Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 809/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 5.11.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Senigallia alla Via A. Costa n. 34, presso lo studio dell'Avv. Diego D'Adderio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calca all'atto di appello appellante e
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, quale incorporante di CP_2
elettivamente domiciliata in Camerino (MC), Via Le Mosse snc, presso lo studio
[...] dell'Avv. Giuseppe Gaeta, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata e
1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Conegliano (TV) alla Via
Vittorio Alfieri n. 1 e, per essa, con sede in Milano, Bastioni di Controparte_4
Porta Nuova n. 19, elettivamente domiciliata in Jesi alla Via Dell'Asilo n 1/bis, presso lo studio dell'Avv. Nicoletta Cardinali, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Schiavone e
Giulia Galati, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore altra appellata
Oggetto: contratti di mutuo fondiario – cessione all'ente-ponte – ammortamento alla francese – interessi usurari e principio di simmetria – mutuo solutorio – divergenza
, appello avverso la sentenza n. 488/2022 emessa in data 13/14.05.2022 dal Pt_2
Tribunale di Macerata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 488/2022 emessa in data 13/14.05.2022 il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
poi incorporata da a sua volta incorporata da Controparte_5 Controparte_2
al fine di accertare e dichiarare la nullità delle clausole inerenti la Controparte_1
determinazione del tasso di interesse moratorio contenute nei n. 7 contratti di mutuo fondiario stipulati con tra il 1995 e il 2015 e successivi contratti Controparte_6
modificativi del 2013, sul presupposto della natura usuraria dei predetti tassi con conseguente non debenza degli interessi corrisposti e rideterminazione delle somme, ritenuto di non dover valutare, per il principio della ragione più liquida, l'eccezione della carenza di legittimazione passiva in relazione ad alcuni dei rapporti di mutuo estinti anteriormente alla creazione del c.d. “ente-ponte” di rigettata l'eccezione di Controparte_7
nullità per la non confrontabilità del tasso di mora con il tasso soglia ai fini del rilevamento dell'usura, non essendo stato applicato al Tegm lo spread del 2,1%, esclusa inoltre ogni verifica per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 108/96 e risultando, quanto ai contratti anteriori all'entrata in vigore della delibera CICR del
9.02.2000, il tasso di interesse moratorio contenuto nel tasso soglia di cui ai vigenti D.M., rigettata ogni eccezione anche in ordine alla sussistenza dell'anatocismo, rigettata altresì la domanda finalizzata a far dichiarare la nullità di tutti i contratti di mutuo destinati a ripianare debiti residui derivanti da precedenti rapporti di finanziamento, nonché l'eccezione di non
2 corretta determinazione del tasso di interesse effettivo TAEG/ISC indicato in contratto, ha rigettato le domande attoree, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello , chiedendone la riforma Parte_1
per non aver ravvisato i presupposti per la dichiarazione di nullità dei contratti nonostante la presenza di un meccanismo anatocistico illegittimo nel calcolo degli interessi moratori corrisposti dal mutuatario, nonché per non condividere il contenuto della perizia di parte, che non ha applicato il principio di simmetria e ha calcolato il tasso soglia d'usura utilizzando un metodo di confronto che rapporta grandezze e dati tra loro disomogenei, in quanto sottoporre i tassi di mora ad una valutazione autonoma di usurarietà, distinta da quella degli interessi corrispettivi, costituisce un sistema contrario all'art. 644 c.p. e all'art. 2
L. n. 108/96: di qui l'erroneità del giudicante che, non condividendo la rilevazione del tasso soglia sulla mora attraverso il TEGM, ha ritenuto la validità del mutuo fondiario concluso il
12.01.2010 e di quelli conclusi il 18.04.1997 e il 15.02.1999, senza considerare nel calcolo dell'usura anche la capitalizzazione degli interessi corrispettivi;
la sentenza è viziata anche nella parte in cui reputa la rilevanza della anteriorità o posteriorità della stipula dei mutui rispetto all'entrata in vigore della citata delibera CICR, senza tuttavia ravvisare la necessità di distinguere tra la legittimità del calcolo degli interessi di mora sul montante (e quindi sul capitale e gli interessi) e la verifica dell'usura, atteso che non è controversa la legittimità del calcolo dell'interesse di mora sul montante, ma le sue conseguenze rispetto al superamento del tasso soglia;
ulteriore errore attiene all'omessa considerazione, da parte del giudicante, del collegamento negoziale che comporta la nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato per estinguere altro mutuo già viziato dalla illegittimità per violazione dell'art. 644 c.p. e della L. 108/96; la sentenza non ha colto la divergenza esistente tra il tasso di interesse nominale TAN e quello effettivo TAEG/ISC, che impedisce al cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito erogatogli mediante il mutuo;
non sussiste carenza di legittimazione della società cessionaria, in quanto la cessione dell'azienda bancaria all'ente- ponte è stata realizzata attraverso la “cessione di tutti i diritti, le attività e le passività”.
