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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/08/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1789/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Pordenone
In Nome del Popolo Italiano
Il giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1789/2024 R.G. del Tribunale di Pordenone in data
08/10/2024, promossa:
d a
(CF: ), n. il 06/10/1965 a MANSUÈ (TV) e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Dal
Monego
r i c o r r e n t e
c o n t r o
(C.F.: ), n. il 06/12/1956 a ODERZO (TV) e ivi Parte_2 C.F._2 residente, in Via Masotti n. 8, il quale si difende personalmente ex art. 86 c.p.c.;
r e s i s t e n t e
OGGETTO: Usucapione trattenuta in decisione all'udienza del 19/6/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: parte ricorrente, come da ricorso introduttivo, e pertanto:
“NEL MERITO accertarsi e dichiararsi che è piena proprietaria, per intervenuta Parte_1 usucapione ultraventennale, della quota dell'immobile intestata al convenuto , sito in Parte_2
Pordenone, Via Vallenoncello, n.22/A, così descritto al Catasto Urbano: foglio 40, mappale n. 278,
1 subalterno 1, p. S1-T, cat. A/3, classe 3, vani 7, Sup. Cat. totale: mq. 108. Totale escluse aree scoperte: mq. 107 R.E. 632,66. Ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari, ora Agenzia del
Territorio, di trascrivere l'emananda decisione, con esonero da ogni responsabilità. Si indica a teste: residente in [...] sui seguenti capitoli: 1) Testimone_1
Vero che l'immobile sopra descritto è stato posseduto dai coniugi e Parte_3 CP_1
e dopo la morte (nel 1999) e di dalla di lui moglie;
2)
[...] Parte_3 Controparte_1 dopo la morte di (nel 2012) nel possesso pacifico, pubblico e non interrotto è Controparte_1 subentrato il di lei nipote il quale ha commissionato la ristrutturazione Controparte_2 dell'immobile ed il rifacimento degli impianti termico, idraulico, elettrico, di climatizzazione, la sostituzione delle tapparelle. ” parte resistente, come da comparsa di costituzione e risposta, e pertanto:
“NEL MERITO Si accerta e si dichiara che è piena proprietaria, per Parte_1 intervenuta usucapione ultraventennale, della quota dell'immobile intestata al convenuto Pt_2
sito in Pordenone, in Via Vallenoncello n. 22/A, così descritto al Catasto Urbano: • Foglio:
[...]
40 • Mappale: n. 278 • Subalterno: 1, p. S1-T • Categoria: A/3, classe 3 • Vani: 7 • Superficie catastale totale: mq. 108 • Superficie, escluse aree scoperte: mq. 107; R.E. 632,66 Si ordina al
Conservatore dei Registri Immobiliari, ora Agenzia del Territorio, di trascrivere l'emananda decisione, con esonero da ogni responsabilità”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, la ricorrente ha rappresentato di aver esercitato, subentrando al marito CP_2
il quale era a sua volta succeduto ai propri nonni e
[...] Parte_3 Controparte_1 il possesso esclusivo uti dominus, per un periodo complessivamente superiore a vent'anni, sull'immobile indicato nell'atto introduttivo, costituito da un appartamento ad uso abitativo e porzione di scantinato di pertinenza sito in Pordenone, Via Vallenoncello, n.22/A, così descritto al
Catasto Urbano: Foglio 40, mappale n. 278, sub. 1, piano S1-T, Cat. A/3, Classe 3^, vani 7, cons. vani 7, Sup. Cat. Totale: mq. 108. Totale escluse aree scoperte: mq. 107 R.E. 632,66.
Essendo già proprietaria della quota di 3130/3240 della proprietà del bene, la domanda è stata promossa nei confronti di comproprietario per la quota residua di 110/3240, il Parte_2 quale si è costituito e ha aderito alla domanda.
2 La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti e mediante l'assunzione di prova testimoniale, è stata discussa e trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 19/6/2025, nella quale parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo.
Come noto, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto per almeno vent'anni, univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o altro diritto reale), acquistato pacificamente e senza spoglio. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, la legge richiede un elemento psicologico, che viene individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica l'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario della res, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare
(Cass. 9671/2014). La giurisprudenza, con indirizzo costante, ha precisato che l'animus possidendi deve esteriorizzarsi in un potere di fatto sulla cosa, palesato pubblicamente e consistente nell'intenzione di comportarsi come titolare del diritto reale stesso, esercitando le corrispondenti facoltà dominicali. Tuttavia, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onore probatorio in punto di animus possidendi, cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza (Cass. 25095/2022).
