario.
Invero, l'onere di produrre la documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto e all'accertamento dell'indebito compete ex art. 2697 c.c. al correntista, allorché agisce giudizialmente per l'accertamento del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, restando conseguentemente gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto. In tale evenienza l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costitutivo della propria domanda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato
18 19
partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza
(Cass. 2.5.2019, n. 11543).
La recente giurisprudenza ha chiarito che nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), sarebbe improprio collegare sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata. Non vi è infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e comunque di procedere alla determinazione del saldo: quasi che, ai fini della definizione del rapporto di dare e avere, non presenti mai alcun valore l'evidenza delle risultanze maturate nel periodo in cui l'andamento del conto è regolarmente documentato. Quel che conta, invece, è la possibilità di raccordare tale andamento a un dato di partenza per il ricalcolo che sia concretamente affidabile e che può essere individuato nel saldo iniziale a debito, risultante dal primo
19 20
estratto conto disponibile, o in quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, sono i dati più sfavorevoli al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass. 15/05/2023,
n.13139; 12/05/2023, n.12993; 27.12.2022 n. 37800).
Ha precisato di recente la Suprema Corte che “la mancanza di
un solo estratto conto intermedio non rende affatto inutilizzabile, ai fini della evidenziazione di pagamenti indebiti, il resto della documentazione prodotta dal correntista” (Cass. 03/03/2023,
n.6474). Tale principio era già stato affermato nella sentenza della
IO n. 2660/2019 che aveva cassato la decisione del giudice di merito, la quale, in una analoga fattispecie caratterizzata dalla mancanza degli estratti conto per alcuni limitati mesi, nel ritenere che i singoli periodi coperti dagli estratti conto potessero essere considerati come autonomi tra di loro, aveva erroneamente considerato (in ciascuno) come saldo di partenza sempre quello coincidente con quello dell'estratto conto disponibile dopo l'interruzione.
La Corte, sul punto, ha, invece, condivisibilmente ritenuto che il giudice d'appello, nel considerare il saldo iniziale di ciascun periodo successivo a quello con estratti conto mancanti, avrebbe, invece,
20 21
dovuto sottrarre le somme corrispondenti agli indebiti versati nel periodo precedente a quello privo di estratto conto.
Invero, laddove il correntista limiti l'adempimento della produzione documentale ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, il giudice, valutati i fatti acquisiti al processo
(cfr. richieste stragiudiziali, dilatorie difese passive opposte dalla banca, ricorsi cautelari, etc.), può comunque integrare la prova con la consulenza tecnica contabile, utilizzando per la ricostruzione dei rapporti di dare/avere il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile in ordine di tempo e acquisito agli atti, altresì facendo ricorso al saldo di ricongiunzione per neutralizzare le lacune determinate dall'assenza di estratti relativi a periodi intermedi della relazione pluridecennale (cfr. Cass. 38976/2021; Cass. 31187/2018;
Cass. 14074/2018). Inoltre, la rideterminazione del dare/avere sulla scorta degli estratti presenti in atti non arreca pregiudizio alla banca, siccome non considera gli illegittimi addebiti praticati in danno del correntista nel periodo non coperto da estratti conto (cfr., sul punto,
Cass. 4083-2023, secondo cui, quando l'attore non produce la serie integrale degli estratti conto, esso subisce l'azzeramento dei crediti che potrebbero risultare dagli estratti conto mancanti, il che però non esclude la possibilità di vedere riconosciuto il proprio credito al netto di quell'azzeramento).
21 22
A tal proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che:
a) ove sia la banca ad agire in giudizio e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a debito del cliente, è consentito valorizzare tutte le prove atte a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato al principio del periodo per cui risultano prodotti gli estratti conto;
è possibile poi prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che, pur non fornendo indicazioni atte a ricostruire l'evoluzione del rapporto, consentono quantomeno di escludere che il correntista, nel periodo per cui gli estratti sono mancanti, abbia maturato un indeterminato credito, piuttosto che un debito, nei confronti della banca: sicchè in quest'ultima ipotesi è possibile assumere, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo zero;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati la domanda andrà respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio;
b) ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in
22 23
considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo iniziale contabile;
c) diversa è, naturalmente, l'ipotesi in cui tanto la banca che il correntista siano attori, nel senso che, nella medesima causa, si fronteggino due diverse domande, l'una spiegata in via principale e l'altra in via riconvenzionale. L'esito è che entrambe le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l'inesistenza e l'esistenza del credito dedotto in lite, con il sortito effetto che tutte e due hanno l'onere di provare le operazioni da cui si origina il saldo. Una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista - come nel caso di specie in cui l'azione di ripetizione del correntista si è contrapposta alla domanda proposta dalla banca in via monitoria - implica che la mancata produzione degli estratti conto assume una
23 24
colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere.
