Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/03/2023, n. 8029
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Sentenza 20 marzo 2023

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La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società Due. Gi. S.r.l. in liquidazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, la quale aveva confermato la decisione di primo grado autorizzando l'iscrizione di ipoteca su immobili a garanzia di un debito erariale. La misura cautelare era stata richiesta dall'Agenzia delle Entrate a seguito di un processo verbale di constatazione, il quale, basandosi su indagini penali, aveva qualificato gli importi di finanziamenti ricevuti dalla società come proventi di attività illecita, in particolare riciclaggio, derivanti dall'appropriazione indebita di somme trasferite all'estero e poi rientrate in Italia. L'Ufficio aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni d'imposta dal 2005 al 2008, quantificando un debito complessivo di oltre 9,8 milioni di euro. La società contribuente aveva sollevato dodici motivi di ricorso, lamentando, tra l'altro, omessa e apparente motivazione, violazione di legge in ordine alla qualificazione dei finanziamenti come proventi illeciti, alla sussistenza del reato presupposto di appropriazione indebita e del delitto di riciclaggio, all'errata applicazione della normativa fiscale e tributaria, all'omesso esame di fatti decisivi, all'omessa pronuncia su questioni fondamentali e alla carenza del presupposto del raddoppio dei termini di accertamento, nonché all'omessa motivazione sul periculum in mora.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, rilevando d'ufficio l'esistenza di un giudicato esterno formatosi sulla pretesa erariale. Viene evidenziato che gli avvisi di accertamento oggetto della controversia erano stati impugnati in un separato giudizio, definito dalla stessa Corte con sentenza n. 6093 del 24 febbraio 2022. Tale pronuncia aveva accolto parzialmente l'appello della contribuente, limitatamente all'Irap, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito con l'accoglimento dell'originario ricorso esclusivamente per tale imposta. Di conseguenza, si è formato un giudicato sulla legittimità della pretesa erariale per IRES e IVA, e sull'illegittimità per Irap, con conseguente legittimità dell'iscrizione ipotecaria nei limiti della minore imposta accertata. La Corte richiama la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e preclude il riesame di questioni di fatto e di diritto comuni ad entrambe le cause, anche se il successivo giudizio ha finalità diverse. Pertanto, tutti i motivi di ricorso, attenendo alla sussistenza del credito e al requisito del pericolo, sono stati ritenuti superati dal definitivo accertamento intervenuto con il giudicato esterno. Le spese del giudizio di legittimità sono state dichiarate irripetibili per assenza di attività difensiva dell'Amministrazione finanziaria, e non sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato, essendo la causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/03/2023, n. 8029
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8029
    Data del deposito : 20 marzo 2023
    Fonte ufficiale :

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