In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune. La dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è comproprietari, dunque, non è di per sé sufficiente ai fini dell'usucapione, dovendosi fornire la prova di un quid pluris, rappresentato dalla volontà di escludere la possibilità di godimento da parte del comproprietario e dall'assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte del contitolare, degli atti di gestione posti in essere da un altro comproprietario. (Cass. 23042/2023).
3 La ricorrente ha provato, sia con i documenti prodotti, sia con la deposizione testimoniale di S_
, la successione del marito ai sensi dell'art. 1146 comma 1 c.c., nel
[...] Controparte_2 possesso pacifico, pieno, libero e ininterrotto dell'immobile oggetto di causa in precedenza esercitato dai suoi nonni e e di essere a sua volta Parte_3 Controparte_1 subentrata in tale possesso ai sensi dell'art. 1146 comma 2 c.c., per effetto dell'atto di trasferimento della proprietà di cui all'atto notarile del 24/2/2024 rep. n. 25591 del Notaio di Persona_1
Oderzo.
Nello specifico, il testimone interrogato sui capitoli di cui al ricorso Testimone_1 introduttivo, ha dichiarato, avendo sempre abitato nell'appartamento sovrastante, di essere a conoscenza diretta del fatto che l'immobile era stato posseduto sin dagli anni '70 dai suoi genitori e cui era subentrato nel pieno possesso il nipote Parte_3 Controparte_1 [...]
in seguito alla morte della seconda dei due, avvenuta nel corso dell'anno 2012. Il CP_2 testimone ha riferito, in particolare, che aveva sempre avuto in via esclusiva le Controparte_2 chiavi dell'appartamento e che aveva ristrutturato gli impianti e sostituito le tapparelle, confermando infine la circostanza per la quale, da un anno circa, la signora si Parte_1 era occupata dell'appartamento, concedendolo in locazione breve a terzi. Le circostanze descritte dal teste sono confermate dai documenti, che da un lato attestano le spese sostenute da
[...] per la ristrutturazione dell'immobile (doc. da 5 a 8), d'altro lato rivelano l'utilizzo CP_2 dell'appartamento da parte di quale struttura ricettiva per locazioni turistiche Parte_1
(doc.16).
Gli elementi probatori acquisiti rivelano, innanzitutto, la successione nel possesso ad usucapionem dei propri ascendenti da parte di quindi la successiva unione nello stesso Controparte_2 possesso già esercitato da questi, ai sensi dell'art. 1146 comma 2 c.c., da parte della ricorrente quale successore a titolo particolare, accessione della quale si sono integrati entrambi i requisiti, da un lato essendosi fondato il trasferimento del possesso in un atto di cessione astrattamente idoneo a trasferire la proprietà (doc.15), d'altro lato avendo esercitato la cessionaria, secondo quanto riferito dal testimone, un possesso identico, per tipo e contenuto, di quello esercitato dal marito dante causa.
In definitiva, è stato accertato l'esercizio da parte di per effetto di Parte_1 successione e poi di accessione nel possesso, per tutto il tempo previsto dalla legge, di un potere corrispondente a quello del proprietario sull'immobile in oggetto, comportamento idoneo a manifestare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria, che non risulta essere stata
4 contestata e che è stata esercitata uti dominus e non uti condominus. La ricorrente ha dimostrato di aver utilizzato il bene escludendo la possibilità di godimento da parte del comproprietario e non in forza di una sua mera tolleranza, come confermato dall'adesione della parte resistente alla domanda proposta nei suoi confronti, sicché sussistono i presupposti per dichiarare l'intervenuta usucapione.
Accolta la domanda, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate, alla luce delle conclusioni congiunte assunte e quindi in assenza di contenzioso tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1789/2024, così decide:
1. accerta che nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) è titolare esclusiva dell'intera piena proprietà del bene immobile sito in C.F._1
Pordenone, Via Vallenoncello, n. 22/A, così censito:
Catasto Fabbricati del Comune di Pordenone: foglio 40, mappale n. 278, subalterno 1, p. S1-T, cat. A/3, classe 3, vani 7, Sup. Cat. totale: mq.