In siffatto contesto, al fine di risolvere il conflitto come sopra individuato, la Suprema Corte ha ritenuto che “in applicazione dell'onere della prova la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di "dare" e "avere" fondata sugli
estratti conto prodotti da una certa data in poi e tanto nel rilievo che la mancata produzione degli estratti conto non rileva sul piano della ricostruzione del rapporto e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato” (così Cass. 10/05/2022, n.14822;
05/08/2021, n.22387; 29/10/2020, n.23852).
In altri termini, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista o di addebito di interessi anatocistici non dovuti, la banca deve dimostrare l'entità del credito vantato ed ha l'onere di produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto. In mancanza, nel caso in cui il primo estratto conto disponibile sia a debito per il cliente, deve ritenersi che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente ed occorre ripartire dal “saldo zero” che costituisce il primo punto di
24 25
partenza per le operazioni di ricalcolo relative alla ricostruzione dei rapporti di dare/avere (cfr. anche Cass. 15/05/2023, n.13139;
19/09/2022, n.27362; 29/03/2022, n.10140). E ciò anche in base al cd. principio di vicinanza della prova secondo cui l'onere probatorio deve essere ripartito tenendo conto in concreto della possibilità per l'una o per l'altra parte di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione, per cui è ragionevole gravare l'onere in questione la parte cui è più vicino il fatto da provare (nei rapporti bancari, l'istituto bancario che predispone gli estratti conto).
Si segnale sul tema la recentissima sentenza: “Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico
del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa;
ne consegue che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed
in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli
25 26
estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del
primo di essi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda del correntista evidenziando che dagli atti non si desumeva quando il rapporto di conto corrente fosse terminato;
che l'incompletezza degli estratti conto aveva precluso anche il formarsi di un saldo intermedio, presupposto per rideterminare il saldo finale;
che la mancata produzione del contratto
di conto corrente aveva escluso la prova del tasso degli interessi applicabile)” (cfr. Cass. n. 11735/ 2024).
Ed ancora: “In tema di rapporti bancari di conto corrente,
l'estratto conto che inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente non può dirsi incompleto e solo a fronte di una specifica
contestazione del correntista, in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario o precedente, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi, prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale” (cfr.
Cass. N. 15177/ 2024 ).
2.2. Tanto premesso, venendo al caso in esame, a parere della
Corte, ben ha fatto il Giudice di primo grado a respingere l'eccezione sollevata dalla convenuta banca in merito alla pretesa incompletezza della documentazione offerta dalla correntista, a fondamento della
26 27
propria domanda creditoria, ed alla conseguente dedotta impossibilità di ricostruzione del saldo.
Invero - come si legge nella sentenza appellata- “l'attrice aveva prodotto gran parte della documentazione contabile occorrente ai fini della successiva indagine tecnica ed aveva invocato in ogni caso
l'emissione di un ordine di esibizione concernente tutta la
documentazione occorrente”, ordine peraltro ottemperato dalla banca solo in parte.
Nel caso concreto, il consulente si è attenuto a questi principi ed al criterio dei cd. “saldi di ricongiunzione” che può essere senz'altro recepito se attore è correntista e gli estratti conto presentino degli intervalli temporali, perchè consiste nel riportare l'ultimo saldo rilevato prima della carenza documentale con il primo saldo contabile riportato nel successivo estratto conto resosi disponibile, tenendo ferma la misura degli addebiti e degli accrediti compiuti nel periodo nel quale non risultano prodotti gli estratti conto.
Sicchè, il Tribunale, ritenendo che l'ausiliario attraverso la documentazione acquisita fosse “stato in condizione di rispondere ai
quesiti postigli dal Giudice” , attraverso proprio l'utilizzo “delle scritture contabili di raccordo” con le quale “ha provveduto alla
27 28
ricongiunzione dei saldi dei conti per i periodi nei quali non erano
disponibili gli estratti conto ordinari” (così come ha evidenziato la banca appellante), ne ha condiviso l'operato nell'individuazione delle pretese illegittimità e nei criteri con cui ha proceduto alla relativa eliminazione dai conteggi, così da accertare un saldo finale a credito della società correntista.
