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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/12/2025, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6358/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 6358/2024 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(p.iva ) con sede in Sesto San Giovanni, viale Edison, 110, in persona Parte_1 P.IVA_1 del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio A. Innocenti del foro di Milano, presso il cui studio sito in piazza Vittorio Emanuele II, n. 6, in Lainate (MI), è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE CONTRO
(p. iva , con sede legale in via Controparte_1 P.IVA_2 Monte Grappa 30, in Salzano (VE)L, in persona della titolare CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO del giudizio: Contratto di somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per PARTESA S.R.L. (come da atto di citazione depositato in data 12.12.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decidere e giudicare: In via principale:
1 accertare e dichiarare che la società convenuta ha violato le clausole del contratto stipulato con in data 01/03/2019, e per l'effetto, Parte_1
2 condannare la convenuta al pagamento, a favore della della somma pari ad € Parte_1 11.145,00 (oltre iva) quale restituzione di parte del corrispettivo versato dalla stessa alla Parte_1 convenuta;
3 condannare la convenuta al pagamento, a favore della Partesa della somma pari ad € 792,90 Pt_1
(oltre iva) per la merce consegnata come da fatture e note di credito prodotte. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'atto introduttivo, conveniva in giudizio la ditta individuale al fine
Parte_1 CP_1 di far accertare che la società convenuta ha violato le clausole del contratto stipulato con parte attrice relativo all'impegno ad acquistare almeno 260 ettolitri di birra, e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, a favore della della somma pari ad euro 11.145,00 (oltre iva) quale
Parte_1 restituzione di parte del corrispettivo versato dalla stessa alla convenuta.
Parte_1 Ha chiesto, anche, la condanna della convenuta al pagamento a favore della della somma
Parte_1 di € 792,90, IVA compresa, per la merce consegnata, come da fatture prodotte. Parte attrice ha esposto che:
- in data 01.03.2019 la ditta TA UD ha stipulato con la società un contratto di Parte_1 acquisto di prodotti quali birra e bevande per il proprio locale;
- in data 01.12.2021 la è subentrata nel contratto commerciale Controparte_1 sottoscritto da TA UD, con annessi obblighi e diritti del cedente;
-il contratto prevedeva l'impegno del cliente a vendere presso il proprio esercizio solo le marche di birra commercializzate da obbligandosi ad acquistare un quantitativo minimo di birra in Parte_1 fusto pari a 260 ettolitri, con riferimento all'intera durata del contratto;
- a seguito degli obblighi assunti dalla società convenuta, parte attrice corrispondeva la somma di euro 1820,00 più Iva, oltre ad un corrispettivo variabile pari ad euro 43,00 – oltre IVA – da moltiplicarsi per il numero minimo di ettolitri di birra in fusto da acquistare e pari a complessivi euro 11.180,00 oltre iva, che ha corrisposto a mezzo bonifico bancario con relativa emissione della fattura da Parte_1 parte della società convenuta;
- per la durata del contratto, tuttavia, la ditta ha acquistato solo 37,10 ettolitri di birra in fusto, nonostante l'impegno assunto prevedesse l'obbligo di acquistare un minimo di 260 ettolitri, residuando 222,90 ettolitri da acquistare;
- inoltre, ha eseguito a favore della convenuta, prestazioni come meglio specificato nelle Parte_1 fatture elettroniche per un importo pari ad € 792,90. All'udienza del 20.05.2025, il legale di parte attrice insisteva sulla richiesta di interrogatorio formale. Il Giudice già dichiarata la contumacia di parte convenuta, con decreto ex art. 171-bis c.p.c., si riservava sulle istanze istruttorie. Con ordinanza, emessa in data 21.05.2025, è stato ammesso l'interrogatorio formale della parte convenuta contumace e fissato per l'incombente l'udienza del 11.09.2025. All'esito della quale, essendo stato regolarmente notificata l'intimazione d'interpello e non essendosi presentata la parte convenuta, il difensore di parte attrice chiedeva fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., con rinuncia dei termini per la memoria di replica e con le modalità della trattazione scritta Il Giudice fissava udienza di rimessione della causa in decisione per la data del 16.12.2025, previo decorso dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'esito della quale la causa veniva rimessa in decisione.