108. Totale escluse aree scoperte: mq. 107 R.E. 632,66, per intervenuta usucapione ventennale, in aggiunta alla quota di cui è già titolare, della quota di
110/3240 intestata a . Parte_2
2. autorizza la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pordenone dell'acquisto a favore della ricorrente;
3. spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Pordenone, 13/08/2025
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
5
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Pordenone
In Nome del Popolo Italiano
Il giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1789/2024 R.G. del Tribunale di Pordenone in data
08/10/2024, promossa:
d a
(CF: ), n. il 06/10/1965 a MANSUÈ (TV) e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Dal
Monego
r i c o r r e n t e
c o n t r o
(C.F.: ), n. il 06/12/1956 a ODERZO (TV) e ivi Parte_2 C.F._2 residente, in Via Masotti n. 8, il quale si difende personalmente ex art. 86 c.p.c.;
r e s i s t e n t e
OGGETTO: Usucapione trattenuta in decisione all'udienza del 19/6/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: parte ricorrente, come da ricorso introduttivo, e pertanto:
“NEL MERITO accertarsi e dichiararsi che è piena proprietaria, per intervenuta Parte_1 usucapione ultraventennale, della quota dell'immobile intestata al convenuto , sito in Parte_2
Pordenone, Via Vallenoncello, n.22/A, così descritto al Catasto Urbano: foglio 40, mappale n. 278,
1 subalterno 1, p. S1-T, cat. A/3, classe 3, vani 7, Sup. Cat. totale: mq. 108. Totale escluse aree scoperte: mq. 107 R.E. 632,66. Ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari, ora Agenzia del
Territorio, di trascrivere l'emananda decisione, con esonero da ogni responsabilità. Si indica a teste: residente in [...] sui seguenti capitoli: 1) Testimone_1
Vero che l'immobile sopra descritto è stato posseduto dai coniugi e Parte_3 CP_1
e dopo la morte (nel 1999) e di dalla di lui moglie;
2)
[...] Parte_3 Controparte_1 dopo la morte di (nel 2012) nel possesso pacifico, pubblico e non interrotto è Controparte_1 subentrato il di lei nipote il quale ha commissionato la ristrutturazione Controparte_2 dell'immobile ed il rifacimento degli impianti termico, idraulico, elettrico, di climatizzazione, la sostituzione delle tapparelle. ” parte resistente, come da comparsa di costituzione e risposta, e pertanto:
“NEL MERITO Si accerta e si dichiara che è piena proprietaria, per Parte_1 intervenuta usucapione ultraventennale, della quota dell'immobile intestata al convenuto Pt_2
sito in Pordenone, in Via Vallenoncello n. 22/A, così descritto al Catasto Urbano: • Foglio:
[...]
40 • Mappale: n. 278 • Subalterno: 1, p. S1-T • Categoria: A/3, classe 3 • Vani: 7 • Superficie catastale totale: mq. 108 • Superficie, escluse aree scoperte: mq. 107; R.E. 632,66 Si ordina al
Conservatore dei Registri Immobiliari, ora Agenzia del Territorio, di trascrivere l'emananda decisione, con esonero da ogni responsabilità”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, la ricorrente ha rappresentato di aver esercitato, subentrando al marito CP_2
il quale era a sua volta succeduto ai propri nonni e
[...] Parte_3 Controparte_1 il possesso esclusivo uti dominus, per un periodo complessivamente superiore a vent'anni, sull'immobile indicato nell'atto introduttivo, costituito da un appartamento ad uso abitativo e porzione di scantinato di pertinenza sito in Pordenone, Via Vallenoncello, n.22/A, così descritto al
Catasto Urbano: Foglio 40, mappale n. 278, sub. 1, piano S1-T, Cat. A/3, Classe 3^, vani 7, cons. vani 7, Sup. Cat. Totale: mq. 108. Totale escluse aree scoperte: mq. 107 R.E. 632,66.
Essendo già proprietaria della quota di 3130/3240 della proprietà del bene, la domanda è stata promossa nei confronti di comproprietario per la quota residua di 110/3240, il Parte_2 quale si è costituito e ha aderito alla domanda.
2 La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti e mediante l'assunzione di prova testimoniale, è stata discussa e trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 19/6/2025, nella quale parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo.
Come noto, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto per almeno vent'anni, univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o altro diritto reale), acquistato pacificamente e senza spoglio. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, la legge richiede un elemento psicologico, che viene individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica l'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario della res, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare
(Cass. 9671/2014). La giurisprudenza, con indirizzo costante, ha precisato che l'animus possidendi deve esteriorizzarsi in un potere di fatto sulla cosa, palesato pubblicamente e consistente nell'intenzione di comportarsi come titolare del diritto reale stesso, esercitando le corrispondenti facoltà dominicali. Tuttavia, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onore probatorio in punto di animus possidendi, cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza (Cass. 25095/2022).