In particolare, va rilevato che l'ausiliare ha predisposto le sue ipotesi di calcolo, utilizzando nei periodi in cui la documentazione contabile era (è) incompleta, il criterio del cd. saldo di ricongiungimento. Ed è quest'ultima la soluzione prescelta dal
Tribunale che, tra l'altro, ha tenuto conto: a) dell'osservanza parziale della Banca all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto mancanti;
b) del fatto che il riferimento al saldo di ricongiunzione non ha in alcun modo pregiudicato le pretese della banca;
c) che gli estratti conto mancanti erano (sono) oggettivamente pochi e circoscritti a periodi assai limitati nel tempo, per cui non si verifica un'alterazione significativa del saldo contabile del rapporto.
Le considerazioni espresse dal primo Giudice, invero, non sono state specificatamente criticate e confutate dall'appellante che ha
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insistito essenzialmente sui principi generali in materia di onere probatorio a carico del correntista.
La decisione sotto il profilo esaminato non merita censura.
3. Con il secondo, terzo e quarto motivo di appello – da trattare unitariamente perché sostanzialmente sovrapponibili – la
[...]
rileva una serie di errori di calcolo e di valutazione Parte_1
in cui sarebbe incorso il consulente.
3.1. Con il secondo motivo di appello – rubricato “erroneità della sentenza di primo grado con riferimento alla inammissibilità e inutilizzabilità dei risultati della CTU relativi ai c.d. conti anticipi” (cfr. pag. 17 dell'atto di appello)- la banca lamenta che i risultati della
CTU relativi ai c.d. conti anticipi siano stati ottenuti sulla base di estratti conto lacunosi ed incompleti e senza neppure considerare la particolare natura di mera evidenza di tali conti. In particolare, asserisce che sia il consulente che il Giudice avrebbero considerato erroneamente tali rapporti come veri e propri conti correnti di corrispondenza mentre essi rappresentano la mera evidenza contabile delle presentazioni di portafoglio salvo buon fine “a fronte dei castelletti incasso” accordati alla dalla Banca. CP_1
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In altre parole, il consulente avrebbe dovuto svolgere i propri conteggi sui soli conti di corrispondenza ricalcolando oltre gli interessi propri di questi, gli interessi girocontati dai relativi conti anticipi
“invece che procedere al ricalcolo dei saldo finali dei conti di evidenza come ha fatto”, “limitando l'accertamento delle competenze maturate su tali conti ai soli periodi per i quali sussiste la continuità dei corrispondenti estratti conto di corrispondenza (…)” (cfr. pag. 19
dell'atto di appello).
Il motivo va respinto anzitutto perché generico nelle contestazioni.
In sintesi, la banca appellante si duole della modalità di rielaborazione dei conti anticipi, che sarebbero stati trattati dal CTU al pari di normali conti di corrispondenza. Secondo la banca, l'errore tecnico in cui sarebbe incorso il CTU – e di conseguenza il Giudice di prime cure che ha fatto propri i conteggi dell'ausiliare – sarebbe stato quello di procedere al ricalcolo del saldo dei conti anticipi, quando invece avrebbe dovuto limitarsi a ricalcolarne le sole competenze, poiché addebitate sui rispettivi conti ordinari di appoggio (le competenze dei conti anticipi n.783984-56-57 e n.783984-55-56 ex
Comit venivano regolati sul conto di corrispondenza n.783984-1, mentre i conti anticipi n.112757-09 e n.115568-86 ex venivano Contr
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regolati sul conto di corrispondenza n.10491-73). Il CTU, dunque,
secondo la prospettazione di parte, avrebbe dovuto operare i propri ricalcoli unicamente e direttamente sui due conti ordinari (n.783984-
1 e n.10491-73), giacché i conti anticipi assumevano la natura di meri conti di evidenza per i quali “non si è mai prodotto alcun effetto anatocistico”, dal momento che le competenze dei detti conti anticipi venivano regolate, mediante girocontazione, sui rispettivi conti ordinari. Invece il CTU ne avrebbe operato il ricalcolo sugli stessi conti anticipi, così facendo emergere, sui detti conti anticipi, saldi creditori solo fittizi.
