CA
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/05/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di appello di Catania, Sezione Lavoro, composta dai Magistrati:
Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente rel.
Dott. Valeria Di Stefano Consigliere
Dott. Viviana Urso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 571/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Vittoria, v. Principe Umberto n. 201, presso lo studio dell'avv. Marcella Morgante (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2
difende per procura in calce all'atto di appello
Appellante
CONTRO
, in persona del Direttore Controparte_1
pro tempore (C.F. ), elettivamente domiciliata in Comiso, v.le della P.IVA_1
Resistenza n. 55, presso lo studio dell'avv. Raffaella Alessandrello (C.F.
), che la rappresenta e difende per procura in calce alla C.F._3
memoria di costituzione in appello
Appellata in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA Controparte_2
), elettivamente domiciliata in Catania, v. Conte Ruggiero n. 4, presso P.IVA_2
1 lo studio degli avv.ti Giuseppe Zangara (C.F. ) ed Angela C.F._4
Maria Zangara (C.F. ), per procura in calce alla memoria di C.F._5
costituzione in appello
Appellata
OGGETTO: appello – costituzione rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mansioni superiori e differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ragusa la Parte_1 CP_3
e la società deducendo di avere espletato la propria attività
[...] Controparte_2
lavorativa nel periodo dall'1/3/2012 al 15/6/2014 presso il presidio ospedaliero
“Civile – O.M. Paternò Arezzo” di della suddetta svolgendo mansioni CP_1 CP_3
di ausiliaria socio-sanitaria, benché formalmente assunta alle dipendenze della società con qualifica di puliziere, in virtù del CCNL per i dipendenti delle Controparte_2
piccole e medie imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione ed altro, nell'ambito del contratto d'appalto stipulato dalla società con la CP_3
Assumeva quindi l'illiceità dell'appalto e la sussistenza dei presupposti di una interposizione illecita di manodopera.
Chiedeva pertanto di dichiarare che la stessa aveva svolto le mansioni di ausiliaria socio-sanitaria e, conseguentemente, di convertire il rapporto di lavoro instaurato in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della e, per Controparte_3
l'effetto, di condannare la società in solido con la , Controparte_2 Controparte_3
al pagamento della somma di € 1100,00 a titolo di t.f.r., o della diversa somma ritenuta di giustizia in riferimento alle effettive mansioni svolte, oltre ai ROL non goduti, nonché al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù del corretto inquadramento giuridico, per un totale di € 13.000,00, ed al risarcimento del danno patito, da determinarsi in via equitativa, oltre spese di lite.
Le resistenti e costituitesi in giudizio con Controparte_3 Controparte_2
separate memorie, resistevano alla domanda e ne chiedevano il rigetto. pag. 2/13 Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 537/2022 del 17/5/2022 rigettava il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il primo giudice in particolare deduceva:
- in relazione alla domanda di costituzione di un rapporto di lavoro con la CP_3
che non erano stati allegati e provati i fatti costitutivi di tale rapporto, ossia l'esercizio del potere datoriale da parte dell'azienda convenuta, non essendo a tal fine sufficiente l'espletamento di mansioni diverse da quelle di inquadramento, né la produzione dei turni di servizio;
- in relazione alla domanda di differenze retributive, che, una volta esclusa la costituzione di un rapporto con la il CCNL del Comparto sanità, su cui era CP_3
fondata la pretesa creditoria, non era applicabile al rapporto di lavoro con la società, che applicava un diverso CCNL (Imprese esercenti i servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione);
- in relazione ad una presunta insufficienza della retribuzione percepita ai sensi dell'art. 36 Cost., che nulla aveva dedotto sul punto la ricorrente, e che, in ogni caso,
l'eventuale domanda sarebbe infondata, stante la inapplicabilità alle Pubbliche
Amministrazioni dell'art. 29 co. 2 D.L.vo 276/2003 e non essendo stati dedotti i presupposti di applicabilità dell'art. 1676 c.c.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello articolando Parte_1
plurime censure, e reiterando le domande formulate nel giudizio di primo grado.
L e la società costituitesi Controparte_1 Controparte_2
in giudizio, resistevano all'avverso gravame e ne chiedevano il rigetto.
La causa era posta in decisione all'udienza del 24 aprile 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per
“erronea, contraddittoria, illogica e carente motivazione della sentenza impugnata in ordine alla configurabilità dei presupposti per il riconoscimento della pag. 3/13 somministrazione irregolare e della costituzione di un rapporto di lavoro alle Cont dipendenze dell' , erronea, illogica e carente motivazione in ordine a riconoscimento del trattamento di fine rapporto e delle reclamate differenze retributive”.
Si duole in particolare che erroneamente il primo giudice abbia ritenuto non provati i fatti costitutivi del dedotto rapporto di lavoro con la del quale invece CP_3
costituirebbero prova i verbali della verifica condotta dai NAS, che avrebbero accertato la fraudolenta utilizzazione da parte dell di personale Parte_2
della società per lo svolgimento del servizio di ausiliarato, in contrasto CP_2
con la qualifica contrattuale di puliziere, e, conseguentemente, l'interposizione illecita di manodopera realizzatasi con lo svolgimento da parte del personale formalmente alle dipendenze dell'appaltatrice di mansioni superiori CP_2
rispetto a quelle proprie della qualifica contrattuale di puliziere, nel rispetto degli ordini e delle direttive dell'ente ospedaliero, con l'unica finalità di integrare le carenze di organico.
