Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 559/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 559/2025 avente ad oggetto Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data 19.03.2025, congiuntamente dai coniugi:
, (C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.07.1972, residente in [...],
e
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
22.11.1977, residente in [...] Int.2, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Michela Rosati, presso lo studio della quale eleggono domicilio in Agliana (PT) Via XX
Settembre n. 106,
e
1
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 19.3.2025 i sig.ri e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in data 1.9.2000 in Berdic Pt_2
(Albania), precisavano che il matrimonio è stato trascritto nel Registro Atti di
Matrimonio del Comune di Pistoia al n.353 parte 2 Serie C Anno 2022.
Premettevano, poi, che dall'unione erano nati i figli (nato il [...]), Per_1
maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, e (nata il Per_2
12.10.2007), minorenne.
I ricorrenti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio in applicazione della loro legge nazionale, alle condizioni da questi concordemente pattuite:
“1) I si danno reciprocamente atto che la sig.ra ha lasciato la Pt_3 Parte_2
casa coniugale posta in Pistoia Via Dalmazia 326 trasferendo la propria residenza in Montecatini Terme (PT) Via Indipendenza n. 41 int.
2. La sig.ra Parte_2
dichiara di aver già provveduto ad asportare i propri beni ed effetti personali dalla casa coniugale.
2) Il figlio maggiore vivrà prevalentemente presso la madre al cui Per_1
mantenimento ordinario ella provvederà in via diretta nei periodi di permanenza continuativa presso la sua abitazione mentre la figlia minore , che compirà Per_2
18 anni il 12.10.2025, viene fino ad allora affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre, al cui mantenimento ordinario questi provvederà in via diretta. Circa le modalità di frequentazione con la madre, essendo la figlia ormai prossima alla maggiore età, potranno vedersi ogni Per_2
qualvolta lo desiderino. La responsabilità genitoriale sarà esercitata dai genitori disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre per quelle di straordinaria amministrazione e di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovrà essere esercitata di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
2 3) Le parti convengono che l'Assegno Unico Universale pari ad € 190,00 mensili ed attualmente percepito dal sig. nella misura del 100% rimanga al Parte_1
medesimo integralmente attribuito. Le eventuali detrazioni, non assorbite dall'Assegno Unico, in forza della modalità di affidamento condiviso, vengono poste a favore dei coniugi in egual misura.
4) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli saranno poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno. A titolo puramente indicativo e non esaustivo, per straordinarie dovranno intendersi:
5) Spese straordinarie che NON RICHIEDONO il preventivo accordo:
a) sanitarie di necessità ed urgenza, esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base effettuate nell'ambito del S.S.N./S.S.T. compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali;
b) scolastiche: corredo di inizio anno scolastico, tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma ed universitari, tablet e pc per uso scolastico, gite scolastiche in ambito giornaliero, spese di trasporto urbano
(tessera autobus – abbonamento treno);
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva compreso l'abbigliamento, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione).
Spese straordinarie che RICHIEDONO il preventivo accordo:
a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici ed analisi cliniche, spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari ed ortodontici, cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni, gite scolastiche con pernottamento, iscrizioni e rette di scuole private, lezioni private, prescuola e doposcuola, servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza in mancanza di alternative gratuite, stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze
3 domestiche, corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master), viaggi di studio all'estero, scuole e università private;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli, attività ludico-ricreative quali centri estivi, acquisto cellulare, spese per acquisto mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, minicar, auto) e del casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative, spese per festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata all'altro (a mezzo e-mail, sms, fax, PEC, etc..) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio è inteso come consenso alla spesa.
Ove sia addossata ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione delle ricevute di spesa e/o di idonea documentazione giustificativa, e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta.
6) I coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso si dichiarano e si riconoscono reciprocamente la propria autosufficienza economico-reddituale e rinunciano pertanto all'assegno di mantenimento l'uno verso l'altro.
7) Circa quanto non regolato nel presente ricorso le parti danno atto di avervi provveduto prima e al di fuori del presente atto e dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
8) I coniugi si concedono sin d'ora, anche in relazione alla figlia minore, il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio e/o di ogni altra autorizzazione amministrativa.