Ergo, la censura della banca concerne la mancata epurazione, in sede di ricalcolo delle competenze dei conti anticipi, delle poste contabilizzate in avere – dunque in accredito – dei medesimi conti anticipi, errore contabile che avrebbe prodotto l'effetto di generare
(sui conti anticipi) saldi creditori invero inesistenti e dunque la maturazione di interessi a credito della correntista ad essa non dovuti.
Tuttavia, le deduzioni esposte non sono supportate da alcuna evidenza contabile e documentale.
La banca, difatti, non ha indicato le poste in avere che – a proprio dire – il CTU avrebbe erroneamente lasciato accreditate sui conti anticipi e, invero, neppure ha mai richiamato gli allegati contabili
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prodotti dall'ausiliare e viziati dall'asserito errore contabile onde dar prova delle proprie ragioni e consentire alla Corte di verificare le circostanze contestate.
Neppure ha spiegato quali sarebbero i saldi creditori fittizi cui si riferisce, omettendo finanche di indicare quali avrebbero dovuto essere i corretti saldi (evidentemente non creditori).
Insomma, va confermata la decisione del Tribunale.
3.2.Con il terzo motivo di appello – rubricato “ erroneità della sentenza di primo grado con riferimento alla identificazione ed applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 comma 7 TUB” (cfr. pag. 21 dell'atto di appello)- l'appellante censura la sentenza del
Tribunale laddove il Giudice ha aderito al criterio utilizzato dal CTU
nell'individuazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 comma 7
TUB “anziché invertire detto criterio nel senso richiesto dalla Banca convenuta ovvero nel senso che i tassi massimi dei titoli di Stato andrebbero applicati alle operazioni passivi per il correntista, mentre quelli minimi dovrebbero valere per le operazioni attive” (cfr. pag. 21 dell'atto di appello).
All'opposto, sostiene che “nell'individuazione delle operazioni di cui all'art. 117 TUB occorre porsi nella stessa posizione del correntista, per cui le operazioni, per cui le operazioni passive sono
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quelle a debito per il correntista ed ad esse si applica il tasso nominale
massimo, mentre il contrario vale per le operazioni a credito del correntista alle quali si applica il tasso nominale minimo trattandosi di operazioni attive” (cfr. pag. 22 dell'atto di appello).
Pertanto, conclude, “il Tribunale, nel fare applicazione dei risultati della CTU ottenuti applicando il tasso sostitutivo ex art.117
comma 7, TUB secondo l'interpretazione più favorevole alla correntista ha violato tale norma e condannato la Banca convenuta alla restituzione di somme non dovute” (cfr. pag. 24 dell'atto di appello).
Anche tale motivo va respinto.
Giova rammentare che, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte “in materia di contratti bancari, il congegno integrativo previsto
dall'articolo 117, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993, da utilizzarsi per determinare il tasso di interesse applicabile nell'ipotesi in cui tra le parti non sia intervenuta alcuna valida pattuizione a riguardo, collegando il tasso minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti, «rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive», deve essere inteso nel senso
dell'applicazione del tasso minimo ai saldi debitori del conto (saldi dare), derivanti cioè da operazioni attive, qual è l'apertura di credito,
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ed il tasso massimo ai saldi creditori (avere), pertanto alle operazioni
passive, che sono quelle di raccolta fondi” (cfr. Cass. n. 16604/ 2024).
La distinzione tra operazioni attive a passive va poi senz'altro effettuata sulla base delle comuni regole di tecnica bancaria, secondo cui: -) sono operazioni passive quelle di raccolta fondi, con cui la banca si procura i mezzi necessari alla sua funzione di intermediazione creditizia, così divenendo debitrice verso coloro che le forniscono i mezzi;
esse determinano il sorgere di costi, costituiti da interessi passivi;
-) sono operazioni attive quelle di impiego fondi, con cui la banca utilizza i mezzi in suo possesso, divenendo creditrice verso i destinatari dei fondi;
esse determinano il sorgere di ricavi, costituiti da interessi e commissioni attive.
Non persuadono le ragioni dell'appellante che si ispirano ad un orientamento, talora seguito della giurisprudenza di merito, secondo cui, facendo applicazione della menzionata distinzione, si perverrebbe ad un arricchimento del correntista, non giustificabile sul piano logico.
