Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 28/05/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00480/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00719/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 719 del 2024, proposto da MA AN OG, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Atzeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni del Sarrabus, non costituitasi in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;
per l'annullamento
del Provvedimento Unico del Suap Associato Unione dei Comuni del Sarrabus n. 156 del 19.06.2024; del parere del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna prot. n. 8769-P del 20.05.2024; della nota del Suap Associato Unione dei Comuni del Sarrabus prot. n. 3536 del 23.05.2024; del verbale della conferenza di servizi del Suap Associato Unione dei Comuni del Sarrabus 6.06.2024 relativa alla pratica prot. n. 382 del 18.01.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha esposto di aver presentato, il 29 dicembre 2023, tramite lo sportello SUAPE dell’Unione dei Comuni del Sarrabus, una DUA avente ad oggetto la realizzazione, presso la propria abitazione sita in Villasimius, località Campu Longu, di un intervento di ampliamento del portico già esistente nonché di una piscina.
Trattandosi di zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il SUAPE, con nota prot. n. 385 del 18 gennaio 2024, indiceva una conferenza di sevizi in modalità asincrona per l’acquisizione dei pareri delle amministrazioni coinvolte.
Detta conferenza, tuttavia, non si rivelava risolutiva, stante il parere non favorevole espresso dal Servizio tutela del paesaggio regionale con riguardo alla realizzazione della piscina, pur a seguito delle modifiche apportate dal ricorrente al progetto iniziale, in conformità alle indicazioni dell’Ufficio regionale, di cui alla nota prot. n. 9832 del 22 febbraio 2024, relative alla riduzione delle dimensioni del portico e al posizionamento della piscina.
Il SUAPE indiceva, quindi, una conferenza di servizi sincrona per il 16 maggio 2024, alla quale nessuna delle amministrazioni convocate partecipava e in cui si prendeva atto dei pareri favorevoli precedentemente trasmessi, rispettivamente, dal Comune di Villasimius, con nota prot. n. 5637 del 16 aprile e dal Servizio tutela del paesaggio regionale, con nota prot. n. 23961 del 7 maggio, limitatamente all’ampliamento del portico.
In esito a detta conferenza, ritenuto acquisito l’assenso delle amministrazioni non intervenute, ivi compresa la Soprintendenza, si deliberava, in un primo momento, parere favorevole al progetto, cui seguiva, tuttavia, l’indizione di una nuova conferenza in modalità sincrona per il 6 giugno, in considerazione del sopravvenuto parere negativo della medesima Soprintendenza, del 20 maggio 2024.
La nuova conferenza di servizi - confermato dal delegato della Soprintendenza il parere negativo del 20 maggio - si concludeva, quindi, con la deliberazione di un parere contrario all’accoglimento dell’istanza, cui faceva seguito la determinazione motivata di conclusione della conferenza, provvedimento unico n. 156 del 19 giugno 2024.
2. Il parere negativo della Soprintendenza, in particolare, era motivato con riferimento a diversi profili di incompatibilità dell’intervento rispetto alle disposizioni delle NTA del PPR e precisamente:
“ Non è conforme all’art.12 comma 1 a) delle NTA del PPR che prevede “gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di ristrutturazione e restauro che non alterino lo stato dei luoghi, il profilo esteriore, la volumetria degli edifici, la destinazione d’uso ed il numero delle unità immobiliari; è consentita la realizzazione di eventuali volumi tecnici di modesta entità, strettamente funzionali alle opere e comunque tali da non alterare lo stato dei luoghi.
Tra le suddette opere si ritiene non rientri la veranda in oggetto che comporta alterazione di sagoma e profilo esteriore dell’edificio.
Inoltre l’intervento non è ammissibile anche ai sensi del sopra menzionato art.12 al comma 2) in cui si prevede che ”In ogni caso sono inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico morfologici e dei rispettivi insiemi i terreni costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia anche se elevati sul mare e per le isole minori nei 150 metri, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee C, D e G contermini ai comuni o alle frazioni, e di quelli previsti al comma 2, punto 3, dell’art. 20. La realizzazione degli interventi nelle suddette aree è subordinata all’intesa di cui all’art.11”.
Si precisa inoltre che le NTA del PPR e all’art.15 c.2 a) prevedono testualmente che: “Per i Comuni non dotati di PUC approvato nelle restanti zone C, D, F, e G: a) nella fascia di 2000 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare, e nella fascia entro i 500 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare e per le isole minori possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati e con convenzione efficace alla data di pubblicazione della delibera della Giunta regionale n. 33/1 del 10 agosto 2004. Per le zone F devono altresì essere rispettati i parametri di cui all’articolo 6 della legge regionale 8/2004. Alla stessa data devono risultare legittimamente avviate le opere di urbanizzazione, nel senso che sia stato realizzato il reticolo stradale e si sia determinato un mutamento consistente ed irreversibile dello stato dei luoghi.