In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune. La dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è comproprietari, dunque, non è di per sé sufficiente ai fini dell'usucapione, dovendosi fornire la prova di un quid pluris, rappresentato dalla volontà di escludere la possibilità di godimento da parte del comproprietario e dall'assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte del contitolare, degli atti di gestione posti in essere da un altro comproprietario. (Cass. 23042/2023).
3 La ricorrente ha provato, sia con i documenti prodotti, sia con la deposizione testimoniale di S_
, la successione del marito ai sensi dell'art. 1146 comma 1 c.c., nel
[...] Controparte_2 possesso pacifico, pieno, libero e ininterrotto dell'immobile oggetto di causa in precedenza esercitato dai suoi nonni e e di essere a sua volta Parte_3 Controparte_1 subentrata in tale possesso ai sensi dell'art. 1146 comma 2 c.c., per effetto dell'atto di trasferimento della proprietà di cui all'atto notarile del 24/2/2024 rep. n. 25591 del Notaio di Persona_1
Oderzo.
Nello specifico, il testimone interrogato sui capitoli di cui al ricorso Testimone_1 introduttivo, ha dichiarato, avendo sempre abitato nell'appartamento sovrastante, di essere a conoscenza diretta del fatto che l'immobile era stato posseduto sin dagli anni '70 dai suoi genitori e cui era subentrato nel pieno possesso il nipote Parte_3 Controparte_1 [...]
in seguito alla morte della seconda dei due, avvenuta nel corso dell'anno 2012. Il CP_2 testimone ha riferito, in particolare, che aveva sempre avuto in via esclusiva le Controparte_2 chiavi dell'appartamento e che aveva ristrutturato gli impianti e sostituito le tapparelle, confermando infine la circostanza per la quale, da un anno circa, la signora si Parte_1 era occupata dell'appartamento, concedendolo in locazione breve a terzi. Le circostanze descritte dal teste sono confermate dai documenti, che da un lato attestano le spese sostenute da
[...] per la ristrutturazione dell'immobile (doc. da 5 a 8), d'altro lato rivelano l'utilizzo CP_2 dell'appartamento da parte di quale struttura ricettiva per locazioni turistiche Parte_1
(doc.16).
Gli elementi probatori acquisiti rivelano, innanzitutto, la successione nel possesso ad usucapionem dei propri ascendenti da parte di quindi la successiva unione nello stesso Controparte_2 possesso già esercitato da questi, ai sensi dell'art. 1146 comma 2 c.c., da parte della ricorrente quale successore a titolo particolare, accessione della quale si sono integrati entrambi i requisiti, da un lato essendosi fondato il trasferimento del possesso in un atto di cessione astrattamente idoneo a trasferire la proprietà (doc.15), d'altro lato avendo esercitato la cessionaria, secondo quanto riferito dal testimone, un possesso identico, per tipo e contenuto, di quello esercitato dal marito dante causa.
In definitiva, è stato accertato l'esercizio da parte di per effetto di Parte_1 successione e poi di accessione nel possesso, per tutto il tempo previsto dalla legge, di un potere corrispondente a quello del proprietario sull'immobile in oggetto, comportamento idoneo a manifestare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria, che non risulta essere stata
4 contestata e che è stata esercitata uti dominus e non uti condominus. La ricorrente ha dimostrato di aver utilizzato il bene escludendo la possibilità di godimento da parte del comproprietario e non in forza di una sua mera tolleranza, come confermato dall'adesione della parte resistente alla domanda proposta nei suoi confronti, sicché sussistono i presupposti per dichiarare l'intervenuta usucapione.
Accolta la domanda, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate, alla luce delle conclusioni congiunte assunte e quindi in assenza di contenzioso tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1789/2024, così decide:
1. accerta che nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) è titolare esclusiva dell'intera piena proprietà del bene immobile sito in C.F._1
Pordenone, Via Vallenoncello, n. 22/A, così censito:
Catasto Fabbricati del Comune di Pordenone: foglio 40, mappale n. 278, subalterno 1, p. S1-T, cat. A/3, classe 3, vani 7, Sup. Cat. totale: mq.
108. Totale escluse aree scoperte: mq. 107 R.E. 632,66, per intervenuta usucapione ventennale, in aggiunta alla quota di cui è già titolare, della quota di
110/3240 intestata a . Parte_2
2. autorizza la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pordenone dell'acquisto a favore della ricorrente;
3. spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Pordenone, 13/08/2025
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
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