9) Le spese della presente procedura sono poste a carico del sig. ” Parte_1
Il codice della famiglia albanese è stato tradotto e acquisito agli atti di causa in data il 19.3.2025.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 31.3.2025 ed acquisito il parere del PM in data 25.3.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del Tribunale adito, in applicazione dell'art. 3 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 2201/20036 del
27.11.2003, che prevede tra i vari criteri per individuare il foro competente, quello
4 del territorio in cui si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora.
Le parti sono entrambe residenti in territorio italiano (all. 3, 4 al ricorso introduttivo) e pertanto sussiste la competenza giurisdizionale dell'interessato
Tribunale.
Inoltre, nella specie, il matrimonio celebrato all'estero dai ricorrenti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato ed anche in Italia, in quanto è stato trascritto nell'apposito Registro del Comune di Pistoia.
In ordine alla legge applicabile alla domanda di divorzio, va riconosciuta applicabilità alla fattispecie in esame della legge nazionale dei coniugi, che prevede il divorzio c.d. “diretto”, come è stato richiesto dalle parti nel ricorso introduttivo. Ai sensi dell'art. 5 paragrafo 1 lett. c del Regolamento (UE) n.
1259/2010 le parti possono designare congiuntamente la legge applicabile al giudizio di divorzio o separazione, purché si tratti della legge dello Stato della residenza abituale degli stessi o dell'ultima residenza abituale, se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo o della legge dello Stato di cui uno di essi ha la cittadinanza.
L'orientamento dominante in giurisprudenza, sul punto, è nel senso di ritenere non contraria all'ordine pubblico la disciplina straniera che contempli il divorzio c.d.
“diretto”, essendo necessario e sufficiente che lo scioglimento del vincolo consegua all'accertamento della irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi, senza che sia necessario che il fallimento dell'unione familiare sia attestato dalla separazione consensuale o giudiziale e dal decorso di un termine adeguato prima della pronuncia di divorzio (cfr. ex plurimus Cass. Civ. n.
16978/2006).
Trovano, quindi, applicazione nel caso di specie gli artt. 125 e ss. del Codice della
Famiglia della Repubblica di Albania.
Con riferimento alle questioni relative all'affidamento e collocazione del figlio minore, invece, si dovrà fare riferimento alla legge italiana quale legge del luogo di residenza abituale dello stesso, in virtù dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, ratificata dall'Italia con la legge n. 101 del 18.6.2015 ed in virtù dell'art. 15 del Regolamento (CE) n. 4/2009 per ciò che concerne il mantenimento del minore, disposizione che individua, quale criterio di collegamento, il luogo di residenza abituale della prole minorenne.
5 Nel caso di specie, tenuto conto della residenza abituale del minore, deve essere applicata la legge italiana.
3. La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 125 del Codice della Famiglia della Repubblica di Albania
“quando i coniugi si accordano per lo scioglimento del matrimonio, presentano in tribunale, unitamente alla domanda, anche un accordo che disciplina le conseguenze dello scioglimento del matrimonio.” In conformità all'art. 127 del
Codice il tribunale “dichiara lo scioglimento del matrimonio quando si convince della reale volontà delle parti e del fatto che ciascuno dei coniugi abbia dato il suo libero consenso. Nello stesso provvedimento il tribunale omologa gli accordi che regolano le conseguenze dello scioglimento del matrimonio. L'accordo include l'affidamento e l'educazione dei figli minorenni, il mantenimento necessario per la loro crescita e la loro educazione, il contributo economico di ciascun coniuge in favore del coniuge bisognoso, e se del caso e se possibile, anche i rapporti patrimoniali tra essi”.
Nel caso di specie le parti hanno proposto congiuntamente il ricorso per divorzio, chiedendo il recepimento delle comuni conclusioni.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti, ed è tale da rendere evidente la sussistenza dei presupposti di cui art. 125, 127 del Codice della Famiglia della Repubblica di
Albania.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, idonee a preservare l'interesse della prole, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
4. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 1.9.2000 in Berdic
(Albania), dai coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
6 , nata a AC ER (Albania) il [...], a [...] essi Pt_1
concordate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Pistoia (PT), per annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396 del 03.11.2000 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 353 P. II, Serie C Anno 2022);
3. nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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