Si è regolarmente costituita in giudizio quale incorporante per Controparte_1
fusione di contestando in modo specifico l'avverso gravame, basato sulla Controparte_2
generica eccezione del vizio di nullità dei mutui per la presenza di un illegittimo meccanismo anatocistico nel calcolo degli interessi moratori, invero, le parti hanno optato per il mutuo a rata costante, che implica già la loro scelta di un regime di capitalizzazione degli interessi computati sulla somma di capitale gradualmente residua;
la sentenza impugnata ha correttamente rigettato la domanda sulla natura usuraria dei tassi applicati ai
3 contratti di mutuo, in quanto in applicazione del c.d. principio di simmetria fra i criteri di calcolo del TEG e del TEGM nel rispetto delle Istruzioni della AN d'IT pro-tempore vigenti, poiché il tasso sia degli interessi corrispettivi, che di quelli moratori è risultato comunque sempre inferiore al tasso soglia al tempo vigente;
quanto all'eccepita usura in relazione ai singoli contratti di mutuo contestati, va considerato che anatocismo e usura non possono essere tra loro sovrapposti e che, invece, debba considerarsi il tasso come contrattualmente stabilito, apparendo del tutto legittima l'applicazione di esso all'intera rata scaduta, comprensiva degli interessi corrispettivi (“montante”); corretta è da ritenersi la sentenza per aver escluso che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo, considerato anche che i mutui precedentemente estinti non sono risultati illeciti per violazione delle norme in materia di usura contrattuale e che quando l'intero mutuo sia destinato a ripianare un debito pregresso, tale operazione andrebbe qualificata non come un contratto autonomo, ma come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente;
nei contratti di mutuo sono riportate tutte le condizioni economiche applicate, tra cui l'ISC (indicatore sintetico di costo) o TAEG, che svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, pertanto, la sua erronea indicazione non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB;
fondata è, infine, da ritenersi la carenza di legittimazione passiva della banca, essendo gran parte dei rapporti di mutuo estinti in epoca anteriore alla data di cessione dell'azienda bancaria, pertanto essi non sono transitati all Controparte_8
che, di conseguenza, non può essere tenuta a risponderne per il tramite
[...]
delle successive incorporanti.
A seguito di ordinanza del 5.11.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e non merita accoglimento.
Occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di
[...]
e, quindi, anche delle incorporanti, poi Controparte_7 Controparte_5
incorporata da che a sua volta è stata incorporata da Controparte_2 Controparte_1
odierna appellata, non esaminata dal primo giudice che ha ritenuto di decidere direttamente nel merito in virtù del principio della ragione più liquida.
Reputa il Collegio la fondatezza dell'eccezione in riferimento a tutti i contratti di mutuo che, in quanto estinti in epoca antecedente al 22.11.2015, data in cui la AN d'IT disponeva l'avvio della risoluzione di non sono stati mai oggetto di cessione e Controparte_6
4 quindi non sono mai entrati nella titolarità dell'attuale banca appellata: mutuo del 14.07.1995 estinto il 19.03.1999, mutuo del 18.04.1997 estinto il 15.02.1999, mutuo del 15.02.1999 estinto il 23.04.2004, contratto modificativo del 23.04.2004 estinto il 28..02.2014 e mutuo dell'11.06.2008 estinto il 19.04.2013 (l'avvenuta estinzione costituisce circostanza pacifica, come da elencazione fornita da parte mutuataria a pagg.
1-3 dell'atto di citazione).
In merito alla questione della cessione dei diritti risarcitori, appare dirimente quanto già osservato da Corte d'Appello Milano – Sez. spec. Impresa, con sentenza n. 917/2019 cui questa
Corte ha aderito in altre precedenti sentenze (Corte d'Appello Ancona, sez. I, 24.01.2023, n.
193; Corte d'Appello Ancona, sez. I, sentenza 4.11.2022, n. 1387; Corte d'Appello Ancona, sez. I, sentenza 26.10.2023, n.1547), ribadendo il principio condiviso anche da Corte d'Appello di Bologna, sentenza 15.06.2021, n. 1551.
In sintesi, va ribadito che l'art. 47 d.lgs. n. 180/2015, in ottica di separazione dei patrimoni appartenenti all'ente bancario risolto ed all'ente ponte, prevede che “salvo quanto è disposto dal Titolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo dell'alta dirigenza del cessionario”; l'art.
1.1. del provvedimento della AN d'IT del 22.11.2015, con riguardo all'oggetto della cessione dall'ente risolto all'ente-ponte, afferma che sono oggetto di cessione “tutti i diritti, le attività e passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i giudizi attivi o passivi, inclusi le azioni di responsabilità risarcitorie e di regresso in essere alla data di efficacia della cessione ai sensi degli artt. 43 e 47 d.lgs. n. 180/2015 all'ente ponte”.