II. Le domande formulate da parte attrice devono essere parzialmente accolte per le ragioni di seguito esposte. Dalla documentazione presente in atti emerge che, in data 01.03.2019 la ditta TA UD ha stipulato con la società un contratto di acquisto di prodotti quali birra e bevande per il Parte_1 proprio locale e, in data 01.12.2021, la ditta individuale è subentrata nel contratto CP_1 commerciale sottoscritto da TA UD, con annessi obblighi e diritti del cedente. Il contratto prevedeva l'impegno del cliente a vendere presso il proprio esercizio solo marche di birra commercializzate dalla società attrice, obbligandosi ad acquistare un quantitativo minimo di birra in fusto pari a 260 ettolitri per l'intera durata del contratto (cfr. doc. 2 e 3 parte attrice). Come asseritamente affermato e dimostrato mediante la produzione in giudizio delle fatture, ha versato in favore della ditta individuale la somma di euro 1820,00 Parte_1 CP_1
pagina 2 di 3 più Iva, oltre ad un corrispettivo variabile pari ad euro 43,00 – oltre IVA – da moltiplicarsi per il numero minimo di ettolitri di birra in fusto da acquistare, pari a complessivi euro 11.180,00 oltre iva, che ha corrisposto a mezzo bonifico bancario con relativa emissione della fattura da parte Parte_1 della società convenuta. Tuttavia, quanto dichiarato da parte attrice, relativamente al mancato acquisto di un minimo di ettolitri di birra, non trova riscontro documentalmente. A parere di questo Giudicante, inoltre, non è possibile comprendere dalla scarna documentazione in atti né il quantitativo di ettolitri effettivamente acquistato dalla ditta individuale né il CP_1 quantitativo minimo in euro di birra in fusto acquistata. Come noto, la mancata costituzione in giudizio del convenuto non esonera parte attrice dall'onere della prova;
pertanto, alla luce di quanto suesposto e dalla documentazione allegata a sostegno della domanda non risulta accertato che la ditta individuale abbia violato le clausole del CP_1 contratto, stipulato in data 01.03.2019, e al quale è subentrata in data 01.12.2021, e, per l'effetto, non è possibile condannare la medesima al pagamento di euro 11.145,00 (oltre iva) a titolo di restituzione del CP_ corrispettivo versato da alla individuale convenuta. Parte_1 Per quanto concerne, invece, la richiesta di condanna al pagamento dell'importo di euro 792,90 (oltre iva) inerente a merce consegnata e non saldata la stessa merita accoglimento. Infatti, a sostegno di quanto dedotto parte attrice ha correttamente prodotto in giudizio le fatture elettroniche emesse dalla medesima società, pari ad euro 792,90 (oltre iva). Tale circostanza, del resto, non è stata contestata dalla ditta convenuta, rimasta contumace nell'odierno procedimento e non resasi disponibile a rendere l'interrogatorio formale. Sul punto, come noto, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, essa costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice.
III. Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie parzialmente le domande di parte attrice, e, per l'effetto condanna CP_1 al pagamento della somma di euro 792,90 (oltre iva) in favore di Parte_1
2. spese irripetibili;
3. con sentenza esecutiva.
Monza, 22 dicembre 2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 6358/2024 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(p.iva ) con sede in Sesto San Giovanni, viale Edison, 110, in persona Parte_1 P.IVA_1 del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio A. Innocenti del foro di Milano, presso il cui studio sito in piazza Vittorio Emanuele II, n. 6, in Lainate (MI), è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE CONTRO
(p. iva , con sede legale in via Controparte_1 P.IVA_2 Monte Grappa 30, in Salzano (VE)L, in persona della titolare CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO del giudizio: Contratto di somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per PARTESA S.R.L. (come da atto di citazione depositato in data 12.12.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decidere e giudicare: In via principale:
1 accertare e dichiarare che la società convenuta ha violato le clausole del contratto stipulato con in data 01/03/2019, e per l'effetto, Parte_1
2 condannare la convenuta al pagamento, a favore della della somma pari ad € Parte_1 11.145,00 (oltre iva) quale restituzione di parte del corrispettivo versato dalla stessa alla Parte_1 convenuta;
3 condannare la convenuta al pagamento, a favore della Partesa della somma pari ad € 792,90 Pt_1
(oltre iva) per la merce consegnata come da fatture e note di credito prodotte. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'atto introduttivo, conveniva in giudizio la ditta individuale al fine
Parte_1 CP_1 di far accertare che la società convenuta ha violato le clausole del contratto stipulato con parte attrice relativo all'impegno ad acquistare almeno 260 ettolitri di birra, e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, a favore della della somma pari ad euro 11.145,00 (oltre iva) quale
Parte_1 restituzione di parte del corrispettivo versato dalla stessa alla convenuta.