In contrario può tuttavia osservarsi che il dato letterale è inequivoco, tanto più ove si consideri che la menzionata distinzione: -) è recepita ed applicata dalla Banca d'Italia, che, nelle istruzioni di vigilanza impartite alle banche (v. Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 e successive modificazioni), ricomprende fra le operazioni attive quelle
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effettuate a debito del cliente e che apportano alla banca una componente attiva di reddito, mentre ricomprende fra le operazioni passive quelle a credito del cliente e a debito della banca;
-) è nuovamente recepita dal decreto legislativo n. 385 del 1993, testo unico bancario, all'articolo 125 bis, comma 5, in tema di credito al consumo, il quale per quanto rileva dispone che: «Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto»; anche in questo caso, cioè, in una situazione di impiego fondi, e dunque di operazione attiva, nei termini prima indicati, il congegno prevede esplicitamente l'applicazione sostitutiva del tasso minimo.
Del resto, quanto alla ratio della disposizione, la lettura che offre l'appellante prescinde da un dato evidente, e cioè che il settimo comma dell'articolo 117 del testo unico bancario non regola il fisiologico andamento della relazione tra banca e cliente, ma interviene su una situazione patologica, quale quella che si determina laddove il contratto non contenga l'indicazione del tasso di interesse e di quant'altro ivi indicato: e vi interviene, ben comprensibilmente, incentivando in tal modo l'osservanza, da parte della banca, del dato
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normativo. Si versa perciò nel nostro caso, in ipotesi di operazione attiva dalla quale discende l'applicazione del tasso minimo indicato dalla norma. 7.
Va dunque condivisa la motivazione espressa sul punto dal
Tribunale laddove precisa che “già da un punto di vista letterale non vi è alcun appiglio che valga a sorreggere l'interpretazione sostenuta
da ; ed anzi, la finalità sanzionatoria paventata dalla CP_2
convenuta pare proprio quella tenuta presente dal legislatore che, non
a caso, prevede al comma 7 dell'art. 117 TUB l'applicazione di tassi sostitutivi per il caso di inosservanza del comma 4 (omessa indicazione dei tassi) e di nullità di cui al comma 6 (rinvio agli usi)” . E conclude:
“In definitiva, in sostituzione dei tassi passivi così come in concreto applicati dalle banche convenute devono essere applicati i tassi
nominali minimi dei titoli di Stato emessi nei dodici mesi precedenti”.
3.3.Con il quarto motivo di appello – rubricato “ulteriori ragioni di erroneità della sentenza di primo grado con riferimento ai risultati della CTU e alla violazione del principio della domanda ex art.112 cod.proc. civ” (cfr. pag. 25 dell'atto di appello)- l'appellante assume che i risultati della CTU recepiti dal Tribunale sarebbero totalmente inattendibili e inutilizzabili perché inficiati da numerosi errori
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materiali. Di qui la necessità della rinnovazione dell'attività di consulenza.
In particolare, rappresenta che:
- i risultati della riclassificazione del conto anticipi n. 112757 -
Contr 09 ex oltre ai vizi già rappresentati, “presentano numerosi errori grossolani nell'imputazione della date valuta
e degli addebiti, spesso difformi da quanto indicato negli estratti conto, come da tabella (…)”;
- “nella riclassificazione dei conti di corrispondenza, il CTU ha erroneamente eliminato gli addebiti per spese fisse bancarie, benchè il quesito peritale formulato dal Giudice di prime cure non lo richiedesse, né l'attrice avesse mai contestato tali
competenze;
- poichè commissioni di massimo scoperto non hanno costituito oggetto della domanda di ripetizione della CP_1
circoscritta ai soli di interessi passivi “ a prescindere
[...]
dalla legittimità o meno di tali addebiti, i relativi importi non dovevano essere decurtati e non potevano costituire oggetto
di condanna in favore dell'attrice” ;
- la sentenza di primo grado laddove ha affermato che la CMS
“risulta del tutto priva di fondamento giustificativo ed integra
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un vero e proprio indebito” è viziata da ultrapetizione
“avendo la stessa pronunciato oltre i limiti della domanda dell'attrice” (cfr. pag.27 dell'atto di appello).
Anche tale motivo va respinto perché infondato nel merito.