In considerazione di quanto appena esposto si rileva come, con il proprio provvedimento, la
AN d'IT abbia posto un chiaro limite temporale con riguardo all'oggetto della cessione dei rapporti rispetto all'ente ponte, nella specie, individuato nella loro sussistenza “in essere alla data di efficacia della cessione”, escludendo quei diritti o azioni esercitate in data successiva all'emanazione avvenuta il citato 22.11.2015.
Ed infatti, la ratio della finalità di “mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione” di cui all'art. 42 del cit. d.lgs. n.
180/2015 è quella di consentire la prosecuzione delle funzioni essenziali dell'azienda bancaria in vista della cessione a terzi che avverrà solo in presenza di condizioni di mercato idonee, tanto che l'art. 25 richiede che venga effettuata dalla AN d'IT o dal commissario straordinario una valutazione provvisoria che evidenzi tutte le eventuali ulteriori perdite,
5 seguita da una valutazione definitiva (conforme agli artt. 23 e 24), valutazioni in grado di assicurare che le perdite siano pienamente rilevate e di individuare con sufficiente precisione quali attività e passività siano cedute all'ente ponte.
La necessità di una specifica individuazione delle attività e delle passività cedute è confermata anche dall'art. 47, che al settimo comma statuisce “Salvo quanto è disposto dal Titolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione
e controllo o dell'alta dirigenza del cessionario”.
Ulteriore conferma della “specialità” del trasferimento viene individuata nella circostanza che l'ente-ponte, in coerenza con la sua funzione di gestore transitorio che è chiamato a svolgere, in attesa della collocazione sul mercato dell'azienda, non paga alcun corrispettivo per la cessione.
La cessione in favore della società veicolo per la gestione delle attività, attiene, quindi, solo a quei beni e rapporti giuridici che di volta in volta l'autorità di risoluzione ritiene opportuno separare dal complesso di beni e rapporti facenti capo all'ente in risoluzione, per massimizzare il valore oppure consentire la liquidazione assieme alla stessa società veicolo. Lo strumento delle cessioni delineato dagli artt. 29-47 del d.lgs. n. 180/2015 consente, pertanto, alla AN
d'IT di operare una profonda ristrutturazione degli assetti patrimoniali e finanziari dell'ente in risoluzione, diretta a ripristinare le condizioni di sostenibilità economica delle attività, evitando nel contempo interruzioni nell'erogazione dei servizi essenziali bancari per dare stabilità al sistema. Questo interesse giustifica gli ampi poteri conferiti all'autorità di risoluzione di disporre, unilateralmente tale trasferimento e di conformarne il contenuto, le modalità e gli effetti con la più ampia autonomia.
Nel caso di specie va, pertanto, ritenuta la carenza di legittimazione passiva dell'ente-ponte e quindi di e, quindi ancora della incorporante Controparte_5 Controparte_2 [...]
avendo l'appellante promosso il presente giudizio in data 22.09.2017, vale a Controparte_1
dire in epoca successiva alla data di efficacia della cessione, sempre fermo restando l'elemento di fatto, assorbente nel caso de quo, dell'esaurimento del rapporto controverso per effetto della chiusura tra il 1999 e il 2013 dei mutui di cui sopra.
Va, infine, osservato per completezza del discorso come il citato complesso normativo sia conforme anche alle direttive europee sull'argomento, in quanto secondo Corte giustizia UE sez. I, 5.05.2022, n. 83 non è contraria alla Carta dei diritti fondamentali una norma che non garantisce completamente gli investitori;
si legge infatti in detta pronuncia che “L'articolo 17,
6 paragrafo 1, della CDFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale applicabile nel contesto di un'azione di risoluzione, che consentendo, in linea di principio, di garantire la neutralità economica di tale azione di risoluzione consistente nella creazione di un ente-ponte e di uno strumento della separazione delle attività, non prevede, in una disposizione espressa:
- la realizzazione di una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e delle passività dell'ente soggetto all'azione di risoluzione anteriormente alla sua adozione;
- il pagamento di un eventuale corrispettivo, in funzione della valutazione di cui al precedente trattino, all'ente soggetto a risoluzione o, se del caso, agli azionisti o ai detentori di altri titoli di proprietà;
- che gli azionisti dell'ente soggetto all'azione di risoluzione abbiano il diritto di ricevere una somma non inferiore a quella che si stima che riceverebbero nel caso di liquidazione totale dell'ente secondo le procedure ordinarie di insolvenza, prevedendo tale meccanismo di salvaguardia unicamente per i creditori i cui crediti non sono stati ceduti;
- una valutazione, a prescindere dalla valutazione di cui al primo trattino, al fine di determinare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento più favorevole nel caso in cui l'ente soggetto a risoluzione fosse stato assoggettato a procedura ordinaria di insolvenza”.
