Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/06/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2518/2024 del R.G.A.C, decisa nell'udienza cartolare del 3 giugno 2025 nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
- (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Procaccini per delega allegata all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
- (C.F. ), in persona dell'Amm.re p.t. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Maria Malandrucco, per delega CP_2
unita alla comparsa di risposta
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni derivanti da infortunio.
CONCLUSIONI
Per l'odierna udienza di discussione a trattazione scritta del 3 giugno 2025 parte attrice concludeva come da note scritte depositate in data 16 maggio 2025 e parte convenuta come
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione in data 7 giugno 2024 chiedeva al Parte_1
condominio convenuto il risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, derivanti dall'infortunio patito in data 18 aprile 2023. A sostegno della domanda avanzata deduceva:
a) di essere proprietaria di un appartamento sito all'ultimo piano del CP_1
convenuto;
b) che in data 18 aprile 2023, nel pomeriggio, mentre scendeva dal lastrico solare ove è sito un locale di sua proprietà esclusiva, cadeva rovinosamente a terra a causa di un accumulo di acqua piovana al di sotto della porta che consente l'accesso alle scale condominiali;
c) che l'insidia era inevitabile ed imprevedibile;
d) che, a seguito dell'evento, l'attrice veniva trasportata al P.S. dell'Ospedale A. Fiorini di
Terracina e sottoposta ad intervento chirurgico in data 27 aprile 2023, come da allegata documentazione medica;
e) che veniva aperto il sinistro dalla quale compagnia assicuratrice del Controparte_3
condominio , la quale, nonostante i solleciti, non provvedeva a risarcire il CP_1
danno subito dalla IG.ra , rendendo necessaria la proposizione Parte_1 del presente giudizio.
Per quanto dedotto, l'attrice concludeva chiedendo di accertare la responsabilità colposa del condominio ex artt. 2043 – 2051 c.c., e per l'effetto condannarlo al CP_1
risarcimento del danno, da liquidarsi nella misura di € 18.833,14, con conseguente statuizione in ordine alle spese e compensi professionali, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituivano con comparsa di risposta in data 29 agosto 2024 il Controparte_1 deducendo:
a) che dal verbale di P.S. risultava che la IG.ra riferiva di essere Parte_1
caduta accidentalmente in ambito domestico, risultando pertanto le dichiarazioni rese dall'attrice nell'immediatezza dei fatti avere valenza di confessione stragiudiziale, dichiarazioni peraltro risultanti da un verbale redatto da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
b) che nessuna valenza poteva avere la successiva rettifica di tali dichiarazioni, poiché avvenuta dopo un consistente lasso temporale, con l'evidente intento di tentare di ottenere un risarcimento dal convenuto;
CP_1
c) che nessuna responsabilità in ogni caso poteva essere attribuita al condominio in ordine al sinistro occorso all'attrice in quanto quest'ultima non aveva fornito prova dei fatti dedotti in giudizio;
d) che la problematica infiltrativa dell'acqua piovana, laddove esistente, doveva essere ben nota alla IG.ra quale utente privilegiata del lastrico solare Parte_1 in quanto proprietaria di locale di proprietà esclusiva;
ad ogni modo, al CP_1
non risultava alcuna segnalazione inerente tale problematica infiltrativa, e pertanto, anche qualora fosse stata provata la ricostruzione offerta da parte attrice, l'evento doveva senz'altro considerarsi imprevedibile ed eccezionale;
e) che era verosimile, nel caso concreto, che l'attrice, nell'accedere al lastrico solare, avesse lasciato la porta socchiusa, favorendo l'ingresso dell'acqua piovana sul pianerottolo, configurandosi pertanto una sua diretta responsabilità nella causazione dell'evento dannoso;
f) che anche riguardo le lamentate lesioni, non vi era alcuna prova, essendo la documentazione di parte attrice formatasi al di fuori del contraddittorio e comunque non idonea a dimostrare il nesso eziologico con l'evento dedotto in giudizio.
Parte convenuta concludeva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda ritenuta infondata e non provata;
in via istruttoria, chiedeva disporsi interrogatorio formale dell'attrice con riserva di puntuale articolazione, nonché prova per testi contraria a quella eventualmente articolata da controparte, il tutto con il favore delle spese di lite.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 2 settembre 2024 il giudice confermava l'udienza del
12 novembre 2024 e disponeva che la medesima fosse sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando altresì alle parti termine perentorio fino al giorno dell'udienza per il deposito delle note. Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 12 novembre 2024 ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 7 novembre 2024, parte convenuta, nel riportarsi integralmente al contenuto di tutti i precedenti scritti difensivi, ribadiva quanto già rappresentato nella memoria ex art. 171-ter comma 1 n. 3 c.p.c., segnatamente che parte attrice non aveva formulato nell'atto introduttivo alcuna istanza istruttoria, non aveva depositato la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., non aveva depositato la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. e non aveva neppure depositato la terza memoria di cui al suddetto articolo, nonostante il provvedimento del giudice del 2 settembre 2024 fosse stato regolarmente comunicato dalla cancelleria al procuratore della IG.ra in pari data. Parte_1
Contestava pertanto quanto ex adverso dedotto e dichiarava di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande di controparte, da dichiararsi inammissibili poiché tardive, chiedendo la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni e solo in via subordinata la disposizione del richiesto interrogatorio formale dell'attrice.