Parte_1 Ha chiesto, anche, la condanna della convenuta al pagamento a favore della della somma
Parte_1 di € 792,90, IVA compresa, per la merce consegnata, come da fatture prodotte. Parte attrice ha esposto che:
- in data 01.03.2019 la ditta TA UD ha stipulato con la società un contratto di Parte_1 acquisto di prodotti quali birra e bevande per il proprio locale;
- in data 01.12.2021 la è subentrata nel contratto commerciale Controparte_1 sottoscritto da TA UD, con annessi obblighi e diritti del cedente;
-il contratto prevedeva l'impegno del cliente a vendere presso il proprio esercizio solo le marche di birra commercializzate da obbligandosi ad acquistare un quantitativo minimo di birra in Parte_1 fusto pari a 260 ettolitri, con riferimento all'intera durata del contratto;
- a seguito degli obblighi assunti dalla società convenuta, parte attrice corrispondeva la somma di euro 1820,00 più Iva, oltre ad un corrispettivo variabile pari ad euro 43,00 – oltre IVA – da moltiplicarsi per il numero minimo di ettolitri di birra in fusto da acquistare e pari a complessivi euro 11.180,00 oltre iva, che ha corrisposto a mezzo bonifico bancario con relativa emissione della fattura da Parte_1 parte della società convenuta;
- per la durata del contratto, tuttavia, la ditta ha acquistato solo 37,10 ettolitri di birra in fusto, nonostante l'impegno assunto prevedesse l'obbligo di acquistare un minimo di 260 ettolitri, residuando 222,90 ettolitri da acquistare;
- inoltre, ha eseguito a favore della convenuta, prestazioni come meglio specificato nelle Parte_1 fatture elettroniche per un importo pari ad € 792,90. All'udienza del 20.05.2025, il legale di parte attrice insisteva sulla richiesta di interrogatorio formale. Il Giudice già dichiarata la contumacia di parte convenuta, con decreto ex art. 171-bis c.p.c., si riservava sulle istanze istruttorie. Con ordinanza, emessa in data 21.05.2025, è stato ammesso l'interrogatorio formale della parte convenuta contumace e fissato per l'incombente l'udienza del 11.09.2025. All'esito della quale, essendo stato regolarmente notificata l'intimazione d'interpello e non essendosi presentata la parte convenuta, il difensore di parte attrice chiedeva fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., con rinuncia dei termini per la memoria di replica e con le modalità della trattazione scritta Il Giudice fissava udienza di rimessione della causa in decisione per la data del 16.12.2025, previo decorso dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'esito della quale la causa veniva rimessa in decisione.
II. Le domande formulate da parte attrice devono essere parzialmente accolte per le ragioni di seguito esposte. Dalla documentazione presente in atti emerge che, in data 01.03.2019 la ditta TA UD ha stipulato con la società un contratto di acquisto di prodotti quali birra e bevande per il Parte_1 proprio locale e, in data 01.12.2021, la ditta individuale è subentrata nel contratto CP_1 commerciale sottoscritto da TA UD, con annessi obblighi e diritti del cedente. Il contratto prevedeva l'impegno del cliente a vendere presso il proprio esercizio solo marche di birra commercializzate dalla società attrice, obbligandosi ad acquistare un quantitativo minimo di birra in fusto pari a 260 ettolitri per l'intera durata del contratto (cfr. doc. 2 e 3 parte attrice). Come asseritamente affermato e dimostrato mediante la produzione in giudizio delle fatture, ha versato in favore della ditta individuale la somma di euro 1820,00 Parte_1 CP_1
pagina 2 di 3 più Iva, oltre ad un corrispettivo variabile pari ad euro 43,00 – oltre IVA – da moltiplicarsi per il numero minimo di ettolitri di birra in fusto da acquistare, pari a complessivi euro 11.180,00 oltre iva, che ha corrisposto a mezzo bonifico bancario con relativa emissione della fattura da parte Parte_1 della società convenuta. Tuttavia, quanto dichiarato da parte attrice, relativamente al mancato acquisto di un minimo di ettolitri di birra, non trova riscontro documentalmente. A parere di questo Giudicante, inoltre, non è possibile comprendere dalla scarna documentazione in atti né il quantitativo di ettolitri effettivamente acquistato dalla ditta individuale né il CP_1 quantitativo minimo in euro di birra in fusto acquistata. Come noto, la mancata costituzione in giudizio del convenuto non esonera parte attrice dall'onere della prova;
pertanto, alla luce di quanto suesposto e dalla documentazione allegata a sostegno della domanda non risulta accertato che la ditta individuale abbia violato le clausole del CP_1 contratto, stipulato in data 01.03.2019, e al quale è subentrata in data 01.12.2021, e, per l'effetto, non è possibile condannare la medesima al pagamento di euro 11.145,00 (oltre iva) a titolo di restituzione del CP_ corrispettivo versato da alla individuale convenuta. Parte_1 Per quanto concerne, invece, la richiesta di condanna al pagamento dell'importo di euro 792,90 (oltre iva) inerente a merce consegnata e non saldata la stessa merita accoglimento. Infatti, a sostegno di quanto dedotto parte attrice ha correttamente prodotto in giudizio le fatture elettroniche emesse dalla medesima società, pari ad euro 792,90 (oltre iva). Tale circostanza, del resto, non è stata contestata dalla ditta convenuta, rimasta contumace nell'odierno procedimento e non resasi disponibile a rendere l'interrogatorio formale. Sul punto, come noto, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, essa costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice.
III. Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie parzialmente le domande di parte attrice, e, per l'effetto condanna CP_1 al pagamento della somma di euro 792,90 (oltre iva) in favore di Parte_1
2. spese irripetibili;
3. con sentenza esecutiva.
Monza, 22 dicembre 2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
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