Non è compatibile con le esigenze di tutela del sito, perché in contrasto con il quadro normativo vigente a tutela del contesto paesaggistico in oggetto ”.
3. Ritenendo illegittimi gli atti in questione, il ricorrente è insorto con il presente gravame, affidato alle doglianze di seguito esposte:
- I Violazione dell’art. 37 della Legge Regionale n. 24 del 20.10.2016. Violazione dell’art. 14 ter della Legge n. 241 del 7.08.1990. Violazione dell’art. 11.3.3 delle Direttive SUAPE 2019 di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 49/19 del 5.12.2019 , in quanto, non avendo preso parte, le amministrazioni convocate, alla conferenza di servizi sincrona del 16 aprile 2024, si sarebbe formato l’assenso tacito, ai sensi dell’art. 37, co. 10. L.R. n. 24/2016. Ciononostante, il SUAPE, recependo il parere negativo tardivo della Soprintendenza del 20 maggio 2024, avrebbe convocato una nuova conferenza, in esito alla quale è stato adottato il diniego impugnato.
- II Violazione ed errata applicazione degli art. 12, 15 e 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale. Violazione dell’art. 143 del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01 2004. Difetto di motivazione e di istruttoria. Errore di fatto .
Con il provvedimento impugnato si contesta, tra gli altri, la compatibilità dell’intervento con l’art. 12 delle NTA del PPR e, in particolare, con la lett. a) del comma 1, il quale, per contro, consentirebbe l’intervento in parola per effetto del rinvio all’art. 13, L.R. n. 23/1985 ss.mm.ii., che, a sua volta, ammette “ le opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice Civile ”. Non sarebbe poi applicabile alla fattispecie de qua la previsione di cui all’art. 12 NTA, co. 2, venuta meno per effetto della pronuncia del Tar Sardegna, n. 2241/2007.
La Soprintendenza rileva, ancora, la non compatibilità dell’intervento con le previsioni di cui all’art. 15, co. 2, NTA del PPR, il quale dispone che nei Comuni non dotati di PUC, fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR, sono consentiti solo gli interventi compresi negli strumenti urbanistici attuativi approvati e con convenzione efficace alla data del 10 agosto 2004.
Tuttavia i ridetti limiti non sarebbero applicabili al caso di specie, trattandosi di opera ammessa in tutti i casi negli ambiti costieri, anche in presenza di zona F in Comune privo di PUC adeguato al PPR.
Inoltre, il rilievo per cui l’intervento comporterebbe una “ sempre più consistente sottrazione dei caratteri naturali e ambientali, alterando il quadro dei valori panoramici del contesto posti a fondamento del decreto di riconoscimento del notevole interesse pubblico dell’area (D.M. 01/09/1967) ” non terrebbe nella giusta considerazione il fatto che l’immobile è collocato in un contesto già urbanizzato, nell’ambito del quale l’ampliamento di modeste dimensioni di un porticato già esistente avrebbe un impatto inesistente sull’area.
A fronte, infine, della pretesa ascrivibilità dell’area alla fascia di rispetto di cui agli artt. 143, co. 1, lett. d) e 17, co, 3, D. Lgs. n. 42/20024, a) Fascia costiera c) Campi dunari e sistemi di spiaggia;- Oasi permanente di protezione faunistica: Oasi Fascia litoranea orientale, deduce il ricorrente che l’immobile sarebbe invece collocato in un’area individuata dal PPR come “insediamenti turistici”.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
5. Alla pubblica udienza del 14 maggio 2025, in vista della quale le parti hanno ulteriormente argomentato le proprie posizioni con memorie e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
È infondato il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta l’acquisizione, da parte del Suape, del parere negativo reso tardivamente dalla Soprintendenza, a seguito del quale avrebbe indetto una nuova conferenza di servizi, anziché assentire l’intervento sulla scorta del silenzio assenso che si sarebbe formato per effetto della mancata partecipazione della Soprintendenza alla conferenza del 16 maggio 2024.
Giova rammentare, in linea generale, che i procedimenti Suape della Regione autonoma della Sardegna in conferenza di servizi trovano il proprio referente normativo nell’art. 37, L.R. n. 24/2016, il quale, con riferimento alle fattispecie che richiedono l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, prevede espressamente, al comma 14, che i termini di cui al comma 4 - segnatamente, per quanto d’interesse, quello entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni - “ sono aumentati di quanto necessario ad assicurare il rispetto dei tempi istruttori attribuiti ad ogni pubblica amministrazione dall’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio…) ”.
A sua volta, l’art. 146, D. Lgs. n. 42/2004, al comma 8 prevede che “ Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5…entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti… ”.
