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Sentenza 22 febbraio 2021
Sentenza 22 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2021, n. 6770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6770 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA BE LUIGI ANGELO, nato a [...] A FASANELLA il 09/05/1951 avverso il decreto del 13/11/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, VALENTINA MANUALI, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 6770 Anno 2021 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 08/01/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di SA ha dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. e di detenzione domiciliare ex art. 47 ter 0.P., presentate da Luigi Angelo La Bella, rilevando che l'istante non aveva dichiarato o eletto domicilio, come previsto dall'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto con Legge n. 438 del 2001, requisito assistito dalla sanzione di inammissibilità. 2. Avverso tale decreto il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge processuale, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen. Invero, in atti vi sarebbe una valida dichiarazione di elezione di domicilio, essendosi indicato nell'incipit della richiesta di accesso alle misure alternative il domicilio del La Bella, diverso dal luogo di residenza, specificazione che rispondeva alla necessità di rimarcare l'attuale dimora abituale del ricorrente. Tale adempimento, peraltro, non richiede alcuna forma sacramentale. 3. Il Procuratore generale, dr.ssa Valentina Manuali, ha depositato una requisitoria scritta in cui ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La norma evocata a fondamento della declaratoria di inammissibilità è di chiara interpretazione letterale, imponendo al condannato non detenuto che avanzi istanza di una misura alternativa alla detenzione (o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza), l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio, a pena di inammissibilità, ed in tal senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte, specificando che tale obbligo sussiste anche se l'istanza è presentata dal difensore (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720). Coerentemente, si è affermato che le istanze di differimento dell'esecuzione della pena e di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., devono essere corredate, a pena di inammissibilità, anche se presentate dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato, che non sia detenuto, irreperibile o latitante (Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407). 2 1.2. Nel caso in esame, l'indicazione sul domicilio del ricorrente contenuta nell'incipit dell'istanza di misura alternativa presentata dal difensore del La Bella non soddisfa il requisito formale richiesto dall'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen., con modalità che non ammette equipollenti. Invero, si ribadisce che il difensore che presenti istanza di misura alternativa alla detenzione è tenuto a corredare la domanda della prescritta dichiarazione o elezione di domicilio acquisita dal proprio assistito, potendo provvedervi direttamente soltanto qualora sia munito di una procura speciale ad hoc, con la conseguenza che l'adempimento di tale obbligo non può essere assolto mediante indicazioni recuperabili aliunde sulla residenza dell'interessato. 2. Da quanto precede consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non risultando profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità a tenore della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 8 gennaio 2021
lette le conclusioni del Procuratore generale, VALENTINA MANUALI, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 6770 Anno 2021 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 08/01/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di SA ha dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. e di detenzione domiciliare ex art. 47 ter 0.P., presentate da Luigi Angelo La Bella, rilevando che l'istante non aveva dichiarato o eletto domicilio, come previsto dall'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto con Legge n. 438 del 2001, requisito assistito dalla sanzione di inammissibilità. 2. Avverso tale decreto il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge processuale, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen. Invero, in atti vi sarebbe una valida dichiarazione di elezione di domicilio, essendosi indicato nell'incipit della richiesta di accesso alle misure alternative il domicilio del La Bella, diverso dal luogo di residenza, specificazione che rispondeva alla necessità di rimarcare l'attuale dimora abituale del ricorrente. Tale adempimento, peraltro, non richiede alcuna forma sacramentale. 3. Il Procuratore generale, dr.ssa Valentina Manuali, ha depositato una requisitoria scritta in cui ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La norma evocata a fondamento della declaratoria di inammissibilità è di chiara interpretazione letterale, imponendo al condannato non detenuto che avanzi istanza di una misura alternativa alla detenzione (o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza), l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio, a pena di inammissibilità, ed in tal senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte, specificando che tale obbligo sussiste anche se l'istanza è presentata dal difensore (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720). Coerentemente, si è affermato che le istanze di differimento dell'esecuzione della pena e di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., devono essere corredate, a pena di inammissibilità, anche se presentate dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato, che non sia detenuto, irreperibile o latitante (Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407). 2 1.2. Nel caso in esame, l'indicazione sul domicilio del ricorrente contenuta nell'incipit dell'istanza di misura alternativa presentata dal difensore del La Bella non soddisfa il requisito formale richiesto dall'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen., con modalità che non ammette equipollenti. Invero, si ribadisce che il difensore che presenti istanza di misura alternativa alla detenzione è tenuto a corredare la domanda della prescritta dichiarazione o elezione di domicilio acquisita dal proprio assistito, potendo provvedervi direttamente soltanto qualora sia munito di una procura speciale ad hoc, con la conseguenza che l'adempimento di tale obbligo non può essere assolto mediante indicazioni recuperabili aliunde sulla residenza dell'interessato. 2. Da quanto precede consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non risultando profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità a tenore della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 8 gennaio 2021