A seguito di rigetto del motivo riguardante l'eccezione preliminare, restano da esaminare le questioni riguardanti i soli mutui effettivamente ceduti all'attuale banca appellata, in quanto ancora in corso alla data di efficacia della cessione all'ente-ponte, cioè quelli stipulati in data
23.04.2004 e 12.01.2010 (rispettivamente allegati ai nn. 5 e 7 dell'atto di citazione).
Con il primo motivo parte appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui non ha condiviso il presupposto da cui muove il ragionamento attoreo dell'autonomia della quota capitale rispetto alla quota interessi all'interno di ogni rata di mutuo, dovendo ritenersi illegittima l'influenza dell'anatocismo sull'usura, in quanto nelle rate di mutuo scadute e insolute gli interessi corrispettivi non perdono la natura di interessi e l'applicazione degli interessi di mora anche sulla quota di interessi corrispettivi reca con sé un metodo di calcolo
(sommatoria) che determina necessariamente un fenomeno anatocistico relativamente alla parte della rata corrispondente all'ammontare degli interessi, producendo un aumento del costo del finanziamento, portando all'addebito di maggiori costi ed influendo anche il superamento o meno della soglia usuraria.
La censura non coglie nel segno.
7 Reputa il Collegio di poter condividere, unitamente al giudice di prima istanza,
l'orientamento giurisprudenziale maggioritario (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere 30 marzo 2022; Trib. Frosinone 30 marzo 2021; Trib. Roma 8 febbraio 2021; Trib. Padova 7 settembre 2021; ABF Bari n. 12533/2020; Collegio Arbitrale di Milano n. 9033 del10 giugno 2022 n. 9033) secondo cui il piano di ammortamento c.d. “alla francese” non introdurrebbe alcun occulto fenomeno anatocistico, né sarebbe incompatibile con la disposizione prevista dall'art. 1283 c.c. in tema di divieto di anatocismo, in quanto strutturato con la previsione che il debitore rientri dalla propria esposizione debitoria mediante la corresponsione periodica di una rata costante (a differenza del piano di ammortamento c.d. alla italiana, che invece è a rata variabile), comprensiva di quota capitale, la cui incidenza rispetto al totale della singola rata aumenta nel tempo, più quota di interessi che, al contrario, si riduce a seguito del rimborso del capitale: “Per rispettare il requisito della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., è sufficiente, per il caso sia adottato il meccanismo dell'ammortamento alla francese, che venga richiamato il calcolo “a scalare” degli interessi” (ABF di Milano, 11 Maggio 2022,
n. 7442).
La tipologia di rimborso dei contratti di finanziamento in esame prevede, quindi, una particolare modalità di rimborso del prestito caratterizzato dalla presenza di una rata ad importo costante formata da una duplice componente: una quota di interessi via via decrescente ed un'altra, in linea capitale, invece progressivamente crescente. All'inizio del periodo di rimborso l'importo della rata sarà costituita maggiormente dalla quota interessi mentre sarà ridotta la quota capitale e, con il trascorrere del piano, si avrà una decrescita della prima quota a sfavore della seconda: pertanto, la rata finale pertanto sarà costituita per lo più dal capitale residuo, mentre la quota di interessi risulterà irrisoria.
Dall'omessa pattuizione del regime di capitalizzazione composta in luogo del regime di capitalizzazione semplice non deriverebbero conseguenze in punto di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, né si porrebbero problemi in termini di violazione della c.d. trasparenza bancaria, poiché il cliente al quale viene consegnato il piano di ammortamento in allegato al contratto di mutuo potrebbe desumere comunque la modalità di ammortamento e, dunque, la composizione delle singole rate in cui viene frazionata nel tempo l'obbligazione restitutoria, costituendo il piano di ammortamento -e la relativa strutturazione- la logica e naturale applicazione di quanto contrattualmente pattuito nelle condizioni economiche redatte per iscritto nel corpo del contratto e, dunque, conosciute e conoscibili ex ante dal cliente.
8 Ed infatti, nel piano di ammortamento alla francese gli interessi del periodo sono calcolati sul solo capitale residuo, ossia il debito non ancora restituito, pertanto, essi non potranno produrre altri interessi poiché resteranno separati dalla sorte capitale che sola, per sua natura, sarà produttiva di interessi.
La più recente giurisprudenza di merito, che si è occupata della questione, ha chiarito che
“la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale
e, pertanto, applicando la formula dell'interesse semplice (Interessi = Capitale x tasso x tempo); la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;
il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto. Ne consegue che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto
l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (cfr. Corte Appello Roma, 30.1.2020
n. 731).
Ed ancora, “la previsione di un piano di rimborso con rata fissa (ammortamento alla francese) non comporta violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota di interessi della rata di rimborso. In altre parole, il sistema di calcolo nell'ammortamento a rata fissa non genera un effetto anatocistico, perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, sì che non vi sono interessi "scaduti" che producono ulteriori interessi” (così Corte App. Venezia, sentenza 19 febbraio 2021).