2. L'appellante inoltre critica la sentenza impugnata ritenendola erronea sia per avere affermato che non era stata dedotta l'insufficienza della retribuzione percepita rispetto al parametro di cui all'art. 36 Cost., sia nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile alle Pubbliche Amministrazioni, ai fini della responsabilità solidale dell'ente committente in relazione crediti retributivi, assicurativi e contributivi della stessa, il disposto dell'art. 29 D.L.vo 276/2003, e perché non sono stati dedotti i presupposti di applicabilità dell'art. 1676 c.c. e, in particolare, la sussistenza di un debito residuo dell'appaltante nei confronti dell'appaltatore.
3. L'appellante lamenta altresì che il giudice non si sia pronunciato sulla domanda risarcitoria, ritenendo esclusa la costituzione del rapporto di lavoro con l e, CP_3
conseguentemente, inapplicabile, ai fini delle pretese differenze retributive, il CCNL del Comparto Sanità posto a fondamento della domanda.
4. Le proposte censure, da esaminare congiuntamente poiché connesse, sono infondate. pag. 4/13 I rilievi dell'appellante traggono origine da un intervento del Nucleo Carabinieri dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro che, avendo effettuato attività di controllo e verifica nei confronti della società , ha ritenuto, in merito al servizio di CP_2
ausiliarato reso in favore dei presidi ospedalieri Civile-OMPA dell di CP_3 CP_1
che nel periodo intercorrente tra la data di assunzione e quella di inizio delle operazioni di verifica la ricorrente sia stata di fatto impiegata presso le suddette strutture sanitarie con mansioni di ausiliario socio sanitario – figura prevista dal
CCNL Comparto Sanità - pur risultando formalmente assunta con la qualifica di puliziere, prevista dal CCNL Dipendenti Piccole e Medie Imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione, percependo una retribuzione inferiore a quella prevista per le mansioni svolte di fatto. Conseguentemente l'appellante, solo formalmente dipendente della , avrebbe prestato la propria attività lavorativa di fatto CP_2
alle dipendenze dell svolgendo le superiori mansioni di ausiliario socio- CP_3
sanitario, per le quali chiede la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l ed il riconoscimento delle differenze retributive CP_3
spettanti rispetto alla retribuzione percepita secondo il CCNL applicato dalla società che formalmente risulta datrice di lavoro.
4.1. L'assunto posto a fondamento della domanda non trova riscontro nei documenti in atti e nelle risultanze della istruttoria espletata.
Con deliberazione del Direttore generale n. 504 del 25/3/2011 la , Controparte_3
premessa la proroga del contratto precedentemente stipulato dall
[...]
con la società Parte_3 Controparte_2
relativamente ai servizi di pulizia e di sanificazione ordinaria, di pulizia straordinaria, di raccolta interna dei contenitori dei rifiuti speciali ospedalieri e di facchinaggio interno per le strutture della confluita considerato che non Parte_2
poteva procedersi nell'immediato alla sostituzione degli ausiliari – part-time precedentemente in servizio presso i Presidi Ospedalieri Civile e Arezzo, il cui incarico era ormai scaduto, ed avvalendosi dei proponimenti migliorativi inclusi nell'offerta tecnica della società allegata al contratto - che prevedevano lo pag. 5/13 svolgimento di lavori di ausiliarato e/o sostituzioni provvisorie per lo svolgimento di compiti quali il rifacimento dei letti, la consegna di farmaci e di pasti, la consegna di biancheria, l'accompagnamento dei pazienti - disponeva di “autorizzare la dotta
di Catania ad effettuare il servizio di “ausiliarato” giusta clausola CP_2
contrattuale prevista nell'offerta tecnica di cui al contratto “repertorio n. 410 del
14/12/2006” ... a far data dal 16/2/2011 ... per n. 300 ore settimanali alle condizioni economiche di € 13,13/ora oltre IVA, giusta nota rif. DM/fa/088-10 (O01493) del
15/2/2011 della società ”. Controparte_2 CP_4
Nella medesima delibera si individuavano le Direzioni Sanitarie dei Presidi
Ospedalieri Civile e Arezzo come “strutture responsabili della gestione” del suddetto servizio di “ausiliarato”.
L'art. 1 del contratto d'appalto stipulato con la società in data CP_2
14/12/2006 indica come parte integrante e sostanziale del contratto medesimo l'offerta economica del 12/7/2004 e l'acclusa offerta tecnica.
Nell'ambito dell'offerta presentata dalla società, i lavori di ausiliarato e le sostituzioni provvisorie rientrano tra i servizi offerti dalla società a richiesta dell e previo accordo con la stessa, non essendo inclusi Parte_2
nell'originario costo dell'appalto.
L'attivazione di tale servizio suppletivo è stata oggetto di apposita delibera del
Direttore Generale dell finalizzata a sopperire a carenze di personale e alla CP_3
copertura di taluni servizi in ambito ospedaliero.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti della illiceità dell'appalto sotto il profilo di una illecita interposizione dell'appaltante nella gestione in concreto del rapporto di lavoro con il personale impiegato nel servizio, invocata quale presupposto della instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di fatto alle dipendenze dell CP_3
Invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte formatasi in relazione alla
L. 1369/1960, costituisce illecita interposizione nelle prestazioni di lavoro l'appalto che abbia ad oggetto la messa a disposizione di una prestazione lavorativa, pag. 6/13 lasciandosi all'appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto
(retribuzione, assegnazione delle ferie, distribuzione dei turni di lavoro), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass. Sez. L. 12363 del 22/8/2003; conf. Cass.
Sez. L, sentenza n. 17444 del 27/07/2009). Sul punto si è affermato che “il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (art. 1 legge n. 1369 del
1960), in riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cass.
Sez. L, sentenza n. 7898 del 06/04/2011).