Il dies a quo del ridetto termine di quarantacinque giorni va poi individuato alla stregua di quanto previsto al precedente comma 7, a mente del quale l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica – la Regione o l’ente delegato – trasmette al Soprintendente la documentazione, unitamente a una propria proposta motivata di provvedimento.
Nella vicenda che occupa, non è revocabile in dubbio che il parere negativo della Soprintendenza del 20 maggio 2024 sia intervenuto in termini, avendo fatto seguito alla proposta di provvedimento favorevole dell’UTP regionale, trasmessa con nota prot. n. 23961 del 7 maggio 2024.
Detta conclusione, peraltro, è perfettamente in linea con la ricostruzione, in fatto, della vicenda, articolata in una prima conferenza di servizi asincrona, in esito alla quale il Servizio regionale di tutela del paesaggio, con nota prot. n. 21318 del 19 aprile 2024, rendeva parere favorevole limitatamente all’ampliamento della veranda coperta e non favorevole con riguardo alla realizzazione della piscina, il che determinava il ricorrente a rimodulare il progetto con una riduzione delle superfici coperte e l’eliminazione della piscina.
Sul nuovo progetto l’Ufficio regionale rilasciava parere favorevole, trasmettendolo alla Soprintendenza con la ridetta nota prot. n. 23961 del 7 maggio 2024.
Ne consegue che il parere del successivo 20 maggio è in termini e vale ad escludere la formazione del silenzio assenso di cui all’art. 37, co. 10, L.R. n. 24/16.
Il primo motivo è dunque infondato.
7. Con l’ulteriore doglianza formulata, la difesa del ricorrente muove specifiche censure ai singoli rilievi in cui si articola la motivazione del parere negativo della Soprintendenza.
Venendo in considerazione un provvedimento strutturalmente plurimotivato, deve farsi applicazione del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza secondo il quale “ in caso di impugnazione giurisdizionale di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una pluralità di ragioni ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento, è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento […] nel suo complesso resti indenne dalle censure articolate ed il ricorso venga dichiarato infondato o meglio inammissibile per carenza di interesse alla coltivazione dell’impugnativa avverso l’ulteriore ragione ostativa, il cui esito resta assorbito dalla pronuncia negativa in ordine alla prima ragione ostativa (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 marzo 2015, n. 1532; Id., 23 settembre 2022, n. 8182) ” (Cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, VI, 13 maggio 2025, n. 4084; Tar Sardegna, I, 7 maggio 2025, n. 406).
Orbene, con riguardo al caso di specie, ritiene il Collegio che, nella motivazione del parere negativo, assuma portata dirimente il rilievo della incompatibilità del progetto rispetto al disposto di cui all’art. 12, co. 1, lett. a) NTA PPR che, individuando gli interventi ammissibili negli ambiti di paesaggio, esclude comunque, tra gli altri, quelli suscettibili di alterare lo stato dei luoghi nonché il profilo esteriore dell’immobile.
L’intervento in questione, infatti, pur rimodulato in ossequio alle criticità evidenziate, in prima battuta, dal Servizio regionale, con una riduzione delle superfici occupate e senza incremento di volumetria, è nondimeno suscettibile di alterare lo stato dei luoghi modificando, attraverso l’ampliamento del portico, in particolare, il profilo esteriore dell’immobile.
Sul punto, la prospettazione attorea replica richiamando il disposto di cui al medesimo articolo, lett. b), che consentirebbe le opere costituenti pertinenza ai sensi dell’art. 817 del codice civile.
Deve, peraltro, rilevarsi al riguardo - come puntualmente evidenziato dalla difesa erariale – che l’art. 13, L.R. n. 23/1985, cui la lett. b) dell’art. 12 rinvia per la individuazione delle tipologie di interventi ammissibili, è stato abrogato dall’art. 44, L.R. n. 8/2015.
E’ appena il caso di precisare che, in ogni caso, anche laddove gli interventi di cui alla lettera b) fossero ammissibili, la relativa previsione non varrebbe, comunque, a introdurre una deroga a quella di cui alla superiore lettera a), con la conseguenza che- con stretto riguardo alla fattispecie che occupa- anche la realizzazione di una pertinenza incontrerebbe i limiti di cui alla ridetta lettera a), non potendo risultare alterato, per l’appunto, lo stato dei luoghi, né il profilo esteriore dell’immobile.
Al lume delle coordinate ermeneutiche poc’anzi richiamate con riguardo al provvedimento plurimotivato, la fondatezza dell’argomento si rivela di per sé sufficiente a tenere indenne il provvedimento rispetto alle ulteriori doglianze formulate dal ricorrente, esimendo il Collegio dal relativo scrutinio.
8. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Sussistono, comunque, giusti motivi, alla luce della peculiare situazione di fatto sottesa alla controversia, per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele Serra | MA Buricelli |
IL SEGRETARIO