Sull'argomento, va infine segnalato che la Suprema Corte a Sezioni Unite, con una recentissima pronuncia in materia di indeterminatezza dell'oggetto, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”;
“deve … darsi risposta negativa anche al secondo profilo in cui è articolato il rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo
9 bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. civ., Sezioni Unite, n. 77 del 29.05.2024).
Sulla base di detta ricostruzione le principali ragioni che sono state indicate a supporto dell'opzione interpretativa accolta da questa Corte possono essere così sintetizzate:
nel metodo dell'ammortamento alla francese, gli interessi sono calcolati sul debito residuo e non sugli interessi pregressi;
in ogni rata è garantito il pagamento di tutti gli interessi dovuti a quel momento;
gli interessi sulla rata con scadenza successiva riguardano unicamente il capitale residuo;
la formula matematica (definita di sconto composto) che presiede all'applicazione di tale ammortamento che consente di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, così che la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento sia uguale al capitale mutuato, ma non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che risponde alle regole dell'interesse semplice, venendo conteggiato ad ogni rata sul solo capitale che residua dopo la restituzione del capitale effettuato tramite le rate precedenti;
l'applicazione, rispetto al diverso metodo dell'ammortamento all'italiana, di interessi risulta giustificata dal fatto che le rate computate comprendono da subito una quota capitale maggiore;
il sistema così congegnato risulta aderente al disposto di cui all'art. 1194 c.c.;
a difettare è quindi il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c.
A fronte di tali considerazioni, non può accedersi alla richiesta di parte appellante di ammissione della CTU al fine di accertare la difformità tra i tassi applicati e quelli pattuiti in violazione dell'obbligo di trasparenza sancito dall'art. 117 TUB, limitandosi in sostanza essa ad affermare che i frutti civili maturati in applicazione di un piano di ammortamento alla francese siano più alti rispetto a quelli che sarebbero maturati con un diverso piano di ammortamento, circostanza di fatto questa non riconducibile -come già detto- ad un fenomeno anatocistico, ma al diverso criterio di formazione della rata, e controbilanciata dall'interesse per il mutuatario di fruire di una rata costante e di importo più basso rispetto a quella che sarebbe dovuta in forza di un diverso tipo di ammortamento.
10 Un ulteriore motivo di doglianza attiene al rilievo attribuito dal giudice di prime cure a tutti gli interessi, compresi quelli moratori, ai fini della determinazione del tasso soglia dell'usura in applicazione del principio di simmetria adottato dalla Suprema Corte nella sua più autorevole composizione (cfr. Cass., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597), che prevede un incremento del tasso effettivo globale medio TEGM in ragione di un coefficiente del 2,1%, avendo parte appellante offerto a sostegno della domanda un metodo di confronto utilizzato dal CTP che rapporta grandezze e dati tra loro disomogenei e sulla base di tale criterio invoca la verifica, mediante CTU, degli effettivi tassi di mora e del loro rispetto della Legge
n. 108/96 e dell'art. 644 c.p.
Il motivo non è condivisibile.
Reputa questa Corte territoriale che siano corrette, in quanto logiche e convincenti, le argomentazioni del primo giudice (cfr. pagg.
6-7 sent.), peraltro in linea con il citato orientamento delle Sezioni Unite che, dirimendo l'annoso contrasto giurisprudenziale sulla questione, ritenuta di massima di particolare importanza ai sensi dell'art. 374, co. 2, c.p.c., se anche gli interessi di mora fossero soggetti o meno alla normativa antiusura di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., hanno definitivamente affermato un importante principio di diritto relativo all'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, stabilendone l'applicazione in entrambi i casi di pattuizione sia a titolo di corrispettivo che a titolo di mora, nell'assunto che il giudizio di usurarietà possa riguardare gli interessi pattuiti “a qualunque titolo” e precisando che, tuttavia, debba essere ben definito il cosiddetto “tasso soglia” perché si possa parlare di usura moratoria (cfr. sent. Cass., SS.UU. n. 19597/2020).
Sul punto si erano, in effetti, all'epoca registrati contrapposti orientamenti sia in dottrina che in giurisprudenza.
L'art. 1 D.L. 394/2000 (norma di interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c.), nel riferirsi agli interessi usurari, li indica quali interessi promessi o convenuti a “qualunque titolo”, pertanto, deve ragionevolmente ritenersi che la disciplina in materia di usura oggettiva debba estendersi anche agli interessi moratori. Tale interpretazione è confortata da quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 29 del 2005 e dalla Corte di
Cassazione nelle pronunce n. 5324 del 2003 e n. 350 del 2013, nonché in altre più recenti tra cui l'ordinanza n. 23192 del 2017 e n. 27442 del 2018.