Orbene, dalla prova testimoniale assunta nel giudizio di primo grado non emerge che l'organizzazione del lavoro del personale della addetto al servizio di CP_2
ausiliarato presso i presidi ospedalieri dell di sia stata svolta CP_3 CP_1
dall e, per essa, da personale interno alle strutture ospedaliere Parte_2
presso le quali la ha prestato servizio. Pt_1
In particolare, la teste , dipendente delle ditte esterne incaricate Tes_1
dall e di altre attività delle proprie strutture, e responsabile di Controparte_5
cantiere presso gli ospedali di ha dichiarato: “Nel periodo da marzo 2012 a CP_1
giugno 2014 la ricorrente ha svolto le mansioni che svolge tuttora: puliva le stanze, portava le radiografie e le analisi;
per quanto concerne i rapporti con i pazienti, era
l'infermiere che si occupava in modo esclusivo di disporre il paziente sulla sedia a rotelle se era in grado comunque di muoversi autonomamente. La ricorrente doveva poi accompagnare il paziente presso il reparto dove doveva recarsi e poi, al termine della visita, lo riaccompagnava al reparto di appartenenza”. pag. 7/13 La teste ha altresì dichiarato che si occupava lei della predisposizione dei turni di lavoro e che, disponendo di un ufficio sia presso l'ospedale Civile che presso l'ospedale 'M. P. Arezzo', svolgeva anche un ruolo di controllo sul personale:
“Giornalmente giro per i reparti e verifico il lavoro degli addetti alle pulizie controllando anche che non svolgano mansioni che non sono di loro pertinenza “.
La teste , che ha lavorato alle dipendenze della nel Testimone_2 CP_2
periodo in cui la società era appaltatrice dell per servizi di pulizia e supporto, CP_3
ha riferito di avere svolto “mansioni di caposquadra presso l'ospedale civile di
”, ed ha aggiunto anche: “E' accaduto che coordinassi e dirigessi la Sig.ra CP_1
. In merito alle mansioni svolte dalla ricorrente, la teste ha altresì dichiarato: Pt_1
“A D.R. : La ricorrente era destinata ai servizi aggiuntivi e pertanto doveva: occuparsi del trasporto documenti ed esami all'interno del presidio ospedaliero;
nel reparto assegnato si occupava di pulire nei momenti in cui era necessario;
accompagnava il paziente in carrozzina o appiedato lo portava nei vari reparti”.
Inoltre, in ordine alle mansioni svolte dalla presso le strutture ospedaliere Pt_1
dove svolgeva la propria attività lavorativa, la teste , già Testimone_3
dipendente della e, successivamente, della ditta che ha preso in gestione CP_2
l'appalto delle pulizie e di altre attività di supporto, premesso di avere svolto le stesse mansioni della ricorrente lavorando, nel periodo in cui l'appaltatrice era la
, prevalentemente al Pronto Soccorso e presso il reparto di Medicina, in CP_2
relazione alla ha dichiarato: A.D.R. Le mansioni mie e della ricorrente erano Pt_1
identiche. Prendevamo i prelievi e li portavamo al laboratorio ivi comprese le sacche di sangue delle trasfusioni. Non eravamo noi ad eseguire il prelievo ma dovevamo firmare la presa in carico delle sacche di sangue. Prendevamo in farmacia i farmaci che servivano in reparto, anche farmaci particolari come gli stupefacenti ed anche in quel caso firmavamo la presa in carico. Prendevamo i pazienti, in carrozzina oppure in barella, per portarli dal reparto in altri luoghi ove dovevamo sottoporsi ad esami
o visite. AD.R.: Preciso che manipolavamo i pazienti sempre con l'aiuto degli infermieri, mai da soli. Si trattava comunque di pazienti non gravi. Quando il pag. 8/13 paziente era grave, ad esempio perché intubato o con l'ossigeno, erano gli infermieri
o gli operatori socio-sanitari che hanno la responsabilità del paziente e noi ci limitavamo, così come ci limitiamo tuttora, al trasporto del paziente già disposto in barella. AD.R. : Ci occupavamo anche del trasferimento delle salme in camera mortuaria. A svolgere tale mansione siamo solo noi ausiliari.
Ancora, la teste ha dichiarato: “AD.R.: Ho lavorato alle Testimone_4
dipendenze della nel periodo in cui questa ha avuto l'appalto per il CP_2
servizio delle pulizie svolgendo mansioni di ausiliario. La ricorrente era una mia collega e lavoravamo nello stesso ospedale civile di presso i reparti di CP_1
ortopedia, pronto soccorso, medicina. A D.R.: Le mansioni erano le stesse: prendiamo i prelievi, nel senso che non li eseguiamo ma trasportiamo le relative provette da un reparto all'altro; trasportiamo le trasfusioni, trasportiamo le salme, prendiamo i farmaci dalla farmacia, facciamo i letti”.
La teste , anche lei dipendente della nel periodo in cui Testimone_5 CP_2
ha gestito l'appalto per la di con mansioni di puliziere, ha dichiarato: CP_3 CP_1
“Avevo lo stesso inquadramento della ricorrente e svolgevamo le stesse mansioni.
Preciso che io mi occupavo in modo specifico delle pulizie dei reparti mentre la ricorrente era addetta ai servizi aggiuntivi. Operavamo entrambe presso l'Ospedale civile. La ricorrente trasportava le buste da un reparto all'altro, portava i malati su barelle o sedie a rotelle da un reparto all'altro”.
Infine, la teste sorella della ricorrente, ha riferito che nel Testimone_6
periodo in cui ella era stata ricoverata presso il reparto di urologia dell'Ospedale
Civile di (agosto 2014), la ricorrente “svolgeva le stesse mansioni da me CP_1
svolte come ausiliario: si occupava del barellamento dei malati, portava le provette utilizzate per gli esami di laboratorio, portava i pazienti in sala operatoria e li riportava nei reparti”.