In realtà gli errori denunciati dalla banca ascrivibili al consulente del Tribunale, in disparte alcune date materialmente errate, di scarso importo e che comunque di nessun rilievo rispetto alle cifre oggetto del giudizio, consisterebbero nella eliminazione delle spese fisse bancarie e della commissione di massimo scoperto, che tra l'altro, a dire dell'appellante, non sarebbe stata nemmeno oggetto di domanda di ripetizione.
Ebbene, quanto al dedotto vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado nell'eliminazione delle CMS perché illegittimamente previste, la Corte ne nega la fondatezza atteso che detti costi rientravano (recte rientrano) tra gli importi indicati in citazione contestati dalla società correntista perché illegittimamente addebitati.
Quanto poi alla illegittimità del relativo addebito ed alla eliminazione compiuta dal CTU e poi dal Tribunale dal ricalcolo dei saldi, ne va condivisa la espunzione, nel caso di specie, non
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configurandosi una apertura di credito come ammesso dalla stessa banca.
Al riguardo va infatti rammentato che l'art. 2 bis, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla legge n. 2 del 2009, disciplina le condizioni di validità della pattuizione della commissione di massimo scoperto in relazione ai soli contratti di conto corrente bancario affidati, tanto se si configuri come semplice remunerazione legata al solo affidamento, quanto se sia commisurata anche all'effettiva utilizzazione dei fondi, avendo invece il legislatore, con riferimento ai conti correnti non affidati, inteso sanzionare con la nullità tutte le clausole contrattuali che prevedano commissioni per scoperto di conto - indipendentemente dal fatto che siano commisurate alla punta del massimo dello scoperto nel trimestre o alla durata del medesimo scoperto - trattandosi di commissioni non legate a servizi effettivamente resi dalla banca.
E va soggiunto che, secondo l'opinione consolidata della
Suprema Corte: “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la
commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul
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quale tale percentuale deve essere calcolata” (cfr. Cass. n. 19825/
2022).
Orbene, l'ausiliario del Tribunale, in mancanza di un apertura di credito, attesa, peraltro, la evidente indeterminatezza della previsione contrattuale della c.m.c., ne ha ritenuto la nullità e, correttamente, ha proceduto alla sua esclusione.
Tale valutazione, condivisibilmente, è stata recepita dal
Tribunale.
Per quanto detto, tutte le doglianze formulate, in grado di appello, dalla andavano (recte vanno) Parte_1
comunque respinte e per l'effetto, andava (recte va) confermata la decisione del Tribunale di Napoli recante n. 11332/2011, pubblicata il 20 ottobre 2011.
5. Quanto al governo delle spese processuali, la regolamentazione delle spese processuali deve essere compiuta facendo applicazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della
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liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr.
ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ebbene, per il principio di soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., le spese processuali del secondo grado di giudizio, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio sostenute dalla (con Controparte_1
esclusione delle spese relative al primo grado di giudizio che restano immutate nella liquidazione, stante la conferma della sentenza del Tribunale) vanno poste a carico della Controparte_8
liquidate, come in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014,
[...]
così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione da € 520.001,00 ad €1.000.000,00 tenuto conto del decisum) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova
fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa
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allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli
importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli- Settima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio dalla Corte di IO, a seguito di annullamento, con sentenza n. 9138/2020 pubblicata il
19 maggio 2020, della sentenza n. 3972/2017 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata il 3 ottobre 2017, introdotto dalla
[...]
- con atto di citazione in riassunzione per l'udienza Parte_1
del 20 ottobre 2021, notificato in data 14 maggio 2021 nei confronti della così provvede: Controparte_1
A) rigetta l'appello della e conferma la Parte_1
sentenza del Tribunale di Napoli n. 11332/2011, pubblicata il 20 ottobre 2011;
B) condanna la al pagamento, in favore Parte_1
della delle spese da quest'ultima sostenute per i Controparte_1
seguenti gradi di giudizio, che liquida:
- per il giudizio di appello, in € 26.155,00 per compensi;
- per il giudizio di legittimità, in € 14.005,00 per i compensi;
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-per il giudizio di rinvio, in € 26.193,00 per compensi;
oltre rimborso per spese generali al 15% sul compenso, Iva e Cpa come per legge;
C) pone le spese della CTU espletata in secondo grado a carico della Controparte_9
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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