Tuttavia, nella rilevazione del TEGM ai fini della determinazione del tasso soglia gli interessi moratori non vengono presi in considerazione, per cui la AN d'IT, nei chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura del 3.07.2013, ha spiegato come gli interessi di mora siano esclusi dal TEGM “perché non sono dovuti dal momento
11 dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente” ed ha significativamente affermato che “l'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie in danno della clientela”. Osserva, dunque, AN d'IT che ove gli interessi moratori fossero stati inclusi nel TEGM si sarebbe determinato un innalzamento dei tassi soglia con evidente pregiudizio per la clientela, che si sarebbe dovuta confrontare con tassi soglia più alti anche nella fase fisiologica del rapporto contrattuale e che, al fine di consentire l'applicazione della disciplina anti usura agli interessi moratori, evitando “il confronto tra tassi disomogenei
(TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora)”, “i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. Suggerisce, infine, AN d'IT “in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori”, di individuare il tasso soglia per gli interessi moratori nel TEG medio pubblicato aumentato di 2,1 punti, per poi determinare su tale valore la soglia.
Reputa, a tal fine, il Collegio come non concorrendo gli interessi moratori a formare il non sia corretto calcolare il TEG applicato nei singoli rapporti contrattuali Pt_3
comprendendo anche tale onere. In questo modo sarebbero comparate grandezze tra loro non omogene. Ed infatti, il principio dell'omogeneità dei dati da raffrontare si ricava proprio dalla disciplina dell'usura oggettiva, fondata sul raffronto tra:
- il tasso soglia, determinato alla luce del tasso effettivo globale medio (TEGM) degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura
- ed il tasso effettivo globale (TEG) concretamente applicato nel rapporto negoziale.
Tale raffronto non può che essere fatto sulla base di dati tra loro omogenei;
diversamente, il legislatore non avrebbe ancorato il tasso soglia alla media dei tassi effettivi globali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari in un determinato contesto temporale. Il principio di omogeneità, dunque, deve ritenersi immanente alla stessa disciplina dell'usura oggettiva disegnata dal legislatore.
Tale principio era stato già espresso dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 12965 del
2016, dove è stato evidenziato, in merito all'analogo tema dell'incidenza delle CMS sul tasso soglia, che al fine di verificare l'esistenza di un tasso usurario è necessario che la
12 comparizione avvenga tra due dati (il parametro generale rappresentato dal TEGM ed il
TEG nel caso concreto) calcolati con la stessa metodologia. Nella motivazione della sentenza può significativamente leggersi: “pari persuasività, rilevante ai fini della decisione cui è chiamato il collegio, va poi ascritta alla tesi che sostiene la necessità di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili (..) la fattispecie della c.d. usura oggettiva (presunta) (…) è integrata a seguito del mero superamento del tasso soglia, che a sua volta viene ricavato mediante l'applicazione di uno spread sul
TEGM; posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazione della AN d'IT, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte richiamate Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la medotologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché – se detto confronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo – il dato che se ne ricava non può che essere viziato … il che significa che il giudice – chiamato a verificare il rispetto della soglia anti-usura – non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo dei criteri diversi da quelli elaborati dalla AN d'IT, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio”.
I principi sopra enunciati, avallati dalle Sezioni Unite, non possono ritenersi superati alla luce del successivo arresto della Corte di Cassazione, sez. III n. 27442 del 2018, dove è stato affermato che “è nullo il patto con il quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n. 108 del 1996, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali e calcolato senza maggiorazioni o incrementi opposto”; in tale pronuncia, infatti, non viene affrontato il tema del principio, immanente nella legge n. 108/1996, dell'omogeneità dei tassi da confrontare, poi ribadito anche dalle Sezioni Unite: “una tale asimmetria contrasterebbe palesemente con il sistema dell'usura presunta come delineato dalla legge n.
108 del 1996, la quale definisce alla stessa maniera (usando le medesime parole:
«commissioni», «remunerazioni a qualsiasi titolo», «spese, escluse quelle per imposte e tasse») sia - all'art. 644, comma quarto, cod. pen. - gli elementi da considerare per la
13 determinazione del tasso in concreto applicato, sia - all'art. 2, comma 1, legge n. 108, cui rinvia l'art. 644, terzo comma, primo periodo, cod. pen. – gli elementi da prendere in considerazione nella rilevazione trimestrale, con appositi decreti ministeriali, del TEGM e, conseguentemente, per la determinazione del tasso soglia con cui va confrontato il tasso applicato in concreto;
con ciò indicando con chiarezza che gli elementi rilevanti sia agli uni che agli altri effetti sono gli stessi”.