Dalle prove testimoniali assunte in giudizio, che confermano tutte lo svolgimento da parte della ricorrente di attività di ausiliarato, non emergono elementi da cui possa desumersi che la abbia prestato la propria attività lavorativa nell'ambito di una Pt_1 pag. 9/13 organizzazione del lavoro impartita dalla anche tramite proprio personale CP_3
interno alle strutture ospedaliere, preposto a funzioni di direzione e coordinamento.
Di contro, le testi e , entrambe dipendenti della società Tes_1 Tes_2 CP_2
nel periodo dell'appalto con la hanno riferito di avere svolto la CP_3 CP_3
prima funzioni di responsabile di cantiere, e di essersi occupata in tale veste del controllo del personale della società utilizzato presso gli ospedali di la CP_1
seconda funzioni di coordinamento del personale della impiegato CP_2
nell'appalto con la in qualità di caposquadra. CP_3
Le suddette testimonianze confermano che la ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa nell'ambito di una organizzazione del lavoro integralmente gestita dalla
, ancorché funzionalmente coordinata con l'organizzazione interna dei CP_2
settori ospedalieri nei quali i servizi di ausiliarato si inserivano, ed inducono quindi ad escludere nel caso di specie l'esercizio da parte della di un potere datoriale. CP_3
Non è, pertanto, sufficiente a ritenere l'esistenza di un rapporto di fatto con l'azienda sanitaria appellata la nota dei NAS, che richiama una responsabilità solidale della committente ai sensi del D.L.vo 276/2003 e successive modificazioni.
In proposito non appare superfluo richiamare il disposto dell'art. 29 co. 1 D.L.vo
276/2003, secondo il quale “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo
1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Premessa in linea generale la inapplicabilità del D.L.vo 276/2003 per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale, ai sensi dell'art. 1 co. 2 dello stesso decreto, e la inapplicabilità alle pubbliche amministrazioni della trasformazione del rapporto di lavoro prevista dall'art. 27 D.L.vo 276/2003 cit., come disposto dall'art. 86 co. 9 pag. 10/13 dello stesso decreto, posto altresì il divieto generale, previsto dall'art. 36 D.L.vo
165/2001, di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni, anche in caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori (in tema di somministrazione di lavoro fraudolenta o irregolare v. Cass. sez. lav. n. 25169 dell'08/10/2019), nel caso in esame si osserva che con l'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado si è accertato che il potere organizzativo e direttivo nei confronti del personale della impiegato presso gli ospedali di nell'ambito dei servizi di CP_2 CP_1
ausiliarato è stato esercitato dalla stessa tramite propri dipendenti con CP_2
funzioni di coordinamento, direzione e controllo del suddetto personale.
4.2. Quanto alle mansioni svolte dall'appellante, asseritamente riconducibili a quelle proprie dell'ausiliario socio-sanitario previste dal CCNL Sanità, emerge invece dal CCNL Imprese Pulizie e Servizi integrati versato in atti che nel II livello, corrispondente al livello di inquadramento della ricorrente, sono ricomprese non solo attività di pulizia e manutenzione degli ambienti, ma anche attività “ausiliarie di supporto in ambito scolastico, sanitario”. Inoltre, l'art. 1 del suddetto CCNL, “Sfera di applicazione del contratto”, recita: “Le Parti intendono rendere disponibile al mercato, per il tramite del presente contratto collettivo, un mezzo di ridefinizione dell'offerta a fronte della domanda di servizi conseguente alle scelte di esternalizzazione di attività non primarie operate dalle PP.AA. e dai soggetti privati.
Di conseguenza nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo, le seguenti attività: ... servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc) .... servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.) ... servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati”.
Conseguentemente, le mansioni svolte dalla ricorrente rientrano nel profilo contrattuale previsto per l'inquadramento di appartenenza, e non configurano esercizio di mansioni diverse o superiori, riconducibili allo specifico settore sanitario. pag. 11/13 4.3. La corrispondenza del trattamento retributivo attribuito alla ricorrente con quello previsto dal CCNL di riferimento, applicabile nel rapporto di lavoro con la società per l'esercizio di prestazioni ricomprese nell'inquadramento Controparte_2
contrattuale, induce ad escludere la violazione del principio di adeguatezza della retribuzione espresso dall'art. 36 Cost. in rapporto alla quantità e quantità del lavoro prestato, non avendo la ricorrente allegato specifici profili di inadeguatezza in sé del trattamento economico previsto dal CCNL Imprese di Pulizie o di violazione dei principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione (v. sul punto Cass.
Sez. L, sent. n. 2245 del 01/02/2006).
4.4. La domanda di riconoscimento delle differenze retributive, reiterata dall'appellante, è correlata con la richiesta di riconoscimento di un trattamento retributivo previsto, in riferimento a presunte mansioni superiori a quelle proprie dell'inquadramento contrattuale e “per il corretto inquadramento giuridico” (come pure emerge dal richiamo, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, alla nota del Nucleo Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro), dal diverso CCNL Sanità, che però, per quanto detto in precedenza, rimane inapplicabile.
5.
Per questi motivi
, ogni altra questione assorbita, l'appello proposto da Parte_1
è infondato e deve essere rigettato.
[...]
Ex art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata al pagamento in favore delle appellate delle spese di lite del presente grado di giudizio, da liquidarsi, secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa, nella misura di € 5000,00 per compensi professionali per ciascuna appellata, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
In applicazione dell'art. 13, D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
pag. 12/13 228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate nella misura di € 5000,00 per compensi professionali per ciascuna delle appellate, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e
CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025
La Presidente est.
dott.ssa Maria Rosaria Carlà
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di appello di Catania, Sezione Lavoro, composta dai Magistrati:
Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente rel.
