Decreto cautelare 5 agosto 2022
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00705/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00893/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 893 del 2022, proposto da -OMISSIS- - per il tramite del genitore ed esercente la responsabilità genitoriale sul minore, -OMISSIS- - rappresentato e difeso dall’Avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Liceo scientifico -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale Torino, domiciliataria ex lege a Torino, Via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento,
sospensione degli effetti:
- del provvedimento del Liceo scientifico -OMISSIS- che stabilisce la mancata ammissione dell’alunno ricorrente alla classe successiva alla I della scuola secondaria di secondo grado, in relazione all’anno scolastico 2021/2022;
- del giudizio di non ammissione alla classe successiva adottato nei confronti dell’alunno dal Consiglio della classe, così come risultante dalla predetta nota di scrutinio finale;
- del relativo verbale del Consiglio di classe della classe I, dello scrutinio finale, dei giudizi e delle valutazioni relativi alla situazione di profitto dell’alunno, riguardo all’anno scolastico 2021/2022, nella parte in cui hanno determinato la deliberazione di non ammissione del ricorrente alla classe successiva;
- delle valutazioni periodiche effettuate rispetto all’alunno nelle singole materie di studio così come riportate nella pagella “primo quadrimestre”, nella pagella “secondo quadrimestre” e nello scrutinio finale, anno scolastico 2021/2022;
- della nota di riscontro dell’Istituto scolastico del 27.07.2022, relativa all’istanza di accesso agli atti formulata da parte ricorrente, nonché di tutti gli atti e documenti oggetto di ostensione da parte dell’Amministrazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Liceo scientifico -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il Dott. IS CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 3.8.2022, -OMISSIS-, per il tramite dell’esercente la responsabilità genitoriale, -OMISSIS-, ha adito l’intestato Tribunale nei confronti dell’allora Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), nonché del Liceo scientifico -OMISSIS- al fine di sentir, previa sospensione degli effetti, annullare gli atti meglio descritti in epigrafe.
A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente ha articolato le seguenti doglianze: a) l’Istituto scolastico non avrebbe in alcun modo sopperito alla prolungata assenza del docente di informatica, con grave pregiudizio formativo nei confronti dell’alunno; b) l’Istituto scolastico, da un lato, non avrebbe organizzato adeguati percorsi di recupero specificatamente volti a consentirgli di migliorare i propri livelli di apprendimento, dall’altro, non avrebbe congruamente motivato le ragioni per le quali l’alunno non avrebbe potuto recuperare le carenze relative alla propria preparazione scolastica mediante la frequentazione della classe successiva; c) l’Istituto non avrebbe assicurato alla famiglia un’informazione tempestiva circa il processo di apprendimento dell’alunno e gli esiti delle relative valutazioni nel corso dell’anno.
2. In data 24.08.2022, il MIUR e il Liceo scientifico -OMISSIS-, già costituiti in giudizio con una memoria di stile in data 8.8.2024, hanno insistito per il rigetto del ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 7.9.2022, fissata per l’espletamento dell’incidente cautelare, il Collegio ha respinto l’istanza di tal fatta per difetto del fumus boni iuris . Il provvedimento in parola non è stato impugnato.
4. In data 13.3.2026, il ricorrente ha versato in atti la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del ricorso.
5. All’udienza pubblica fissata, in via straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato ex art. 87, comma 4 bis , c.p.a., in data 20.03.2026 e celebratasi da remoto, nessuno è comparso e la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, la dichiarazione di parte ricorrente del 13.3.2026, unitamente all’ampio lasso di tempo trascorso (dall’anno scolastico del 2021/2022 a quello in corso del 2025/2026), inducono il Collegio a ritenere, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse, in capo al ricorrente, circa la decisione nel merito della controversia. Di qui la conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso.
7. La chiusura in rito del processo, unitamente all’assenza di attività difensiva delle parti resistenti (che si sono limitate a versare in atti la documentazione inerente alla causa, ma senza prendere posizione alcuna su essa, se non in termini meramente formali), consentono al Collegio di compensare integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone minori di età comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA MA, Presidente FF
Caterina Lauro, Referendario
IS CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IS CO | PA MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.