Chiamate a comporre l'annoso dissidio, le Sezioni Unite con successiva sentenza n. 19597 del 18.09.2020 hanno ulteriormente confermato che unico parametro oggettivo che potrebbe rendere possibile in concreto la verifica della sussistenza dell'episodio usurario e che possa soddisfare il principio di simmetria anch'esso affermato dalle Sezioni Unite nella menzionata sentenza n. 16303/2018, garantendo un'omogeneità tra le poste messe a confronto, è quello indicato dall'Istituto di Vigilanza e dai decreti ministeriali: ”Le rilevazioni di AN d'IT sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un c.d. tasso soglia limite che anche questi comprenda”.
Tornando all'esame del caso concreto, applicando la maggiorazione del 2,1% al TEGM relativo agli interessi corrispettivi dei mutui a tasso variabile e moltiplicando il risultato per il coefficiente in aumento necessario per determinare il tasso soglia, si ottiene per il contratto di mutuo del 12.01.2010 un tasso soglia pari al 7,05% [(2,60 + 2,1) x 1,5] a fronte di un tasso degli interessi moratori pattuito pari al 5,2960%, inferiore al tasso soglia, così come per il contratto modificativo di mutuo stipulato il 23.04.2004 il tasso di interesse moratorio pattuito, pari all'8,750%, risulta inferiore al tasso soglia determinato, con specifico riferimento agli interessi moratori, secondo la predetta modalità di calcolo, pari al 9,405%
[(4,17 + 2,1) x 1,5], come peraltro già rilevato dal primo giudice (cfr. pag. 7 sent.).
Alla luce delle precedenti considerazioni in materia di anatocismo e di rilevazione del tasso soglia, è evidente l'infondatezza della pretesa appellante, a tenore della quale nella determinazione del “tasso effettivo” vadano ricompresi tutti gli oneri stabiliti ed applicati in contratto, compresi gli interessi corrispettivi.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado che, avendo escluso la natura di mutuo di scopo ai contratti di finanziamento controversi, ha rigettato la domanda attorea di dichiarazione della nullità in quanto asseritamente stipulati al fine di estinguere debiti preesistenti scaduti, sul presupposto che, risultando i debiti preesistenti illeciti per illegittima applicazione di clausole nulle, la illegittimità debba di conseguenza
14 ripercuotersi anche sui successivi contratti di mutuo da considerarsi inevitabilmente nulli in considerazione di un collegamento negoziale che li rende interdipendenti.
Il motivo è infondato.
Osserva l'intestata Corte come in merito alla validità del contratto di mutuo, destinato in tutto o in parte ad estinguere pregresse poste debitorie, si sia di recente espressa la Suprema
Corte la quale, nel superare il proprio precedente orientamento che riconduceva detto negozio ad una ipotesi di pactum de non petendo, ha ritenuto che il ricorso “ad un mutuo solutorio, ... costituisce un esercizio di libertà negoziale da tutelare, non un atto da sopprimere sol perché non gradito alle personali convinzioni giuridiche o, peggio, sociologiche o addirittura politiche dell'interprete. Dinanzi ad un mutuo solutorio, in conclusione, il mutuatario resta libero di invocare un vizio del consenso, un approfittamento dello stato di bisogno o un accordo simulatorio: ma se non vi riesce, ebbene ch'egli si rassegni al principio pacta sunt servanda” (cfr. Cass. civ., ord. n. 23149 del 25.07.2022): nella specie, peraltro, l'appellate non ha mai dedotto, né provato l'esistenza di siffatto accordo, pertanto l'eccezione non può meritare accoglimento neppure sotto tale profilo.
In aderenza al granitico orientamento giurisprudenziale in materia, come sopra evidenziato, si vedano altre precedenti pronunce di legittimità, secondo cui “Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (cfr. Cass. n.
25632/17, richiamata e ribadita da Cassazione, Sezione VI, Ordinanza 7 dicembre 2021, n.
38884).
La stessa Cassazione, ancor più di recente, ha confermato la validità del mutuo solutorio, stabilendo che il contratto di mutuo si perfeziona nel momento in cui la somma mutuata, pur senza una consegna materiale, è posta nella disponibilità del mutuatario, e ciò avviene attraverso l'accredito sul suo conto corrente: ed infatti, la disponibilità giuridica delle somme si realizza quando il mutuatario ha il potere di disporre delle somme accreditate sul suo conto corrente, anche se queste sono automaticamente ed immediatamente utilizzate dalla banca per l'estinzione del debito esistente. Il principio di diritto elaborato è dunque il seguente: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del
15 mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo” (cfr. Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 5 marzo 2025 n. 5841).
Con il quinto motivo, volto ad accertare la violazione da parte della banca della disciplina sulla trasparenza bancaria ex art 117 TUB, parte appellante lamenta che la banca non avrebbe indicato nei rapporti di finanziamento controversi l'entità dei maggior oneri, con la conseguenza che il tasso indicato nei contratti risulta divergente rispetto a quello effettivo.
La doglianza è infondata.