Dott. Valeria Di Stefano Consigliere
Dott. Viviana Urso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 571/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Vittoria, v. Principe Umberto n. 201, presso lo studio dell'avv. Marcella Morgante (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2
difende per procura in calce all'atto di appello
Appellante
CONTRO
, in persona del Direttore Controparte_1
pro tempore (C.F. ), elettivamente domiciliata in Comiso, v.le della P.IVA_1
Resistenza n. 55, presso lo studio dell'avv. Raffaella Alessandrello (C.F.
), che la rappresenta e difende per procura in calce alla C.F._3
memoria di costituzione in appello
Appellata in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA Controparte_2
), elettivamente domiciliata in Catania, v. Conte Ruggiero n. 4, presso P.IVA_2
1 lo studio degli avv.ti Giuseppe Zangara (C.F. ) ed Angela C.F._4
Maria Zangara (C.F. ), per procura in calce alla memoria di C.F._5
costituzione in appello
Appellata
OGGETTO: appello – costituzione rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mansioni superiori e differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ragusa la Parte_1 CP_3
e la società deducendo di avere espletato la propria attività
[...] Controparte_2
lavorativa nel periodo dall'1/3/2012 al 15/6/2014 presso il presidio ospedaliero
“Civile – O.M. Paternò Arezzo” di della suddetta svolgendo mansioni CP_1 CP_3
di ausiliaria socio-sanitaria, benché formalmente assunta alle dipendenze della società con qualifica di puliziere, in virtù del CCNL per i dipendenti delle Controparte_2
piccole e medie imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione ed altro, nell'ambito del contratto d'appalto stipulato dalla società con la CP_3
Assumeva quindi l'illiceità dell'appalto e la sussistenza dei presupposti di una interposizione illecita di manodopera.
Chiedeva pertanto di dichiarare che la stessa aveva svolto le mansioni di ausiliaria socio-sanitaria e, conseguentemente, di convertire il rapporto di lavoro instaurato in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della e, per Controparte_3
l'effetto, di condannare la società in solido con la , Controparte_2 Controparte_3
al pagamento della somma di € 1100,00 a titolo di t.f.r., o della diversa somma ritenuta di giustizia in riferimento alle effettive mansioni svolte, oltre ai ROL non goduti, nonché al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù del corretto inquadramento giuridico, per un totale di € 13.000,00, ed al risarcimento del danno patito, da determinarsi in via equitativa, oltre spese di lite.
Le resistenti e costituitesi in giudizio con Controparte_3 Controparte_2
separate memorie, resistevano alla domanda e ne chiedevano il rigetto. pag. 2/13 Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 537/2022 del 17/5/2022 rigettava il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il primo giudice in particolare deduceva:
- in relazione alla domanda di costituzione di un rapporto di lavoro con la CP_3
che non erano stati allegati e provati i fatti costitutivi di tale rapporto, ossia l'esercizio del potere datoriale da parte dell'azienda convenuta, non essendo a tal fine sufficiente l'espletamento di mansioni diverse da quelle di inquadramento, né la produzione dei turni di servizio;
- in relazione alla domanda di differenze retributive, che, una volta esclusa la costituzione di un rapporto con la il CCNL del Comparto sanità, su cui era CP_3
fondata la pretesa creditoria, non era applicabile al rapporto di lavoro con la società, che applicava un diverso CCNL (Imprese esercenti i servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione);
- in relazione ad una presunta insufficienza della retribuzione percepita ai sensi dell'art. 36 Cost., che nulla aveva dedotto sul punto la ricorrente, e che, in ogni caso,
l'eventuale domanda sarebbe infondata, stante la inapplicabilità alle Pubbliche
Amministrazioni dell'art. 29 co. 2 D.L.vo 276/2003 e non essendo stati dedotti i presupposti di applicabilità dell'art. 1676 c.c.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello articolando Parte_1
plurime censure, e reiterando le domande formulate nel giudizio di primo grado.
L e la società costituitesi Controparte_1 Controparte_2
in giudizio, resistevano all'avverso gravame e ne chiedevano il rigetto.
La causa era posta in decisione all'udienza del 24 aprile 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per
“erronea, contraddittoria, illogica e carente motivazione della sentenza impugnata in ordine alla configurabilità dei presupposti per il riconoscimento della pag. 3/13 somministrazione irregolare e della costituzione di un rapporto di lavoro alle Cont dipendenze dell' , erronea, illogica e carente motivazione in ordine a riconoscimento del trattamento di fine rapporto e delle reclamate differenze retributive”.
Si duole in particolare che erroneamente il primo giudice abbia ritenuto non provati i fatti costitutivi del dedotto rapporto di lavoro con la del quale invece CP_3
costituirebbero prova i verbali della verifica condotta dai NAS, che avrebbero accertato la fraudolenta utilizzazione da parte dell di personale Parte_2
della società per lo svolgimento del servizio di ausiliarato, in contrasto CP_2
con la qualifica contrattuale di puliziere, e, conseguentemente, l'interposizione illecita di manodopera realizzatasi con lo svolgimento da parte del personale formalmente alle dipendenze dell'appaltatrice di mansioni superiori CP_2
rispetto a quelle proprie della qualifica contrattuale di puliziere, nel rispetto degli ordini e delle direttive dell'ente ospedaliero, con l'unica finalità di integrare le carenze di organico.