All'udienza del 12 novembre 2024 il giudice, lette le note di trattazione scritta depositate da parte attrice in data 11 novembre 2024 e da parte convenuta in data 7 novembre 2024, rilevato che l'eccezione di parte convenuta in merito alla tardività delle istanze istruttorie formulate da parte attrice appariva fondata, ritenuta pertanto la causa matura per la decisione, non ammetteva le richieste istruttorie di parte attrice e rinviava per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 3 giugno 2025, con termine alle parti per il deposito di note conclusive fino a 20 giorni prima, disponendo lo svolgimento in trattazione scritta della suddetta udienza, con termine per note fino al giorno dell'udienza.
Parte attrice depositava note conclusive in data 16 maggio 2025 così concludendo “Ci riportiamo integralmente alle conclusioni esposte a pag. 5 dell'atto di citazione con data del 7 giugno 2024”.
Parte convenuta depositava note conclusive in data 13 maggio 2025 concludendo per il rigetto della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata. Le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. rappresentano uno strumento cruciale e fondamentale per definire il thema decidendum ed il thema probandum in un momento antecedente rispetto alla prima udienza.
Esse difatti assolvono ad una funzione analoga a quella delle memorie istruttorie previste dall'abrogato art. 183, comma 6 c.p.c., ma si collocano in una diversa scansione temporale, rispondendo alla logica di concentrazione e speditezza che permea l'intera riforma
Cartabia.
I termini per il deposito di tali memorie, fissati a quaranta, venti e dieci giorni prima dell'udienza, sono caratterizzati da decadenze stringenti che richiedono una gestione scrupolosa da parte delle parti processuali.
Nel caso in esame, parte attrice, pur avendo regolarmente ricevuto la comunicazione del decreto ex art. 171-bis c.p.c., con il quale il giudice confermava la data di udienza indicata in citazione, non ha depositato le memorie nei termini di legge, rimanendo decaduta dalla possibilità di esercitare le relative attività difensive, venendo così a mancare quell'attività di definizione del perimetro soggettivo e oggettivo del giudizio attraverso lo scambio degli scritti difensivi previsti dall'art. 171-ter c.p.c nonché di richieste delle prove.
Difatti, la prima memoria – da depositarsi entro i 40 giorni precedenti all'udienza confermata o nuovamente fissata – è l'atto con il quale l'attrice deve, a pena di decadenza, proporre le domande e le eccezioni nuove che sono conseguenza delle eccezioni proposte dalla parte convenuta costituita, nonché chiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa di un terzo. Nella medesima sede tutte le parti possono precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte.
Nella seconda memoria – da depositarsi entro i 20 giorni precedenti all'udienza – trovano spazio le attività di replica rispetto ai nova emersi dallo scritto precedente, nonché
l'articolazione, a pena di decadenza, della richiesta di prova diretta ed i depositi documentali.
La terza e ultima memoria – da depositarsi entro i 10 giorni precedenti all'udienza – è invece destinata alla richiesta della sola prova contraria, oltre che a contenere le repliche rispetto a quanto articolato dalla controparte in precedenza. Nella fattispecie in esame, parte convenuta ha compiutamente contestato i fatti dedotti in giudizio da parte attrice con l'atto introduttivo, che peraltro risulta carente di richieste istruttorie;
di contro, la IG.ra non ha proposto domande ed Parte_1 eccezioni nuove conseguentemente alle eccezioni sollevate dalla parte convenuta costituita, né ha precisato le istanze già proposte.
Parte attrice non ha altresì provveduto a replicare rispetto ai nova emersi nel proseguo, nonché ad articolare, a pena di decadenza, prova diretta e/o ulteriori depositi documentali. Infine, l'attrice non ha articolato richieste di prova contraria, e non ha replicato rispetto a quanto articolato precedentemente dalla controparte.
In conclusione, non risulta provato il fondamento della pretesa risarcitoria, non risultando assolto l'onere probatorio a carico dell'attrice ex art. 2697 c.c., senza il quale non sono stati forniti al giudice elementi sufficienti per conseguire il convincimento circa la verità dei fatti allegati e rilevanti per la decisione.
Pertanto, la domanda non è risultata fondata e deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice, come liquidate in dispositivo, nella misura media, secondo i parametri di cui al D.M. 55/14, aggiornato al
D.M. 147/22, considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
2518/2024, ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
- rigetta la domanda risarcitoria formulata dall'attrice;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA Controparte_1
come per legge.
Lì 3 giugno 2025.
IL GIUDICE
dott. Stefano Fava