Come già rilevato dal giudice di primo grado con condivisibile motivazione, non essendo il
TAEG/ISC elemento essenziale previsto a pena di nullità del contratto, la sua indeterminatezza può essere solo fonte di mera responsabilità risarcitoria;
inoltre, in materia di costi da computare nel TAEG al fine della verifica del rispetto delle soglie di usura, sussiste un quadro normativo di riferimento ben delineato, oltre che conforme al diritto europeo assicurato sia dalla legislazione nazionale che dall'interpretazione giurisprudenziale.
Ed infatti, il TAEG/ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento, prima di accedervi e pertanto la sua mancata e/o erronea indicazione, non comportando di per sé una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto una erronea rappresentazione del suo costo complessivo, non determina alcuna nullità contrattuale.
Sullo specifico tema, questa Corte non può che richiamare la recente sentenza di legittimità
n. 39169 del 9.12.2021, in cui si afferma che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea
16 rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri
e delle singole voci di costo elencati in contratto”. In particolare, la Cassazione esplicita il proprio ragionamento premettendo che l'indice -o indicatore- sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento, come ad esempio il prestito o l'acquisto rateale di beni o servizi. Esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il credito;
in altri termini, il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.). Secondo la
Suprema Corte, quindi, poiché l'ISC/TAEG rappresenta solo un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, tale parametro non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti, come pretende la difesa di parte appellante.
Deve pertanto concludersi nel senso che la mancata o inesatta indicazione del TAEG/ISC all'interno del contratto di mutuo stipulato dall'appellata non integri un vizio così grave da determinare la nullità della pattuizione relativa agli interessi, né parimenti l'automatica applicazione dei tassi legalmente previsti ex art. 117, comma 7, lett. a), TUB.
Va in effetti condiviso l'indirizzo anche della giurisprudenza di merito che, muovendo Par dall'assunto del tutto condivisibile che l non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità”, tanto meno essenziale, del contratto, poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto, ha concluso nel senso di escludere qualsiasi nullità dello stesso in quanto la forma di tutela predisposta in favore del mutuatario, è quella del risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale (cfr. Trib Pescara, 31.12.2018;
Tribunale Catania sez. IV, 28.02.2018, n.957; Tribunale Torino sez. I, 14.11.2018, n.5233;
Tribunale Napoli sez. II, 9.01.2018, n.183).
Tuttavia, quand'anche si volesse ragionare in senso difforme a tale opzione ermeneutica e si volesse considerare il TAEG un elemento essenziale del contratto, si tratterebbe pur sempre di un elemento con finalità meramente informativa e quindi tale da non poter riverberare alcuna conseguenza in termini di nullità del contratto.
A corroborare, ed in maniera decisiva, tale prospettazione interpretativa, deve porsi la scelta Par di ordine sistematico di collocare l' nella sezione II dell'art. 9 delle Istruzioni AN
17 d'IT del 25 luglio 2003 ovvero nella parte dedicata alla pubblicità ed all'informazione precontrattuale (cfr. Trib. Salerno, 31.01.2017; Trib. Bergamo, 8.09.2017).
Muovendo, quindi, da tali considerazioni si è giunti ad affermare che la mancata o non corretta indicazione dell'ISC o TAEG può giustificare una pretesa risarcitoria meritevole, però, di trovare accoglimento unicamente a fronte di uno specifico onere probatorio ed allegatorio da porsi a carico della parte mutuataria (cfr. Trib. Monza, 17.08.2017), che però nel caso di specie non risulta che sia stato assolto.
Su tale linea interpretativa, è stato aggiunto che “l'ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Ne discende che
Pa l'omessa o l'erronea indicazione dell' non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma al più può rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale
e/o precontrattuale nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante” (cfr.
Trib. Roma 3.01.2018, Trib. Verona, 21.06.2018; Trib. Cosenza, 11.08.2020; Trib. Chieti,
11.09.2020).
In conclusione, nella valutazione della questione deve considerarsi che:
a) il TAEG non può considerarsi una condizione economica, quanto piuttosto uno strumento con finalità prettamente informative;
b) esso non comporta alcuna onerosità ulteriore a carico del mutuatario o comunque del beneficiario della somma oggetto del finanziamento;
c) la nullità, intesa come forma patologica di ordine generale, dovendosi qualificare alla stregua di una extrema ratio, deve essere necessariamente prevista da una norma di legge, nella specie mancante.
Al lume dei suesposti autorevoli principi, non ha rilievo che vi siano alcune differenze tra Par l' dichiarato nei mutui controversi ai sensi dell'art. 122 TUB e quello effettivamente applicato.
Tutto quanto considerato, la Corte rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
In virtù dell'evoluzione normativa della materia controversa e del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, sussistono i presupposti ex art. 92, co. 2,
c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13,
18 comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della parte appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 488/2022 Parte_1
emessa in data 13/14.05.2022 dal Tribunale di Macerata, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 4.03.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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