2. L'appellante inoltre critica la sentenza impugnata ritenendola erronea sia per avere affermato che non era stata dedotta l'insufficienza della retribuzione percepita rispetto al parametro di cui all'art. 36 Cost., sia nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile alle Pubbliche Amministrazioni, ai fini della responsabilità solidale dell'ente committente in relazione crediti retributivi, assicurativi e contributivi della stessa, il disposto dell'art. 29 D.L.vo 276/2003, e perché non sono stati dedotti i presupposti di applicabilità dell'art. 1676 c.c. e, in particolare, la sussistenza di un debito residuo dell'appaltante nei confronti dell'appaltatore.
3. L'appellante lamenta altresì che il giudice non si sia pronunciato sulla domanda risarcitoria, ritenendo esclusa la costituzione del rapporto di lavoro con l e, CP_3
conseguentemente, inapplicabile, ai fini delle pretese differenze retributive, il CCNL del Comparto Sanità posto a fondamento della domanda.
4. Le proposte censure, da esaminare congiuntamente poiché connesse, sono infondate. pag. 4/13 I rilievi dell'appellante traggono origine da un intervento del Nucleo Carabinieri dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro che, avendo effettuato attività di controllo e verifica nei confronti della società , ha ritenuto, in merito al servizio di CP_2
ausiliarato reso in favore dei presidi ospedalieri Civile-OMPA dell di CP_3 CP_1
che nel periodo intercorrente tra la data di assunzione e quella di inizio delle operazioni di verifica la ricorrente sia stata di fatto impiegata presso le suddette strutture sanitarie con mansioni di ausiliario socio sanitario – figura prevista dal
CCNL Comparto Sanità - pur risultando formalmente assunta con la qualifica di puliziere, prevista dal CCNL Dipendenti Piccole e Medie Imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione, percependo una retribuzione inferiore a quella prevista per le mansioni svolte di fatto. Conseguentemente l'appellante, solo formalmente dipendente della , avrebbe prestato la propria attività lavorativa di fatto CP_2
alle dipendenze dell svolgendo le superiori mansioni di ausiliario socio- CP_3
sanitario, per le quali chiede la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l ed il riconoscimento delle differenze retributive CP_3
spettanti rispetto alla retribuzione percepita secondo il CCNL applicato dalla società che formalmente risulta datrice di lavoro.
4.1. L'assunto posto a fondamento della domanda non trova riscontro nei documenti in atti e nelle risultanze della istruttoria espletata.
Con deliberazione del Direttore generale n. 504 del 25/3/2011 la , Controparte_3
premessa la proroga del contratto precedentemente stipulato dall
[...]
con la società Parte_3 Controparte_2
relativamente ai servizi di pulizia e di sanificazione ordinaria, di pulizia straordinaria, di raccolta interna dei contenitori dei rifiuti speciali ospedalieri e di facchinaggio interno per le strutture della confluita considerato che non Parte_2
poteva procedersi nell'immediato alla sostituzione degli ausiliari – part-time precedentemente in servizio presso i Presidi Ospedalieri Civile e Arezzo, il cui incarico era ormai scaduto, ed avvalendosi dei proponimenti migliorativi inclusi nell'offerta tecnica della società allegata al contratto - che prevedevano lo pag. 5/13 svolgimento di lavori di ausiliarato e/o sostituzioni provvisorie per lo svolgimento di compiti quali il rifacimento dei letti, la consegna di farmaci e di pasti, la consegna di biancheria, l'accompagnamento dei pazienti - disponeva di “autorizzare la dotta
di Catania ad effettuare il servizio di “ausiliarato” giusta clausola CP_2
contrattuale prevista nell'offerta tecnica di cui al contratto “repertorio n. 410 del
14/12/2006” ... a far data dal 16/2/2011 ... per n. 300 ore settimanali alle condizioni economiche di € 13,13/ora oltre IVA, giusta nota rif. DM/fa/088-10 (O01493) del
15/2/2011 della società ”. Controparte_2 CP_4
Nella medesima delibera si individuavano le Direzioni Sanitarie dei Presidi
Ospedalieri Civile e Arezzo come “strutture responsabili della gestione” del suddetto servizio di “ausiliarato”.
L'art. 1 del contratto d'appalto stipulato con la società in data CP_2
14/12/2006 indica come parte integrante e sostanziale del contratto medesimo l'offerta economica del 12/7/2004 e l'acclusa offerta tecnica.
Nell'ambito dell'offerta presentata dalla società, i lavori di ausiliarato e le sostituzioni provvisorie rientrano tra i servizi offerti dalla società a richiesta dell e previo accordo con la stessa, non essendo inclusi Parte_2
nell'originario costo dell'appalto.
L'attivazione di tale servizio suppletivo è stata oggetto di apposita delibera del
Direttore Generale dell finalizzata a sopperire a carenze di personale e alla CP_3
copertura di taluni servizi in ambito ospedaliero.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti della illiceità dell'appalto sotto il profilo di una illecita interposizione dell'appaltante nella gestione in concreto del rapporto di lavoro con il personale impiegato nel servizio, invocata quale presupposto della instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di fatto alle dipendenze dell CP_3
Invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte formatasi in relazione alla
L. 1369/1960, costituisce illecita interposizione nelle prestazioni di lavoro l'appalto che abbia ad oggetto la messa a disposizione di una prestazione lavorativa, pag. 6/13 lasciandosi all'appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto
(retribuzione, assegnazione delle ferie, distribuzione dei turni di lavoro), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass. Sez. L. 12363 del 22/8/2003; conf. Cass.
Sez. L, sentenza n. 17444 del 27/07/2009). Sul punto si è affermato che “il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (art. 1 legge n. 1369 del
1960), in riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cass.
Sez. L, sentenza n. 7898 del 06/04/2011).
