TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/05/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3541/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 14.5.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Marina di Parte_1 C.F._1
Caulonia (RC) alla Piazza Bottari n. 13, presso lo studio dell'Avv. TASSONE
JESSICA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. SANGUINETI PATRIZIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale distrettuale dell'istituto in Reggio Calabria, Viale Calabria n. 82;
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata ha convenuto dinanzi a questo Giudice l esponendo di aver presentato in data 29.7.2022 alla CP_1
competente Commissione Medica per l'accertamento delle Invalidità Civili domanda al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché domanda relativa all'accertamento dello status di persona affetta da disabilità grave e art. 3, c. 3 l. 104/92 ma che, ad esito della visite espletate, l'ente non la riconosceva meritevole dei benefici richiesti.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (2771/2023) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati le danno diritto alle provvidenze richieste.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 14.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
***
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 3.10.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 4.11.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato, atteso che tanto il 2 e il 3 novembre cadevano in giorni festivi.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 3.12.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che la diagnosi formulata non prende in considerazione la complessiva incidenza delle patologie riscontrate e documentate, che sarebbe stata fortemente sottovalutata, atteso che le stesse renderebbero senz'altro la ricorrente bisognosa di assistenza continua. La parte deposita altresì consulenza di parte che evidenzierebbe quanto dedotto.
Osserva il giudicante che le censure mosse sono destituite di fondamento.
Il consulente ha, infatti, preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti e richiamata nel presente ricorso. In particolare, il consulente, contrariamente a quanto dedotto, ha considerato e valutato compiutamente tali patologie (cfr. elaborato peritale in cui si procede ad un'attenta considerazione di tutte le patologie documentate anche in termini della loro incidenza sulla capacità di attendere agli atti della vita quotidiana). Il CTU dà specificamente atto che la ricorrente è capace di deambulazione autonoma e risulta collaborante alla visita medica, orientata nel tempo e nello spazio.
L'elemento decisivo, dunque, del giudizio espresso dal CTU è che all'atto della visita obiettiva la perizianda è risultata essere pienamente autonoma e ben orientata. Nulla al riguardo è stato dedotto nel ricorso, limitandosi la parte a ribadire la gravità delle proprie patologie.
Va evidenziato, inoltre, che l'istante in sede di opposizione non deduce alcun aggravamento delle patologie né allega documentazione medica di formazione successiva che possa comportare la necessità di una riconvocazione del consulente al fine di poter procedere ad una riconsiderazione del quadro patologico dell'istante.
Si osserva, da ultimo, che in occasione delle operazioni peritali nessun consulente di parte ha presenziato, né tantomeno sono state presentate osservazioni. Né possono Pers essere ritenute dirimenti le osservazioni redatte dal Dott. il quale non è dato neppure sapere se abbia mai conosciuto e visitato la ricorrente o se si sia, come sembra, limitato ad un esame della documentazione medica senza alcun riscontro obiettivo.
Da ultimo, con riferimento al requisito sanitario relativo all'art. 3, c. 3 l. 104/92 non è stata formulata in questa sede alcuna considerazione idonea a contestare l'accertamento operato.
I rilievi formulati non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti né avallare le avanzate richieste di chiarimenti né di rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass.,
10/11/2011 n. 23413).
Del resto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite devono essere compensate attesa la presenza in atti di valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
Le spese di consulenza tecnica si liquidano come da separato decreto emesso in pari data e, per le stesse ragioni di cui sopra, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) compensa tra le parti le spese di lite;
c) liquida le spese di consulenza tecnica come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 15/05/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3541/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 14.5.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Marina di Parte_1 C.F._1
Caulonia (RC) alla Piazza Bottari n. 13, presso lo studio dell'Avv. TASSONE
JESSICA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. SANGUINETI PATRIZIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale distrettuale dell'istituto in Reggio Calabria, Viale Calabria n. 82;
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata ha convenuto dinanzi a questo Giudice l esponendo di aver presentato in data 29.7.2022 alla CP_1
competente Commissione Medica per l'accertamento delle Invalidità Civili domanda al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché domanda relativa all'accertamento dello status di persona affetta da disabilità grave e art. 3, c. 3 l. 104/92 ma che, ad esito della visite espletate, l'ente non la riconosceva meritevole dei benefici richiesti.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (2771/2023) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati le danno diritto alle provvidenze richieste.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 14.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
***
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 3.10.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 4.11.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato, atteso che tanto il 2 e il 3 novembre cadevano in giorni festivi.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 3.12.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che la diagnosi formulata non prende in considerazione la complessiva incidenza delle patologie riscontrate e documentate, che sarebbe stata fortemente sottovalutata, atteso che le stesse renderebbero senz'altro la ricorrente bisognosa di assistenza continua. La parte deposita altresì consulenza di parte che evidenzierebbe quanto dedotto.
Osserva il giudicante che le censure mosse sono destituite di fondamento.
Il consulente ha, infatti, preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti e richiamata nel presente ricorso. In particolare, il consulente, contrariamente a quanto dedotto, ha considerato e valutato compiutamente tali patologie (cfr. elaborato peritale in cui si procede ad un'attenta considerazione di tutte le patologie documentate anche in termini della loro incidenza sulla capacità di attendere agli atti della vita quotidiana). Il CTU dà specificamente atto che la ricorrente è capace di deambulazione autonoma e risulta collaborante alla visita medica, orientata nel tempo e nello spazio.
L'elemento decisivo, dunque, del giudizio espresso dal CTU è che all'atto della visita obiettiva la perizianda è risultata essere pienamente autonoma e ben orientata. Nulla al riguardo è stato dedotto nel ricorso, limitandosi la parte a ribadire la gravità delle proprie patologie.
Va evidenziato, inoltre, che l'istante in sede di opposizione non deduce alcun aggravamento delle patologie né allega documentazione medica di formazione successiva che possa comportare la necessità di una riconvocazione del consulente al fine di poter procedere ad una riconsiderazione del quadro patologico dell'istante.
Si osserva, da ultimo, che in occasione delle operazioni peritali nessun consulente di parte ha presenziato, né tantomeno sono state presentate osservazioni. Né possono Pers essere ritenute dirimenti le osservazioni redatte dal Dott. il quale non è dato neppure sapere se abbia mai conosciuto e visitato la ricorrente o se si sia, come sembra, limitato ad un esame della documentazione medica senza alcun riscontro obiettivo.
Da ultimo, con riferimento al requisito sanitario relativo all'art. 3, c. 3 l. 104/92 non è stata formulata in questa sede alcuna considerazione idonea a contestare l'accertamento operato.
I rilievi formulati non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti né avallare le avanzate richieste di chiarimenti né di rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass.,
10/11/2011 n. 23413).
Del resto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite devono essere compensate attesa la presenza in atti di valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
Le spese di consulenza tecnica si liquidano come da separato decreto emesso in pari data e, per le stesse ragioni di cui sopra, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) compensa tra le parti le spese di lite;
c) liquida le spese di consulenza tecnica come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 15/05/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi