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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 04/02/2026, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1651/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
SERAFINI CHIARA, TO
MARI ATTILIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18034/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Macchia - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 301361 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 921/2026 depositato il
29/01/2026 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n 301361 prot. N. QB/2024/598796 con il quale Roma Capitale ha liquidato il saldo dell'IMU dovuta per l'anno 2020 in relazione alle unità immobiliari di proprietà della ricorrente, ubicate in Indirizzo_1, a Roma.
A fondamento del gravame la società ha dedotto di non essere tenuta al pagamento del saldo dell'IMU riferita all'anno 2020, sussistendo i presupposti contemplati dall'art. 9 d. l. n. 137/2020 convertito con legge
176/2020, in base al quale per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato del medesimo decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
La ricorrente ha dedotto di esercitare attività di “Associazione_1”, il cui codice ATECO codice sarebbe ricompreso nell'elenco allegato d. l. n 137/2020 e ha precisato che tale attività sarebbe esercitata in via diretta nell'immobile assoggettato a tassazione. La ricorrente ha altresì dedotto di aver presentato tempestivamente la dichiarazione IMU relativa all'anno 2020.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale deducendo di aver verificato la fondatezza delle deduzioni difensive della ricorrente in ordine alla corretta esecuzione da parte della società degli adempimenti previsti per ottenere l'esenzione della seconda rata IMU 2020 e di prestare, pertanto, acquiescenza alle contestazioni da questa sollevate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Sulle concordi conclusioni delle parti, tenuto conto della non contestata sussistenza dei presupposti per ottenere il beneficio previsto dall'art. 9 d. l. n. 137/2020, convertito con legge 176/2020, il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato deve essere annullato.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza della resistente, tenuto anche conto del rigetto dell'istanza presentata dalla contribuente in sede di autotutela, in ragione della ritenuta omessa presentazione della dichiarazione IMU, di contro regolarmente presentata dalla contribuente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna la resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidate in euro 250,00 per esborsi e in euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Così deciso in Roma, 28 gennaio 2026 Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Chiara Serafini dott. Fernando Centi
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
SERAFINI CHIARA, TO
MARI ATTILIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18034/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Macchia - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 301361 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 921/2026 depositato il
29/01/2026 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n 301361 prot. N. QB/2024/598796 con il quale Roma Capitale ha liquidato il saldo dell'IMU dovuta per l'anno 2020 in relazione alle unità immobiliari di proprietà della ricorrente, ubicate in Indirizzo_1, a Roma.
A fondamento del gravame la società ha dedotto di non essere tenuta al pagamento del saldo dell'IMU riferita all'anno 2020, sussistendo i presupposti contemplati dall'art. 9 d. l. n. 137/2020 convertito con legge
176/2020, in base al quale per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato del medesimo decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
La ricorrente ha dedotto di esercitare attività di “Associazione_1”, il cui codice ATECO codice sarebbe ricompreso nell'elenco allegato d. l. n 137/2020 e ha precisato che tale attività sarebbe esercitata in via diretta nell'immobile assoggettato a tassazione. La ricorrente ha altresì dedotto di aver presentato tempestivamente la dichiarazione IMU relativa all'anno 2020.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale deducendo di aver verificato la fondatezza delle deduzioni difensive della ricorrente in ordine alla corretta esecuzione da parte della società degli adempimenti previsti per ottenere l'esenzione della seconda rata IMU 2020 e di prestare, pertanto, acquiescenza alle contestazioni da questa sollevate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Sulle concordi conclusioni delle parti, tenuto conto della non contestata sussistenza dei presupposti per ottenere il beneficio previsto dall'art. 9 d. l. n. 137/2020, convertito con legge 176/2020, il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato deve essere annullato.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza della resistente, tenuto anche conto del rigetto dell'istanza presentata dalla contribuente in sede di autotutela, in ragione della ritenuta omessa presentazione della dichiarazione IMU, di contro regolarmente presentata dalla contribuente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna la resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidate in euro 250,00 per esborsi e in euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Così deciso in Roma, 28 gennaio 2026 Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Chiara Serafini dott. Fernando Centi