Orbene, dalla prova testimoniale assunta nel giudizio di primo grado non emerge che l'organizzazione del lavoro del personale della addetto al servizio di CP_2
ausiliarato presso i presidi ospedalieri dell di sia stata svolta CP_3 CP_1
dall e, per essa, da personale interno alle strutture ospedaliere Parte_2
presso le quali la ha prestato servizio. Pt_1
In particolare, la teste , dipendente delle ditte esterne incaricate Tes_1
dall e di altre attività delle proprie strutture, e responsabile di Controparte_5
cantiere presso gli ospedali di ha dichiarato: “Nel periodo da marzo 2012 a CP_1
giugno 2014 la ricorrente ha svolto le mansioni che svolge tuttora: puliva le stanze, portava le radiografie e le analisi;
per quanto concerne i rapporti con i pazienti, era
l'infermiere che si occupava in modo esclusivo di disporre il paziente sulla sedia a rotelle se era in grado comunque di muoversi autonomamente. La ricorrente doveva poi accompagnare il paziente presso il reparto dove doveva recarsi e poi, al termine della visita, lo riaccompagnava al reparto di appartenenza”. pag. 7/13 La teste ha altresì dichiarato che si occupava lei della predisposizione dei turni di lavoro e che, disponendo di un ufficio sia presso l'ospedale Civile che presso l'ospedale 'M. P. Arezzo', svolgeva anche un ruolo di controllo sul personale:
“Giornalmente giro per i reparti e verifico il lavoro degli addetti alle pulizie controllando anche che non svolgano mansioni che non sono di loro pertinenza “.
La teste , che ha lavorato alle dipendenze della nel Testimone_2 CP_2
periodo in cui la società era appaltatrice dell per servizi di pulizia e supporto, CP_3
ha riferito di avere svolto “mansioni di caposquadra presso l'ospedale civile di
”, ed ha aggiunto anche: “E' accaduto che coordinassi e dirigessi la Sig.ra CP_1
. In merito alle mansioni svolte dalla ricorrente, la teste ha altresì dichiarato: Pt_1
“A D.R. : La ricorrente era destinata ai servizi aggiuntivi e pertanto doveva: occuparsi del trasporto documenti ed esami all'interno del presidio ospedaliero;
nel reparto assegnato si occupava di pulire nei momenti in cui era necessario;
accompagnava il paziente in carrozzina o appiedato lo portava nei vari reparti”.
Inoltre, in ordine alle mansioni svolte dalla presso le strutture ospedaliere Pt_1
dove svolgeva la propria attività lavorativa, la teste , già Testimone_3
dipendente della e, successivamente, della ditta che ha preso in gestione CP_2
l'appalto delle pulizie e di altre attività di supporto, premesso di avere svolto le stesse mansioni della ricorrente lavorando, nel periodo in cui l'appaltatrice era la
, prevalentemente al Pronto Soccorso e presso il reparto di Medicina, in CP_2
relazione alla ha dichiarato: A.D.R. Le mansioni mie e della ricorrente erano Pt_1
identiche. Prendevamo i prelievi e li portavamo al laboratorio ivi comprese le sacche di sangue delle trasfusioni. Non eravamo noi ad eseguire il prelievo ma dovevamo firmare la presa in carico delle sacche di sangue. Prendevamo in farmacia i farmaci che servivano in reparto, anche farmaci particolari come gli stupefacenti ed anche in quel caso firmavamo la presa in carico. Prendevamo i pazienti, in carrozzina oppure in barella, per portarli dal reparto in altri luoghi ove dovevamo sottoporsi ad esami
o visite. AD.R.: Preciso che manipolavamo i pazienti sempre con l'aiuto degli infermieri, mai da soli. Si trattava comunque di pazienti non gravi. Quando il pag. 8/13 paziente era grave, ad esempio perché intubato o con l'ossigeno, erano gli infermieri
o gli operatori socio-sanitari che hanno la responsabilità del paziente e noi ci limitavamo, così come ci limitiamo tuttora, al trasporto del paziente già disposto in barella. AD.R. : Ci occupavamo anche del trasferimento delle salme in camera mortuaria. A svolgere tale mansione siamo solo noi ausiliari.
Ancora, la teste ha dichiarato: “AD.R.: Ho lavorato alle Testimone_4
dipendenze della nel periodo in cui questa ha avuto l'appalto per il CP_2
servizio delle pulizie svolgendo mansioni di ausiliario. La ricorrente era una mia collega e lavoravamo nello stesso ospedale civile di presso i reparti di CP_1
ortopedia, pronto soccorso, medicina. A D.R.: Le mansioni erano le stesse: prendiamo i prelievi, nel senso che non li eseguiamo ma trasportiamo le relative provette da un reparto all'altro; trasportiamo le trasfusioni, trasportiamo le salme, prendiamo i farmaci dalla farmacia, facciamo i letti”.
La teste , anche lei dipendente della nel periodo in cui Testimone_5 CP_2
ha gestito l'appalto per la di con mansioni di puliziere, ha dichiarato: CP_3 CP_1
“Avevo lo stesso inquadramento della ricorrente e svolgevamo le stesse mansioni.
Preciso che io mi occupavo in modo specifico delle pulizie dei reparti mentre la ricorrente era addetta ai servizi aggiuntivi. Operavamo entrambe presso l'Ospedale civile. La ricorrente trasportava le buste da un reparto all'altro, portava i malati su barelle o sedie a rotelle da un reparto all'altro”.
Infine, la teste sorella della ricorrente, ha riferito che nel Testimone_6
periodo in cui ella era stata ricoverata presso il reparto di urologia dell'Ospedale
Civile di (agosto 2014), la ricorrente “svolgeva le stesse mansioni da me CP_1
svolte come ausiliario: si occupava del barellamento dei malati, portava le provette utilizzate per gli esami di laboratorio, portava i pazienti in sala operatoria e li riportava nei reparti”.
Dalle prove testimoniali assunte in giudizio, che confermano tutte lo svolgimento da parte della ricorrente di attività di ausiliarato, non emergono elementi da cui possa desumersi che la abbia prestato la propria attività lavorativa nell'ambito di una Pt_1 pag. 9/13 organizzazione del lavoro impartita dalla anche tramite proprio personale CP_3
interno alle strutture ospedaliere, preposto a funzioni di direzione e coordinamento.
Di contro, le testi e , entrambe dipendenti della società Tes_1 Tes_2 CP_2
nel periodo dell'appalto con la hanno riferito di avere svolto la CP_3 CP_3
prima funzioni di responsabile di cantiere, e di essersi occupata in tale veste del controllo del personale della società utilizzato presso gli ospedali di la CP_1
seconda funzioni di coordinamento del personale della impiegato CP_2
nell'appalto con la in qualità di caposquadra. CP_3
Le suddette testimonianze confermano che la ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa nell'ambito di una organizzazione del lavoro integralmente gestita dalla
, ancorché funzionalmente coordinata con l'organizzazione interna dei CP_2
settori ospedalieri nei quali i servizi di ausiliarato si inserivano, ed inducono quindi ad escludere nel caso di specie l'esercizio da parte della di un potere datoriale. CP_3
Non è, pertanto, sufficiente a ritenere l'esistenza di un rapporto di fatto con l'azienda sanitaria appellata la nota dei NAS, che richiama una responsabilità solidale della committente ai sensi del D.L.vo 276/2003 e successive modificazioni.
In proposito non appare superfluo richiamare il disposto dell'art. 29 co. 1 D.L.vo
276/2003, secondo il quale “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo
1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Premessa in linea generale la inapplicabilità del D.L.vo 276/2003 per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale, ai sensi dell'art. 1 co. 2 dello stesso decreto, e la inapplicabilità alle pubbliche amministrazioni della trasformazione del rapporto di lavoro prevista dall'art. 27 D.L.vo 276/2003 cit., come disposto dall'art. 86 co. 9 pag. 10/13 dello stesso decreto, posto altresì il divieto generale, previsto dall'art. 36 D.L.vo
165/2001, di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni, anche in caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori (in tema di somministrazione di lavoro fraudolenta o irregolare v. Cass. sez. lav. n. 25169 dell'08/10/2019), nel caso in esame si osserva che con l'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado si è accertato che il potere organizzativo e direttivo nei confronti del personale della impiegato presso gli ospedali di nell'ambito dei servizi di CP_2 CP_1
ausiliarato è stato esercitato dalla stessa tramite propri dipendenti con CP_2
funzioni di coordinamento, direzione e controllo del suddetto personale.
4.2. Quanto alle mansioni svolte dall'appellante, asseritamente riconducibili a quelle proprie dell'ausiliario socio-sanitario previste dal CCNL Sanità, emerge invece dal CCNL Imprese Pulizie e Servizi integrati versato in atti che nel II livello, corrispondente al livello di inquadramento della ricorrente, sono ricomprese non solo attività di pulizia e manutenzione degli ambienti, ma anche attività “ausiliarie di supporto in ambito scolastico, sanitario”. Inoltre, l'art. 1 del suddetto CCNL, “Sfera di applicazione del contratto”, recita: “Le Parti intendono rendere disponibile al mercato, per il tramite del presente contratto collettivo, un mezzo di ridefinizione dell'offerta a fronte della domanda di servizi conseguente alle scelte di esternalizzazione di attività non primarie operate dalle PP.AA. e dai soggetti privati.
Di conseguenza nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo, le seguenti attività: ... servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc) .... servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.) ... servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati”.
Conseguentemente, le mansioni svolte dalla ricorrente rientrano nel profilo contrattuale previsto per l'inquadramento di appartenenza, e non configurano esercizio di mansioni diverse o superiori, riconducibili allo specifico settore sanitario. pag. 11/13 4.3. La corrispondenza del trattamento retributivo attribuito alla ricorrente con quello previsto dal CCNL di riferimento, applicabile nel rapporto di lavoro con la società per l'esercizio di prestazioni ricomprese nell'inquadramento Controparte_2
contrattuale, induce ad escludere la violazione del principio di adeguatezza della retribuzione espresso dall'art. 36 Cost. in rapporto alla quantità e quantità del lavoro prestato, non avendo la ricorrente allegato specifici profili di inadeguatezza in sé del trattamento economico previsto dal CCNL Imprese di Pulizie o di violazione dei principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione (v. sul punto Cass.
Sez. L, sent. n. 2245 del 01/02/2006).
4.4. La domanda di riconoscimento delle differenze retributive, reiterata dall'appellante, è correlata con la richiesta di riconoscimento di un trattamento retributivo previsto, in riferimento a presunte mansioni superiori a quelle proprie dell'inquadramento contrattuale e “per il corretto inquadramento giuridico” (come pure emerge dal richiamo, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, alla nota del Nucleo Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro), dal diverso CCNL Sanità, che però, per quanto detto in precedenza, rimane inapplicabile.
5.
Per questi motivi
, ogni altra questione assorbita, l'appello proposto da Parte_1
è infondato e deve essere rigettato.
[...]
Ex art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata al pagamento in favore delle appellate delle spese di lite del presente grado di giudizio, da liquidarsi, secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa, nella misura di € 5000,00 per compensi professionali per ciascuna appellata, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
In applicazione dell'art. 13, D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
pag. 12/13 228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate nella misura di € 5000,00 per compensi professionali per ciascuna delle appellate, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e
CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025
La Presidente est.
dott.ssa Maria Rosaria Carlà
pag. 13/13